ECCO LA PRIMA SENTENZA
Come sapete è stato istituito l'Organo di Conciliazione e Garanzia con il compito di definire, anche in via conciliativa, le controversie che hanno per oggetto la violazione delle disposizioni contenute nell'Accordo Nazionale. Il 29 giugno scorso è stata emanata la prima sanzione a carico di un distributore locale. Ecco il documento.

Per ragioni di privacy i nomi dei contendenti sono stati sostituiti: X.Y per la rivenditrice di giornali che ha proposto il ricorso K.J per il distributore locale chiamato in causa.

Organo di conciliazione e Garanzia Istituito dall'art. 17 dell'Accordo Nazionale 19 maggio 2005 sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici DECISIONE n. 1/2006

Nel ricorso n. 1/2006 presentato dalla sig.ra X.Y. assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio di Biase e presso lui elettivamente domiciliata in Foggia per procura in calce al ricorso redatto il 10.4.2006 nei confronti di Agenzia di Distribuzione Stampa K.J.

FATTO
La sig.ra X.Y. è ricorsa a questo organo contestando all'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J. la violazione dell'art. 14 dell'Accordo Nazionale, stipulato in data 19 maggio 2005, sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici. La rivenditrice nel proprio ricorso asserisce che l'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J. "omette di riportare negli estratti conto settimanali il reso avvenuto a fine di ogni giorno in particolare, nonostante venga indicato il fornito, non viene contabilizzata, e quindi scomputata, la resa corrispondente, che viene viceversa accreditata soltanto sull'estratto conto della settimana successiva. L'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J. non ha provveduto a presentare alcuna memoria scritta nei termini e modi previsti dall'art. 4 del Regolamento per l'Organo di Conciliazione e Garanzia.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Alla convocazione innanzi all'Organo di Conciliazione e Garanzia del giorno 16 giugno 2006 sono comparsi, per la ricorrente X.Y., il dr. Renato Russo, munito di apposita delega a comparire, nonché l'avv. Antonio di Biase nella sua qualità di difensore della rivenditrice. Nessuno è comparso per la resistente Agenzia di Distribuzione Stampa K.J. L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha preso atto che l'avv. Di Biase, per la ricorrente, ha prodotto la ricevuta della raccomandata a.r. con la quale egli ha provveduto all'invio del ricorso alla resistente. L'Organo di Conciliazione e Garanzia, stante il mancato deposito di una memoria scritta della resistente seguita dalla mancata comparizione alla convocazione fissata innanzi al medesimo, ha ritenuto necessario accettare, pedissequamente, se l'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J. sia o meno iscritta ad una associazione firmataria dell'Accordo Nazionale 19.5.2005 sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici. Parte ricorrente, espressamente interrogata dall'Organo in merito a tale circostanza, non è stata in grado di precisare se la resistente sia scritta o meno ad una associazione firmataria del citato Accordo Nazionale. Detta circostanza non è potuta essere precisata neppure dall'avv. Stefano Micheli dall'Anadis il quale, presente nei locali d'udienza, è stato interrogato dall'Organo ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dell'Accordo Nazionale. L'Organo ha pertanto disposto che la propria Segreteria acquisisse, tramite una richiesta formale alle associazioni dei distributori firmatarie dell'Accordo - più precisamente Anadis e N.D.M. - tale notizia. Stante l'assenza della resistente alla convocazione innanzi all'Organo di conciliazione e Garanzia, non è stato possibile procedere al tentativo di conciliazione di cui all'art. 8 del Regolamento per l'Organo di Conciliazione e Garanzia.
I rappresentanti della parte ricorrente hanno precisato, in quella sede, che l'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J. successivamente alla presentazione del ricorso della rivenditrice si è adeguata alla corretta applicazione dell'Accordo nei termini in cui esso è stato denunziato.

A seguito della richiesta formale inoltrata dalla Segreteria dell'Organo di Conciliazione e Garanzia, l'Anadis (Associazione Nazionale Distributori Stampa), con comunicazione del 27 giugno 2006, informava che "l'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J. o K.J., è regolarmente associata Anadis".

