
risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
Obbligo
assicurativo
L.F.
di Padova chiede informazioni in merito all'obbligo
assicurativo per i componenti di un'impresa familiare
con particolare riferimento alla figura del collaboratore.
A
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
476 del 1987, la tutela assicurativa obbligatoria, contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
di cui all'art. 4 del DPR n. 1124 del 1965, è estesa
anche ai familiari collaboratori nell'impresa familiare
che prestano la propria attività lavorativa, in quanto
non sia riconducibile a ipotesi di rapporto societario
o lavoro subordinato. In merito, la Corte di Cassazione
ha precisato che tale estensione si spiega in ragione
del principio per cui gli stessi partecipanti all'impresa
familiare, prestando la propria opera manuale nell'esercizio
dell'attività di impresa, sono esposti agli stessi rischi
elencati nell'anzidetto art. 4 (sentenza n. 7523 del
1990 e n. 12012 del 2003).
Quindi, indipendentemente dalla considerazione che,
nel caso specifico, il collaboratore che opera nella
sua impresa familiare non risulti oggettivamente esposto
ad alcun rischio, lei è tenuto comunque ad assicurarlo
ai sensi della normativa sopra citata.
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Risponde
Antonio
Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
Come
ottenere la licenza
Da
4 anni cerco in tutti i modi di ottenere una licenza
per vendere i giornali nel mio negozio di tabacchi in
un paese di 2.500 abitanti la cui edicola più
vicina è a 4 km. di distanza. Poiché il
comune di Messina è restio a rilasciarmela, vorrei
sapere come fare per ottenerla anche legalmente in quanto
non ritengo giusto che per comperare un giornale si
debbano fare 4 km. Vi prego di aiutarmi. Grazie.
T. Soprano - S. Stefano Briga (ME)
Gentile
lettore, nel comune dove lei vive dovrebbe esserci un
piano comunale di localizzazione dei punti vendita esclusivi,
come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 170 del 2001.
Se si tratta di un punto vendita non esclusivo, pur
non essendo necessario un piano comunale di localizzazione,
il Comune dovrà comunque, prima di rilasciare l'autorizzazione,
valutare una serie di parametri, la densità della popolazione,
le caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone,
l'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli
ultimi due anni, le condizioni di accesso, nonché, in
ultimo, l'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
Se in un Comune (o in una frazione di esso) di 2.500
abitanti non vi sono punti vendita, mi sembra che i
presupposti per il rilascio di una autorizzazione ci
siano. È dunque necessario contattare il Comune competente
e chiedere il perché di un eventuale rifiuto. Eventualmente,
si può pensare di fare un'istanza (cioè una richiesta)
scritta al fine di ottenere una pronuncia motivata da
parte dello stesso Comune.
Cancellazione
presso la camera di commercio
Sono
titolale di una SAS con mia moglie, società mai
attivata ma solo costituita dal notaio e priva di partita
IVA. La Camera di Commercio mi chiede il pagamento del
diritto annuale. Devo pagarlo? Per la cancellazione
alla Camera di Commercio è vero che è
necessario sciogliere la società con atto notarile?
Non posso cancellarmi e tenere l'atto costituito chiuso
nel cassetto visto che decade nel 2007? Grazie.
V. T. - Monasterace (R.C.)
Gentile
lettore, ecco le risposte ai suoi quesiti:
- Anche
nel caso in cui una società sia stata soltanto costituita
e mai attivata bisogna comunque versare il pagamento
alla Camera di Commercio; infatti il pagamento del
diritto annuale è, ai sensi della Legge 488/99, legato
alla sola circostanza dell'iscrizione presso la CCIAA,
indipendentemente dall'esercizio o meno dell'attività
corrispondente.
- Per
quel che riguarda la cancellazione, si deve rivolgere
al notaio, che provvederà a effettuarla, fissando
o meno, in base alle circostanze concrete, la liquidazione.
Tuttavia,
teoricamente si potrebbe anche aspettare lo spirare
del termine ultimo (nel suo caso l'anno 2007), a seguito
del quale la società verrebbe dichiarata cancellata
d'ufficio. Questa strada alternativa, però, potrebbe
comportare maggior dispendio di tempo e di denaro. Infatti,
attraverso quest'ultima via si deve attendere che il
Giudice del registro, vista la scadenza del termine
previsto, provveda a dichiarare cancellata, ex ufficio,
la società in considerazione e questo può avvenire anche
molto tempo dopo il sopraggiungere del termine finale.
Per esempio, anche se la società viene meno nel 2007,
può accadere che il Giudice del registro la dichiari
cancellata solo nel 2008 o nel 2009 (ipotesi, vista
la prassi, ben frequente). In questo caso, fino alla
dichiarazione giudiziale di cancellazione, la società
in questione risulterebbe ancora vigente e iscritta
presso la CCIAA, con il conseguente obbligo di pagare
il diritto annuale fino all'effettiva pronuncia del
Giudice (unico momento da considerare per poter affermare
la cancellazione della società) e, quindi, per altri
uno o due anni a vuoto. È evidente, dunque,che tale
strada comporterebbe maggiori e inutili costi da sostenere
nel tempo. Meglio, pertanto, sarebbe rivolgersi a un
notaio e concludere in tempi brevi e sicuri tutta la
vicenda.
C'è
conflitto d'interesse se il distributore locale è
proprietario di edicole?
Partecipando
a una recente riunione sindacale mi pare di aver capito
che il distributore locale è proprietario di
otto edicole nel comune dove io sono titolare di un'edicola.
Alla luce delle suddette edicole riconducibili alla
stessa famiglia, è auspicabile segnalare un conflitto
d'interesse? Come si può risolvere la situazione
senza danneggiare i clienti delle edicole di noi privati-autonomi
che lamentano sistematicamente l'assenza di un numero
adeguato di copie delle riviste di maggiore gradimento?
Perché i miei anziani clienti devono raggiungere
le edicole della città (tra le quali ci sono
quelle del DL) e non possono comperare le gradite riviste
presso la mia edicola? Quindi, è necessario segnalare
la gestione delle forniture dei cosiddetti periodici
effettuata senza il fine di massimizzare le vendite
e contenere le rese, e questo capita sempre in coincidenza
di mie segnalazioni a fronte di loro "grossolani
e palesi errori".
Da ultimo mi consegna i periodici contemplati nell'art.
7 e 14 dell'Accordo Nazionale pretendendo il pagamento
dopo il richiamo in resa degli stessi, tutto questo
creandosi un cash-flow di cassa a danno degli utili
d'esercizio (sudati e sacrificati) da chi come me lavora
365 giorni all'anno. E che dire del fatto che continua
a non indicare nelle bolle di consegna la data in cui
bisogna rendere l'articolo consegnato e la percentuale
di sconto?
C.A. - (SS)
Gentile
lettore, a prescindere dal numero di rivendite di cui
è o sarebbe proprietario il DL, lei ha diritto che lo
stesso DL, nello svolgimento della sua attività di distribuzione
della stampa quotidiana e periodica, rispetti tutte
le norme previste nel nuovo Accordo Nazionale. Se ci
sono violazioni dell'Accordo stesso è possibile rivolgersi
all'Organo di Conciliazione e Garanzia avente il potere,
appunto, di accertare l'esistenza di violazioni e applicare
le relative sanzioni pecuniarie.
Le consiglio, al riguardo, di contattare il responsabile
sindacale di zona (leggere a pag. 64).
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