risponde
Astrid Dalla Rovere

consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia
é possibile trasferire l'attività
R.S. di Morengo (BG) chiede se è possibile trasferire l'attività di un punto vendita esclusivo qualora nel Comune non sia ancora stato adottato il piano di localizzazione.

Il disposto dall'art. 6, 2¡ co. del D.Lgs. n. 170/01 prevede che: "I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo...."
Poiché, è importante, oltre che doveroso, che i Comuni ottemperino alle norme di legge, ed è altresì interesse dei rivenditori che gli stessi Comuni adottino i piani di localizzazione, vi suggerisco di fare presente al vostro rappresentante sindacale SNAG di zona, l'assenza del piano affinché ne solleciti al Comune la sua predisposizione, in tempi brevi, e nel rispetto della normativa statale e regionale. Nelle more dell'adozione del piano, si precisa che il Comune sarà comunque tenuto a rispettare quanto previsto dagli Indirizzi attuativi della Regione Lombardia n. 549/02.


risponde
Dario Devitofranceschi

consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise
Niente giornali a causa di e/c non pagati
A.C. di Campomarino (CB) gestisce dal 1985 un'edicola, fondata nel lontano 1968 dai suoi genitori. Diciassette anni fa ha preso in gestione un bar-gelateria nella stessa strada dell'edicola e, con un po' di sacrifici, insieme a moglie e parenti ha gestito entrambe le attività. Circa quattro anni fa per motivi familiari ha deciso di dare l'edicola in gestione per tre anni, stipulando presso un notaio un contratto d'azienda per la durata sopra indicata. Tutto sembrava andare bene compresi i pagamenti regolarmente versati. Quando, però, allo scadere dei tre anni ha riaffittato la sua azienda ad altre persone, sempre con contratto triennale, l'agenzia di distribuzione non ha più fornito i giornali ai nuovi arrivati perché i vecchi gestori si erano rifiutati di pagare gli ultimi due estratti conto per una somma pari circa a e 18.000. L'agenzia non intende fornire i giornali se prima non recupera i suoi soldi. A questo punto, come proprietario dell'azienda è intervenuto presso il distributore che gli ha così risposto: "Carissimo Antonio, io non fornirò i giornali alla tua edicola fino a quando non riavrò i soldi che ho perso. Quindi o me li anticipi tu, o chi per te, o i giornali te li vieni a prendere personalmente tutti i giorni". Il nostro lettore chiede, a questo punto se l'agenzia può prendersi l'arbitrio di non fornire i giornali ai nuovi gestori fino a quando non recupererà i soldi dal vecchio gestore.

In primo luogo bisognerebbe verificare il contenuto del contratto di affitto di azienda intercorso tra A.C e il primo gestore e il secondo gestore per verificare se, e come, sia stata disciplinata la questione di eventuali debiti e crediti di azienda, nonché la questione inerente la successione nei contratti di azienda e dei contratti di impresa. Di regola l'affittuario subentra automaticamente nei predetti contratti per la durata dell'affitto, salva la facoltà del terzo contraente di recedere entro tre mesi dalla notizia dell'affitto ex art. 2558 c.c. laddove sussista una giusta causa. La cessazione dell'affitto dell'azienda e la sua restituzione al proprietario concedente non comportano a carico di quest'ultimo - fuori delle ipotesi diversamente regolate dalla legge - la responsabilità, ex art. 2560 c.c., per i debiti contratti dall'affittuario, non essendo siffatta ipotesi riconducibile ad alcuna delle vicende traslative in relazione alle quali la norma è stata posta (cass. civ. n.3027/1981). Quindi il distributore dovrebbe agire legalmente nei confronti del primo gestore e, solo laddove ritenesse sussistente una giusta causa, dovrebbe recedere dal contratto di distribuzione nei confronti del nuovo gestore nel termine di 3 mesi.

