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VERSAMENTI
F24 - DAL 1° GENNAIO SOLO PAGAMENTI ON LINE PER
I TITOLARI DI PARTITA IVA
A
seguito della proroga intervenuta, a partire dal
1¡ gennaio 2007 (primo versamento il 16.1.2007)
tutti i titolari di partita Iva, persone fisiche e società
di persone (snc / sas) non potranno più effettuare
i pagamenti di tributi (Iva, ritenute, IRPEF, IRES,
IRAP, ecc.) e contributi (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.)
mediante presentazione cartacea del modello F24 presso
banche o poste ma dovranno effettuare i pagamenti medesimi
obbligatoriamente per via telematica.
Per le società di capitali (Srl - Spa) i nuovi
adempimenti decorrono invece dal 1¡ ottobre 2006.
Il contribuente potrà scegliere tra tre possibilità:
1.
compilare e pagare direttamente tributi e contributi
con il modello F24;
2. rivolgersi al proprio consulente (verificando che
si tratti di un intermediario abilitato), incaricandolo
di effettuare i pagamenti direttamente sul proprio conto
corrente.
3. mediante l'home banking (Cbi - Corporate
banking Interbancario), utilizzando il modello F24.
La
procedura di cui al precedente punto 1 richiede
che il contribuente abbia a disposizione un computer
e disponga del collegamento ad Internet per poter scaricare
il software di compilazione del modello F24 (F24online)
ed inviare successivamente il file all'Agenzia delle
Entrate.
La procedura di cui al precedente punto 2, invece,
riguarda coloro (soprattutto i soggetti di piccole dimensioni)
che non dispongo di tali attrezzature informatiche,
non hanno dimestichezza nell'utilizzo delle stesse oppure
non intendono effettuare i pagamenti in proprio e, quindi,
si rivolgono al proprio consulente (occorre tenere
presente che tale possibilità, in quanto rappresenta
un nuovo e delicato adempimento anche sotto il profilo
della responsabilità del professionista, comporterà
l'applicazione di specifiche competenze). Chi intende
affidare al consulente la gestione dei pagamenti tramite
il modello F24 dovrà comunicare allo stesso i dati
del proprio conto corrente sul quale effettuare gli
addebiti impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente
qualunque variazione o modifica riguardante i propri
dati bancari.
Tralasciando l'ipotesi di cui al precedente punto 2
(incarico affidato al proprio consulente), analizziamo
la procedura che il contribuente deve seguire al fine
di effettuare in proprio i pagamenti tramite modello
F24.
Fase
1: RICHIESTA DEL CODICE PIN (PINCODE) E DELLA PASSWORD
Prima
di tutto occorre richiedere la prima parte del codice
PIN. Due sono le strade previste:
a) la richiesta può avvenire collegandosi con il proprio
PC al sito Internet http://fisconline.agenziaentrate.it/,
cliccare nella sezione "se non hai il PIN richiedilo"
e seguire le istruzioni, tenendo presente che le società
dovranno prima iscrivere come persona fisica il rappresentante
legale, e poi inserire i dati della società.
b)
in alternativa è possibile rivolgersi direttamente al
proprio ufficio delle Entrate per richiedere la prima
parte del codice PIN e la password.
Nel
caso a) entro 15 giorni il richiedente riceverà, al
domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una
lettera contenente gli elementi necessari a completare
la costruzione del codice PIN e la password di accesso.
Nel caso b) il contribuente (già in possesso di prima
parte del codice PIN e della password) dovrà completare
sul sito Internet http://fisconline.agenziaentrate.it/
la procedura al fine di ottenere e stampare la seconda
parte del codice PIN.
Fase
2: INSTALLAZIONE SOFTWARE F24ONLINE
Il
contribuente per procedere alla compilazione telematica
del modello F24 deve preliminarmente installare sul
proprio PC il software F24 On Line (scaricabile
dalla sezione software del sito Internet dell'agenzia
delle entrate www.agenziaentrate.it).
Fase
3: COMPILAZIONE GUIDATA DEL MODELLO F24
Accedendo
al software F24 On Line il contribuente potrà
effettuare la compilazione telematica guidata del modello
F24 (precedentemente fornito dal proprio consulente
in forma cartacea).
Fase
4: PREPARAZIONE DEL FILE DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
Una
volta terminata la compilazione del modello F24 tramite
il software F24 On Line il contribuente deve "preparare"
il file nel formato previsto per l'invio all'Agenzia
delle Entrate utilizzando un ulteriore software denominato
"File Internet" (per scaricare tale software è necessario
utilizzare la password fornita dall'Agenzia delle Entrate).
