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risponde
Astrid Irene Romoli
consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria, Emilia, Toscana |
IL
DISTRIBUTORE RIFIUTA IL RIFORNIMENTO E CONSIGLIA LA
RIVENDITA PIù VICINA
Ho preso in gestione da poco tempo un bazar sul mare
con regolare autorizzazione per la vendita di giornali.
L'unico distributore di zona si rifiuta di fornirmi
i giornali perché dice che non vuole aprire una
posizione per la mia azienda. Mi ha consigliato di rivolgermi
alla rivendita più vicina (con conseguente perdita
quasi totale del guadagno) e prendere le pubblicazioni
che mi interessano. Vorrei sapere se può farlo
o se è obbligata a darmi i giornali e se posso
scegliere quali pubblicazioni richiedere. Grazie.
M. Leoni - Piombino (LI)
Accade
talvolta che il distributore locale rifiuti la fornitura
di determinati punti vendita in ragione di esigenze
di economia nella gestione del servizio di distribuzione
dei prodotti editoriali. In parole semplici, se il DL
considera antieconomico per lui portare i giornali al
suo bazar, può benissimo decidere di non farlo.
D'altra parte, il nuovo Accordo Nazionale dedica proprio
al processo di distribuzione della stampa una delle
sue parti più dettagliate. Il riferimento è
all'art. 10, ove vengono precisati gli obblighi delle
parti coinvolte nella filiera, finalizzati al raggiungimento
dell'obiettivo finale comune di ottimizzazione della
rete distributiva. Il primo a operare è il distributore
nazionale che ha la possibilità di determinare
autonomamente la fornitura da inviare al distributore
locale, ma sempre al fine di soddisfare le esigenze
diffusionali dei singoli punti vendita. Il distributore
locale, da parte sua, ha invece l'obbligo di assicurare
la migliore diffusione dei prodotti, in modo da massimizzare
le vendite e contenere il numero delle copie invendute.
In caso di rifiuto di fornitura da parte sua, però,
potrebbe configurarsi un'ipotesi di inosservanza degli
obblighi contrattuali, fermo restando che si tratti
di distributore firmatario dell'Accordo. La prima cosa
da fare, quindi, sarà quella di rivolgersi al
sindacalista competente di zona, per tentare una soluzione
stragiudiziale. Laddove il rifiuto da parte del distributore
locale persista, il consiglio è naturalmente
di rivolgersi alla struttura locale SNAG al fine di
valutare l'ipotesi di un ricorso all'Organo di Conciliazione
e Garanzia, che appunto giudica sugli inadempimenti
dei soggetti firmatari il rispetto alle regole dettate
dall'Accordo Nazionale.
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CONCERTAZIONE:
COSA SIGNIFICA ESATTAMENTE
Il termine trae origine dall'Accordo del Luglio
'93 tra CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA con cui
si stabilì la possibilità di definire
regole comuni attraverso incontri congiunti tra
istanze sindacali, anche in vista dell'emanazione
di un atto avente valore di legge. Ciò
però non significa che alla fase di concertazione
debba necessariamente seguire una decisione comune:
concertazione significa "tentare di raggiungere
in buona fede una posizione comune, attraverso
uno spirito costruttivo". Se poi essa non viene
raggiunta, le parti sono libere di comportarsi
secondo i propri obiettivi. Nel modello di relazioni
industriali europeo la concertazione viene inserita
nel più tenue tra i vari livelli possibili
di partecipazione alla gestione dell'impresa,
cioè nel livello del cosiddetto controllo,
che impone una fase di informazione e consultazione
dei sindacati senza però imporre una necessaria
decisione comune. I due superiori livelli, invece,
sono:
-
la codecisione, che significa appunto
"decidere assieme" alcune questioni, attraverso
l'istituzione di appositi organismi aventi potere
decisionale;
-
la cogestione, cioè la vera e
propria condivisione del potere decisionale
del datore di lavoro attraverso la partecipazione
dei dipendenti agli organi decisionali dell'azienda
(come per esempio il consiglio di amministrazione).
Quest'ultimo è evidentemente il modello
più forte presente, per esempio, nel
sistema svedese.
