risponde
Astrid Irene Romoli

consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta, Piemonte Liguria, Emilia, Toscana

IL DISTRIBUTORE RIFIUTA IL RIFORNIMENTO E CONSIGLIA LA RIVENDITA PIù VICINA
Ho preso in gestione da poco tempo un bazar sul mare con regolare autorizzazione per la vendita di giornali. L'unico distributore di zona si rifiuta di fornirmi i giornali perché dice che non vuole aprire una posizione per la mia azienda. Mi ha consigliato di rivolgermi alla rivendita più vicina (con conseguente perdita quasi totale del guadagno) e prendere le pubblicazioni che mi interessano. Vorrei sapere se può farlo o se è obbligata a darmi i giornali e se posso scegliere quali pubblicazioni richiedere. Grazie.
M. Leoni - Piombino (LI)

Accade talvolta che il distributore locale rifiuti la fornitura di determinati punti vendita in ragione di esigenze di economia nella gestione del servizio di distribuzione dei prodotti editoriali. In parole semplici, se il DL considera antieconomico per lui portare i giornali al suo bazar, può benissimo decidere di non farlo. D'altra parte, il nuovo Accordo Nazionale dedica proprio al processo di distribuzione della stampa una delle sue parti più dettagliate. Il riferimento è all'art. 10, ove vengono precisati gli obblighi delle parti coinvolte nella filiera, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo finale comune di ottimizzazione della rete distributiva. Il primo a operare è il distributore nazionale che ha la possibilità di determinare autonomamente la fornitura da inviare al distributore locale, ma sempre al fine di soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti vendita. Il distributore locale, da parte sua, ha invece l'obbligo di assicurare la migliore diffusione dei prodotti, in modo da massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie invendute. In caso di rifiuto di fornitura da parte sua, però, potrebbe configurarsi un'ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali, fermo restando che si tratti di distributore firmatario dell'Accordo. La prima cosa da fare, quindi, sarà quella di rivolgersi al sindacalista competente di zona, per tentare una soluzione stragiudiziale. Laddove il rifiuto da parte del distributore locale persista, il consiglio è naturalmente di rivolgersi alla struttura locale SNAG al fine di valutare l'ipotesi di un ricorso all'Organo di Conciliazione e Garanzia, che appunto giudica sugli inadempimenti dei soggetti firmatari il rispetto alle regole dettate dall'Accordo Nazionale.

 

CONCERTAZIONE: COSA SIGNIFICA ESATTAMENTE
Il termine trae origine dall'Accordo del Luglio '93 tra CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA con cui si stabilì la possibilità di definire regole comuni attraverso incontri congiunti tra istanze sindacali, anche in vista dell'emanazione di un atto avente valore di legge. Ciò però non significa che alla fase di concertazione debba necessariamente seguire una decisione comune: concertazione significa "tentare di raggiungere in buona fede una posizione comune, attraverso uno spirito costruttivo". Se poi essa non viene raggiunta, le parti sono libere di comportarsi secondo i propri obiettivi. Nel modello di relazioni industriali europeo la concertazione viene inserita nel più tenue tra i vari livelli possibili di partecipazione alla gestione dell'impresa, cioè nel livello del cosiddetto controllo, che impone una fase di informazione e consultazione dei sindacati senza però imporre una necessaria decisione comune. I due superiori livelli, invece, sono:

  • la codecisione, che significa appunto "decidere assieme" alcune questioni, attraverso l'istituzione di appositi organismi aventi potere decisionale;
  • la cogestione, cioè la vera e propria condivisione del potere decisionale del datore di lavoro attraverso la partecipazione dei dipendenti agli organi decisionali dell'azienda (come per esempio il consiglio di amministrazione). Quest'ultimo è evidentemente il modello più forte presente, per esempio, nel sistema svedese.

Tali concetti sono stati mutuati dalla pubblica amministrazione dall'ambito, appunto, del diritto sindacale. Del resto, nel nostro caso, il loro richiamo è pertinente, tenuto conto del fatto che le organizzazioni sindacali e rappresentanti degli editori e distributori concertano tra loro e la pubblica amministrazione le regole comuni per il settore stampa. Lo stesso Accordo Nazionale è frutto di concertazione.

 

STRILLONE SULLA SPIAGGIA
Sono un'edicolante della riviera toscana e, da alcuni giorni, sono stata informata che per tutto il mese di agosto sulla spiaggia adiacente alla mia rivendita sarà presente uno strillone che venderà giornali e riviste. Ho inoltre saputo che detto strillone non solo percepirà l'introito ottenuto dalla vendita dei prodotti affidatigli, ma otterrà altresì un compenso orario. Come posso tutelarmi? M.B.

