La parola All’avvocato

Risponde Astrid Dalla Rovere

consulente legale per le strutture SNAG

della Lombardia, Veneto,

Trentino e Friuli Venezia Giulia

 

Un’autorizzazione molto contestata

 

Un edicolante di Brunico (BZ) ci chiede se è possibile impugnare, oggi, un provvedimento di autorizzazione alla vendita di giornali e riviste rilasciata due/tre anni fa, a una rivendita ubicata a soli 20 metri di distanza dalla sua, preesistente, e ciò sulla scorta di quanto avvenuto a Porto Torres e pubblicato sul n. 4 di Azienda Edicola.

 

Come il lettore avrà potuto constatare, leggendo l’articolo titolato “Porto Torres: un caso esemplare”, lo SNAG locale è stato immediatamente investito, della questione relativa al rilascio di una nuova autorizzazione, da parte degli altri edicolanti preoccupati delle ripercussioni che una nuova autorizzazione avrebbe avuto sul mercato di vendita della città e, in tal modo, lo SNAG è riuscito a intervenire tempestivamente, prima che il Comune rilasciasse la nuova autorizzazione.

In merito al rilascio di nuove autorizzazioni, sono due fondamentalmente i casi che si possono verificare.

Nel primo caso, come per gli edicolanti di Porto Torres, vi è stata una conoscenza preventiva, seppure informale, della richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione (come nella vicenda richiamata, nella quale il Comune ha richiesto all’Associazione di categoria un parere in merito) e quindi è stato possibile intervenire esprimendo, con l’ausilio dell’Associazione di categoria locale, un parere negativo supportato da motivazioni fondate e dettagliate in ordine all’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge sulla base dell’analisi dei criteri previsti dall’art. 2, 6° co. L. 170/01: “Il rilascio dell’autorizzazione …deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti di vendita non esclusivi”.

Il secondo caso, ed è quello che interessa più direttamente l’edicolante di Brunico, si verifica quando si viene a conoscenza della nuova autorizzazione solo successivamente al suo rilascio.

Pertanto, una volta che il Comune ha già emesso il provvedimento autorizzativo, si deve procedere con la sua impugnazione avanti all’organo giurisdizionale (TAR). Il termine per ricorrere al TAR è di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento (per i terzi interessati) o dall’avvenuta conoscenza (in difetto di pubblicazione o di affissione del provvedimento).

Ciò premesso, risulta evidente che, purtroppo, per l’edicolante di Brunico non è più possibile impugnare il provvedimento di autorizzazione alla vendita rilasciata alla nuova edicola, essendo ormai ampiamente decorso il termine di legge, ma ci offre la possibilità di promuovere, una volta in più, l’iniziativa dello SNAG Nazionale che, dall’inizio del 2005, ha istituito un pool di legali, al quale la scrivente appartiene, proprio per supportare le sue strutture locali di una consulenza specifica per intervenire tempestivamente in situazioni, come quella di Porto Torres o come quella dell’edicolante di Brunico.

Affinché tale iniziativa possa ottenere i risultati sperati è, però, fondamentale che i rivenditori investano tempestivamente la struttura dello SNAG locale delle problematiche che li coinvolgono, proprio come è avvenuto a Porto Torres.

 

Il Comune vuole stipulare un nuovo contratto

 

G.B. di Zogno (BG) chiede se il Comune può legittimamente imporre la stipula di un nuovo contratto di affitto negando il suo subentro a quello dell’originario proprietario della durata di due anni, in quanto non cedibile.

 

L’art. 36 della Legge n. 392/78 prevede che “Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione…”.

Premesso che, per rispondere in modo compiuto sarebbe necessario leggere il contratto originario e, non essendo ciò chiaramente possibile, rispondo considerando tre possibili casi.

Se il contratto originario riporta la clausola di non cedibilità, allora l’art. 36 della Legge sopra citata non è applicabile in quanto, le parti vi hanno espressamente derogato e quindi è legittima la richiesta del Comune di stipulare un nuovo contratto.

Se il contratto è già scaduto per il decorso dei due anni, e non è stato rinnovato dalle parti, allora, indipendentemente dall’esistenza o meno della clausola di non cedibilità, anche in questo caso dovrà essere stipulato uno nuovo contratto.

Diversamente, nell’ipotesi in cui, al momento del subentro, il contratto sia ancora in essere fra le parti e non vi sia la clausola di non cedibilità, allora il Comune dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 36 sopra richiamato e, quindi, attendere la naturale scadenza del contratto prima di procedere alla stipula di quello nuovo.