Nella preparazione del file occorre il codice PIN. Arrivati
a questo punto:
¥ se il modello F24 è "a zero" il file può essere inviato
¥ se l'importo complessivo del modello comporta un saldo
da versare, è necessario indicare anche le coordinate
bancarie del conto di cui si è titolari per l'addebito
delle somme dovute.
N.B.
Con la comunicazione delle coordinate bancarie del conto
corrente all'Agenzia delle Entrate, si autorizza l'Agenzia
stessa a richiedere alla banca che detiene il conto
l'addebito delle somme dovute relative ai modelli F24
inviati via Internet e si autorizza la Banca ad effettuarne
il prelievo.
Fase
5: TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO F24
Completata
la preparazione del file contenente la richiesta di
versamento, il contribuente deve accedere alla sezione
Invio del sito http://fisconline.agenziaentrate.it/
(verrà richiesto di indicare il codice fiscale e la
tua password) per trasmettere il file all'Agenzia delle
Entrate.
Fase
6: STAMPA DELLE RICEVUTE
Per
ogni pagamento effettuato attraverso Fisconline viene
predisposta una ricevuta.
Le ricevute sono disponibili sul sito http://fisconline.agenziaentrate.it/
entro 24 ore dall'invio da parte dell'utente. Per controllare
le ricevute occorre accedere alla sezione Ricevute
del sito (verrà richiesta l'indicazione del codice fiscale
e della password).
Nel caso in cui i dati non siano corretti, viene prodotta
una comunicazione di scarto: in tal caso occorre rimuovere
l'errore e ripetere l'operazione preparando NUOVAMENTE
il file da trasmettere. Se l'importo complessivo del
modello comporta un saldo da versare, viene prodotta
una seconda ricevuta, anch'essa consultabile sul sito,
riportante l'esito dell'addebito comunicato all'Agenzia
dalla banca che detiene il conto corrente e, tramite
Postel, viene inviata la quietanza (F24) del pagamento
effettuato.
N.B.
Le ricevute e le comunicazioni di scarto possono essere
lette soltanto dalla persona "titolare" del PIN: se
viene inviato con il codice fiscale del contribuente
un versamento "preparato" con il PIN di un altro soggetto,
comparirà il simbolo 1.
Non si tratta necessariamente di uno scarto, ma semplicemente
di un avvertimento: l'utente che in quel momento ha
avuto accesso al sito non può consultare la ricevuta
pur avendo effettuato l'invio.
In
merito al punto 3, va rammentato che l'Agenzia
delle entrate, con comunicato stampa del 05.09.2006,
ha confermato che i contribuenti che utilizzano il modello
F24 elettronico tramite procedura home banking,
assolvono regolarmente il nuovo obbligo di legge.
Chi
non è titolare di partita IVA e tutti i privati non
sono soggetti alle nuove disposizioni di cui sopra e
continueranno ad eseguire i pagamenti con Mod F24 cartaceo
da presentare in banca. In base alla comunicazione del
12/9 dell'Agenzia delle Entrate, anche le rateazione
derivanti dalla Dichiarazione dei redditi del 2006,
scadenti il 2/10/2006, potranno essere pagati
in banca col sistema precedente.
Risposte
alle vostre domande
Il
valore di una edicola-cartoleria
Vorrei
sapere il valore della mia attività commerciale edicola-cartoleria.
Quali dati occorrono per dare un prezzo di vendita alla
mia edicola?
F.C. - Foggia
Per
quantificare il valore d'avviamento dell'azienda si
può considerare tre volte l'utile netto (Aggio lordo
meno spese fisse di diretta imputazione) oltre al valore
dell'inventario. In base alle modalità di pagamento,
il valore determinato come sopra potrà subire delle
variazioni in aumento o in diminuzione.
Quale
normativa per installare LE telecamere?
Avrei
intenzione di installare una rete di telecamere a copertura
del banco vendita e dei prodotti esposti intorno al
chiosco per evitare furti. Vi chiedo se esiste una normativa
in merito.
S. T. Venezia
La
legge sulla privacy consente ai soggetti privati che
intendono perseguire un interesse legittimo ai fini
della tutela di persone e beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di
vandalismo ecc., l'installazione di telecamere a condizione,
nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Garante,
di segnalare con apposito cartello che l'area è soggetta
a video sorveglianza. In caso di registrazione delle
stesse, il periodo di conservazione delle immagini deve
essere limitato alle 24 ore fatte salve esigenze di
ulteriore conservazione. È vietato il controllo a distanza
dell'attività svolta dai lavoratori dipendenti.
Contabilità
separate per vendere altri articoli?
Sto
pensando di ampliare il mio negozio e di vendere articoli
di cartolibreria e giocattoli. Desidererei sapere come
comportarmi fiscalmente e quali adempimenti assolvere
presso le autorità locali. Chiedo inoltre se devo utilizzare
un altro codice attività con contabilità separate.
