A cura di
Domenico Moschella

REGISTRAZIONI E TASSE
Vorrei sapere quanto segue:

  • sul registro dei corrispettivi va segnato solo l'aggio oppure l'estratto conto più l'aggio?
  • Nel modello unico deve essere segnato solo l'aggio? E in quale rigo?
  • A fine anno come vengono calcolate per le tasse le giacenze dei giornali?
  • E la dichiarazione alla Guardia di Finanza si può fare anche per gli anni passati?

M.M. Udine

La registrazione sul libro incassi alle vendite riepilogate dei prodotti editoriali deve tenere conto dell'estratto conto maggiorato dell'aggio. Sul modello Unico, al fine di una maggiore corrispondenza dei dati col modello inerente gli studi di settore, si consiglia di indicare gli aggi al rigo RG 2 del quadro RG rettificandoli eventualmente della quota aggi sulle merci giacenti alla fine dell'esercizio. Riguardo all'ultimo quesito, la comunicazione da inviare per il macero di merce può essere fatta anche per merce scaduta di anni passati ma che dovrà essere distrutta alla data che verrà indicata nell'istanza, pertanto deve essere presentata in via preventiva e non a posteriori.

 

PORNO - TAX
Come certo ricorderete la Finanziaria 2006 ha introdotto una nuova imposta etica o porno tax sulle vendite di prodotti pornografici e di incitamento alla violenza. La suddetta legge prevedeva il versamento di un acconto d'imposta e rimandava a un provvedimento ministeriale da emanare, tutti i chiarimenti in merito all'individuazione dei vari prodotti. Non essendo stato varato alcun provvedimento in merito e non risultandoci attualmente in fase di emanazione nessuna disposizione specifica, si consiglia di attendere i futuri chiarimenti ministeriali piuttosto che procedere ad adempimenti senza fondati riferimenti.

 

TUTTO SULL'EDICOLA
Vorrei cortesemente sapere se esiste un testo con notizie e informazioni riguardanti le modalità da seguire per gestire contabilmente e fiscalmente un'edicola. Grazie.
Arturo - Quarto (NA)

Se comunica i suoi dati e il suo indirizzo alla nostra redazione, possiamo inviarle una dispensa edita dal Sole 24 Ore per i rivenditori, copia in omaggio non in vendita.

LE RICEVUTE VANNO CONSERVATE O NO?
Nella compilazione della fattura e/o ricevuta, è possibile fare il riepilogo totale degli acquisti/vendite invece che scriverli giornalmente? Le fatture e/o le ricevute vanno conservate? Pongo quest'ultima domanda perché ho rilevato una contraddizione in una sua risposta data su Azienda Edicola nella quale diceva di conservarle mentre poi alla voce OBBLIGHI, nella spiegazione della compilazione della stessa dice testualmente: "L'edicolante non è obbligato a conservare la copia della ricevuta emessa". Certo di un suo chiarimento, colgo l'occasione per porgere distinti saluti. L. Catena - Broni (PV)

L'equivoco nasce dal fatto che lei usa due terminologie considerandole uguali per indicare due documenti che uguali non sono e hanno regole diverse. La ricevuta emessa dall'edicolante per giustificare la spesa sostenuta dal cliente, non pone alcun obbligo di conservane la copia, e può elencare riepilogando per periodo e per prodotto gli acquisti effettuati dal cliente (es. Acquisti mese di maggio 06: n. 30 quotidiani per € ..., n. 10 periodici per € ...). Se viene emessa fattura, se titolare di partita IVA, scattano gli obblighi previsti dall'art. 21 del DPR 633/72, fra cui quello sulla conservazione della copia emessa. Pertanto per maggiore facilitazione è preferibile emettere sempre ricevuta.

COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Vorrei conoscere i campi da riempire nella dichiarazione dei redditi relativamente all'attività di vendita giornali e giochi di vario tipo come: enalotto, totip, totogol, totocalcio, tris.
A. S. - Taranto

Gli aggi sia della vendita dei giornali che di tutti gli altri prodotti e giochi indicati, vanno indicati al rigo RG2 del quadro RG del modello Unico/2006.

COME VALUTARE LA MERCE SENZA IL SUPPORTO DELLE FATTURE
Sto per acquistare un'edicola con relativa merce. Per valutare la merce, come fare se non vogliamo cercare le fatture all'origine degli articoli di cartoleria e oggettistica varia? Ovvero come possiamo valutare? Grazie. V. Santangelo - Mondovì (CN)

In caso di cessione d'azienda la merce in magazzino viene valorizzata in base al prezzo di acquisto. Se non si vuole fare la ricerca delle fatture può essere quantificato o in via forfetaria globalmente, oppure utilizzando il prezzo di vendita dell'articolo meno la percentuale media di ricarica.

