 |
IL
TESTO UNICO DELLA LIGURIA E LA FASE DI CONSULTAZIONE
DELLE PARTI SOCIALI
Osservazioni
e critiche al progetto di legge a cura di Irene Romoli,
consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta,
Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana.
è
attualmente in corso l'approvazione da parte della Giunta
regione Liguria del Testo Unico in materia di Commercio.
La finalità del Testo Unico sarà quella, così come indicato
all'articolo 2, di favorire l'efficienza, la modernizzazione
e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva, nonché
l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine
di:
- contenimento
dei prezzi;
- promuovere
l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture
distributive e le diverse forme di vendita;
- incentivare
la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale,
favorendo la trasparenza, la qualità del mercato,
la libera concorrenza e la libertà di impresa.
- Il
tutto, tenendo presente la tutela del consumatore.
Così,
anche la Regione Liguria affronta i propri oneri legislativi
emanando appunto regole in materia di commercio, materia
che a oggi vede come referente la Giunta regionale,
piuttosto che il Governo centrale, quale organismo competente
in materia a seguito della riforma del Titolo V della
Costituzione. Il che, sotto certi aspetti, garantisce
sicuramente un rapporto più diretto e immediato con
l'Autorità di riferimento (la Regione, appunto), anche
attraverso il regolare coinvolgimento delle associazioni
sindacali, che hanno espresso il loro parere preventivo
rispetto alla stesura definitiva della legge, realizzando
così la funzione consultiva che è loro riconosciuta.
A questo proposito, occorre mettere subito in evidenza
come nel testo in corso di approvazione non compaia
il termine "concertazione", a differenza per esempio
di altre esperienze, come quella Toscana. Il progetto
di Testo Unico, che molto probabilmente sarà approvato
in via definitiva senza ulteriori modifiche, prevede
la predisposizione di direttive regionali sulla rete
di vendita, in base alle quali individuare, da parte
dei Comuni, il piano di localizzazione per il rilascio
di nuove autorizzazioni esclusive e non. Attività, quest'ultima,
che secondo le disposizioni in approvazione verrà svolta
previo parere delle associazioni degli editori, dei
distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori
maggiormente rappresentative (tra cui lo SNAG). Nessun
riferimento terminologico è stato concesso alla strategia
della concertazione, che invece dovrebbe permeare l'attività
di programmazione degli enti locali e della Regione,
secondo la tendenza ormai affermatasi in altri settori.
La scelta per il più debole ruolo della consultazione
rispetto a quello più incisivo riservato alla concertazione,
pur riguardando un'attività non vincolante per l'ente
regionale, è sicuramente una nota negativa, rispetto
alla quale l'ente regionale ligure non è stato in grado
di fornire una motivazione accettabile in occasione
degli incontri che si sono tenuti. è vero, infatti,
che più volte si è ribadito come attuare la concertazione
significhi essere obbligati a tentare una posizione
comune, instaurare un dialogo positivo e volto al raggiungimento
di un accordo sul futuro testo di legge che verrà approvato,
ma che ciò non significhi fare "codecisione". D'altra
parte, il codice di commercio che si commenta si trova
in una posizione ancora più arretrata rispetto a quella
della concertazione, considerato che non ha predisposto
alcuna procedimentalizzazione della fase consultiva,
che rischia pertanto di risolversi in una mera, ancorché
dovuta, presa di coscienza delle posizioni assunte dalle
parti sociali.
Entrando nel merito del testo in approvazione, occorre
evidenziare che l'attuale apparato normativo subisce
ancora gli effetti dovuti alla precedente impostazione
centralizzata, regolamentata dalla L. 108/1999, che
ha introdotto la possibilità di sperimentare, per un
periodo di 18 mesi, l'istituzione dei cosiddetti punti
vendita non esclusivi nella distribuzione di giornali
e riviste.
A seguito dell'emanazione della suddetta legge, si è
poi avuto il D. Lgs. 170/2001, che ha disposto tra l'altro
l'autorizzazione alla vendita di giornali o riviste
per quei punti vendita che - nel suddetto periodo -
abbiano svolto la sperimentazione richiesta dalla L.
108. Sulla materia, peraltro, all'apparato statale resta
una porzione di competenza a legiferare, in particolare
per quanto concerne le regole sulla concorrenza (l'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato).
PUNTI
VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI
Su tali basi, il Testo Unico sul commercio della Regione
Liguria regola innanzitutto la questione punti vendita
esclusivi e non, fornendo la definizione di punto vendita
non esclusivo: secondo tale definizione, dovrebbe ritenersi
punto vendita non esclusivo quello autorizzato alla
vendita, in aggiunta ad altre merci, "di soli quotidiani,
di soli periodici o di entrambe le tipologie, oltre
a quelli che abbiano effettuato la sperimentazione,
ai quali l'autorizzazione è rilasciata di diritto".
Ancora una volta, la scelta è stata quella di fare confusione,
creando una sovrapposizione assurda tra punti vendita
esclusivi e non esclusivi, rispetto alla quale non sarebbe
più possibile distinguere tra le due entità possibili
di rivendite, tenuto conto del fatto che anche i punti
vendita esclusivi sono quelli autorizzati alla vendita
sia di quotidiani che di periodici, in aggiunta ad altre
merci.
Più volte è stato denunciato il pericolo del verificarsi
di una discriminazione tra il punto vendita esclusivo
e quello non esclusivo, dovuta a circostanze strettamente
inerenti alle modalità di esercizio della vendita da
parte dei punti esclusivi. Infatti, questi ultimi sono
soggetti a orari concertati che li obbligano a un'apertura
quotidiana dell'esercizio che vada da un minimo di dodici
ore dal lunedì al sabato, e fino alle ore 13,00 la domenica.
