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risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
Si
deve pagare la pubblicità del quotidiano locale?
L.C.
di Cermenate chiede se è legittima la richiesta
di pagamento dell'imposta comunale per la pubblicità
del quotidiano locale, esposta su due cavalletti appoggiati
sul marciapiede condominale e sul bordo della tenda
da sole. Desidera anche conoscere la normativa di riferimento.
La
normativa di riferimento è il D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507 "Revisione e armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni..."
Nello
specifico, l'art. 17 1¡ co. lett. D) del D.Lgs. n. 507/1993
prevede espressamente che: "Sono esenti dall'imposta:
...la pubblicità, escluse le insegne, relativa
ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta
sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine
o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua
la vendita."
Pertanto,
la legge stabilisce che é esente, dall'imposta
comunale, la pubblicità del quotidiano e del
periodico purché la predetta pubblicità
sia svolta sulle facciate esterne dell'edicola o nelle
vetrine o porte dingresso, non prevedendo invece se
vi sia l'esenzione nel caso in cui la pubblicità
sia esposta sui cavalletti e/o sul bordo della tenda
solare.
Poiché
il fondamento dell'esenzione è dato: sia dalla
tipologia di pubblicità (quotidiano e/o periodico)
e sia dalla sua ubicazione, allora ritengo che: per
quanto riguarda quella esposta sul bordo della tenda
solare, debba essere anchessa esente dall'imposta sulla
pubblicità perché facente parte della
struttura dell'edicola; mentre, per quanto concerne
quella esposta sui cavalletti, è da valutare
prima di tutto se i predetti cavalletti sono autorizzati
e, in tal caso, se possano essere considerati o meno
parte integrante della struttura del chiosco.
Il
distributore viola la legge sulla privacy
M. S. di Verona denuncia la prassi del distributore
locale che, lasciando gli estratti conto nella cesta
dei giornali, rende possibile la loro lettura anche
a soggetti terzi quali l'autista e/o il rivenditore
dell'edicola vicina.
La
richiesta al distributore locale di inserire lestratto
conto in una busta chiusa intestata al titolare della
rivendita destinataria è legittima e, quindi, consiglio:
innanzitutto di formalizzarla scrivendo al distributore
locale una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
secondariamente, di verificare se il distributore si
comporta così anche con gli altri rivenditori al fine
di valutare se, tale mancanza, sia generalizzata e,
in tal caso, di rivolgersi alla rappresentanza sindacale
di zona affinché intervenga presso il distributore locale.
La
legge sui pastigliaggi
M.C. di Adria chiede informazioni sulla normativa
di autorizzazione alla vendita dei pastigliaggi. La
deliberazione N. 1409 del 16.05.03 della Giunta Regionale
del Veneto, emanata in attuazione dei criteri direttivi
del D.Lgs n. 170/01, all'art. 3 punto 6) prevede espressamente
che: "I punti vendita esclusivi possono ampliare
la gamma merceologica di vendita estendendola al settore
non alimentare o/e alimentare, salva la presenza dei
necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita
di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel
settore non alimentare".
Dalla
normativa citata deriva che, la vendita di pastigliaggi,
appartenendo al settore non alimentare, non è soggetta
alle specifiche autorizzazioni previste invece per quello
alimentare.
Le
consiglio quindi innanzitutto, di verificare se il comune
di Adria ha già approvato il Piano di localizzazione
e quindi cosa prevede in merito alle autorizzazioni
sulla vendita dei pastigliaggi per i punti vendita esclusivi
e, nel caso in cui il Piano non sia ancora stato adottato,
chiedere al Comune che provveda immediatamente alla
sua adozione e che, nel frattempo, si attenga a quanto
previsto dalla deliberazione della Giunta regionale
sopra citata.
Trasferire
l'attività in chiosco
R.S. di Morengo (BG) chiede se è possibile
trasferire l'attività di un punto vendita esclusivo
qualora nel Comune non sia ancora stato adottato il
piano di localizzazione.
Il
disposto dall'art. 6, 2¡ co. del D.Lgs. n. 170/01 prevede
che: "I comuni sono tenuti ad adottare
i piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi
di vendita entro un anno dallentrata in vigore del presente
decreto legislativo...."
Poiché, è importante, oltre che doveroso,
che i Comuni ottemperino alle norme di legge, ed è
altresì interesse dei rivenditori che gli stessi
Comuni adottino i piani di localizzazione, vi suggerisco
di fare presente al vostro rappresentante sindacale
Snag di zona, l'assenza del piano affinché ne
solleciti al Comune la sua predisposizione, in tempi
brevi, e nel rispetto della normativa statale e regionale.
