 |
ECCO
LA PRIMA SENTENZA
Come
sapete è stato istituito l'Organo di Conciliazione e
Garanzia con il compito di definire, anche in via conciliativa,
le controversie che hanno per oggetto la violazione
delle disposizioni contenute nell'Accordo Nazionale.
Il 29 giugno scorso è stata emanata la prima sanzione
a carico di un distributore locale. Ecco il documento.
Per
ragioni di privacy i nomi dei contendenti sono stati
sostituiti: X.Y per la rivenditrice di giornali
che ha proposto il ricorso K.J per il distributore
locale chiamato in causa.
Organo
di conciliazione e Garanzia Istituito dall'art. 17 dell'Accordo
Nazionale 19 maggio 2005 sulla vendita dei giornali
quotidiani e periodici DECISIONE n. 1/2006
Nel
ricorso n. 1/2006 presentato dalla sig.ra X.Y. assistita,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio di Biase
e presso lui elettivamente domiciliata in Foggia per
procura in calce al ricorso redatto il 10.4.2006 nei
confronti di Agenzia di Distribuzione Stampa K.J.
FATTO
La sig.ra X.Y. è ricorsa a questo organo contestando
all'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J. la violazione
dell'art. 14 dell'Accordo Nazionale, stipulato in data
19 maggio 2005, sulla vendita dei giornali quotidiani
e periodici. La rivenditrice nel proprio ricorso asserisce
che l'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J. "omette di
riportare negli estratti conto settimanali il reso avvenuto
a fine di ogni giorno in particolare, nonostante venga
indicato il fornito, non viene contabilizzata, e quindi
scomputata, la resa corrispondente, che viene viceversa
accreditata soltanto sull'estratto conto della settimana
successiva. L'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J. non
ha provveduto a presentare alcuna memoria scritta nei
termini e modi previsti dall'art. 4 del Regolamento
per l'Organo di Conciliazione e Garanzia.
SVOLGIMENTO
DEL PROCEDIMENTO
Alla convocazione innanzi all'Organo di Conciliazione
e Garanzia del giorno 16 giugno 2006 sono comparsi,
per la ricorrente X.Y., il dr. Renato Russo, munito
di apposita delega a comparire, nonché l'avv. Antonio
di Biase nella sua qualità di difensore della rivenditrice.
Nessuno è comparso per la resistente Agenzia di Distribuzione
Stampa K.J. L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha
preso atto che l'avv. Di Biase, per la ricorrente, ha
prodotto la ricevuta della raccomandata a.r. con la
quale egli ha provveduto all'invio del ricorso alla
resistente. L'Organo di Conciliazione e Garanzia, stante
il mancato deposito di una memoria scritta della resistente
seguita dalla mancata comparizione alla convocazione
fissata innanzi al medesimo, ha ritenuto necessario
accettare, pedissequamente, se l'Agenzia di Distribuzione
Stampa K.J. sia o meno iscritta ad una associazione
firmataria dell'Accordo Nazionale 19.5.2005 sulla vendita
dei giornali quotidiani e periodici. Parte ricorrente,
espressamente interrogata dall'Organo in merito a tale
circostanza, non è stata in grado di precisare se la
resistente sia scritta o meno ad una associazione firmataria
del citato Accordo Nazionale. Detta circostanza non
è potuta essere precisata neppure dall'avv. Stefano
Micheli dall'Anadis il quale, presente nei locali d'udienza,
è stato interrogato dall'Organo ai sensi dell'art. 6
del Regolamento dell'Accordo Nazionale. L'Organo ha
pertanto disposto che la propria Segreteria acquisisse,
tramite una richiesta formale alle associazioni dei
distributori firmatarie dell'Accordo - più precisamente
Anadis e N.D.M. - tale notizia. Stante l'assenza della
resistente alla convocazione innanzi all'Organo di conciliazione
e Garanzia, non è stato possibile procedere al tentativo
di conciliazione di cui all'art. 8 del Regolamento per
l'Organo di Conciliazione e Garanzia.
I rappresentanti della parte ricorrente hanno precisato,
in quella sede, che l'Agenzia di Distribuzione Stampa
K.J. successivamente alla presentazione del ricorso
della rivenditrice si è adeguata alla corretta applicazione
dell'Accordo nei termini in cui esso è stato denunziato.
A
seguito della richiesta formale inoltrata dalla Segreteria
dell'Organo di Conciliazione e Garanzia, l'Anadis (Associazione
Nazionale Distributori Stampa), con comunicazione del
27 giugno 2006, informava che "l'Agenzia di Distribuzione
Stampa K.J. o K.J., è regolarmente associata Anadis".
