LA PAROLA ALL’AVVOCATO

 Astrid Dalla Rovere

Risponde Astrid Dalla Rovere consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia

 

Vendita della licenza e trasferimento del punto vendita esclusivo

 

M.V. & C.B. di Ostiglia chiedono informazioni per l’eventuale vendita della licenza di un punto vendita esclusivo e contestuale richiesta di trasferimento. Desiderano altresì conoscere i limiti di distanza fra i punti vendita.

Le risposte alle domande dei rivenditori di Ostiglia si trovano nelle previsioni del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi che ciascun Comune deve adottare secondo quanto disposto dall’art. 6, 2° co. del D.Lgs. n. 170/01 che prevede che: “I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi di vendita entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi comuni, sono tenuti alla riformulazione di detti piani …”.

Pertanto, vi suggerisco di prendere visione presso l’Ufficio Commercio del Comune di Ostiglia del relativo Piano di Localizzazione, se è già stato adottato e, nell’ipotesi in cui non lo fosse, è opportuno che lo facciate presente al rappresentante sindacale SNAG di zona affinché ne solleciti la sua predisposizione e adozione secondo la legge statale e regionale vigente in materia.

 

Chi deve pagare i debiti del precedente proprietario?

 

Alessio di Palazzolo sull’Oglio chiede se è tenuto a pagare i debiti dell’originario proprietario dell’edicola.

Spesso accade che l’acquirente di un’edicola scopra, solo dopo l’acquisto, la presenza di forniture o comunque di conti deposito non onorati dal precedente proprietario. In merito, si consiglia sempre, prima di procedere con l’atto di acquisto, di controllare presso i fornitori se sussistono o meno debiti pregressi. Nel suo caso, qualora ciò non sia stato possibile, dovrà sollecitare l’originario proprietario affinché vi provveda, invitando anche il DL a rivolgersi a costui per ottenerne il pagamento. Nell’ipotesi in cui i solleciti, inviati con lettere raccomandate con ricevuta di ritorno non abbiano un riscontro positivo, allora è opportuno che faccia presente, d’accordo con il DL, l’intenzione di rivolgersi a un legale.

 Dario Devitofranceschi

Risponde Antonio Di Biase consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise

 

Il vecchio proprietario non ha pagato il distributore di zona

 

F. C. scrive da Formia (LT) di aver acquistato un’edicola e che l’ex proprietario non ha saldato il suo conto con i fornitori di zona che ora lo minacciano di non consegnargli più i giornali. Purtroppo sembra non essere in condizione di fare pressioni sul vecchio proprietario affinchè paghi al più presto. Chiede cosa possa fare nei confronti dei distributori che gli sembra stiano un po’ approfittando della loro posizione.

 

Al fine di rispondere al quesito del lettore, sarebbe necessario esaminare l’atto con il quale si è determinato il trasferimento dell’edicola, ora di sua proprietà, e le clausole contenute nel contratto di distribuzione.

In generale bisogna tenere presente che, ai sensi del 2558 c.c., nelle ipotesi di trasferimento di azienda, “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.

Quindi F.C. dovrebbe essere subentrato automaticamente nel contratto di fornitura con il distributore locale.

Quanto ai mancati pagamenti da parte del precedente proprietario (cd. alienante) ricordo che, ai sensi del 2560 c.c., “l’alienante non è liberato dai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (…) risponde dei suddetti debiti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

Quindi il distributore dovrebbe agire nei confronti del vecchio proprietario e, solo nell’ipotesi in cui i predetti debiti risultino da libri contabili obbligatori, potrebbe rivalersi sul nostro lettore.

Resta inteso che, laddove F.C. procedesse al pagamento dei debiti di cui sopra avrebbe diritto al rimborso di quanto pagato da parte del precedente proprietario.

Antonio Di Biase 

Risponde Antonio Di Biase consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

 

Proprietario e affittuario: quale rapporto?

 

C. T. di Cagliari desidera alcuni chiarimenti in merito al rapporto tra edicolante affittuario e proprietario di edicola. Il lettore scrive: “Io sono un affittuario da 4 anni e tutto quello che riguarda l’edicola è a nome mio come: il suolo pubblico, l’intestazione delle bolle di resa, la camera di commercio, l’Inps, il telefono e l’elettricità. Tutto questo si intende, credo, sia di mia proprietà in quanto pago tutto di tasca mia. Vorrei sapere la posizione nei miei confronti del proprietario della vecchia edicola se volessi cambiare la struttura e sostituirla con una nuova che pagherei io e che penso diventerebbe di mia proprietà. Tengo a precisare che il proprietario non ha nulla a suo nome per quanto riguarda l’edicola e la sola cosa che possiede è la struttura dell’edicola. Quindi, in poche parole, mi posso avvalere di questa possibilità e quali sarebbero di conseguenza le nostre rispettive posizioni?”

