| |
CHIARIRE
TUTTI I DUBBI
Nel corso delle ultime Commissioni
(istituite ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Nazionale)
si sono affrontati argomenti di interesse quotidiano
per la filiera editoriale.
Sito
webinforiv. It è stato sottolineato
come il funzionamento del sito Internet non sia stato
ottimale nella prima fase della sua introduzione. Ma
la Commissione ha fatto rilevare che, dopo test e start-up,
la qualità dei dati sarà via via affinata con il progressivo
perfezionamento delle funzionalità del sito stesso.
è stato inoltre precisato che il sito deve riportare
le condizioni commerciali con cui l'editore avvia il
prodotto alla rete di vendita e che queste devono essere
riportate, dal distributore locale, nei documenti scambiati
con la rete di vendita.
Resa
anticipata Con riferimento a questa prassi sempre
più diffusa fra alcune rivendite che prima del termine
di permanenza concordato e sempre in assenza del richiamo
da parte del distributore locale restituiscono il prodotto
editoriale, la Commissione Nazionale ha istituito un
Gruppo di Lavoro (del quale fa parte Giampiero Labò,
vicepresidente nazionale SNAG) al fine di definire le
modalità di monitoraggio del fenomeno. Monitoraggio
che la TradeLab effettuerà attraverso una rilevazione
test sui dati forniti dalla Agenzia di distribuzione
Rebecchi di Verona, per il periodo 12 gennaio-31
marzo 2006. Le OO.SS, ANADIS e NDM si sono dichiarate
disponibili a partecipare ai costi del progetto.
Altre
periodicità In base all'articolo 10 del Nuovo Accordo
Nazionale, per dissipare alcuni dubbi sulle diciture
relative alla "sezione consegna" della bolla, la Commissione
ha chiarito che, per l'indicazione della periodicità
(Q-S-M-A), la lettera A significa "altre periodicità"
e si riferisce a pubblicazioni che la rete di vendita
è tenuta a pagare al ritiro della resa. In merito, lo
SNAG Nazionale ha fatto ribadire alla Commissione, che
tali prodotti non possono, di norma, rimanere in edicola
oltre i 60 giorni.
Organo
di conciliazione e garanzia In base al quesito posto
da parte dell'Organo di Conciliazione e Garanzia su
quali debbano essere le sue peculiarità, la Commissione
Nazionale ha chiarito che, le parti contraenti l'Accordo,
non hanno inteso istituire un organismo arbitrale, ma
uno strumento che possa definire le controversie, anche
in via conciliativa, provvedendo al sanzionamento delle
violazioni dell'Accordo Nazionale. è stato quindi precisato
che gli editori, i distributori e i rivenditori associati
alle parti contraenti, in caso di controversia, sono
vincolati all'esperimento della procedura conciliativa
e giudicante dell'Organo pur non derogando, il ricorso
a quest'ultimo, alla competenza e giurisdizione della
Magistratura ordinaria.
Documenti
contabili Le OO.SS. dei rivenditori hanno fatto
presente che non risulta ancora ultimata, da parte delle
imprese di distribuzione locale, la fase degli adeguamenti
della documentazione contabile che riguarda la fornitura
e la resa del prodotto editoriale, ai criteri fissati
dal vigente Accordo Nazionale. Al fine di ottenere nei
tempi più brevi, l'osservanza delle norme contrattuali,
la Commissione ritiene appropriato procedere a un esame
dello stato di avanzamento sul territorio, diviso per
macro aree.
Nel corso della prossima riunione, quindi, verrà effettuato
un monitoraggio relativo alle aree distributive di Piemonte,
Lombardia e Liguria prendendo in considerazione le segnalazioni
dettagliate che saranno pervenute entro il mese di settembre,
a cura delle organizzazioni di categoria dei rivenditori,
alla segreteria della Commissione.
In
merito alle modalità di fornitura e pagamento della
portatura delle pubblicazioni quotidiane e periodiche
distribuite alla rete di vendita stagionale, la Commissione
ha osservato che il vigente Accordo Nazionale non prescrive
divergenti regole, rispetto alla rete tradizionale.
Pertanto, il principio contenuto nel n. 3 della
sezione dedicata all'attività di distribuzione locale
dell'art. 10 del vigente Accordo, in base al quale la
rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che
svolge l'attività di distribuzione alcun compenso
- qualora non sussistano consuetudini determinate da
oggettive difficoltà di accesso al punto vendita o qualora
non vengano prestati servizi non specificatamente previsti
come a suo carico - si applica anche alla rete di
vendita stagionale.
|