DIRITTO
L'art. 14 dell'Accordo Nazionale 19 maggio 2005 sulla
vendita dei giornali quotidiani e periodici dispone
che "il prodotto, di norma, deve essere pagato contestualmente
alla consegna, con le modalità ed entro i termini pattuiti
tra il soggetto che effettua l'attività di distribuzione
locale e la Rivendita, scomputando l'equivalente delle
copie invendute e documentate come rese. Nel caso di
estratto conto emesso dal soggetto che effettua l'attività
di distribuzione locale, comprensivo di più giorni di
fornitura, fermo restando quanto sancito al comma precedente,
lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite
nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo
dell'equivalente delle copie invendute e documentate
come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente
di fornitura". Dagli estratti conto prodotti dalla ricorrente
si rileva inequivocabilmente, che l'Agenzia di Distribuzione
Stampa K.J. ha violato il disposto di cui al citato
art. 14 dell'Accordo Nazionale. Emerge infatti che gli
estratti conto prodotti non riportano giorni di fornito
pari ai giorni di reso. Più precisamente appare documentamente
provato che, di ogni giorno, viene indicato il fornito
ma non viene sempre contabilizzata, e quindi scomputata
la resa corrispondente. Detto ritardato accredito della
resa risulta essere un comportamento in violazione del
disposto dall'art. 14 dell'Accordo Nazionale. Peraltro
il comportamento della resistente appare particolarmente
censurabile sotto molteplici aspetti. Si ricorda infatti
che l'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani
e periodici è stato sottoscritto dalle parti contraenti
in data 19 maggio 2005 ma è entrato in vigore solo in
data 1 gennaio 2006. Il lasso di tempo intercorrente
tra la sottoscrizione dell'Accordo Nazionale e la sua
entrata in vigore è stato considerevole, le parti contraenti
hanno quindi avuto a disposizione diversi mesi per predisporre
eventuali modifiche al loro modo di operare per renderlo
conforme alle disposizioni contenute nell'Accordo. Del
resto la resistente, successivamente al deposito del
ricorso, ha provveduto ad adeguarsi al disposto dell'art.
14 con ciò dimostrando che la regolarizzazione non comportava
tempi e modi difficilmente attuabili. Dalla documentazione
prodotta emerge altresì che la violazione dell'Accordo
Nazionale da parte della resistente si è reiterata nel
tempo riscontrandosi in tutti gli estratti conto. Per
le considerazioni sopra esposte e per il fatto che la
violazione della disposizione citata appare ripetuta,
si ritiene equo comunicare una sanzione pecuniaria superiore
al minimo previsto dall'art. 11 del Regolamento per
l'Organo di Conciliazione e Garanzia.
P.Q.M.
L'Organo di Conciliazione e Garanzia, decidendo il ricorso
rubricato al n. 1/2006 di Segreteria
DICHIARA
Che l'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J., ha violato,
con il suo comportamento, l'art. 14 dell'Accordo Nazionale
19 maggio 2005 sulla vendita dei giornali quotidiani
e periodici e conseguentemente incorre nella sanzione
di Euro 600,00. Si comunichi alle parti ed alla Commissione
Nazionale.
Milano, 20 giugno 2006
L'ORGANO DI CONCILIAZIONE E GARANZIA
Il presidente dr. Manlio Esposito
Il 2¡ componente avv. Daniela Leonardi
Il 3¡ componente avv. Mauro T. Russi
è interessante notare come la precisione e il rigore
con cui l'Organo ha svolto il processo siano garanzia
della sua posizione di super partes. Inoltre, il non
essersi limitato a richiamare la norma dell'Accordo
Nazionale violata (art. 14) ma a spiegarla e interpretarla,
ci lascia ben sperare sul fatto che i Giudici, prima
di pronunciarsi, non si affidino solo a una conoscenza
astratta della normativa, ma cerchino un approfondimento
concreto del meccanismo distributivo dimostrandolo,
in particolare, laddove asseriscono che: "...il comportamento
della resistente (distributore locale) appare particolarmente
censurabile sotto molteplici aspetti... Il lasso
di tempo intercorrente tra la sottoscrizione dell'Accordo
Nazionale e la sua entrata in vigore è stato considerevole;
le parti contraenti hanno quindi avuto a disposizione
diversi mesi per predisporre eventuali modifiche
al loro modo di operare per renderlo conforme alle disposizioni
contenute nell'Accordo. Del resto la resistente, successivamente
al deposito del ricorso, ha provveduto ad adeguarsi
al disposto dell'art. 14 con ciò dimostrando
che la regolarizzazione non comportava tempi e modi
difficilmente attuabili. Dalla documentazione prodotta
emerge altresì che la violazione ...si è reiterata
nel tempo riscontrandosi in tutti gli estratti conto."
Con la predetta motivazione, i Giudici non si sono limitati,
quindi, a condannare il distributore locale, ma hanno
svolto alcune considerazioni di merito in ordine alla
gravità della violazione compiuta dal distributore locale.
Risulta pertanto superfluo evidenziare che tale decisione
è da ritenersi utile e applicabile a qualsiasi piazza
dove si verifichi analoga situazione.
Vi
ricordiamo che sul n. 3 di Azienda Edicola abbiamo pubblicato
il modulo per effettuare ricorso all'Organo di Conciliazione
e Garanzia.
Lo stesso è scaricabile da Internet: www.aziendaedicola.com.
Aprire Azienda Edicola n. 3/2006 e quindi ACCORDO NAZIONALE
Troverete COME FARE RICORSO... e il Modello di ricorso.
|