I punti non esclusivi, per contro, sono soggetti a orari
ben minori rispetto a quelli dovuti da un punto esclusivo,
poiché legati all'attività principale svolta.
Di qui il palese trattamento peggiorativo che il codice
del commercio riserva agli edicolanti, cioè ai punti
vendita esclusivi, rispetto ai non esclusivi che già
percepiscono introiti a seguito della vendita dei loro
prodotti principali. Del resto, questa pare essere la
tendenza generalizzata a livello di esperienze regionali
in corso: vedremo quindi quale equilibrio sarà in grado
di trovare il mercato.
Anche in riferimento alla regolamentazione dei punti
vendita non esclusivi che non abbiano effettuato la
sperimentazione, occorrono delle critiche: per questi,
infatti, è previsto che possano vendere o solo quotidiani,
o solo periodici, o entrambe le tipologie di prodotti,
di fatto annullando la volontà del legislatore del 2001,
relativa alla necessità di autorizzare detti esercizi
alla sola vendita di quotidiani o di periodici (v. utilizzo
del termine "ovvero").
D'altra parte, preso atto della tendenza ormai consolidatasi
in questi anni a livello regionale, circa la distinzione
tra punti vendita esclusivi e non, occorre precisare
che le autorizzazioni e le localizzazioni dei medesimi
dovranno sottostare alla preventiva predisposizione
dei piani comunali, dai quali detta localizzazione non
dovrebbe mai prescindere: in particolare, ci si riferisce
all'adozione, da parte dei piani predisposti a livello
locale, di criteri distanziometrici cui sottoporre il
rilascio di nuove autorizzazioni. Occorrerà pertanto
che i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni
ivi presenti siano i medesimi per i punti vendita esclusivi
e non, onde evitare sovrapposizioni e discriminazioni.
PASTIGLIAGGI
E PRODOTTI SIMILARI
Una sorta di speranza è forse data dalla norma dedicata
al pastigliaggio: secondo la definizione fornita dal
codice di commercio, per pastigliaggio devono intendersi
i prodotti da banco preconfezionati alla produzione
da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti
generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini e similari.
La proposta dello SNAG a tale proposito è stata quella
di estendere il concetto di "similari" anche a prodotti
come patatine e snack in genere, che da un punto di
vista interpretativo potrebbero effettivamente rientrare
in tale concetto. Occorrerebbe inoltre precisare che
il termine pastigliaggi sia esteso anche alle bevande.
AUTORIZZAZIONI
IN ASSENZA DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE?
Uno degli aspetti che tendenzialmente genera maggiori
preoccupazioni è, d'altra parte, quello relativo alla
possibilità di concedere autorizzazioni in assenza del
piano comunale di localizzazione, di competenza appunto
dell'ente territoriale. A questo proposito, pare evidente
l'assoluta contrarietà alla previsione di un'ipotetica
assenza del piano comunale, qualora nel territorio del
comune o di una frazione di esso non esistano punti
vendita. In tal caso, prevede il codice, sarebbe possibile
concedere autorizzazioni anche a punti non esclusivi.
Ebbene, pare assurdo ritenere di poter autorizzare un
qualsiasi punto vendita, a maggior ragione se non esclusivo,
in assenza di un piano comunale, e dunque senza quella
opportuna valutazione di convenienza dettata dai criteri
cui ogni piano comunale dovrà adeguarsi per la definizione
della rete di vendita. D'altra parte, la tendenza pare
ormai confermata, visto che in occasione delle recenti
correzioni apportate al testo di legge dalla Giunta
regionale, si palesa la contrarietà della previsione
alla ratio del D. Lgs. 170/2001. Il comma 5 dell'art.
71 del Testo Unico prevede infatti che, in assenza del
piano comunale, l'autorizzazione alla vendita possa
essere rilasciata anche a esercizi commerciali diversi
da quelli indicati nell'art. 67 (rivendite generi di
monopolio, rifornimento carburanti...). Non solo l'ipotesi
è contraria alle previsioni del legislatore nazionale,
ma nulla dice a proposito della possibilità di rilasciare
autorizzazioni in quella determinata zona alle rivendite
esclusive, tenuto conto del fatto che quanto qui analizzato
si riferisce proprio a quelle frazioni territoriali
dove non esistono punti vendita.
è inoltre da criticare la decisione di mantenere l'esenzione
dalle regole del piano di localizzazione per quelle
autorizzazioni relative alla vendita da effettuare negli
esercizi situati all'interno delle aree di servizio
delle strade extraurbane principali, priva di logica
laddove per tali porzioni territoriali abbia competenza
il comune di riferimento.
STAMPA
GRATUITA
è infine regolamentata la diffusione della stampa gratuita,
consentita in zone non adiacenti alle rivendite. Pur
apprezzando la previsione, si precisa che il termine
"adiacente" risulta suscettibile di interpretazione
letterale: sarebbe quindi auspicabile l'utilizzo di
un termine che consenta di limitare la diffusione gratuita
della stampa non solo nelle aree immediatamente adiacenti
alle rivendite, ma anche a tutta la zona circostante.
CONCLUSIONE
In ogni modo, il testo definitivo non risulta ancora
approvato. Certamente la fase di consultazione messa
in atto dalla Regione Liguria non ha soddisfatto le
aspettative sindacali di un maggior coinvolgimento delle
parti sociali nella definizione di quelle regole che
andranno a determinare il futuro della categoria degli
edicolanti. La speranza è quella di ottenere maggiore
voce in capitolo in occasione della predisposizione
dei piani di localizzazione a livello comunale, dove
la vicinanza della struttura amministrativa al cittadino
può sicuramente agevolare il dialogo e permettere una
maggiore incisività delle istanze degli edicolanti.
|