Tali
concetti sono stati mutuati dalla pubblica amministrazione
dall'ambito, appunto, del diritto sindacale. Del
resto, nel nostro caso, il loro richiamo è
pertinente, tenuto conto del fatto che le organizzazioni
sindacali e rappresentanti degli editori e distributori
concertano tra loro e la pubblica amministrazione
le regole comuni per il settore stampa. Lo stesso
Accordo Nazionale è frutto di concertazione.
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STRILLONE
SULLA SPIAGGIA
Sono un'edicolante della riviera toscana e, da alcuni
giorni, sono stata informata che per tutto il mese di
agosto sulla spiaggia adiacente alla mia rivendita sarà
presente uno strillone che venderà giornali e
riviste. Ho inoltre saputo che detto strillone non solo
percepirà l'introito ottenuto dalla vendita dei
prodotti affidatigli, ma otterrà altresì
un compenso orario. Come posso tutelarmi? M.B.
Gentile
S ignora, purtroppo dati i tempi di Azienda Edicola,
questa risposta arriverà a cose fatte. Tuttavia
vale, comunque, la pena di rispondere anche per il futuro.
La questione sottoposta trova la medesima disciplina
sia nella Regione Toscana che nella Regione Liguria,
data l'identità delle norme applicabili nell'ambito
delle due regioni. Entrambe infatti hanno approvato
un apposito codice di commercio (che nel caso della
Liguria, per voler essere precisi, è ancora in
corso di approvazione) in base ai quali ne deriva che
la materia dello strillonaggio non è soggetta
ad alcuna autorizzazione, come del resto lo è
stata fin ora. Lo SNAG ha fortemente contestato questo
atteggiamento, in particolare in sede di proposizione
delle osservazioni alle bozze fornite dall'ente regionale
durante la fase di concertazione e confronto delle parti
sociali che precede l'emanazione del codice stesso.
In particolare, si precisa che non è soggetta
ad autorizzazione la vendita di giornali e riviste nelle
strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca
un servizio ai clienti. Purtroppo, la scelta del legislatore
resta obbligatoria nonostante l'espressa contrarietà
manifestata dallo SNAG a tal proposito. Piuttosto, sicuramente
contestabile appare la scelta di elargire allo strillone
non solo l'introito ottenuto sul prezzo di vendita,
e riconosciuto a qualsiasi edicolante, ma un'ulteriore
retribuzione fissa. Perché in questo caso si
determinerebbe, innanzitutto, una inosservanza dell'Accordo
Nazionale già in vigore (che stabilisce la misura
degli introiti ottenuti da ciascuna rivendita in relazione
al prezzo fisso delle riviste e dei quotidiani) e, quindi,
una vera e propria violazione del diritto alla concorrenza.
Al fine di svolgere qualsiasi contestazione è
necessario, però, chiarire se la notizia sia
fondata e, in tal caso, chi effettivamente elargisca
(o lo abbia fatto) tale ulteriore importo.
ECCESSIVA
FORNITURA DI GIORNALI
Ho una fornitura eccessiva di giornali e non riesco
a pagare gli estratti conto. Nonostante vari solleciti
non riesco a farmi diminuire la fornitura. Ora ho chiesto
aiuto al mio avvocato di fiducia che però, non
essendo esperto del settore, avrebbe bisogno di qualche
consiglio su come agire.