Nelle more dell'adozione del piano, si precisa che il
Comune sarà comunque tenuto a rispettare quanto
previsto dagli indirizzi attuativi della regione Lombardia
N. 549/02 e quindi la normativa in materia di subingresso
di cui al D.lgs. 114/98, in quanto compatibile; dovrà
essere data la precedenza alla domanda di trasferimento
rispetto ad una nuova domanda di autorizzazione che
dovrà senz'altro attendere, per il suo rilascio,
l'approvazione del piano; inoltre, dovrà essere
rispettato un limite minimo di distanza, determinato
in base alle caratteristiche urbanistiche e sociali
del territorio, rispetto agli altri punti vendita esistenti.
Ci
sono scadenze per il distributore
M. P. di Venezia vuole sapere se ci sono delle
scadenze che il distributore deve rispettare ai fini
dello scomputo della resa dal prodotto fornito.
L'art.
14 del Nuovo Accordo Nazionale prevede espressamente
che: "Il prodotto di norma deve essere pagato
contestualmente alla consegna...scomputando l'equivalente
delle copie invendute e documentate come rese. Nel
caso di estratto conto emesso dal soggetto che effettua
l'attività di distribuzione locale, comprensivo
di più giorni di fornitura, fermo restando quanto
sancito dal comma precedente, lo stesso deve contenere
il valore delle copie fornite nei giorni del periodo
di riferimento e lo scomputo dell'equivalente delle
copie invendute e documentate come rese, riferite agli
stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura".
Pertanto,
è un diritto del rivenditore che venga riconosciuto
lo scomputo della resa all'emissione dell'estratto conto
riferito agli stessi giorni del periodo corrispondente
alla fornitura e ciò vale come principio, e quindi
se non sorgono contestazioni sul prodotto editoriale
indicato nella resa; diversamente, dovrà essere
chiarito con il distributore il motivo del mancato scomputo
della resa (per esempio se dovuto al mancato ricevimento
da parte del distributore di tutta la merce resa) e,
in assenza di accordo sul punto, Le consiglio di rivolgersi
al rappresentante sindacale locale affinché intervenga
presso il distributore locale per cercare di dirimere
la questione o altrimenti, ricorrere all'Organo di Conciliazione
e Garanzia.
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Risponde
Antonio
Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
I
termini per un ricorso
V.
F. di Moliterno (PZ) Gestisce l'unica edicola esclusiva
in un piccolo paese. A 150 metri una cartoleria vende
giornali e riviste (i quotidiani dal rilascio della
licenza 10 anni fa e i periodici dal novembre 2005 quando
è cambiata l'agenzia di distribuzione). Poiché
il rilascio della licenza è avvenuto al di fuori
della sperimentazione, vorrebbe sapere se può
opporsi a questa situazione.
Purtroppo
i termini per fare un ricorso al Giudice (in questo
caso, il Tribunale Amministrativo Regionale) sono scaduti;
infatti la legge prevede che il ricorso si possa fare
entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto che si vuole
impugnare.
Diritto
di recesso
M.M.
di Scordia (CT) il 27 marzo scorso ha telefonato al
servizio arretrati de L'Espresso per effettuare un ordine
(numero a pagamento). Tra i vari articoli richiesti
c'è anche una copia di L'Espresso+Enciclopedia
Tematica Arte vol. 3. Dopo tre giorni il cliente lo
avvisa che quell'articolo lo ha già ordinato
altrove. Il 31 marzo il nostro rivenditore telefona
di nuovo all'Espresso per annullare l'ordine ma gli
dicono che non è più possibile farlo di
resa e altrettanto fa l'agenzia di distribuzione e così
lui ci rimette quasi 20 euro. Si chiede: dovè
finito il diritto di recesso?
Sugli
arretrati non è possibile fare la resa, per cui quanto
le è stato detto dall'Espresso e dal DL è corretto.
Per il futuro, o ci si fida completamente del cliente,
oppure, prima di chiedere un arretrato, conviene chiedere
al cliente quantomeno un acconto sul prezzo del prodotto.
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Come
fare per riavere i soldi della cauzione?
Leggo
la vostra rivista con interesse e in particolare
la rubrica dedicata ai consigli legali. Ho notato
che affrontate spesso problemi legati alla restituzione
della cauzione dell'edicolante da parte del distributore.
