CHIARIRE TUTTI I DUBBI
Nel corso delle ultime Commissioni (istituite ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Nazionale) si sono affrontati argomenti di interesse quotidiano per la filiera editoriale.

Sito webinforiv. It è stato sottolineato come il funzionamento del sito Internet non sia stato ottimale nella prima fase della sua introduzione. Ma la Commissione ha fatto rilevare che, dopo test e start-up, la qualità dei dati sarà via via affinata con il progressivo perfezionamento delle funzionalità del sito stesso. è stato inoltre precisato che il sito deve riportare le condizioni commerciali con cui l'editore avvia il prodotto alla rete di vendita e che queste devono essere riportate, dal distributore locale, nei documenti scambiati con la rete di vendita.

Resa anticipata Con riferimento a questa prassi sempre più diffusa fra alcune rivendite che prima del termine di permanenza concordato e sempre in assenza del richiamo da parte del distributore locale restituiscono il prodotto editoriale, la Commissione Nazionale ha istituito un Gruppo di Lavoro (del quale fa parte Giampiero Labò, vicepresidente nazionale SNAG) al fine di definire le modalità di monitoraggio del fenomeno. Monitoraggio che la TradeLab effettuerà attraverso una rilevazione test sui dati forniti dalla Agenzia di distribuzione Rebecchi di Verona, per il periodo 12 gennaio-31 marzo 2006. Le OO.SS, ANADIS e NDM si sono dichiarate disponibili a partecipare ai costi del progetto.

Altre periodicità In base all'articolo 10 del Nuovo Accordo Nazionale, per dissipare alcuni dubbi sulle diciture relative alla "sezione consegna" della bolla, la Commissione ha chiarito che, per l'indicazione della periodicità (Q-S-M-A), la lettera A significa "altre periodicità" e si riferisce a pubblicazioni che la rete di vendita è tenuta a pagare al ritiro della resa. In merito, lo SNAG Nazionale ha fatto ribadire alla Commissione, che tali prodotti non possono, di norma, rimanere in edicola oltre i 60 giorni.

Organo di conciliazione e garanzia In base al quesito posto da parte dell'Organo di Conciliazione e Garanzia su quali debbano essere le sue peculiarità, la Commissione Nazionale ha chiarito che, le parti contraenti l'Accordo, non hanno inteso istituire un organismo arbitrale, ma uno strumento che possa definire le controversie, anche in via conciliativa, provvedendo al sanzionamento delle violazioni dell'Accordo Nazionale. è stato quindi precisato che gli editori, i distributori e i rivenditori associati alle parti contraenti, in caso di controversia, sono vincolati all'esperimento della procedura conciliativa e giudicante dell'Organo pur non derogando, il ricorso a quest'ultimo, alla competenza e giurisdizione della Magistratura ordinaria.

Documenti contabili Le OO.SS. dei rivenditori hanno fatto presente che non risulta ancora ultimata, da parte delle imprese di distribuzione locale, la fase degli adeguamenti della documentazione contabile che riguarda la fornitura e la resa del prodotto editoriale, ai criteri fissati dal vigente Accordo Nazionale. Al fine di ottenere nei tempi più brevi, l'osservanza delle norme contrattuali, la Commissione ritiene appropriato procedere a un esame dello stato di avanzamento sul territorio, diviso per macro aree.
Nel corso della prossima riunione, quindi, verrà effettuato un monitoraggio relativo alle aree distributive di Piemonte, Lombardia e Liguria prendendo in considerazione le segnalazioni dettagliate che saranno pervenute entro il mese di settembre, a cura delle organizzazioni di categoria dei rivenditori, alla segreteria della Commissione.

In merito alle modalità di fornitura e pagamento della portatura delle pubblicazioni quotidiane e periodiche distribuite alla rete di vendita stagionale, la Commissione ha osservato che il vigente Accordo Nazionale non prescrive divergenti regole, rispetto alla rete tradizionale.
Pertanto, il principio contenuto nel n. 3 della sezione dedicata all'attività di distribuzione locale dell'art. 10 del vigente Accordo, in base al quale la rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l'attività di distribuzione alcun compenso - qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita o qualora non vengano prestati servizi non specificatamente previsti come a suo carico - si applica anche alla rete di vendita stagionale.

 
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