In merito alla previsione nel nuovo contratto di un aumento del canone, si precisa che quando la pubblica amministrazione stipula un contratto con il privato, sottrae parte del “suolo pubblico” all’uso comune per destinarlo alla realizzazione di una funzione di pubblica utilità e, quindi, gode di un’ampia discrezionalità in merito alla previsione delle condizioni contrattuali della concessione, potendo così imporre un aumento del canone, sempre che l’aumento, non risulti oltremodo oneroso e svincolato da una previa valutazione oggettiva delle condizioni di mercato.

Risponde Antonio Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG

di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

 

Chiarimenti sul trasferimento di una licenza

 

Rosario di Ragusa desidera avere chiarimenti sulla trasferibilità o delocalizzazione di una licenza di un chiosco in locale diverso e sapere se valgono le regole generali qualora il comune non abbia applicato quelle specifiche. Aggiunge di aver letto su un sito internet che nella regolamentazione generale è stato rimosso l’obbligo di distanze metriche in caso dello stesso spostamento.

 

Il trasferimento di localizzazione dell’attività di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici deve essere preventivamente autorizzato dall’Autorità comunale, nel rispetto delle:

ü      prescrizioni contenute nel Piano di localizzazione che i Comuni predispongono tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 6, comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 170 del 2001;

ü      distanze minime previste dai singoli regolamenti comunali.

Per quel che riguarda, poi, il trasferimento di un punto vendita non esclusivo è bene rilevare come molti regolamenti comunali (es: regolamento comunale della Città di Venezia) o Circolari esplicative al D. Lgs. n. 170/2001 (es: la Circolare della Regione Toscana) prevedano che il trasferimento di sede del punto vendita non esclusivo è condizionato al trasferimento di sede dell’attività primaria o prevalente e dovrà comunque realizzarsi nel rispetto di quanto stabilito dai criteri comunali: è dunque chiaro che, secondo tali disposizioni, l’autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici non è trasferibile se non congiuntamente all’autorizzazione per la vendita delle altre merci in associazione alla quale è stata rilasciata. È bene, dunque, recarsi all’Ufficio Commercio del proprio Comune di appartenenza e prendere visione della relativa regolamentazione.

 

Ampliamento di edicola

 

Scrive Giuseppe: “Il piano delle edicole approvato circa 5 anni fa dal comune di Reggio Calabria, indica che le misure dei chioschi non possono superare i 21 mq.; il mio chiosco è già al massimo della misura consentita: 7 mt x 3 mt , tuttavia vorrei sostituirlo con uno più lungo circa 9 mt. x 3 mt avendo a disposizione un marciapiedi lungo 400 mt, per cui sarei in regola con tutte le norme del codice della strada, ecc., ma il comune rifiuta l’ampliamento del chiosco”. Chiede, dunque, cosa possa fare.

 

Per quel che riguarda il problema evidenziato, è bene ricordare che l’ampliamento fino a 250 mq. della superficie del punto vendita è soggetto a preventiva comunicazione all’Autorità comunale competente per territorio ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Con tale comunicazione l’istante deve dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal citato Decreto (in particolare, da quelli previsti all’art. 5) e di aver rispettato tutte le normative locali relative alla polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d’uso. È altresì necessario indicare il settore di attività, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio. Adempiute tutte queste formalità, l’eventuale provvedimento comunale di diniego, che dovrà essere motivato, dovrà essere valutato attentamente ed eventualmente impugnato davanti al TAR competente.

 

Mancato rispetto dell’Accordo Nazionale sulle piazze di VIBO VALENTIA, GIOIA TAURO e ZONA IONICA di REGGIO CALABRIA

 

Cara Azienda Edicola, chi ti scrive è stato delegato dai colleghi delle zone sopra indicate per descriverti i gravi soprusi che giornalmente gli editori compiono nei confronti degli edicolanti di zona. Premetto che prima di questa comunicazione, ho già comunicato il tutto alla Federazione Italiana Editori e ai singoli editori interessati ricevendo risposte per lo più sempre molto evasive.

La risposta più sconcertante è stata quella della FIEG, la quale mi dice che, in caso di violazioni dell’Accordo Nazionale, devono intervenire gli aderenti alle strutture di categoria dei rivenditori per risolvere i problemi. Come se chi ha esposto i disservizi, fosse un rivenditore di “banane”...!

Da diversi decenni vado segnalando agli organi competenti (FIEG, DE AGOSTINI, RCS, ecc.) i gravi abusi, soprusi, inefficienze, incapacità che vengono perpetrate quotidianamente ai danni degli edicolanti delle zone sopra elencate. (Il tutto ampiamente documentabile).

Ecco in sintesi i punti salienti del mancato rispetto dell’Accordo Nazionale:

ü      Mancato accredito del compiegamento da parte di alcuni editori, in particolar modo Gazzetta del Sud - La Repubblica - RCS Quotidiani - Il Giornale, ecc.

ü      Sospensione o mancata fornitura di testate Nazionali sia quotidiani che settimanali senza un motivo plausibile.