Anch'io ho un problema simile. Quando ho iniziato
l'attività nel 1987, subentrando alla morte
di mio zio, il quotidiano locale La Gazzetta Del
Sud, l'unica pubblicazione che non mi viene fornita
dall'agenzia di Messina, mi chiese a titolo di
garanzia un deposito cauzionale di 2 milioni di
lire. Dopo aver letto che la cauzione doveva essere
resa dopo 8 mesi di regolari pagamenti, cerco
inutilmente, da quasi due anni, di farmi restituire
la somma già, peraltro, danneggiata dall'inflazione
e dal cambio dell'euro. Mi è stato solo
concesso tramite il sindacato UIL-TUCS di Messina
un cambio di garanzia, ovvero una fideiussione
bancaria.
Devo
precisare che fin dalla gestione precedente al
1987 è sempre stato pagato puntualmente ogni estratto
conto. Cosa posso fare per riavere i miei soldi?
Concludendo, domando:
- Il
quotidiano locale che si autodistribuisce, può
essere considerato come il distributore locale?
- Se
sì, bisogna considerare anche in questo caso
il limite degli 8 mesi di regolari pagamenti
per la restituzione della cauzione?
- Ho
letto sul n. 1/2006 della vostra rivista alcune
variazioni sul testo dell'accordo precedente.
Cambia qualcosa in merito? Cordiali saluti.
S.
Patti (ME)
Per
quanto riguarda il problema delle garanzie da
prestare al DL, il nuovo Accordo Nazionale è
un po generico, prevedendo, all'art. 10, la possibilità
che i singoli rivenditori prestino al DL delle
"idonee garanzie". Tuttavia, continuando
la lettura della norma, si capisce bene che tali
garanzie non possono durare all'infinito, ma devono
avere una durata relativamente breve e tener conto
anche della puntualità o meno nel pagamento
da parte del rivenditore. Per cui, anche se non
si prevede più la durata massima degli
8 mesi, il comportamento del DL (o, come dice
lei, del quotidiano locale che si autodistribuisce:
il che è lo stesso!) non mi sembra corretto.
Per riavere i soldi deve quanto prima contattare
il suo rappresentante sindacale che solleciterà
lintervento del legale competente.
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Il
distributore vuole i soldi del reso rubato.
R. B. di Marconia (MT) ha subito un furto nel
quale i ladri hanno portato via le casse, all'esterno
del chiosco, che contenevano tutto il reso a eccezione
di quello dei quotidiani lasciando la bolla delle due
casse dei periodici. Ha fatto denuncia al Commissariato
di Polizia di Pisticci, il suo comune. Il distributore
di zona gli ha chiesto di pagare tutta la merce, cioè
il valore della bolla che corrisponde a euro 702,18.
Chiede cosa può fare.
In
merito al problema sollevato, cè da dire che
il nuovo Accordo Nazionale non prevede nulla al riguardo.
Per cui bisognerà fare riferimento esclusivamente
alle norme del codice civile. A tal proposito, si può
richiamare l'art. 1557, in tema di contratto estimatorio:
tale norma prevede che: "chi ha ricevuto le
cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il
prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità
è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile".
Tradotto in parole semplici, questa norma vuol dire
che il rivenditore è comunque obbligato a pagare
il prezzo della merce rubata!
In
ogni caso, il consiglio che posso dare è quello di andare
dal DL, mostrargli la denuncia fatta ai Carabinieri,
e chiedere di scontare i giornali, in quanto rubati.
Di solito tale procedura può avere un effetto positivo.
Per il resto, non credo che unazione di forza contro
il DL (magari rivolgendosi a un Giudice) possa avere
effetti positivi.
Problemi
con un distributore arrogante
A.
M. scrive dalla Sardegna che da alcuni mesi sta controllando
tutte le bolle del suo distributore e che, suo malgrado,
solo adesso si è accorto che non tutti i giornali
elencati nella bolla sono presenti nel plico. Che non
sempre il costo dei quotidiani mancanti viene accreditato
nei giorni successivi. E che diverse rese regolarmente
spedite con il loro corriere non vengono conteggiate
sia nell'estratto conto settimanale che in quello successivo.
Precisa che, da un certo periodo, ha deciso di pagare
solo il venduto che secondo i calcoli giornalieri ritiene
di dover pagare. Ogni settimana su un venduto di 600-700
euro rileva circa 100 euro di differenza (il 10% del
guadagno che va in fumo). Inoltre, non sempre le bolle
spedite dal DL, sono uguali a quelle in loro possesso
e mancano di un numero progressivo. "è possibile?"
Si chiede. Quando rimarca questi disservizi ed errori
nella contabilità, si sente dire di non sapere
fare 2+2 e gli viene intimato di pagare quanto indicato
pena la cessazione della distribuzione dei giornali.
