IL TESTO UNICO DELLA LIGURIA E LA FASE DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI
Osservazioni e critiche al progetto di legge a cura di Irene Romoli, consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana.

è attualmente in corso l'approvazione da parte della Giunta regione Liguria del Testo Unico in materia di Commercio. La finalità del Testo Unico sarà quella, così come indicato all'articolo 2, di favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine di:

  • contenimento dei prezzi;
  • promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
  • incentivare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale, favorendo la trasparenza, la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà di impresa.
  • Il tutto, tenendo presente la tutela del consumatore.

Così, anche la Regione Liguria affronta i propri oneri legislativi emanando appunto regole in materia di commercio, materia che a oggi vede come referente la Giunta regionale, piuttosto che il Governo centrale, quale organismo competente in materia a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione. Il che, sotto certi aspetti, garantisce sicuramente un rapporto più diretto e immediato con l'Autorità di riferimento (la Regione, appunto), anche attraverso il regolare coinvolgimento delle associazioni sindacali, che hanno espresso il loro parere preventivo rispetto alla stesura definitiva della legge, realizzando così la funzione consultiva che è loro riconosciuta.
A questo proposito, occorre mettere subito in evidenza come nel testo in corso di approvazione non compaia il termine "concertazione", a differenza per esempio di altre esperienze, come quella Toscana. Il progetto di Testo Unico, che molto probabilmente sarà approvato in via definitiva senza ulteriori modifiche, prevede la predisposizione di direttive regionali sulla rete di vendita, in base alle quali individuare, da parte dei Comuni, il piano di localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni esclusive e non. Attività, quest'ultima, che secondo le disposizioni in approvazione verrà svolta previo parere delle associazioni degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative (tra cui lo SNAG). Nessun riferimento terminologico è stato concesso alla strategia della concertazione, che invece dovrebbe permeare l'attività di programmazione degli enti locali e della Regione, secondo la tendenza ormai affermatasi in altri settori.
La scelta per il più debole ruolo della consultazione rispetto a quello più incisivo riservato alla concertazione, pur riguardando un'attività non vincolante per l'ente regionale, è sicuramente una nota negativa, rispetto alla quale l'ente regionale ligure non è stato in grado di fornire una motivazione accettabile in occasione degli incontri che si sono tenuti. è vero, infatti, che più volte si è ribadito come attuare la concertazione significhi essere obbligati a tentare una posizione comune, instaurare un dialogo positivo e volto al raggiungimento di un accordo sul futuro testo di legge che verrà approvato, ma che ciò non significhi fare "codecisione". D'altra parte, il codice di commercio che si commenta si trova in una posizione ancora più arretrata rispetto a quella della concertazione, considerato che non ha predisposto alcuna procedimentalizzazione della fase consultiva, che rischia pertanto di risolversi in una mera, ancorché dovuta, presa di coscienza delle posizioni assunte dalle parti sociali.
Entrando nel merito del testo in approvazione, occorre evidenziare che l'attuale apparato normativo subisce ancora gli effetti dovuti alla precedente impostazione centralizzata, regolamentata dalla L. 108/1999, che ha introdotto la possibilità di sperimentare, per un periodo di 18 mesi, l'istituzione dei cosiddetti punti vendita non esclusivi nella distribuzione di giornali e riviste.
A seguito dell'emanazione della suddetta legge, si è poi avuto il D. Lgs. 170/2001, che ha disposto tra l'altro l'autorizzazione alla vendita di giornali o riviste per quei punti vendita che - nel suddetto periodo - abbiano svolto la sperimentazione richiesta dalla L. 108. Sulla materia, peraltro, all'apparato statale resta una porzione di competenza a legiferare, in particolare per quanto concerne le regole sulla concorrenza (l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato).

PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI
Su tali basi, il Testo Unico sul commercio della Regione Liguria regola innanzitutto la questione punti vendita esclusivi e non, fornendo la definizione di punto vendita non esclusivo: secondo tale definizione, dovrebbe ritenersi punto vendita non esclusivo quello autorizzato alla vendita, in aggiunta ad altre merci, "di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie, oltre a quelli che abbiano effettuato la sperimentazione, ai quali l'autorizzazione è rilasciata di diritto".
Ancora una volta, la scelta è stata quella di fare confusione, creando una sovrapposizione assurda tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, rispetto alla quale non sarebbe più possibile distinguere tra le due entità possibili di rivendite, tenuto conto del fatto che anche i punti vendita esclusivi sono quelli autorizzati alla vendita sia di quotidiani che di periodici, in aggiunta ad altre merci.
Più volte è stato denunciato il pericolo del verificarsi di una discriminazione tra il punto vendita esclusivo e quello non esclusivo, dovuta a circostanze strettamente inerenti alle modalità di esercizio della vendita da parte dei punti esclusivi. Infatti, questi ultimi sono soggetti a orari concertati che li obbligano a un'apertura quotidiana dell'esercizio che vada da un minimo di dodici ore dal lunedì al sabato, e fino alle ore 13,00 la domenica. I punti non esclusivi, per contro, sono soggetti a orari ben minori rispetto a quelli dovuti da un punto esclusivo, poiché legati all'attività principale svolta.
Di qui il palese trattamento peggiorativo che il codice del commercio riserva agli edicolanti, cioè ai punti vendita esclusivi, rispetto ai non esclusivi che già percepiscono introiti a seguito della vendita dei loro prodotti principali. Del resto, questa pare essere la tendenza generalizzata a livello di esperienze regionali in corso: vedremo quindi quale equilibrio sarà in grado di trovare il mercato.
Anche in riferimento alla regolamentazione dei punti vendita non esclusivi che non abbiano effettuato la sperimentazione, occorrono delle critiche: per questi, infatti, è previsto che possano vendere o solo quotidiani, o solo periodici, o entrambe le tipologie di prodotti, di fatto annullando la volontà del legislatore del 2001, relativa alla necessità di autorizzare detti esercizi alla sola vendita di quotidiani o di periodici (v. utilizzo del termine "ovvero").
D'altra parte, preso atto della tendenza ormai consolidatasi in questi anni a livello regionale, circa la distinzione tra punti vendita esclusivi e non, occorre precisare che le autorizzazioni e le localizzazioni dei medesimi dovranno sottostare alla preventiva predisposizione dei piani comunali, dai quali detta localizzazione non dovrebbe mai prescindere: in particolare, ci si riferisce all'adozione, da parte dei piani predisposti a livello locale, di criteri distanziometrici cui sottoporre il rilascio di nuove autorizzazioni. Occorrerà pertanto che i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni ivi presenti siano i medesimi per i punti vendita esclusivi e non, onde evitare sovrapposizioni e discriminazioni.

PASTIGLIAGGI E PRODOTTI SIMILARI
Una sorta di speranza è forse data dalla norma dedicata al pastigliaggio: secondo la definizione fornita dal codice di commercio, per pastigliaggio devono intendersi i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini e similari. La proposta dello SNAG a tale proposito è stata quella di estendere il concetto di "similari" anche a prodotti come patatine e snack in genere, che da un punto di vista interpretativo potrebbero effettivamente rientrare in tale concetto. Occorrerebbe inoltre precisare che il termine pastigliaggi sia esteso anche alle bevande.

AUTORIZZAZIONI IN ASSENZA DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE?
Uno degli aspetti che tendenzialmente genera maggiori preoccupazioni è, d'altra parte, quello relativo alla possibilità di concedere autorizzazioni in assenza del piano comunale di localizzazione, di competenza appunto dell'ente territoriale. A questo proposito, pare evidente l'assoluta contrarietà alla previsione di un'ipotetica assenza del piano comunale, qualora nel territorio del comune o di una frazione di esso non esistano punti vendita. In tal caso, prevede il codice, sarebbe possibile concedere autorizzazioni anche a punti non esclusivi. Ebbene, pare assurdo ritenere di poter autorizzare un qualsiasi punto vendita, a maggior ragione se non esclusivo, in assenza di un piano comunale, e dunque senza quella opportuna valutazione di convenienza dettata dai criteri cui ogni piano comunale dovrà adeguarsi per la definizione della rete di vendita. D'altra parte, la tendenza pare ormai confermata, visto che in occasione delle recenti correzioni apportate al testo di legge dalla Giunta regionale, si palesa la contrarietà della previsione alla ratio del D. Lgs. 170/2001. Il comma 5 dell'art. 71 del Testo Unico prevede infatti che, in assenza del piano comunale, l'autorizzazione alla vendita possa essere rilasciata anche a esercizi commerciali diversi da quelli indicati nell'art. 67 (rivendite generi di monopolio, rifornimento carburanti...). Non solo l'ipotesi è contraria alle previsioni del legislatore nazionale, ma nulla dice a proposito della possibilità di rilasciare autorizzazioni in quella determinata zona alle rivendite esclusive, tenuto conto del fatto che quanto qui analizzato si riferisce proprio a quelle frazioni territoriali dove non esistono punti vendita.
è inoltre da criticare la decisione di mantenere l'esenzione dalle regole del piano di localizzazione per quelle autorizzazioni relative alla vendita da effettuare negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, priva di logica laddove per tali porzioni territoriali abbia competenza il comune di riferimento.

STAMPA GRATUITA
è infine regolamentata la diffusione della stampa gratuita, consentita in zone non adiacenti alle rivendite. Pur apprezzando la previsione, si precisa che il termine "adiacente" risulta suscettibile di interpretazione letterale: sarebbe quindi auspicabile l'utilizzo di un termine che consenta di limitare la diffusione gratuita della stampa non solo nelle aree immediatamente adiacenti alle rivendite, ma anche a tutta la zona circostante.

CONCLUSIONE
In ogni modo, il testo definitivo non risulta ancora approvato. Certamente la fase di consultazione messa in atto dalla Regione Liguria non ha soddisfatto le aspettative sindacali di un maggior coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di quelle regole che andranno a determinare il futuro della categoria degli edicolanti. La speranza è quella di ottenere maggiore voce in capitolo in occasione della predisposizione dei piani di localizzazione a livello comunale, dove la vicinanza della struttura amministrativa al cittadino può sicuramente agevolare il dialogo e permettere una maggiore incisività delle istanze degli edicolanti.

 
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