risponde
Astrid Dalla Rovere

consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia

Si deve pagare la pubblicità del quotidiano locale?
L.C. di Cermenate chiede se è legittima la richiesta di pagamento dell'imposta comunale per la pubblicità del quotidiano locale, esposta su due cavalletti appoggiati sul marciapiede condominale e sul bordo della tenda da sole. Desidera anche conoscere la normativa di riferimento.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni..."
Nello specifico, l'art. 17 1¡ co. lett. D) del D.Lgs. n. 507/1993 prevede espressamente che: "Sono esenti dall'imposta: ...la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita."
Pertanto, la legge stabilisce che é esente, dall'imposta comunale, la pubblicità del quotidiano e del periodico purché la predetta pubblicità sia svolta sulle facciate esterne dell'edicola o nelle vetrine o porte dingresso, non prevedendo invece se vi sia l'esenzione nel caso in cui la pubblicità sia esposta sui cavalletti e/o sul bordo della tenda solare.
Poiché il fondamento dell'esenzione è dato: sia dalla tipologia di pubblicità (quotidiano e/o periodico) e sia dalla sua ubicazione, allora ritengo che: per quanto riguarda quella esposta sul bordo della tenda solare, debba essere anchessa esente dall'imposta sulla pubblicità perché facente parte della struttura dell'edicola; mentre, per quanto concerne quella esposta sui cavalletti, è da valutare prima di tutto se i predetti cavalletti sono autorizzati e, in tal caso, se possano essere considerati o meno parte integrante della struttura del chiosco.

Il distributore viola la legge sulla privacy
M. S. di Verona denuncia la prassi del distributore locale che, lasciando gli estratti conto nella cesta dei giornali, rende possibile la loro lettura anche a soggetti terzi quali l'autista e/o il rivenditore dell'edicola vicina.
La richiesta al distributore locale di inserire lestratto conto in una busta chiusa intestata al titolare della rivendita destinataria è legittima e, quindi, consiglio: innanzitutto di formalizzarla scrivendo al distributore locale una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; secondariamente, di verificare se il distributore si comporta così anche con gli altri rivenditori al fine di valutare se, tale mancanza, sia generalizzata e, in tal caso, di rivolgersi alla rappresentanza sindacale di zona affinché intervenga presso il distributore locale.

La legge sui pastigliaggi
M.C. di Adria chiede informazioni sulla normativa di autorizzazione alla vendita dei pastigliaggi.
La deliberazione N. 1409 del 16.05.03 della Giunta Regionale del Veneto, emanata in attuazione dei criteri direttivi del D.Lgs n. 170/01, all'art. 3 punto 6) prevede espressamente che: "I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare".
Dalla normativa citata deriva che, la vendita di pastigliaggi, appartenendo al settore non alimentare, non è soggetta alle specifiche autorizzazioni previste invece per quello alimentare.
Le consiglio quindi innanzitutto, di verificare se il comune di Adria ha già approvato il Piano di localizzazione e quindi cosa prevede in merito alle autorizzazioni sulla vendita dei pastigliaggi per i punti vendita esclusivi e, nel caso in cui il Piano non sia ancora stato adottato, chiedere al Comune che provveda immediatamente alla sua adozione e che, nel frattempo, si attenga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale sopra citata.

Trasferire l'attività in chiosco
R.S. di Morengo (BG) chiede se è possibile trasferire l'attività di un punto vendita esclusivo qualora nel Comune non sia ancora stato adottato il piano di localizzazione.
Il disposto dall'art. 6, 2¡ co. del D.Lgs. n. 170/01 prevede che: "I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi di vendita entro un anno dallentrata in vigore del presente decreto legislativo...."
Poiché, è importante, oltre che doveroso, che i Comuni ottemperino alle norme di legge, ed è altresì interesse dei rivenditori che gli stessi Comuni adottino i piani di localizzazione, vi suggerisco di fare presente al vostro rappresentante sindacale Snag di zona, l'assenza del piano affinché ne solleciti al Comune la sua predisposizione, in tempi brevi, e nel rispetto della normativa statale e regionale.
Nelle more dell'adozione del piano, si precisa che il Comune sarà comunque tenuto a rispettare quanto previsto dagli indirizzi attuativi della regione Lombardia N. 549/02 e quindi la normativa in materia di subingresso di cui al D.lgs. 114/98, in quanto compatibile; dovrà essere data la precedenza alla domanda di trasferimento rispetto ad una nuova domanda di autorizzazione che dovrà senz'altro attendere, per il suo rilascio, l'approvazione del piano; inoltre, dovrà essere rispettato un limite minimo di distanza, determinato in base alle caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio, rispetto agli altri punti vendita esistenti.

