I punti “non esclusivi” dovranno sottostare alle nuove regole

di Dario Devitofranceschi

 

La delibera avente come oggetto il piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici del comune di Roma previsto dalla L.R. Lazio n.4/2005 e integrazioni e modifiche alla deliberazione del Comune di Roma n. 188/2003, che verrà approvata prossimamente dal Comune di Roma, presenta degli aspetti di assoluto interesse.

 

Nel corso delle sedute consultive dell’8, 9 e 15 Novembre 2005, a seguito dell’intervento delle associazioni di categoria, il Comune di Roma ha recepito una serie di indicazioni; in particolare lo SNAG Confcommercio, rappresentato da Lino Maesano, ha chiesto e ottenuto che il Comune prendesse posizione, tra l’altro, sulle seguenti questioni:

a) il rapporto tra piano di localizzazione e rilascio di autorizzazioni di vendita per i punti vendita non esclusivi;

b) i termini e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ex legge n. 108/99.

 

Quanto al primo punto il Comune ha affermato che la legge regionale Lazio n. 4 del 2005 ha superato il D.lgs. 170/01 e ha fatto obbligo ai Comuni di rilasciare le autorizzazioni di vendita, sia per i punti vendita esclusivi che per i punti vendita non esclusivi, nel rispetto dei piani di localizzazione.

Con questo dovrebbe ritenersi superato quell’orientamento giurisprudenziale che riteneva il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi subordinato al rispetto dei criteri di cui all’art. 2, comma 6, del D. lgs. 170/01, indipendentemente dall’avvenuta adozione di un piano di localizzazione e dal rispetto del medesimo.

In ottemperanza a questo principio il Comune di Roma ha predisposto un sistema per il quale il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita esclusivi e non esclusivi avviene in conformità al piano di localizzazione, entro il limite del numero stabilito per ciascun ambito territoriale, mediante avviso pubblico.

Inoltre la Commissione, su specifica richiesta dello SNAG Confcommercio, si è dichiarata disponibile a eliminare dal testo della proposta, l’ultimo comma dell’art. 32 (nuovo testo del secondo comma dell’art. 31 della Deliberazione 188/2003), che prevedeva la possibilità di autorizzare punti vendita non esclusivi in ambiti ove non sono previste disponibilità, solo successivamente all’espletamento del bando, qualora non siano presenti punti vendita esclusivi nel raggio di un chilometro dalla localizzazione richiesta.

Detta previsione avrebbe rappresentato una pericolosa “finestra” per i punti vendita non esclusivi in zone sature e avrebbe vanificato il principio generale di conformità ai piani di localizzazione per entrambe le categorie di punti vendita.

Quanto al secondo punto, il Comune di Roma ha fissato un termine per concludere il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di vendita per le attività che hanno effettuato la sperimentazione. Il rilascio dell’autorizzazione rimane comunque subordinato alla circostanza che i punti vendita abbiano, concretamente ed effettivamente, venduto il prodotto editoriale ed è limitato alla stessa tipologia di prodotto per la quale è stata effettuata la sperimentazione. Trascorso detto termine il fenomeno delle autorizzazioni di diritto ex lege n. 108/99 sarà definitivamente concluso.

 

Il rilascio dell’autorizzazione rimane comunque subordinato alla circostanza che i punti vendita abbiano, concretamente ed effettivamente, venduto il prodotto editoriale ed è limitato alla stessa tipologia  di prodotto per la quale è stata effettuata la sperimentazione.