Gentile S ignora, purtroppo dati i tempi di Azienda Edicola, questa risposta arriverà a cose fatte. Tuttavia vale, comunque, la pena di rispondere anche per il futuro. La questione sottoposta trova la medesima disciplina sia nella Regione Toscana che nella Regione Liguria, data l'identità delle norme applicabili nell'ambito delle due regioni. Entrambe infatti hanno approvato un apposito codice di commercio (che nel caso della Liguria, per voler essere precisi, è ancora in corso di approvazione) in base ai quali ne deriva che la materia dello strillonaggio non è soggetta ad alcuna autorizzazione, come del resto lo è stata fin ora. Lo SNAG ha fortemente contestato questo atteggiamento, in particolare in sede di proposizione delle osservazioni alle bozze fornite dall'ente regionale durante la fase di concertazione e confronto delle parti sociali che precede l'emanazione del codice stesso. In particolare, si precisa che non è soggetta ad autorizzazione la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti. Purtroppo, la scelta del legislatore resta obbligatoria nonostante l'espressa contrarietà manifestata dallo SNAG a tal proposito. Piuttosto, sicuramente contestabile appare la scelta di elargire allo strillone non solo l'introito ottenuto sul prezzo di vendita, e riconosciuto a qualsiasi edicolante, ma un'ulteriore retribuzione fissa. Perché in questo caso si determinerebbe, innanzitutto, una inosservanza dell'Accordo Nazionale già in vigore (che stabilisce la misura degli introiti ottenuti da ciascuna rivendita in relazione al prezzo fisso delle riviste e dei quotidiani) e, quindi, una vera e propria violazione del diritto alla concorrenza. Al fine di svolgere qualsiasi contestazione è necessario, però, chiarire se la notizia sia fondata e, in tal caso, chi effettivamente elargisca (o lo abbia fatto) tale ulteriore importo.

ECCESSIVA FORNITURA DI GIORNALI
Ho una fornitura eccessiva di giornali e non riesco a pagare gli estratti conto. Nonostante vari solleciti non riesco a farmi diminuire la fornitura. Ora ho chiesto aiuto al mio avvocato di fiducia che però, non essendo esperto del settore, avrebbe bisogno di qualche consiglio su come agire.
L. Cai Dal Pino Monsummano Terme (PT)

Come anticipato per il suo collega di Piombino, la fornitura di giornali e riviste è dettata da regole dettagliate sancite dall'Accordo Nazionale (art. 10). I firmatari dell'Accordo sono obbligati a osservare gli obblighi ivi stabiliti: i distributori locali devono assicurare la migliore diffusione dei prodotti, in modo da massimizzare le vendite, ma anche contenere il numero delle copie invendute e ottimizzare i punti vendita esauriti. Il tutto, anche attraverso autonomi interventi durante il periodo di vendita del prodotto stesso e comunque coerentemente con le indicazioni editoriali di commercializzazione, tenuto anche conto dei dati storici e statistici del singolo punto vendita. Tali dati storici e statistici dovrebbero dunque essere posti all'attenzione del distributore al fine di dimostrare che la rivendita presenta un fatturato medio tale da non giustificare un'eccessiva fornitura, che comporta inutili e cospicue anticipazione da parte dell'edicolante. Anche in questo caso, dunque, laddove il tentativo di mediazione del sindacalista di zona risulti vano, il consiglio da dare al suo legale di fiducia è quello di ricorrere all'Organo di Conciliazione e Garanzia proprio al fine di far valere tale inadempimento contrattuale da parte del distributore di zona. A questo proposito si ricorda che sul n. 3 di Azienda Edicola, a pag. 67, è stato pubblicato il modulo per il ricorso.



risponde
Dario Devitofranceschi

consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise

INCOMPRENSIBILE RIFIUTO DEL DISTRIBUTORE NONOSTANTE L'AUTORIZZAZIONE A VENDERE
Ho l'autorizzazione n. 29 del 16/11/2005 che mi permette la vendita esclusiva di giornali e riviste. Il distributore locale non mi rifornisce di prodotti editoriali per motivazioni che non conosco e che saranno prossimamente oggetto di valutazione giudiziaria. La zona per la quale sono stato autorizzato è sorta negli ultimi due anni, non ha un'edicola (la più vicina dista 550 mt) ed è sede di ospedale civile, scuole, banche, attività commerciali, oltre naturalmente ai nuclei familiari. Ho contattato alcuni editori che mi hanno consigliato di rivolgermi alla FIEG, ma quest'ultima mi ha risposto che non entra in questioni riguardanti distributori e rivenditori. Le autorizzazioni sono state rilasciate in base all'approvazione del piano di localizzazione del Comune settembre 2004 in assenza di una legge regionale che ne definisse i criteri (legge poi emanata nel gennaio 2005). Mi chiedo e vi chiedo: con chi me la devo prendere? Il rappresentante locale di un sindacato presente in zona, da me coinvolto nella questione, mi informa che, non avendo mai venduto una copia di giornale, non posso considerarmi un edicolante e quindi non sono soggetto a tutela da parte loro. Mi chiedo e vi chiedo: non esiste una soluzione amichevole della vicenda? Bisogna sempre e comunque rivolgersi a un avvocato? Grazie. G. A. - Fondi (LT)

