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risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
é
possibile trasferire l'attività
R.S.
di Morengo (BG) chiede se è possibile trasferire
l'attività di un punto vendita esclusivo qualora
nel Comune non sia ancora stato adottato il piano di localizzazione.
Il disposto dall'art. 6, 2¡ co. del D.Lgs. n. 170/01
prevede che: "I comuni sono tenuti ad adottare
i piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi
di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo...."
Poiché, è importante, oltre che doveroso,
che i Comuni ottemperino alle norme di legge, ed è
altresì interesse dei rivenditori che gli stessi
Comuni adottino i piani di localizzazione, vi suggerisco
di fare presente al vostro rappresentante sindacale SNAG
di zona, l'assenza del piano affinché ne solleciti
al Comune la sua predisposizione, in tempi brevi, e nel
rispetto della normativa statale e regionale. Nelle more
dell'adozione del piano, si precisa che il Comune sarà
comunque tenuto a rispettare quanto previsto dagli Indirizzi
attuativi della Regione Lombardia n. 549/02.
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risponde
Dario Devitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo e Molise |
Niente
giornali a causa di e/c non pagati
A.C.
di Campomarino (CB) gestisce dal 1985 un'edicola, fondata
nel lontano 1968 dai suoi genitori. Diciassette anni fa
ha preso in gestione un bar-gelateria nella stessa strada
dell'edicola e, con un po' di sacrifici, insieme a moglie
e parenti ha gestito entrambe le attività. Circa
quattro anni fa per motivi familiari ha deciso di dare
l'edicola in gestione per tre anni, stipulando presso
un notaio un contratto d'azienda per la durata sopra indicata.
Tutto sembrava andare bene compresi i pagamenti regolarmente
versati. Quando, però, allo scadere dei tre anni
ha riaffittato la sua azienda ad altre persone, sempre
con contratto triennale, l'agenzia di distribuzione non
ha più fornito i giornali ai nuovi arrivati perché
i vecchi gestori si erano rifiutati di pagare gli ultimi
due estratti conto per una somma pari circa a e 18.000.
L'agenzia non intende fornire i giornali se prima non
recupera i suoi soldi. A questo punto, come proprietario
dell'azienda è intervenuto presso il distributore
che gli ha così risposto: "Carissimo Antonio,
io non fornirò i giornali alla tua edicola fino
a quando non riavrò i soldi che ho perso. Quindi
o me li anticipi tu, o chi per te, o i giornali te li
vieni a prendere personalmente tutti i giorni". Il
nostro lettore chiede, a questo punto se l'agenzia può
prendersi l'arbitrio di non fornire i giornali ai nuovi
gestori fino a quando non recupererà i soldi dal
vecchio gestore.
In primo luogo bisognerebbe verificare il contenuto
del contratto di affitto di azienda intercorso tra A.C
e il primo gestore e il secondo gestore per verificare
se, e come, sia stata disciplinata la questione di eventuali
debiti e crediti di azienda, nonché la questione
inerente la successione nei contratti di azienda e dei
contratti di impresa. Di regola l'affittuario subentra
automaticamente nei predetti contratti per la durata dell'affitto,
salva la facoltà del terzo contraente di recedere
entro tre mesi dalla notizia dell'affitto ex art. 2558
c.c. laddove sussista una giusta causa. La cessazione
dell'affitto dell'azienda e la sua restituzione al proprietario
concedente non comportano a carico di quest'ultimo - fuori
delle ipotesi diversamente regolate dalla legge - la responsabilità,
ex art. 2560 c.c., per i debiti contratti dall'affittuario,
non essendo siffatta ipotesi riconducibile ad alcuna delle
vicende traslative in relazione alle quali la norma è
stata posta (cass. civ. n.3027/1981). Quindi il distributore
dovrebbe agire legalmente nei confronti del primo gestore
e, solo laddove ritenesse sussistente una giusta causa,
dovrebbe recedere dal contratto di distribuzione nei confronti
del nuovo gestore nel termine di 3 mesi.