D. N. - Aversa (CE)
Per
la vendita dei prodotti indicati, basta presentare una
comunicazione al comune di competenza e dopo 30 gg.,
in base al principio del silenzio-assenso, e non necessitando
di autorizzazioni specifiche essendo già titolare della
licenza per l'edicola, può avviarne la commercializzazione.
Prima di iniziare la vendita dei nuovi articoli, deve
attivare il registratore di cassa e il registro d'emergenza,
mentre entro 30 gg. dall'avvio delle vendite deve comunicare
all'Agenzia delle Entrate, ai fini IVA, la modifica
nella quale indica come seconda attività il codice dei
nuovi prodotti commercializzati. Fino a quando, in termini
economici, l'attività principale sarà la rivendita di
prodotti editoriali, potrà continuare a gestire il tutto
come unica attività, ferma restando l'annotazione separata
dei corrispettivi soggetti a IVA, rispetto agli aggi
editoriali, e degli acquisti dei nuovi prodotti commercializzati,
rispetto agli E/C dei distributori. Ciò le permetterà
di avere i dati da indicare in modo distinto sia sul
quadro G del modello Unico che sugli studi di settore.
L'interpretazione
degli studi di settore
L'ufficio
entrate di Faenza mi ha contestato per l'anno 2002 di
non aver raggiunto per 8.000 euro il minimo previsto
dagli studi di settore. La mia edicola è esclusiva e
interna alla struttura delle terme con apertura da aprile
a novembre. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre
e novembre è aperta solo alcune ore alla mattina per
soddisfare le esigenze di un esiguo numero di utenti.
L'estratto conto settimanale corrisponde a 500 euro.
Esiste una clausola per la quale gli studi di settore
vanno interpretati in maniera diversa?
A. M. - Riolo Terme (RA)
Gli
studi di settore, sulla base dei dati indicati nel rispettivo
modello, mediante il sistema ministeriale "Gerico" rileva
con un calcolo matematico-statistico la congruità o
meno dei ricavi dichiarati. Trattandosi la sua di un'attività
stagionale, i dati trasmessi potrebbero non rilevare
correttamente la sua situazione che comunque, essendo
un'impresa soggetta ad aggi fissi, può sempre essere
giustificata presso l'Agenzia mediante l'esibizione
degli E/C con eventuale dichiarazione di riscontro dei
distributori.
Il
problema di un avviamento rettificato
Abbiamo
cercato inutilmente la Circolare n. 295/E del 30/12/1998.
Chiediamo se è possibile farci pervenire via e-mail
il testo di detta circolare in quanto abbiamo avuto
un problema di valutazione dell'azienda acquistata nell'anno
2004 il cui avviamento è stato rettificato dagli uffici
finanziari locali. Volendo effettuare una richiesta
di accertamento con adesione, vorremmo far riferimento
alla suddetta circolare più volte menzionata sulla vostra
rivista. Il criterio di moltiplicare il reddito medio
dell'ultimo triennio per tre può essere portato come
prova per una discussione con gli uffici? Ha carattere
di norma applicabile?
e-mail: fred.tonelli@libero.it
La
circolare riportata, scaricabile dalla banca dati tributaria
(www.agenziaentrate.it), è stata da noi spesso indicata
con riferimento alla percentuale dell'aggio applicabile
sugli E/C dei distributori, non per il calcolo dell'avviamento;
pertanto non le potrà essere d'aiuto in merito alla
valutazione rettificata dall'Ufficio. Per questo problema
può invece far riferimento al DPR 31/7/1996 n. 460 (che
contiene il regolamento di attuazione dell'art. 2 ter
DL 30/9/1994 n. 564 ) che conferma il criterio reddituale
per il calcolo del valore dell'avviamento ottenuto moltiplicando
per il coefficiente 3 il reddito lordo dell'azienda.
Trascrivere
l'aggio o indicare la vendita giornaliera?
Da
quest'anno sul registro dei corrispettivi, nella colonna
riguardante giornali e riviste trascrivo, su suggerimento
del mio commercialista, solamente l'aggio, mentre fino
allo scorso anno indicavo l'ammontare della vendita
giornaliera più l'aggio. Il commercialista dice che
con questo sistema non occorre inventariare a fine anno
le riviste rimaste in edicola. Allo stesso modo, però,
le eventuali riviste rimaste in edicola perché scadute
non vengono più detratte. Domando: è vero che con questo
sistema il valore delle riviste scadute, che purtroppo
capitano sempre, non può essere recuperato? Nel caso
esistesse la possibilità di recuperare detto valore,
cosa occorre fare? A quale norma di legge occorre fare
riferimento? È più utile questo sistema o il precedente?
