FERIE
TRE SETTIMANE DI CUI UNA UTILIZZABILE A PARTE
La Commissione Nazionale ex Art.4 dell’Accordo Nazionale si è riunita lo scorso 7 febbraio presso la sede milanese della FIEG e ha adottato una serie di provvedimenti, tra cui quelli relativi alle ferie, già previste nel contratto all’art.3 (Agibilità della rete di vendita). I componenti del gruppo di lavoro hanno provveduto alla stesura del regolamento sia per la Commissione Nazionale che per le Commissioni Provinciali affinché sia garantita l’agibilità della rete di vendita. Sono stati indicati i compiti, i metodi della costituzione e della convocazione delle Commissioni, oltre alle cadenze delle riunioni sia per quella Nazionale che per le Provinciali. Per i rivenditori, l’atto più importante è stata la conferma delle chiusure annuali previste che possono essere esercitate sino a un massimo di tre settimane. Due di queste potranno essere fruite nei periodi 2-15 agosto o 17-30 agosto, la terza settimana può essere goduta o all’inizio del primo periodo indicato (quindi prima del 2 agosto), oppure alla fine del secondo periodo (dopo il 30 agosto). La terza settimana di ferie può essere utilizzata dal rivenditore anche in forma parziale, ma esaustiva e non frazionabile: di fatto si possono utilizzare 5 giorni “bruciando” i 2 rimanenti che non possono poi essere recuperati in altro periodo dell’anno.
Rispetto al passato la novità è rappresentata dal fatto che la terza settimana di chiusura può essere attuata durante l’anno, da gennaio a dicembre, sempre secondo una programmazione preventiva coordinata dalla Commissione provinciale di competenza, con il vincolo di assicurare, come previsto dall’Accordo Nazionale, che nel periodo scelto risultino aperte il 50% delle rivendite esclusive esistenti nella zona considerata.