LETTERE
Frosinone, 26 gennaio 2006
Spett.le Azienda Edicola - Milano
Alla c.a. del Signor Armando Abbiati
Caro Presidente,
sono venuto in possesso della rivista Azienda Edicola che, purtroppo non ho il piacere di ricevere e, a parte il nuovo contratto, mi sono chiesto perché a Frosinone e provincia lo SNAG non sia rappresentato.
Nel 2005 ho avuto diversi scambi telefonici con Andrea Innocenti (Vicepresidente Nazionale SNAG - ndr) riguardo a un problema che non è solo mio, ma di tutti coloro che sono usciti dalla SPERIMENTAZIONE, ovvero gli “appestati”.
La mia edicola è situata sulla via principale; a circa 300 metri a sud c’è una rivendita e a circa 3/400 metri a nord ce n’è un’altra.
Quindi non esistono quelle obiettive difficoltà per cui il distributore locale debba pretendere un contributo per la consegna.
Anche nel nuovo contratto, all’art. 10 – Sezione resa, punto 3, l’argomento è di una chiarezza elementare.
È in grado di spiegarmi i motivi per i quali il distributore locale mi obbliga al pagamento mensile di una somma e, se mi rifiuto, mi blocca le forniture?
Comprendo che questa mia situazione la possa imbarazzare, ma... se troverà un po’ di tempo per leggere la presente e volermi dare il suo parere, gliene sarei grato.
Antonio Sansonetti
Caro Sansonetti,
per ragioni esclusivamente di spazio, abbiamo dovuto sintetizzare la Sua lunga lettera e di ciò, comunque, ce ne scusiamo.
Lo SNAG è composto da uomini; questi uomini, per statuto, devono essere giornalai. Quando vi sarà un interesse dichiarato da parte anche di un piccolo nucleo di giornalai di Frosinone a farsi promotori per la costituzione di una nostra struttura locale, lo SNAG Nazionale sarà ben felice di dare tutto il supporto necessario alla sua realizzazione.
Come lei ben sa, la rete di vendita si divide per legge in due categorie: rivendite esclusive (da non confondersi con non promiscue) e edicole non esclusive (da non confondersi con promiscue). A quest’ultima categoria, come Lei afferma, appartiene il suo punto vendita al quale è stata rilasciata autorizzazione a fronte dell’avvenuta sperimentazione.
L’Accordo Nazionale, cui fa riferimento, è rivolto unicamente alla rete esclusiva (art. 1, penultimo e ultimo comma); non si applica quindi alle rivendite non esclusive, fatte salve le condizioni di cessione meglio esplicitate all’art. 5 del Decreto legislativo 170/2001.
Fermo restando quanto sopra evidenziato, non è possibile escludere che il distributore locale possa farsi remunerare, dalle rivendite non esclusive, servizi collaterali espletati dalla sua agenzia e, in questi termini, le rispose a suo tempo Andrea Innocenti.
Cordiali saluti.
Armando Abbiati
Presidente Nazionale SNAG