PER ACQUISTARE UN'EDICOLA
Sto valutando l'acquisto di un'edicola con un parente. è un negozio in una discreta posizione. Vorrei sapere: come si calcola il valore dell'edicola? Di quanti anni di gestione si deve tener conto? I costi di gestione (affitto, spese, riscaldamento) vanno dedotti prima di calcolare il valore? Come si calcola l'imponibile da moltiplicare per tre? L. B. - Novara

La valutazione può basarsi su tre volte il reddito, subendo delle variazioni, in più o in meno, in funzione delle modalità di pagamento, della posizione, delle condizioni dell'arredo. Per reddito deve intendersi l'ammontare degli aggi meno le spese fisse di gestione (ovvero le spese da lei indicate).

DUE PRECISAZIONI RIGUARDANTI IL MACERO
In merito alla risposta data dal commercialista sul n. 3/2006 a pag. 78 vorrei chiedere: - Si possono mandare al macero solo i collezionabili oppure tutti i tipi di riviste? - C'è un limite al di là del quale non è più possibile l'eliminazione? M. F. - Dresano (MI)

Possono essere mandati al macero non solo i collezionabili ma tutti i prodotti scaduti da tempo e non più rendibili al distributore. Riguardo all'ammontare non è previsto né un minimo né un massimo, però gli importi devono essere compatibili col volume delle vendite. Se si riferisce alla data, neppure per questa esiste un limite. Veda anche quanto risposto a M.M. di Udine.

 

UNA CIRCOLARE MINISTERIALE CHE CREA DUBBI
In base alla Circolare del Ministro delle Finanze - (CIR) n. 328 E del 24 dicembre 1997 (vedere art.7.6 qui allegato), non ho capito a chi bisogna fatturare: al distributore locale o agli editori?
7.6 - Detrazioni e rimborsi
Si ritiene opportuno, da ultimo, richiamare l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto legislativo in esame, che menziona, tra le operazioni che danno diritto a detrazione, quelle non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 Pertanto, anche alla luce del riordino della detrazione operata dal decreto legislativo n. 313 del 1997, resta confermato il diritto alla detrazione e al rimborso in base alle disposizioni del DPR n. 633 del 1972, dell'imposta relativa a prestazioni di servizio o di beni diversi dai prodotti editoriali, da parte dei distributori e dei rivenditori che pongono in essere operazioni escluse dall'applicazione dell'IVA ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 del DPR n. 633 del 1972.
Ciò a condizione che venga tenuto il registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972 e venga adempiuto l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA. è necessario precisare che quanto sopra esposto si riferisce alle ipotesi in cui i distributori e i rivenditori (librai, edicolanti,ecc.) agiscono in nome proprio, in esecuzione di contratto estimatorio o di vera e propria cessione.
Viceversa, nell'ipotesi in cui i distributori e i rivenditori agiscono in nome e per conto degli editori, in esecuzione di contratti di deposito con rappresentanza o di altre tipologie contrattuali similari, il corrispettivo offerente all'attività di intermediazione è soggetto a IVA nei modi ordinari, in base alla modifica apportata all'articolo 74 dl DPR n. 633 del 1972 dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 313 del 1997.
In tal caso, si rendono applicabili le normali regole in materia di detrazione e rimborso del tributo.

Mi sono informato presso l'ufficio imposte, non ci sono variazioni.
Piero D'Alberto

La Circolare Ministeriale n. 328 del 24/12/1997 al punto 7.6 - Detrazioni e rimborsi -, ribadisce quanto statuito dal D.M. 9 Aprile 1993 in materia di detrazione IVA per i rivenditori confermando quanto segue:

  • Il rivenditore di prodotti editoriali in possesso di partita IVA, che vende prodotti editoriali rientranti nel regime dell'art. 74 del DPR 633/72, può recuperare in detrazione l'IVA pagata sulle prestazioni di servizi o su altri beni diversi dalle pubblicazioni, a condizione che venga tenuto il registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR 633/72. Su detto registro vanno registrate le fatture di spesa soggette a IVA (bolletta Telecom, Enel, Cancelleria, Consulenze, ecc...) rilevando nelle chiusure periodiche l'importo a credito. Detto importo verrà riportato nella dichiarazione IVA di fine anno e successivamente potrà essere richiesto a rimborso oppure riportato in compensazione con altre imposte (es. Irpef o Irap o contributi Inps ).

In virtù di quanto sopra non è necessaria nessuna fatturazione, in quanto il rapporto fra editore e rivenditore è disciplinato dall'Accordo Nazionale ed è generalmente ricondotto allo schema del contratto estimatorio.
Il dubbio Le è sorto leggendo il penultimo comma del punto della circolare sopra indicato che, comunque, non ci riguarda.

 
  © 2006 DEA INIZIATIVE EDITORIALI SRL- Milano | Tutti i diritti riservati |