L. Cai Dal Pino Monsummano Terme (PT)
Come
anticipato per il suo collega di Piombino, la fornitura
di giornali e riviste è dettata da regole dettagliate
sancite dall'Accordo Nazionale (art. 10). I firmatari
dell'Accordo sono obbligati a osservare gli obblighi
ivi stabiliti: i distributori locali devono assicurare
la migliore diffusione dei prodotti, in modo da massimizzare
le vendite, ma anche contenere il numero delle copie
invendute e ottimizzare i punti vendita esauriti. Il
tutto, anche attraverso autonomi interventi durante
il periodo di vendita del prodotto stesso e comunque
coerentemente con le indicazioni editoriali di commercializzazione,
tenuto anche conto dei dati storici e statistici del
singolo punto vendita. Tali dati storici e statistici
dovrebbero dunque essere posti all'attenzione del distributore
al fine di dimostrare che la rivendita presenta un fatturato
medio tale da non giustificare un'eccessiva fornitura,
che comporta inutili e cospicue anticipazione da parte
dell'edicolante. Anche in questo caso, dunque, laddove
il tentativo di mediazione del sindacalista di zona
risulti vano, il consiglio da dare al suo legale di
fiducia è quello di ricorrere all'Organo di Conciliazione
e Garanzia proprio al fine di far valere tale inadempimento
contrattuale da parte del distributore di zona. A questo
proposito si ricorda che sul n. 3 di Azienda Edicola,
a pag. 67, è stato pubblicato il modulo per il
ricorso.
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risponde
Dario Devitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo e Molise |
INCOMPRENSIBILE
RIFIUTO DEL DISTRIBUTORE NONOSTANTE L'AUTORIZZAZIONE
A VENDERE
Ho l'autorizzazione n. 29 del 16/11/2005
che mi permette la vendita esclusiva di giornali e riviste.
Il distributore locale non mi rifornisce di prodotti
editoriali per motivazioni che non conosco e che saranno
prossimamente oggetto di valutazione giudiziaria. La
zona per la quale sono stato autorizzato è sorta
negli ultimi due anni, non ha un'edicola (la più
vicina dista 550 mt) ed è sede di ospedale civile,
scuole, banche, attività commerciali, oltre naturalmente
ai nuclei familiari. Ho contattato alcuni editori che
mi hanno consigliato di rivolgermi alla FIEG, ma quest'ultima
mi ha risposto che non entra in questioni riguardanti
distributori e rivenditori. Le autorizzazioni sono state
rilasciate in base all'approvazione del piano di localizzazione
del Comune settembre 2004 in assenza di una legge regionale
che ne definisse i criteri (legge poi emanata nel gennaio
2005). Mi chiedo e vi chiedo: con chi me la devo prendere?
Il rappresentante locale di un sindacato presente in
zona, da me coinvolto nella questione, mi informa che,
non avendo mai venduto una copia di giornale, non posso
considerarmi un edicolante e quindi non sono soggetto
a tutela da parte loro. Mi chiedo e vi chiedo: non esiste
una soluzione amichevole della vicenda? Bisogna sempre
e comunque rivolgersi a un avvocato? Grazie. G.
A. - Fondi (LT)
Gentile
lettore, in quanto titolare di regolare autorizzazione
alla vendita esclusiva di giornali e periodici lei ha
interesse nonché diritto di aderire a un sindacato
di categoria che tuteli i suoi interessi. A titolo puramente
informativo le ricordo, per esempio, che l'art. 3 dello
statuto dello SNAG (I Soci) recita: "Possono
aderire allo SNAG, avendone diritto, in qualità
di soci effettivi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche,
che risultino in possesso di idonea autorizzazione a
esercitare la rivendita al pubblico della stampa quotidiana
e periodica, rilasciata dall'Ente competente".
Tra le finalità del predetto sindacato vi è
specificatamente quella di "rappresentare unitariamente
la categoria, nonché di difendere gli interessi
professionali, economici, morali, sociali, collettivi
e individuali nei confronti di qualsiasi organismo,
sia pubblico che privato" (art. 2). Priva di
rilievo appare, dunque, la circostanza che lei non abbia
mai venduto una copia di giornale: il sindacato serve
anche a metterla nelle condizioni di vendere la sua
prima copia e non solo ad aiutarla a vendere le copie
successive alla prima. Quanto all'obbligo giuridico
del distributore di distribuire quotidiani e periodici
a tutti i titolari di autorizzazione la questione è
molto controversa: tuttavia è certo che l'eventuale
rifiuto da parte del distributore debba essere motivato
adeguatamente (es. ragioni tecnico organizzative, anti
economicità del servizio, forza maggiore, ecc...);
il rifiuto immotivato (ovvero senza validi motivi) di
fornitura di giornali e quotidiani opposto dall'impresa
distributrice che operi in posizione dominante è
sicuramente abusivo e illecito e può giustificare
il ricorso alla autorità giudiziaria. Tanto più
che, da quanto ci dice, la zona dove vorrebbe vendere
sembrerebbe poter dare buoni risultati. Se crede, può
rivolgersi alla sede dello SNAG di Aprilia:
Paolo Pucci - tel. 06.9257982.