Ci sono scadenze per il distributore
M. P. di Venezia vuole sapere se ci sono delle scadenze che il distributore deve rispettare ai fini dello scomputo della resa dal prodotto fornito.

L'art. 14 del Nuovo Accordo Nazionale prevede espressamente che: "Il prodotto di norma deve essere pagato contestualmente alla consegna...scomputando l'equivalente delle copie invendute e documentate come rese. Nel caso di estratto conto emesso dal soggetto che effettua l'attività di distribuzione locale, comprensivo di più giorni di fornitura, fermo restando quanto sancito dal comma precedente, lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo dell'equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura".

Pertanto, è un diritto del rivenditore che venga riconosciuto lo scomputo della resa all'emissione dell'estratto conto riferito agli stessi giorni del periodo corrispondente alla fornitura e ciò vale come principio, e quindi se non sorgono contestazioni sul prodotto editoriale indicato nella resa; diversamente, dovrà essere chiarito con il distributore il motivo del mancato scomputo della resa (per esempio se dovuto al mancato ricevimento da parte del distributore di tutta la merce resa) e, in assenza di accordo sul punto, Le consiglio di rivolgersi al rappresentante sindacale locale affinché intervenga presso il distributore locale per cercare di dirimere la questione o altrimenti, ricorrere all'Organo di Conciliazione e Garanzia.


Risponde Antonio
Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

I termini per un ricorso
V. F. di Moliterno (PZ) Gestisce l'unica edicola esclusiva in un piccolo paese. A 150 metri una cartoleria vende giornali e riviste (i quotidiani dal rilascio della licenza 10 anni fa e i periodici dal novembre 2005 quando è cambiata l'agenzia di distribuzione). Poiché il rilascio della licenza è avvenuto al di fuori della sperimentazione, vorrebbe sapere se può opporsi a questa situazione.

Purtroppo i termini per fare un ricorso al Giudice (in questo caso, il Tribunale Amministrativo Regionale) sono scaduti; infatti la legge prevede che il ricorso si possa fare entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Diritto di recesso
M.M. di Scordia (CT) il 27 marzo scorso ha telefonato al servizio arretrati de L'Espresso per effettuare un ordine (numero a pagamento). Tra i vari articoli richiesti c'è anche una copia di L'Espresso+Enciclopedia Tematica Arte vol. 3. Dopo tre giorni il cliente lo avvisa che quell'articolo lo ha già ordinato altrove. Il 31 marzo il nostro rivenditore telefona di nuovo all'Espresso per annullare l'ordine ma gli dicono che non è più possibile farlo di resa e altrettanto fa l'agenzia di distribuzione e così lui ci rimette quasi 20 euro. Si chiede: dovè finito il diritto di recesso?

Sugli arretrati non è possibile fare la resa, per cui quanto le è stato detto dall'Espresso e dal DL è corretto. Per il futuro, o ci si fida completamente del cliente, oppure, prima di chiedere un arretrato, conviene chiedere al cliente quantomeno un acconto sul prezzo del prodotto.

 

Come fare per riavere i soldi della cauzione?
Leggo la vostra rivista con interesse e in particolare la rubrica dedicata ai consigli legali. Ho notato che affrontate spesso problemi legati alla restituzione della cauzione dell'edicolante da parte del distributore. Anch'io ho un problema simile. Quando ho iniziato l'attività nel 1987, subentrando alla morte di mio zio, il quotidiano locale La Gazzetta Del Sud, l'unica pubblicazione che non mi viene fornita dall'agenzia di Messina, mi chiese a titolo di garanzia un deposito cauzionale di 2 milioni di lire. Dopo aver letto che la cauzione doveva essere resa dopo 8 mesi di regolari pagamenti, cerco inutilmente, da quasi due anni, di farmi restituire la somma già, peraltro, danneggiata dall'inflazione e dal cambio dell'euro. Mi è stato solo concesso tramite il sindacato UIL-TUCS di Messina un cambio di garanzia, ovvero una fideiussione bancaria.