Il
lettore vorrebbe informare la Guardia di Finanza perché
secondo lui ci sono tante cose che non quadrano e precisa
che non è il solo ad avere problemi con questo distributore.
Il
problema denunciato è particolarmente serio e
merita un rapido intervento! Il nuovo Accordo Nazionale,
al proposito, prevede degli strumenti efficaci per garantire
una tutela a rivenditori che sono in balia dei distributori.
Il mio consiglio è di contattare al più
presto la sua organizzazione sindacale di zona che solleciterà
l'intervento del legale competente!
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Le
pretese dell'ex dipendente
Nel novembre 2004 ho acquistato un'edicola
che nel giro di pochi giorni, per motivi familiari,
non sono stata in grado di seguire se non per
mezza giornata. Ho cercato quindi un "dipendente"
e, dopo varie traversie, nel maggio 2005 vengo
contattata da una persona che mi è sembrata
affidabile e alla quale, non potendomi permettere
assunzioni visto il magro fatturato dell'edicola,
ho proposto, su consiglio del mio commercialista,
un contratto di partecipazione agli utili nella
percentuale del 30% del fatturato per un impegno
di mezza giornata. Il contratto viene accettato
e controfirmato. Nel gennaio 2006 mi si presenta
l'occasione di affidare in gestione l'attività,
occasione che colgo. Il rapporto con il "dipendente"si
interrompe il 13 gennaio 2006 senza che costui
avanzi ulteriori richieste nei miei confronti.
Ricevo ora una raccomandata dalla Direzione Provinciale
del Lavoro di Cagliari nella quale vengo invitata
a un tentativo di riconciliazione in seguito alla
richiesta del mio ex "dipendente" per
le seguenti cause: differenza paga, ferie non
godute, compenso lavoro straordinario, festività
nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia,
indennità sostitutiva del preavviso, liquidazione.
A questo punto la domanda è la seguente:
posso farmi tutelare e da chi? Attendo gentilmente
una risposta e ringrazio.
G.
U. Quartu S. Elena (CA)
La
questione che lei sottopone è di una certa complessità
e per dare una valida assistenza sarebbe necessario
leggere attentamente la documentazione in suo
possesso. Ritengo quindi necessario contattare
un legale, che potrà sicuramente darle tutto il
supporto di cui lei ha bisogno.
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risponde
Dario Devitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo e Molise |
è
possibile vendere i giornali all'interno delle strutture
alberghiere senza l'autorizzazione?
G.
R. scrive da Civitavecchia (RM) di essere titolare di
un'edicola esclusiva e di svolgere il suo lavoro in
una zona periferica della città. Nelle vicinanze
della sua rivendita vi sono tre stabilimenti balneari
e un hotel residence. La domanda che pone è:
"Posso cedere i quotidiani e i settimanali più
diffusi all'interno di queste strutture per la loro
vendita? Se sì, quale provvigione accordare ai
titolari delle suddette strutture?".
La
legge regionale del Lazio di recente approvazione recita
allart. 4 (Esenzione dallautorizzazione) che non è necessaria
alcuna autorizzazione:
- per
la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce
un servizio diretto ai suoi clienti (punto F );
-
per la vendita effettuata all'interno di strutture
pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico
che ha accesso a tali strutture (punto G).
Dunque,
negli Hotel possono essere venduti prodotti editoriali
senza autorizzazione, tuttavia ritengo che quotidiani
e periodici dovrebbero essere distribuiti dal DL e non
da una rivendita.
Resta
fermo che possono essere ceduti quotidiani e periodici
al titolare dell'Hotel come fosse un normale cliente
e cioè al prezzo di copertina e senza accordi
sulla resa.
Quanto
agli stabilimenti balneari vale il medesimo discorso.
Faccio presente, però, che la vendita deve essere limitata
ai clienti della struttura e non deve essere effettuata
presso bar o in punti di ristoro.
La
telecom non concede la linea telefonica
P. S. di Lanuvio (RM) ha chiesto alla Telecom
una linea telefonica per poter installare il Power Pos
della m-dis. Dal febbraio del 2005, data della sua richiesta,
a oggi non gli è stata ancora attivata con la
motivazione che gli enti pubblici non danno l'autorizzazione.
Dagli
elementi forniti dal lettore, purtroppo, non è
possibile dare una risposta. Non è chiaro, infatti,
quali enti pubblici rifiutino l'autorizzazione e quali
siano le motivazioni di questo rifiuto. Suggerisco,
quindi, di chiedere alla Telecom quali sono questi enti
e, successivamente, rivolgersi direttamente a loro per
ottenere chiarimenti.
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