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Risponde
Antonio
Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
CHI
DEVE PAGARE GLI ERRORI DEL COMMERCIALISTA?
V. Ciriello di Policoro (MT) chiede se sia giusto pagare
i verbali dovuti al fatto che il suo commercialista
ha commesso degli errori nella dichiarazione dei redditi,
ha comunicato in ritardo i dati all'INPS e l'iscrizione
alla Camera di Commercio.
Se effettivamente vi sono stati gli errori esposti
vanno pagate le relative sanzioni, indicate nei verbali.
L'unica strada ipotizzabile, se davvero gli errori sono
dovuti al commercialista, è quella di promuovere,
davanti al giudice, un'azione di responsabilità
professionale contro di lui.
IL
DISTRIBUTORE NON FORNISCE I GIORNALI AL GIORNALAIO CHE
HA VINTO UN BANDO INDETTO DAL COMUNE
S. B. di Messina, nel 1997 ha partecipato e vinto un
bando indetto dal comune per poter aprire un'edicola
nella sua città ma il distributore di zona si
è rifiutato di fornirgli i giornali dicendo che
per lui è controproducente fornire altre edicole.
La stessa sorte è toccata ad altre 24 rivendite
mai attivate. Avendo pagato l'occupazione del suolo
e fatto l'assicurazione, cose che il comune gli ha intimato
di fare pena la perdita del diritto all'eventuale edicola
da aprire, il lettore chiede cosa possa fare per costringere
il distributore a fornirgli i giornali. Precisa anche
che l'amministrazione presso la quale è andato
a chiedere chiarimenti sostiene di non poter imporre
al distributore di servirlo.
Il
fatto di avere ottenuto un'autorizzazione all'apertura
di un punto vendita non obbliga, purtroppo, in alcun
modo il distributore locale nei suoi confronti. Dunque,
per rispondere alla domanda, non c'è modo per
costringere il distributore a effettuare la fornitura
di giornali. Infatti, instaurare un rapporto con i singoli
rivenditori rientra nella libertà d'impresa del
distributore locale che è libero di decidere
se avviare o meno un rapporto di fornitura con il rivenditore.
Vedere anche le risposte a pag. 66 e 68.
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QUOTIDIANI
E PERIODICI IN VENDITA NEGLI STABILIMENTI BALNEARI
La vendita di quotidiani e periodici a opera di
stabilimenti balneari, va correttamente impostata
nel senso di ritenere necessaria, anche per tale
tipo di attività, un'autorizzazione da
parte della competente Autorità comunale.
Infatti, sul punto, è bene evidenziare
come il D. Lgs. n. 170 del 2001, che disciplina
il sistema della diffusione della stampa quotidiana
e periodica, preveda espressamente, all'art. 2
comma 2, che l'attività di vendita della
stampa quotidiana e periodica, anche se di carattere
stagionale, sia soggetta al rilascio di autorizzazione
da parte dei Comuni. La ragione appare chiara:
consentire un razionale e controllato sviluppo
anche del sistema della vendita a carattere stagionale.
Da ciò consegue, dunque, che anche l'attività
di vendita di giornali presso gli stabilimenti
balneari necessiti di apposita autorizzazione,
trattandosi, senza ombra di dubbio, di "attività
di carattere stagionale" ex art. 2 comma
2 del D. lgs. n. 170/01. Né tantomeno si
può pensare di assimilare l'attività
in oggetto a quella di "vendita ambulante",
per la quale, viceversa, non è richiesta
alcuna autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, co.
1 lett. e) del D. lgs. n. 170/01. Infatti, l'attività
di "vendita ambulante", come si ricava
dallo stesso aggettivo "ambulante",
si caratterizza dall'essere svolta "senza
una sede fissa" da parte di chi pone in commercio
il prodotto ed è di regola riferita a un'unica
testata giornalistica e, spesso, alla stampa gratuita.
