PORTO TORRES: UN CASO ESEMPLARE

 

Se è vero che il rilascio di una nuova autorizzazione è rimessa alla discrezionalità del Comune, tuttavia vi sono dei parametri che vanno rispettati e, nel caso di violazione degli stessi, si può ricorrere al TAR.

 

La vicenda di Porto TorresLa vicenda di Porto Torres va sintetizzata in questi termini:

In data 26 aprile 2004, i signori XX chiedevano al Comune di Porto Torres il rilascio di un’autorizzazione per l’apertura di un punto vendita non esclusivo di soli quotidiani.

A questo punto, la signora Annarita Piga, rappresentante dello SNAG locale, preoccupata (e con lei tutti gli altri edicolanti della zona) delle ripercussioni economiche negative derivanti dall’eventuale apertura di un ulteriore punto vendita, il diciassettesimo (in un paese di “soli” 21.842 abitanti!) si rivolgeva alla struttura nazionale, chiedendo un supporto legale e, in particolare, cercando una risposta all’interrogativo se fosse legittima l’opposizione dello SNAG locale all’emanazione di una nuova autorizzazione.

La signora ci ha altresì fornito, con precisione e puntualità, una serie di dati dai quali poter ricavare una serie di importanti considerazioni.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo è bene ricordare che l’apertura di un nuovo punto vendita, sia esso esclusivo o non è subordinato al rilascio di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’Autorità comunale: così prevede il recente D.lgs. 170/2001, all’art. 2, commi 1 e 2.

Tale potere autorizzatorio è si un potere di carattere discrezionale nel senso di essere frutto di una “scelta valutativa” in qualche modo riservata al Comune, tuttavia, perché tale discrezionalità non si trasformi in puro arbitrio, il decreto citato all’art. 2 comma 6, indica una serie di parametri ai quali il Comune deve attenersi nell’esercizio di tale potere.

Tali parametri, di carattere demografico, economico e sociale, sono in particolare:

1. la densità della popolazione

2. le caratteristiche urbanistiche e sociali della zona;

3. l’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;

4. le condizioni di accesso dei luoghi;

5. l’esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

I parametri in esame sono principalmente volti: da un lato a imporre un limite all’esercizio del potere comunale di rilasciare autorizzazioni, dall’altro a consentire un controllo da parte dell’Autorità giudiziaria (il TAR) sul corretto esercizio di questo potere.

Fatte queste necessarie premesse, nel caso specifico di cui ci stiamo occupando non è stato difficile, sulla base dei dati riguardanti la situazione locale forniti da Annarita Piga, redigere un parere negativo circa il rilascio di una nuova autorizzazione; parere poi trasmesso alla competente Autorità comunale dalla rappresentante dello SNAG.

Questo parere di diniego di nuova autorizzazione si basava, in sintesi, sui seguenti punti:

• con riferimento al parametro relativo alla densità della popolazione, abbiamo rilevato che la popolazione del Comune di Porto Torres non solo non ha, negli ultimi quattro anni, subito alcun inserimento reale di popolazione (essendo rimasto sostanzialmente invariato il numero dei residenti), ma si è verificato viceversa un processo di “emigrazione” verso altre parti d’Italia. Pertanto vi è stato non solo un mancato aumento dei soggetti residenti nel territorio comunale (fenomeno già di per sé sufficiente a rendere inopportuno il rilascio di un’ulteriore autorizzazione), ma addirittura un decremento sostanziale delle presenze in città.

• Con riferimento al parametro di carattere economico, l’entità delle vendite effettuate negli ultimi anni non risulta affatto incrementata, avendo, viceversa, subito un calo del 20%.

• I punti vendita esistenti nel territorio di Porto Torres sono ben 16, a fronte di una popolazione di appena 21842 abitanti: vi è quindi una media di un punto vendita per ogni 1365 abitanti, a fronte di una media nazionale di un punto vendita per ogni 2000 - 2500 abitanti! La presenza di punti vendita appariva quindi, in percentuale, già notevolmente più elevata di qualsiasi altro Comune del Territorio nazionale.

Si invitava in sostanza il Comune a esercitare con “saggezza” il suo potere discrezionale, attenendosi, in particolare, ai parametri su citati.

Una volta ricevuto il nostro parere, il Comune di Porto Torres, valutati attentamente gli elementi e recepite integralmente le nostre osservazioni, ha emanato un provvedimento di diniego di rilascio di autorizzazione per il punto vendita in questione. E questo nonostante vi fosse un precedente parere, emanato dall’Ufficio Commercio e Comando dei Vigili Urbani, che si era espresso in senso diametralmente opposto, ritenendo che l’autorizzazione andasse rilasciata!

Niente apertura di un nuovo punto vendita, dunque, e bel sospiro di sollievo per tutti i rivenditori della zona.

 

Morale della favola?

• In primo luogo, bisogna ricordarsi che, se è vero che il rilascio di una nuova autorizzazione è rimessa alla discrezionalità del Comune, tuttavia vi sono dei parametri che vanno rispettati e, nel caso di violazione degli stessi, si può ricorrere al TAR.

• In secondo luogo è opportuno, e mi rivolgo soprattutto ai rappresentanti SNAG di zona, seguire l’esempio di Annarita Piga e, prima di interpellare noi legali, svolgere un’attenta attività di reperimento dati e informazioni sulla situazione della zona di riferimento (elementi che, evidentemente, noi non possiamo conoscere senza il vostro aiuto): il nostro lavoro sarà così più agevole e rapido e, di conseguenza, i risultati positivi non mancheranno!

 

Come dice Bruno Pizzul: “grazie per la cortese attenzione”.

 

Antonio Di Biase

Consulente legale SNAG per il Sud Italia