 

Per dare una risposta esauriente in merito ai rapporti tra proprietario e affittuario è assolutamente necessario esaminare il contratto stipulato con il proprietario della struttura. Invito pertanto C.T. a rimetterci copia del regolamento contrattuale.

 

La normativa riguardante la superficie

 

V. F. di Moliterno (PZ) gestisce un’edicola esclusiva in un paese di circa 4500 abitanti. Nel suo comune operano altre 3 rivendite non esclusive: 2 bar e 1 cartoleria a 150 mt dalla sua, la cui superficie è di circa 45 mq e non 120 come richiede la normativa. Poiché la licenza risale ad alcuni anni fa, anche se ha iniziato la vendita delle riviste soltanto nel mese di ottobre 2005, V.F. vorrebbe sapere se tale norma è andata in prescrizione ed entro quanto tempo può opporsi.

 

Probabilmente la normativa cui V.F. fa riferimento è la legge sulla sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali (L. n. 108 del 1999) che, all’art. 1 n. 3, prevede che la sperimentazione possa essere effettuata, tra l’altro, dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali aventi un limite minimo di superficie di metri quadrati 120.

In assenza di indicazioni più precise, posso solo formulare delle ipotesi: se la rivendita non esclusiva cui si riferisce è un bar, questa sarebbe pienamente legittima, perché la legge citata non prevede misure minime di superficie; se si tratta di una vera e propria cartoleria, ritengo che non potesse partecipare alla sperimentazione, per cui un’eventuale autorizzazione comunale sarebbe illegittima; se, infine, si tratta di una libreria, opera la disposizione prima citata, per cui vi sarebbe il limite minimo di superficie. Per poter entrare nello specifico della questione, però, è necessario che sia in possesso della relativa documentazione.

 

Trasferimento senza permesso

 

L’edicola del corso ha ceduto l’attività e il nuovo collega ha pensato di potersi trasferire a 1 km di distanza dalla sede originaria e a 100 mt da un’altra edicola. All’ufficio commercio del comune hanno risposto che si poteva trasferire perché si trova nell’ambito della stessa zona e rispetta il piano di localizzazione. Ma il piano di localizzazione non è mai stato discusso né dai sindacati né dai distributori locali, inoltre questo nuovo collega ha iniziato a lavorare senza il permesso di trasferimento. A chi mi devo appellare e come agire visto che il collega dal centro si trasferisce in periferia danneggiando le edicole di quella zona.

Edicola Canfora R. - Cava dei Tirreni (SA)

 

Per quel che riguarda la questione che lei riferisce, occorre fare dei distinguo. Innanzi tutto è necessario verificare accuratamente l’effettiva esistenza di un piano di localizzazione; a tal fine potrà, con l’ausilio della propria struttura sindacale locale, recarsi in Comune, presso l’Ufficio Annona - Settore Urbanistica ed Edilizia - e prenderne visione.

Lei scrive che il piano di localizzazione non è stato discusso né dai sindacati, né dai distributori locali. Ma questo non è un vizio che ne inficia la validità! Infatti la legge nazionale che regola la materia, cioè il D. Lgs. n. 170 del 2001, purtroppo, non prevede per i Comuni l’obbligo di consultare le organizzazioni sindacali. Si tratta quindi di una mera opportunità di “ascoltare” i rappresentanti delle parti interessate, ma non di un vincolo giuridico. Per cui il trasferimento, se è conforme al piano comunale di localizzazione, deve ritenersi pienamente legittimo. Ciò non toglie, tuttavia, che è pur sempre necessaria una autorizzazione comunale per il trasferimento, in mancanza della quale questo diventa comunque illegittimo. Di fronte a tale violazione, sarà certamente possibile esperire un’azione davanti all’Autorità giudiziale, dimostrando il danno, che deriva da tale spostamento, a carico degli edicolanti della zona. Danno agevolmente riscontrabile, analizzando gli estratti conto dai quali dovrebbe risultare un calo nelle vendite.