Devo precisare che fin dalla gestione precedente al 1987 è sempre stato pagato puntualmente ogni estratto conto. Cosa posso fare per riavere i miei soldi? Concludendo, domando:

  1. Il quotidiano locale che si autodistribuisce, può essere considerato come il distributore locale?
  2. Se sì, bisogna considerare anche in questo caso il limite degli 8 mesi di regolari pagamenti per la restituzione della cauzione?
  3. Ho letto sul n. 1/2006 della vostra rivista alcune variazioni sul testo dell'accordo precedente. Cambia qualcosa in merito? Cordiali saluti.

S. Patti (ME)

Per quanto riguarda il problema delle garanzie da prestare al DL, il nuovo Accordo Nazionale è un po generico, prevedendo, all'art. 10, la possibilità che i singoli rivenditori prestino al DL delle "idonee garanzie". Tuttavia, continuando la lettura della norma, si capisce bene che tali garanzie non possono durare all'infinito, ma devono avere una durata relativamente breve e tener conto anche della puntualità o meno nel pagamento da parte del rivenditore. Per cui, anche se non si prevede più la durata massima degli 8 mesi, il comportamento del DL (o, come dice lei, del quotidiano locale che si autodistribuisce: il che è lo stesso!) non mi sembra corretto. Per riavere i soldi deve quanto prima contattare il suo rappresentante sindacale che solleciterà lintervento del legale competente.

 

Il distributore vuole i soldi del reso rubato.
R. B. di Marconia (MT) ha subito un furto nel quale i ladri hanno portato via le casse, all'esterno del chiosco, che contenevano tutto il reso a eccezione di quello dei quotidiani lasciando la bolla delle due casse dei periodici. Ha fatto denuncia al Commissariato di Polizia di Pisticci, il suo comune. Il distributore di zona gli ha chiesto di pagare tutta la merce, cioè il valore della bolla che corrisponde a euro 702,18. Chiede cosa può fare.

In merito al problema sollevato, cè da dire che il nuovo Accordo Nazionale non prevede nulla al riguardo. Per cui bisognerà fare riferimento esclusivamente alle norme del codice civile. A tal proposito, si può richiamare l'art. 1557, in tema di contratto estimatorio: tale norma prevede che: "chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile". Tradotto in parole semplici, questa norma vuol dire che il rivenditore è comunque obbligato a pagare il prezzo della merce rubata!
In ogni caso, il consiglio che posso dare è quello di andare dal DL, mostrargli la denuncia fatta ai Carabinieri, e chiedere di scontare i giornali, in quanto rubati. Di solito tale procedura può avere un effetto positivo. Per il resto, non credo che unazione di forza contro il DL (magari rivolgendosi a un Giudice) possa avere effetti positivi.

Problemi con un distributore arrogante
A. M. scrive dalla Sardegna che da alcuni mesi sta controllando tutte le bolle del suo distributore e che, suo malgrado, solo adesso si è accorto che non tutti i giornali elencati nella bolla sono presenti nel plico. Che non sempre il costo dei quotidiani mancanti viene accreditato nei giorni successivi. E che diverse rese regolarmente spedite con il loro corriere non vengono conteggiate sia nell'estratto conto settimanale che in quello successivo. Precisa che, da un certo periodo, ha deciso di pagare solo il venduto che secondo i calcoli giornalieri ritiene di dover pagare. Ogni settimana su un venduto di 600-700 euro rileva circa 100 euro di differenza (il 10% del guadagno che va in fumo). Inoltre, non sempre le bolle spedite dal DL, sono uguali a quelle in loro possesso e mancano di un numero progressivo. "è possibile?" Si chiede. Quando rimarca questi disservizi ed errori nella contabilità, si sente dire di non sapere fare 2+2 e gli viene intimato di pagare quanto indicato pena la cessazione della distribuzione dei giornali.