Come fare per accertare se una
rivendita è stata autorizzata
C. Vona di Frosinone, ha un negozio all'interno di un
centro commerciale. Con l'avvio della sperimentazione,
l'ipermercato interno Carrefour ha inserito una rivendita
non esclusiva di quotidiani e riviste. Inizialmente il
comune aveva bloccato l'autorizzazione ma, grazie a un
ricorso al TAR del Lazio, l'azienda ha ottenuto la sospensione
del provvedimento. Insieme al suo legale, C. Vona, a oggi,
non è riuscito a capire se c'è stata una
sentenza definitiva e si chiede: "è mai possibile
che la sperimentazione prevedesse l'apertura di punti
vendita non esclusivi all'interno di una stessa struttura
privata dove già esisteva una Rivendita Esclusiva?".
Il lettore avrebbe, quindi, intenzione di lottare per
la chiusura della rivendita considerata "abusiva"
e chiedere un rimborso dei danni causati in tutti questi
anni di notevoli sacrifici.
Disponendo del nome delle parti ovvero del numero di
Ruolo Generale non dovrebbe essere impossibile verificare
se il TAR Lazio ha adottato una decisione in merito al
ricorso cui viene fatto riferimento, che dovrebbe essere
accessibile anche su Internet. Purtroppo gli esercizi
che hanno effettuato la sperimentazione possono ottenere
l'autorizzazione alla vendita di prodotti editoriali di
diritto, indipendentemente dalla presenza di altri punti
vendita esclusivi e dall'andamento delle vendite nella
zona di riferimento. Tuttavia, secondo l'interpretazione
da preferirsi (nonostante alcune difformi decisioni dei
Tribunali Amministrativi), è necessario che l'esercizio
commerciale abbia effettivamente e concretamente venduto
il prodotto editoriale durante la fase di sperimentazione
per almeno 6 mesi e comunque l'autorizzazione è
limitata al prodotto editoriale prescelto.
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Risponde
Antonio
Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
Vendere
dolciumi
L. Scalone è titolare di un'edicola cartolibreria
a Capo d'Orlando (ME) e, per il periodo pasquale, ha
ricevuto dal suo fornitore delle uova di cioccolato,
lecca lecca e altri prodotti preconfezionati in conto
deposito accompagnate dal documento di trasporto in
cui c'è la seguente dicitura: "Prodotto
posto in vendita in confezione preincartata che non
richiede manipolazione, pertanto non è necessario
il possesso del requisito soggettivo dell' art.5 D.
lgs n. 114/1998 per la vendita dei generi alimentari".
Il lettore vuole sapere se è sufficiente per
la vendita di questi prodotti essendo il suo esercizio
commerciale privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria
o licenza alimentare.
In
riferimento al quesito, posso dire che la possibilità,
per i titolari di sola autorizzazione comunale per la
vendita di quotidiani o periodici, di destinare una
parte della superficie di vendita alla commercializzazione
di prodotti diversi da quelli editoriali (quali, per
esempio, quelli indicati) dipende dalle previsioni delle
leggi regionali. In altre parole, la possibilità
di vendere, sulla base della sola autorizzazione comunale,
i cosiddetti "pastigliaggi" (così come
gli altri prodotti del settore non alimentare) deve
essere autorizzato espressamente da una legge regionale
(come è avvenuto per esempio in Lombardia); purtroppo,
allo stato attuale, non mi risulta che la legislazione
in materia della Regione Sicilia (L.R. n. 28/1999, nonché
la successiva Deliberazione n. 101 - 9183 del 28 aprile
2003) preveda la vendita di "pastigliaggi".
Sulla base di tali premesse va quindi esclusa la possibilità
di vendere tali prodotti. Occorre poi ricordare, in
ogni caso, che i "pastigliaggi" non possono
comunque essere inviati in conto deposito: si tratta
di prodotti "ivati", che vanno fatturati,
per i quali deve essere emessa regolare fattura. Il
comportamento descritto costituisce un illecito da parte
del distributore, che invia materiale "ivato"
come prodotto editoriale. Sarebbe dunque opportuno che
lei contattasse la struttura SNAG della zona o direttamente
il consulente legale SNAG per gli opportuni provvedimenti.
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