Come fare per accertare se una rivendita è stata autorizzata
C. Vona di Frosinone, ha un negozio all'interno di un centro commerciale. Con l'avvio della sperimentazione, l'ipermercato interno Carrefour ha inserito una rivendita non esclusiva di quotidiani e riviste. Inizialmente il comune aveva bloccato l'autorizzazione ma, grazie a un ricorso al TAR del Lazio, l'azienda ha ottenuto la sospensione del provvedimento. Insieme al suo legale, C. Vona, a oggi, non è riuscito a capire se c'è stata una sentenza definitiva e si chiede: "è mai possibile che la sperimentazione prevedesse l'apertura di punti vendita non esclusivi all'interno di una stessa struttura privata dove già esisteva una Rivendita Esclusiva?". Il lettore avrebbe, quindi, intenzione di lottare per la chiusura della rivendita considerata "abusiva" e chiedere un rimborso dei danni causati in tutti questi anni di notevoli sacrifici.

Disponendo del nome delle parti ovvero del numero di Ruolo Generale non dovrebbe essere impossibile verificare se il TAR Lazio ha adottato una decisione in merito al ricorso cui viene fatto riferimento, che dovrebbe essere accessibile anche su Internet. Purtroppo gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione possono ottenere l'autorizzazione alla vendita di prodotti editoriali di diritto, indipendentemente dalla presenza di altri punti vendita esclusivi e dall'andamento delle vendite nella zona di riferimento. Tuttavia, secondo l'interpretazione da preferirsi (nonostante alcune difformi decisioni dei Tribunali Amministrativi), è necessario che l'esercizio commerciale abbia effettivamente e concretamente venduto il prodotto editoriale durante la fase di sperimentazione per almeno 6 mesi e comunque l'autorizzazione è limitata al prodotto editoriale prescelto.



Risponde Antonio
Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Vendere dolciumi
L. Scalone è titolare di un'edicola cartolibreria a Capo d'Orlando (ME) e, per il periodo pasquale, ha ricevuto dal suo fornitore delle uova di cioccolato, lecca lecca e altri prodotti preconfezionati in conto deposito accompagnate dal documento di trasporto in cui c'è la seguente dicitura: "Prodotto posto in vendita in confezione preincartata che non richiede manipolazione, pertanto non è necessario il possesso del requisito soggettivo dell' art.5 D. lgs n. 114/1998 per la vendita dei generi alimentari". Il lettore vuole sapere se è sufficiente per la vendita di questi prodotti essendo il suo esercizio commerciale privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria o licenza alimentare.

In riferimento al quesito, posso dire che la possibilità, per i titolari di sola autorizzazione comunale per la vendita di quotidiani o periodici, di destinare una parte della superficie di vendita alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali (quali, per esempio, quelli indicati) dipende dalle previsioni delle leggi regionali. In altre parole, la possibilità di vendere, sulla base della sola autorizzazione comunale, i cosiddetti "pastigliaggi" (così come gli altri prodotti del settore non alimentare) deve essere autorizzato espressamente da una legge regionale (come è avvenuto per esempio in Lombardia); purtroppo, allo stato attuale, non mi risulta che la legislazione in materia della Regione Sicilia (L.R. n. 28/1999, nonché la successiva Deliberazione n. 101 - 9183 del 28 aprile 2003) preveda la vendita di "pastigliaggi". Sulla base di tali premesse va quindi esclusa la possibilità di vendere tali prodotti. Occorre poi ricordare, in ogni caso, che i "pastigliaggi" non possono comunque essere inviati in conto deposito: si tratta di prodotti "ivati", che vanno fatturati, per i quali deve essere emessa regolare fattura. Il comportamento descritto costituisce un illecito da parte del distributore, che invia materiale "ivato" come prodotto editoriale. Sarebbe dunque opportuno che lei contattasse la struttura SNAG della zona o direttamente il consulente legale SNAG per gli opportuni provvedimenti.

 
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