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Come
fare ricorso all'Organo di Conciliazione e Garanzia
a
cura di Astrid Dalla Rovere
Con
il Nuovo Accordo Nazionale è stato istituito
l'Organo di Conciliazione e Garanzia che è un
organo collegiale, costituito da tre componenti permanenti,
con il compito di definire, anche in via conciliativa,
le controversie che hanno per oggetto la violazione
delle disposizioni contenute nell'Accordo Nazionale.
In
data 1 aprile 2006, l'Organo di Conciliazione e Garanzia
è entrato in funzione e i primi ricorsi sono già stati
presentati e saranno, nei prossimi mesi, oggetto di
discussione.
I soggetti che possono promuovere il ricorso all'Organo
sono:
- il
rivenditore,
- l'Amministrazione
editoriale
-
le Imprese di distribuzione locale (tutti e tre, anche
unitamente alla propria associazione sindacale di
riferimento).
Il termine che deve essere rispettato, per la proposizione
del ricorso, è di 60 giorni dalla violazione che viene
dedotta nel ricorso.
Con
riferimento al modello di ricorso qui
allegato, oltre alla sua esatta compilazione, si
precisa che:
- dovrà
essere espressamente indicata la disposizione dell'Accordo
Nazionale che si ritiene violata,
- essere
sottoscritto dal ricorrente,
- dovrà
essere allegata la documentazione comprovante la violazione
(per esempio una copia della pubblicazione oppure
una copia dell'estratto conto)
-
e la copia della ricevuta di versamento alla Promopress
di euro 50,00, per ogni parte accusata della violazione,
con causale: "Ricorso Organo di Conciliazione e Garanzia",
(coordinate bancarie:
Banca Intesa Spa, Via del Traforo 146,
(00187) Roma, Agenzia 33,
c/c 274836785156, ABI 03069,
CAB 05010, CIN P,
IBAN IT25P0306905010274836785156).
Il
ricorso dovrà essere inviato, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, contestualmente sia all'Organo
di Conciliazione e Garanzia.
c/o FIEG - Via Petrarca n. 6 - 20123 Milano (l'invio
potrà essere anche sostituito dal deposito presso
la segreteria della FIEG) sia alla parte accusata
della violazione, e sarà compito della segreteria
dell'Organo comunicare la fissazione dell'udienza di
discussione.
In tale udienza si ricorda che il ricorrente dovrà comparire
personalmente oppure rilasciare idonea procura a un
procuratore o a un legale, altrimenti il ricorso si
intenderà rinunciato.
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