A.D.B
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risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
UN
TRASFERIMENTO ARBITRARIO
G. S. (BL) chiede se il Comune può procedere
al trasferimento di un'edicola non esclusiva a una distanza
di soli 160 metri da un'altra edicola e ciò,
in assenza di un piano di localizzazione.
In
merito a tale questione, richiamo la risposta già
resa sul precedente numero di Azienda Edicola con cui,
in sintesi, suggerisco di fare presente al proprio rappresentante
sindacale SNAG di zona, l'assenza del piano affinché
ne solleciti al Comune la sua predisposizione in tempi
brevi, con l'invito, nelle more dell'adozione del piano,
a rispettare per i trasferimenti, un limite minimo di
distanza, determinato in funzione delle caratteristiche
urbanistiche e sociali del territorio e dell'ubicazione
degli altri punti vendita esistenti ed evidenziando
che, generalmente, non è mai inferiore a 400-500
metri.
SPARITE
LE RESE DELLE RIVISTE
N.L.V. di Arco (TN) domanda come affrontare il mancato
accredito delle rese da parte del distributore locale.
Salvo
i casi in cui la rete di vendita è stata informatizzata,
la procedura della resa si fonda sul rapporto di fiducia
fra le parti e quindi, poiché, di fatto, la resa
non avviene alla presenza di entrambe, la verifica dell'esattezza
di quanto è stato documentato come reso nella
bolla, rispetto al prodotto effettivamente consegnato,
avviene, da parte del distributore, in un momento successivo
e può quindi succedere che si verifichi una mancata
corrispondenza per svariati motivi imputabili ora all'una,
ora all'altra parte. Il problema diventa invece serio,
nel momento in cui tale situazione continui a ripetersi
e il distributore, anziché contestare e/o richiedere
un confronto con il rivenditore in merito alla mancata
corrispondenza della resa con quella documentata, proceda
arbitrariamente con un accredito inferiore o addirittura
pari a zero, e comunque senza tenere in alcun conto
la bolla di resa. In merito, l'art. 14 del Nuovo Accordo
Nazionale prevede espressamente che: "Il prodotto
di norma deve essere pagato contestualmente alla consegna...
scomputando l'equivalente delle copie invendute e
documentate come rese. Nel caso di estratto conto
emesso dal soggetto che effettua l'attività di
distribuzione locale, comprensivo di più giorni
di fornitura, fermo restando quanto sancito dal comma
precedente, lo stesso deve contenere il valore delle
copie fornite nei giorni del periodo di riferimento
e lo scomputo dell'equivalente delle copie invendute
e documentate come rese, riferite agli stessi giorni
del periodo corrispondente di fornitura".
Pertanto, è un diritto del rivenditore che gli
venga riconosciuto lo scomputo della resa così
come l'ha documentata e che fa fede, per quanto ivi
indicato, sino a quando non viene contestato. Ciò
premesso, consiglio di procedere come segue: una volta
compilata la bolla di resa, anticiparla via fax al distributore
locale con una lettera in cui si richiede che eventuali
inesattezze vengano immediatamente contestate via fax
e che, in difetto di contestazioni, la bolla di resa
s'intenderà esattamente compilata e corrispondente
al prodotto reso. In alternativa, il nostro lettore
potrebbe richiedere per iscritto, in ragione dei fatti
accaduti, la presenza di una persona incaricata dal
distributore locale affinché verifichi in contraddittorio
con lui, la regolare compilazione della bolla di resa
con l'avvertimento che, ove il distributore non vi provveda,
rinuncerà automaticamente alla possibilità
di una successiva contestazione. In ogni caso, se la
situazione descritta dovesse continuare, consiglio di
rivolgersi immediatamente al suo sindacato perché
intervenga presso il distributore locale o, nel caso
in cui non si riesca a trovare una definizione bonaria
della questione, affinché aiuti nella predisposizione
del ricorso all'Organo di Conciliazione e Garanzia per
violazione dell'art. 14 dell'Accordo Nazionale sopra
richiamato.
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