DIRITTO
L'art. 14 dell'Accordo Nazionale 19 maggio 2005 sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici dispone che "il prodotto, di norma, deve essere pagato contestualmente alla consegna, con le modalità ed entro i termini pattuiti tra il soggetto che effettua l'attività di distribuzione locale e la Rivendita, scomputando l'equivalente delle copie invendute e documentate come rese. Nel caso di estratto conto emesso dal soggetto che effettua l'attività di distribuzione locale, comprensivo di più giorni di fornitura, fermo restando quanto sancito al comma precedente, lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo dell'equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura". Dagli estratti conto prodotti dalla ricorrente si rileva inequivocabilmente, che l'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J. ha violato il disposto di cui al citato art. 14 dell'Accordo Nazionale. Emerge infatti che gli estratti conto prodotti non riportano giorni di fornito pari ai giorni di reso. Più precisamente appare documentamente provato che, di ogni giorno, viene indicato il fornito ma non viene sempre contabilizzata, e quindi scomputata la resa corrispondente. Detto ritardato accredito della resa risulta essere un comportamento in violazione del disposto dall'art. 14 dell'Accordo Nazionale. Peraltro il comportamento della resistente appare particolarmente censurabile sotto molteplici aspetti. Si ricorda infatti che l'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici è stato sottoscritto dalle parti contraenti in data 19 maggio 2005 ma è entrato in vigore solo in data 1 gennaio 2006. Il lasso di tempo intercorrente tra la sottoscrizione dell'Accordo Nazionale e la sua entrata in vigore è stato considerevole, le parti contraenti hanno quindi avuto a disposizione diversi mesi per predisporre eventuali modifiche al loro modo di operare per renderlo conforme alle disposizioni contenute nell'Accordo. Del resto la resistente, successivamente al deposito del ricorso, ha provveduto ad adeguarsi al disposto dell'art. 14 con ciò dimostrando che la regolarizzazione non comportava tempi e modi difficilmente attuabili. Dalla documentazione prodotta emerge altresì che la violazione dell'Accordo Nazionale da parte della resistente si è reiterata nel tempo riscontrandosi in tutti gli estratti conto. Per le considerazioni sopra esposte e per il fatto che la violazione della disposizione citata appare ripetuta, si ritiene equo comunicare una sanzione pecuniaria superiore al minimo previsto dall'art. 11 del Regolamento per l'Organo di Conciliazione e Garanzia.

P.Q.M.
L'Organo di Conciliazione e Garanzia, decidendo il ricorso rubricato al n. 1/2006 di Segreteria

DICHIARA
Che l'Agenzia di Distribuzione Stampa K.J., ha violato, con il suo comportamento, l'art. 14 dell'Accordo Nazionale 19 maggio 2005 sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici e conseguentemente incorre nella sanzione di Euro 600,00. Si comunichi alle parti ed alla Commissione Nazionale.
Milano, 20 giugno 2006
L'ORGANO DI CONCILIAZIONE E GARANZIA
Il presidente dr. Manlio Esposito
Il 2¡ componente avv. Daniela Leonardi
Il 3¡ componente avv. Mauro T. Russi
è interessante notare come la precisione e il rigore con cui l'Organo ha svolto il processo siano garanzia della sua posizione di super partes. Inoltre, il non essersi limitato a richiamare la norma dell'Accordo Nazionale violata (art. 14) ma a spiegarla e interpretarla, ci lascia ben sperare sul fatto che i Giudici, prima di pronunciarsi, non si affidino solo a una conoscenza astratta della normativa, ma cerchino un approfondimento concreto del meccanismo distributivo dimostrandolo, in particolare, laddove asseriscono che: "...il comportamento della resistente (distributore locale) appare particolarmente censurabile sotto molteplici aspetti... Il lasso di tempo intercorrente tra la sottoscrizione dell'Accordo Nazionale e la sua entrata in vigore è stato considerevole; le parti contraenti hanno quindi avuto a disposizione diversi mesi per predisporre eventuali modifiche al loro modo di operare per renderlo conforme alle disposizioni contenute nell'Accordo. Del resto la resistente, successivamente al deposito del ricorso, ha provveduto ad adeguarsi al disposto dell'art. 14 con ciò dimostrando che la regolarizzazione non comportava tempi e modi difficilmente attuabili. Dalla documentazione prodotta emerge altresì che la violazione ...si è reiterata nel tempo riscontrandosi in tutti gli estratti conto." Con la predetta motivazione, i Giudici non si sono limitati, quindi, a condannare il distributore locale, ma hanno svolto alcune considerazioni di merito in ordine alla gravità della violazione compiuta dal distributore locale.
Risulta pertanto superfluo evidenziare che tale decisione è da ritenersi utile e applicabile a qualsiasi piazza dove si verifichi analoga situazione.

Vi ricordiamo che sul n. 3 di Azienda Edicola abbiamo pubblicato il modulo per effettuare ricorso all'Organo di Conciliazione e Garanzia.
Lo stesso è scaricabile da Internet: www.aziendaedicola.com.
Aprire Azienda Edicola n. 3/2006 e quindi ACCORDO NAZIONALE
Troverete COME FARE RICORSO... e il Modello di ricorso.

 
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