I. Zanotto - Spinea (VE)
Sui
libri contabili è sempre preferibile annotare l'ammontare
dei ricavi piuttosto che i soli aggi. Questi da soli
vanno indicati sia sul modello Unico che sugli studi
di settore. Riguardo alle riviste scadute e non rese
queste possono essere dedotte o con la cessione documentata
come carta da macero o con la distruzione delle copie
non rese facendone comunicazione all'Agenzia delle Entrate
competente a mezzo lettera RR, nella quale viene indicato
il giorno e l'ammontare della merce che si vuole eliminare.
Quale
tassazione subisce il margine del venduto
Vorrei
acquistare un'edicola e capire, in media, l'utile netto
che percentuale esprime del fatturato. Il 23% di margine
sul venduto che tassazione subisce?
E. Tacchino - Genova
La
ricarica lorda sull'acquisto della maggior parte dei
prodotti editoriali è del 23,11%, pertanto su 100.000
euro di prodotto venduto l'utile lordo sarà pari a 23.110
euro. Da questo importo vanno detratte le spese di gestione
(affitto, luce, telefono, ecc.) e il valore netto è
soggetto a IRPEF progressiva in base agli scaglioni
di reddito che partono dal 23% su un imponibile fino
ad 26.000 euro e aumenta con l'aumentare del reddito
complessivo.
Come
fare la fattura dei giornali
Sempre
più spesso i clienti richiedono l'emissione di fattura
dei quotidiani o dei periodici acquistati. Come dobbiamo
comportarci? Che modulistica usare? Bisogna conservare
la copia? In caso di fattura per autoconsumo quindi
giornali acquistati per la stessa azienda titolare edicola,
come si può fatturare? Grazie.
G.F. - Bovalino (RC)
Per
giustificare ai clienti l'acquisto dei prodotti editoriali
presso la sua edicola, basta emettere una normale ricevuta
riepilogativa. Detta ricevuta, non pone alcun obbligo
di conservane la copia, e può elencare riepilogando
per periodo e per prodotto gli acquisti effettuati dal
cliente (es. Acquisti mese di Ottobre 2006: n. 30 quotidiani
per Û É , n. 10 periodici per e É). Come intestazione
basta il timbro dell'edicola e l'indirizzo del cliente.
Alla fine del dettaglio apporre la firma del titolare.
Un fac-simile può essere scaricato dal nostro sito:
www.aziendaedicola.com sotto la voce utility.
L'autoconsumo nel caso indicato non è previsto, potendo
rendere il prodotto come invenduto.
Si
può scaricare la benzina?
Vorrei
sapere se si può scaricare la benzina per venire a lavorare
anche se la vettura non è aziendale ma mia personale.
Il mio commercialista mi fa scaricare solo il 50% del
bollo e assicurazione e niente per la benzina. Grazie
e saluti.
M.S. - Cordenons (PN)
L'art.
164 del Testo Unico stabilisce che i costi sostenuti
per il carburante, per le riparazioni e manutenzioni,
per l'assicurazione e il bollo dell'autovettura aziendale,
sono deducibili nella misura del 50% della spesa effettuata.
Inoltre si può ammortizzare il costo della vettura sempre
nella misura del 50% del costo massimo di Û 18.075,99.
Parlando di auto aziendale deve intendersi che l'automezzo,
almeno in parte, deve essere utilizzato nell'esercizio
dell'attività per produrre ricavi. Pertanto non esiste
una esclusione oggettiva per la categoria, bisogna solo
poterne giustificare eventualmente l'utilizzo.
Un
socio per gestire l'edicola
Ho
intenzione di avvalermi dell'aiuto di un socio al 50%
per gestire la mia edicola. Sono ora una ditta individuale.
Il mio commercialista mi dice che dovrei costituire
una società con un mio familiare e poi venderne una
quota a un socio esterno. È corretto? Su un utile lordo
di e 66.000,00 e con e 6.000,00 di spese fisse di gestione,
su quale utile netto possono contare gli eventuali due
soci? Ringrazio anticipatamente.
G. C. - (GE)
L'utile
di gestione lo ha indicato lei nel quesito determinando
in Û 30.000 a testa l'eventuale utile a favore dei due
singoli soci dal quale andrà dedotta l'aliquota IRPEF
di riferimento. Sulle modalità dell'operazione, quella
indicata, anche se poco chiare le modalità di esecuzione,
presuppone la vendita a un terzo del 50% della sua attività.
In alternativa, se cerca soltanto una persona che l'aiuti
nello svolgimento del lavoro e che possa essere partecipe
al rendimento dell'azienda, può stipulare con la persona
eventualmente interessata, un contratto di associazione
in partecipazione agli utili realizzati a fronte dell'apporto
di lavoro.
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