risponde
Astrid Dalla Rovere

consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia

Obbligo assicurativo
L.F. di Padova chiede informazioni in merito all'obbligo assicurativo per i componenti di un'impresa familiare con particolare riferimento alla figura del collaboratore.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 476 del 1987, la tutela assicurativa obbligatoria, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all'art. 4 del DPR n. 1124 del 1965, è estesa anche ai familiari collaboratori nell'impresa familiare che prestano la propria attività lavorativa, in quanto non sia riconducibile a ipotesi di rapporto societario o lavoro subordinato. In merito, la Corte di Cassazione ha precisato che tale estensione si spiega in ragione del principio per cui gli stessi partecipanti all'impresa familiare, prestando la propria opera manuale nell'esercizio dell'attività di impresa, sono esposti agli stessi rischi elencati nell'anzidetto art. 4 (sentenza n. 7523 del 1990 e n. 12012 del 2003).
Quindi, indipendentemente dalla considerazione che, nel caso specifico, il collaboratore che opera nella sua impresa familiare non risulti oggettivamente esposto ad alcun rischio, lei è tenuto comunque ad assicurarlo ai sensi della normativa sopra citata.


Risponde Antonio
Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Come ottenere la licenza
Da 4 anni cerco in tutti i modi di ottenere una licenza per vendere i giornali nel mio negozio di tabacchi in un paese di 2.500 abitanti la cui edicola più vicina è a 4 km. di distanza. Poiché il comune di Messina è restio a rilasciarmela, vorrei sapere come fare per ottenerla anche legalmente in quanto non ritengo giusto che per comperare un giornale si debbano fare 4 km. Vi prego di aiutarmi. Grazie.
T. Soprano - S. Stefano Briga (ME)

Gentile lettore, nel comune dove lei vive dovrebbe esserci un piano comunale di localizzazione dei punti vendita esclusivi, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 170 del 2001. Se si tratta di un punto vendita non esclusivo, pur non essendo necessario un piano comunale di localizzazione, il Comune dovrà comunque, prima di rilasciare l'autorizzazione, valutare una serie di parametri, la densità della popolazione, le caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, l'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, le condizioni di accesso, nonché, in ultimo, l'esistenza di altri punti vendita non esclusivi. Se in un Comune (o in una frazione di esso) di 2.500 abitanti non vi sono punti vendita, mi sembra che i presupposti per il rilascio di una autorizzazione ci siano. È dunque necessario contattare il Comune competente e chiedere il perché di un eventuale rifiuto. Eventualmente, si può pensare di fare un'istanza (cioè una richiesta) scritta al fine di ottenere una pronuncia motivata da parte dello stesso Comune.

Cancellazione presso la camera di commercio
Sono titolale di una SAS con mia moglie, società mai attivata ma solo costituita dal notaio e priva di partita IVA. La Camera di Commercio mi chiede il pagamento del diritto annuale. Devo pagarlo? Per la cancellazione alla Camera di Commercio è vero che è necessario sciogliere la società con atto notarile? Non posso cancellarmi e tenere l'atto costituito chiuso nel cassetto visto che decade nel 2007? Grazie.
V. T. - Monasterace (R.C.)

Gentile lettore, ecco le risposte ai suoi quesiti:

  1. Anche nel caso in cui una società sia stata soltanto costituita e mai attivata bisogna comunque versare il pagamento alla Camera di Commercio; infatti il pagamento del diritto annuale è, ai sensi della Legge 488/99, legato alla sola circostanza dell'iscrizione presso la CCIAA, indipendentemente dall'esercizio o meno dell'attività corrispondente.
  2. Per quel che riguarda la cancellazione, si deve rivolgere al notaio, che provvederà a effettuarla, fissando o meno, in base alle circostanze concrete, la liquidazione.

Tuttavia, teoricamente si potrebbe anche aspettare lo spirare del termine ultimo (nel suo caso l'anno 2007), a seguito del quale la società verrebbe dichiarata cancellata d'ufficio. Questa strada alternativa, però, potrebbe comportare maggior dispendio di tempo e di denaro. Infatti, attraverso quest'ultima via si deve attendere che il Giudice del registro, vista la scadenza del termine previsto, provveda a dichiarare cancellata, ex ufficio, la società in considerazione e questo può avvenire anche molto tempo dopo il sopraggiungere del termine finale. Per esempio, anche se la società viene meno nel 2007, può accadere che il Giudice del registro la dichiari cancellata solo nel 2008 o nel 2009 (ipotesi, vista la prassi, ben frequente). In questo caso, fino alla dichiarazione giudiziale di cancellazione, la società in questione risulterebbe ancora vigente e iscritta presso la CCIAA, con il conseguente obbligo di pagare il diritto annuale fino all'effettiva pronuncia del Giudice (unico momento da considerare per poter affermare la cancellazione della società) e, quindi, per altri uno o due anni a vuoto. È evidente, dunque,che tale strada comporterebbe maggiori e inutili costi da sostenere nel tempo. Meglio, pertanto, sarebbe rivolgersi a un notaio e concludere in tempi brevi e sicuri tutta la vicenda.

C'è conflitto d'interesse se il distributore locale è proprietario di edicole?
Partecipando a una recente riunione sindacale mi pare di aver capito che il distributore locale è proprietario di otto edicole nel comune dove io sono titolare di un'edicola. Alla luce delle suddette edicole riconducibili alla stessa famiglia, è auspicabile segnalare un conflitto d'interesse? Come si può risolvere la situazione senza danneggiare i clienti delle edicole di noi privati-autonomi che lamentano sistematicamente l'assenza di un numero adeguato di copie delle riviste di maggiore gradimento? Perché i miei anziani clienti devono raggiungere le edicole della città (tra le quali ci sono quelle del DL) e non possono comperare le gradite riviste presso la mia edicola? Quindi, è necessario segnalare la gestione delle forniture dei cosiddetti periodici effettuata senza il fine di massimizzare le vendite e contenere le rese, e questo capita sempre in coincidenza di mie segnalazioni a fronte di loro "grossolani e palesi errori".
Da ultimo mi consegna i periodici contemplati nell'art. 7 e 14 dell'Accordo Nazionale pretendendo il pagamento dopo il richiamo in resa degli stessi, tutto questo creandosi un cash-flow di cassa a danno degli utili d'esercizio (sudati e sacrificati) da chi come me lavora 365 giorni all'anno. E che dire del fatto che continua a non indicare nelle bolle di consegna la data in cui bisogna rendere l'articolo consegnato e la percentuale di sconto?
C.A. - (SS)

Gentile lettore, a prescindere dal numero di rivendite di cui è o sarebbe proprietario il DL, lei ha diritto che lo stesso DL, nello svolgimento della sua attività di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, rispetti tutte le norme previste nel nuovo Accordo Nazionale. Se ci sono violazioni dell'Accordo stesso è possibile rivolgersi all'Organo di Conciliazione e Garanzia avente il potere, appunto, di accertare l'esistenza di violazioni e applicare le relative sanzioni pecuniarie.
Le consiglio, al riguardo, di contattare il responsabile sindacale di zona (
leggere a pag. 64).

 

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