Gentile lettore, in quanto titolare di regolare autorizzazione alla vendita esclusiva di giornali e periodici lei ha interesse nonché diritto di aderire a un sindacato di categoria che tuteli i suoi interessi. A titolo puramente informativo le ricordo, per esempio, che l'art. 3 dello statuto dello SNAG (I Soci) recita: "Possono aderire allo SNAG, avendone diritto, in qualità di soci effettivi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che risultino in possesso di idonea autorizzazione a esercitare la rivendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica, rilasciata dall'Ente competente". Tra le finalità del predetto sindacato vi è specificatamente quella di "rappresentare unitariamente la categoria, nonché di difendere gli interessi professionali, economici, morali, sociali, collettivi e individuali nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato" (art. 2). Priva di rilievo appare, dunque, la circostanza che lei non abbia mai venduto una copia di giornale: il sindacato serve anche a metterla nelle condizioni di vendere la sua prima copia e non solo ad aiutarla a vendere le copie successive alla prima. Quanto all'obbligo giuridico del distributore di distribuire quotidiani e periodici a tutti i titolari di autorizzazione la questione è molto controversa: tuttavia è certo che l'eventuale rifiuto da parte del distributore debba essere motivato adeguatamente (es. ragioni tecnico organizzative, anti economicità del servizio, forza maggiore, ecc...); il rifiuto immotivato (ovvero senza validi motivi) di fornitura di giornali e quotidiani opposto dall'impresa distributrice che operi in posizione dominante è sicuramente abusivo e illecito e può giustificare il ricorso alla autorità giudiziaria. Tanto più che, da quanto ci dice, la zona dove vorrebbe vendere sembrerebbe poter dare buoni risultati. Se crede, può rivolgersi alla sede dello SNAG di Aprilia:
Paolo Pucci - tel. 06.9257982.



Risponde Antonio
Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

CHI DEVE PAGARE GLI ERRORI DEL COMMERCIALISTA?
V. Ciriello di Policoro (MT) chiede se sia giusto pagare i verbali dovuti al fatto che il suo commercialista ha commesso degli errori nella dichiarazione dei redditi, ha comunicato in ritardo i dati all'INPS e l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Se effettivamente vi sono stati gli errori esposti vanno pagate le relative sanzioni, indicate nei verbali. L'unica strada ipotizzabile, se davvero gli errori sono dovuti al commercialista, è quella di promuovere, davanti al giudice, un'azione di responsabilità professionale contro di lui.

IL DISTRIBUTORE NON FORNISCE I GIORNALI AL GIORNALAIO CHE HA VINTO UN BANDO INDETTO DAL COMUNE
S. B. di Messina, nel 1997 ha partecipato e vinto un bando indetto dal comune per poter aprire un'edicola nella sua città ma il distributore di zona si è rifiutato di fornirgli i giornali dicendo che per lui è controproducente fornire altre edicole. La stessa sorte è toccata ad altre 24 rivendite mai attivate. Avendo pagato l'occupazione del suolo e fatto l'assicurazione, cose che il comune gli ha intimato di fare pena la perdita del diritto all'eventuale edicola da aprire, il lettore chiede cosa possa fare per costringere il distributore a fornirgli i giornali. Precisa anche che l'amministrazione presso la quale è andato a chiedere chiarimenti sostiene di non poter imporre al distributore di servirlo.

Il fatto di avere ottenuto un'autorizzazione all'apertura di un punto vendita non obbliga, purtroppo, in alcun modo il distributore locale nei suoi confronti. Dunque, per rispondere alla domanda, non c'è modo per costringere il distributore a effettuare la fornitura di giornali. Infatti, instaurare un rapporto con i singoli rivenditori rientra nella libertà d'impresa del distributore locale che è libero di decidere se avviare o meno un rapporto di fornitura con il rivenditore. Vedere anche le risposte a pag. 66 e 68.