ü      Fornitura inadeguata rispetto alle richieste degli edicolanti. (Mi riferisco non soltanto ai numeri 1 delle varie enciclopedie/raccolte, ma anche ai numeri successivi).

ü      Fornitura anticipata da parte di alcuni editori nella zona di Palmi dei propri prodotti editoriali (settimanali – mensili – periodici) tramite DL Quotidiani.

ü      I settimanali nella zona di Palmi (la città più grande della provincia dopo Reggio Calabria, sede di Tribunale, Asl, Inps, ecc.) arrivano alle ore 12, quando in città più piccole, la distribuzione viene fatta con i quotidiani.

Per tutte ciò chiedo, dunque, un parere e un aiuto per poter realizzare in zona un’agenzia gestita da una persona competente che conosca i problemi della categoria e che possa migliorare il servizio e soddisfare le giuste richieste degli edicolanti.

Infine è inutile elogiare il vostro bimestrale “unico vero organo d’informazione della categoria”.

M. A.- Palmi (RC)

 

I comportamenti da lei evidenziati, se effettivamente documentati, rappresentano delle gravi violazioni dell’Accordo Nazionale, che danneggiano pesantemente i rapporti commerciali delle rivendite della zona. Proprio per evitare il perpetrarsi di tali abusi è stato firmato il nuovo Accordo Nazionale, che entrerà in vigore il primo gennaio 2006 e che vede, per la prima volta, firmatari anche i distributori locali, per cui sarà direttamente applicabile anche nei loro confronti! Tale Accordo istituisce degli organismi volti a garantire la corretta interpretazione e il rispetto della normativa, ai quali è attribuito anche un potere sanzionatorio. A noi legali, dunque, il compito di fare in modo che tale accordo venga sempre ben interpretato e applicato da tutte le parti; ai rappresentanti sindacali locali quello di portare alla nostra attenzione le violazioni commesse in sede locale, fornendoci la relativa documentazione scritta, sì da consentirci la predisposizione di ricorsi davanti a tali Organi di garanzia! Se, poi, per “agenzia” intende una nuova agenzia di distribuzione, questo purtroppo dipende soltanto dagli editori. Se, invece, si riferisce a un’agenzia di carattere sindacale, può rivolgersi a Renato Russo di Foggia (vicepresidente SNAG Nazionale responsabile per il Centro-Sud - tel. 339/68.61.795), cui va attribuito il compito di vigilare sul rispetto delle nuove regole e che potrà indirizzarla alla sede SNAG a lei più confacente.

E, a proposito, grazie per i complimenti.

Risponde Irene Romoli

consulente legale per le strutture SNAG

della Valle D’Aosta, Piemonte

Liguria, Emilia, Toscana

 

Il bar vende i giornali senza autorizzazione

 

M. Speciale lavora a Scandicci (FI) e fra la sua edicola e quella di un collega c’è un bar che, qualche tempo fa, gli ha chiesto di rifornirlo di giornali per venderli all’interno del suo esercizio. Chi ci scrive si è opposto adducendo il fatto che sarebbe stato come creare un altro punto vendita senza autorizzazione. Un altro suo collega, però, molto disinvoltamente rifornisce ora il bar di giornali arrecandogli evidente danno. Chiede, quindi, come cautelarsi e se deve fare denuncia ai vigili annonari.

 

L’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è regolata secondo un piano di localizzazione comunale che stabilisce quali siano i punti vendita esclusivi (edicole) e non esclusivi (come, per esempio, un bar) autorizzati alla vendita.

Per vendere i giornali occorre farne richiesta all’ufficio comunale competente, il quale valuterà l’opportunità o meno di rilasciare l’autorizzazione. Tra le ragioni che possono giustificarne la concessione, rientrano quelle relative a ragioni demografiche della zona, oltre alla valutazione delle distanze tra un punto vendita e l’altro.

Ovviamente, il bar cui il nostro lettore si riferisce non ha ottenuto alcun guadagno sull’attività di vendita dei prodotti editoriali, poiché si presume che, all’atto di ricevere la merce, abbia corrisposto all’edicolante compiacente il prezzo di vendita al pubblico.

Il dato certo è che l’attività di vendita posta in essere non è stata autorizzata, pertanto M. Speciale ha comunque il diritto di denunciare il fatto all’Autorità competente.

 

Non indossare il giubbotto catarifrangente può escludere la responsabilità del conducente per l'investimento della vittima.

Non versa in colpa il conducente che in ora notturna abbia investito in autostrada un pedone sceso dalla vettura in panne alla ricerca di soccorso senza aver indossato il giubbotto catarifrangente, causandone la morte in quanto tale evento presenta i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, sia per le modalità con cui si è prodotto, sia in relazione ai tempi di avvistamento e ai riflessi psicofisici necessari a evitare l'investimento.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 21/09/2005, n. 18615)