Il lettore vorrebbe informare la Guardia di Finanza perché secondo lui ci sono tante cose che non quadrano e precisa che non è il solo ad avere problemi con questo distributore.

Il problema denunciato è particolarmente serio e merita un rapido intervento! Il nuovo Accordo Nazionale, al proposito, prevede degli strumenti efficaci per garantire una tutela a rivenditori che sono in balia dei distributori. Il mio consiglio è di contattare al più presto la sua organizzazione sindacale di zona che solleciterà l'intervento del legale competente!

 

Le pretese dell'ex dipendente
Nel novembre 2004 ho acquistato un'edicola che nel giro di pochi giorni, per motivi familiari, non sono stata in grado di seguire se non per mezza giornata. Ho cercato quindi un "dipendente" e, dopo varie traversie, nel maggio 2005 vengo contattata da una persona che mi è sembrata affidabile e alla quale, non potendomi permettere assunzioni visto il magro fatturato dell'edicola, ho proposto, su consiglio del mio commercialista, un contratto di partecipazione agli utili nella percentuale del 30% del fatturato per un impegno di mezza giornata. Il contratto viene accettato e controfirmato. Nel gennaio 2006 mi si presenta l'occasione di affidare in gestione l'attività, occasione che colgo. Il rapporto con il "dipendente"si interrompe il 13 gennaio 2006 senza che costui avanzi ulteriori richieste nei miei confronti. Ricevo ora una raccomandata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari nella quale vengo invitata a un tentativo di riconciliazione in seguito alla richiesta del mio ex "dipendente" per le seguenti cause: differenza paga, ferie non godute, compenso lavoro straordinario, festività nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia, indennità sostitutiva del preavviso, liquidazione. A questo punto la domanda è la seguente: posso farmi tutelare e da chi? Attendo gentilmente una risposta e ringrazio.

G. U. Quartu S. Elena (CA)

La questione che lei sottopone è di una certa complessità e per dare una valida assistenza sarebbe necessario leggere attentamente la documentazione in suo possesso. Ritengo quindi necessario contattare un legale, che potrà sicuramente darle tutto il supporto di cui lei ha bisogno.


risponde
Dario Devitofranceschi

consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise

è possibile vendere i giornali all'interno delle strutture alberghiere senza l'autorizzazione?
G. R. scrive da Civitavecchia (RM) di essere titolare di un'edicola esclusiva e di svolgere il suo lavoro in una zona periferica della città. Nelle vicinanze della sua rivendita vi sono tre stabilimenti balneari e un hotel residence. La domanda che pone è: "Posso cedere i quotidiani e i settimanali più diffusi all'interno di queste strutture per la loro vendita? Se sì, quale provvigione accordare ai titolari delle suddette strutture?".

La legge regionale del Lazio di recente approvazione recita allart. 4 (Esenzione dallautorizzazione) che non è necessaria alcuna autorizzazione:

  • per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio diretto ai suoi clienti (punto F );
  • per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture (punto G).

Dunque, negli Hotel possono essere venduti prodotti editoriali senza autorizzazione, tuttavia ritengo che quotidiani e periodici dovrebbero essere distribuiti dal DL e non da una rivendita.
Resta fermo che possono essere ceduti quotidiani e periodici al titolare dell'Hotel come fosse un normale cliente e cioè al prezzo di copertina e senza accordi sulla resa.
Quanto agli stabilimenti balneari vale il medesimo discorso. Faccio presente, però, che la vendita deve essere limitata ai clienti della struttura e non deve essere effettuata presso bar o in punti di ristoro.

La telecom non concede la linea telefonica
P. S. di Lanuvio (RM) ha chiesto alla Telecom una linea telefonica per poter installare il Power Pos della m-dis. Dal febbraio del 2005, data della sua richiesta, a oggi non gli è stata ancora attivata con la motivazione che gli enti pubblici non danno l'autorizzazione.

Dagli elementi forniti dal lettore, purtroppo, non è possibile dare una risposta. Non è chiaro, infatti, quali enti pubblici rifiutino l'autorizzazione e quali siano le motivazioni di questo rifiuto. Suggerisco, quindi, di chiedere alla Telecom quali sono questi enti e, successivamente, rivolgersi direttamente a loro per ottenere chiarimenti.

 
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