 

QUOTIDIANI E PERIODICI IN VENDITA NEGLI STABILIMENTI BALNEARI
La vendita di quotidiani e periodici a opera di stabilimenti balneari, va correttamente impostata nel senso di ritenere necessaria, anche per tale tipo di attività, un'autorizzazione da parte della competente Autorità comunale. Infatti, sul punto, è bene evidenziare come il D. Lgs. n. 170 del 2001, che disciplina il sistema della diffusione della stampa quotidiana e periodica, preveda espressamente, all'art. 2 comma 2, che l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche se di carattere stagionale, sia soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei Comuni. La ragione appare chiara: consentire un razionale e controllato sviluppo anche del sistema della vendita a carattere stagionale. Da ciò consegue, dunque, che anche l'attività di vendita di giornali presso gli stabilimenti balneari necessiti di apposita autorizzazione, trattandosi, senza ombra di dubbio, di "attività di carattere stagionale" ex art. 2 comma 2 del D. lgs. n. 170/01. Né tantomeno si può pensare di assimilare l'attività in oggetto a quella di "vendita ambulante", per la quale, viceversa, non è richiesta alcuna autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. e) del D. lgs. n. 170/01. Infatti, l'attività di "vendita ambulante", come si ricava dallo stesso aggettivo "ambulante", si caratterizza dall'essere svolta "senza una sede fissa" da parte di chi pone in commercio il prodotto ed è di regola riferita a un'unica testata giornalistica e, spesso, alla stampa gratuita. A.D.B



risponde
Astrid Dalla Rovere

consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia

UN TRASFERIMENTO ARBITRARIO
G. S. (BL) chiede se il Comune può procedere al trasferimento di un'edicola non esclusiva a una distanza di soli 160 metri da un'altra edicola e ciò, in assenza di un piano di localizzazione.

In merito a tale questione, richiamo la risposta già resa sul precedente numero di Azienda Edicola con cui, in sintesi, suggerisco di fare presente al proprio rappresentante sindacale SNAG di zona, l'assenza del piano affinché ne solleciti al Comune la sua predisposizione in tempi brevi, con l'invito, nelle more dell'adozione del piano, a rispettare per i trasferimenti, un limite minimo di distanza, determinato in funzione delle caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio e dell'ubicazione degli altri punti vendita esistenti ed evidenziando che, generalmente, non è mai inferiore a 400-500 metri.

SPARITE LE RESE DELLE RIVISTE
N.L.V. di Arco (TN) domanda come affrontare il mancato accredito delle rese da parte del distributore locale.

Salvo i casi in cui la rete di vendita è stata informatizzata, la procedura della resa si fonda sul rapporto di fiducia fra le parti e quindi, poiché, di fatto, la resa non avviene alla presenza di entrambe, la verifica dell'esattezza di quanto è stato documentato come reso nella bolla, rispetto al prodotto effettivamente consegnato, avviene, da parte del distributore, in un momento successivo e può quindi succedere che si verifichi una mancata corrispondenza per svariati motivi imputabili ora all'una, ora all'altra parte. Il problema diventa invece serio, nel momento in cui tale situazione continui a ripetersi e il distributore, anziché contestare e/o richiedere un confronto con il rivenditore in merito alla mancata corrispondenza della resa con quella documentata, proceda arbitrariamente con un accredito inferiore o addirittura pari a zero, e comunque senza tenere in alcun conto la bolla di resa. In merito, l'art. 14 del Nuovo Accordo Nazionale prevede espressamente che: "Il prodotto di norma deve essere pagato contestualmente alla consegna... scomputando l'equivalente delle copie invendute e documentate come rese. Nel caso di estratto conto emesso dal soggetto che effettua l'attività di distribuzione locale, comprensivo di più giorni di fornitura, fermo restando quanto sancito dal comma precedente, lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo dell'equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura". Pertanto, è un diritto del rivenditore che gli venga riconosciuto lo scomputo della resa così come l'ha documentata e che fa fede, per quanto ivi indicato, sino a quando non viene contestato. Ciò premesso, consiglio di procedere come segue: una volta compilata la bolla di resa, anticiparla via fax al distributore locale con una lettera in cui si richiede che eventuali inesattezze vengano immediatamente contestate via fax e che, in difetto di contestazioni, la bolla di resa s'intenderà esattamente compilata e corrispondente al prodotto reso. In alternativa, il nostro lettore potrebbe richiedere per iscritto, in ragione dei fatti accaduti, la presenza di una persona incaricata dal distributore locale affinché verifichi in contraddittorio con lui, la regolare compilazione della bolla di resa con l'avvertimento che, ove il distributore non vi provveda, rinuncerà automaticamente alla possibilità di una successiva contestazione. In ogni caso, se la situazione descritta dovesse continuare, consiglio di rivolgersi immediatamente al suo sindacato perché intervenga presso il distributore locale o, nel caso in cui non si riesca a trovare una definizione bonaria della questione, affinché aiuti nella predisposizione del ricorso all'Organo di Conciliazione e Garanzia per violazione dell'art. 14 dell'Accordo Nazionale sopra richiamato.

 
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