Come fare ricorso all'Organo di Conciliazione e Garanzia
a cura di Astrid Dalla Rovere

Con il Nuovo Accordo Nazionale è stato istituito l'Organo di Conciliazione e Garanzia che è un organo collegiale, costituito da tre componenti permanenti, con il compito di definire, anche in via conciliativa, le controversie che hanno per oggetto la violazione delle disposizioni contenute nell'Accordo Nazionale.

In data 1 aprile 2006, l'Organo di Conciliazione e Garanzia è entrato in funzione e i primi ricorsi sono già stati presentati e saranno, nei prossimi mesi, oggetto di discussione.
I soggetti che possono promuovere il ricorso all'Organo sono:

  • il rivenditore,
  • l'Amministrazione editoriale
  • le Imprese di distribuzione locale (tutti e tre, anche unitamente alla propria associazione sindacale di riferimento).

Il termine che deve essere rispettato, per la proposizione del ricorso, è di 60 giorni dalla violazione che viene dedotta nel ricorso.

Con riferimento al modello di ricorso qui allegato, oltre alla sua esatta compilazione, si precisa che:

  • dovrà essere espressamente indicata la disposizione dell'Accordo Nazionale che si ritiene violata,
  • essere sottoscritto dal ricorrente,
  • dovrà essere allegata la documentazione comprovante la violazione (per esempio una copia della pubblicazione oppure una copia dell'estratto conto)
  • e la copia della ricevuta di versamento alla Promopress di euro 50,00, per ogni parte accusata della violazione, con causale: "Ricorso Organo di Conciliazione e Garanzia", (coordinate bancarie:
    Banca Intesa Spa, Via del Traforo 146,
    (00187) Roma, Agenzia 33,
    c/c 274836785156, ABI 03069,
    CAB 05010, CIN P,
    IBAN IT25P0306905010274836785156).

Il ricorso dovrà essere inviato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, contestualmente sia all'Organo di Conciliazione e Garanzia.
c/o FIEG - Via Petrarca n. 6 - 20123 Milano (l'invio potrà essere anche sostituito dal deposito presso la segreteria della FIEG) sia alla parte accusata della violazione, e sarà compito della segreteria dell'Organo comunicare la fissazione dell'udienza di discussione.
In tale udienza si ricorda che il ricorrente dovrà comparire personalmente oppure rilasciare idonea procura a un procuratore o a un legale, altrimenti il ricorso si intenderà rinunciato.

 
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