A cura di
Domenico Moschella

VERSAMENTI F24 - DAL 1° GENNAIO SOLO PAGAMENTI ON LINE PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

A seguito della proroga intervenuta, a partire dal 1¡ gennaio 2007 (primo versamento il 16.1.2007) tutti i titolari di partita Iva, persone fisiche e società di persone (snc / sas) non potranno più effettuare i pagamenti di tributi (Iva, ritenute, IRPEF, IRES, IRAP, ecc.) e contributi (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.) mediante presentazione cartacea del modello F24 presso banche o poste ma dovranno effettuare i pagamenti medesimi obbligatoriamente per via telematica.
Per le società di capitali (Srl - Spa) i nuovi adempimenti decorrono invece dal 1¡ ottobre 2006. Il contribuente potrà scegliere tra tre possibilità:

1. compilare e pagare direttamente tributi e contributi con il modello F24;
2. rivolgersi al proprio consulente (verificando che si tratti di un intermediario abilitato), incaricandolo di effettuare i pagamenti direttamente sul proprio conto corrente.
3. mediante l'home banking (Cbi - Corporate banking Interbancario), utilizzando il modello F24.

La procedura di cui al precedente punto 1 richiede che il contribuente abbia a disposizione un computer e disponga del collegamento ad Internet per poter scaricare il software di compilazione del modello F24 (F24online) ed inviare successivamente il file all'Agenzia delle Entrate.
La procedura di cui al precedente punto 2, invece, riguarda coloro (soprattutto i soggetti di piccole dimensioni) che non dispongo di tali attrezzature informatiche, non hanno dimestichezza nell'utilizzo delle stesse oppure non intendono effettuare i pagamenti in proprio e, quindi, si rivolgono al proprio consulente (occorre tenere presente che tale possibilità, in quanto rappresenta un nuovo e delicato adempimento anche sotto il profilo della responsabilità del professionista, comporterà l'applicazione di specifiche competenze). Chi intende affidare al consulente la gestione dei pagamenti tramite il modello F24 dovrà comunicare allo stesso i dati del proprio conto corrente sul quale effettuare gli addebiti impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente qualunque variazione o modifica riguardante i propri dati bancari.
Tralasciando l'ipotesi di cui al precedente punto 2 (incarico affidato al proprio consulente), analizziamo la procedura che il contribuente deve seguire al fine di effettuare in proprio i pagamenti tramite modello F24.

Fase 1: RICHIESTA DEL CODICE PIN (PINCODE) E DELLA PASSWORD

Prima di tutto occorre richiedere la prima parte del codice PIN. Due sono le strade previste:
a) la richiesta può avvenire collegandosi con il proprio PC al sito Internet http://fisconline.agenziaentrate.it/, cliccare nella sezione "se non hai il PIN richiedilo" e seguire le istruzioni, tenendo presente che le società dovranno prima iscrivere come persona fisica il rappresentante legale, e poi inserire i dati della società.
b) in alternativa è possibile rivolgersi direttamente al proprio ufficio delle Entrate per richiedere la prima parte del codice PIN e la password.
Nel caso a) entro 15 giorni il richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare la costruzione del codice PIN e la password di accesso.
Nel caso b) il contribuente (già in possesso di prima parte del codice PIN e della password) dovrà completare sul sito Internet http://fisconline.agenziaentrate.it/ la procedura al fine di ottenere e stampare la seconda parte del codice PIN.

Fase 2: INSTALLAZIONE SOFTWARE F24ONLINE

Il contribuente per procedere alla compilazione telematica del modello F24 deve preliminarmente installare sul proprio PC il software F24 On Line (scaricabile dalla sezione software del sito Internet dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it).

Fase 3: COMPILAZIONE GUIDATA DEL MODELLO F24

Accedendo al software F24 On Line il contribuente potrà effettuare la compilazione telematica guidata del modello F24 (precedentemente fornito dal proprio consulente in forma cartacea).

Fase 4: PREPARAZIONE DEL FILE DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una volta terminata la compilazione del modello F24 tramite il software F24 On Line il contribuente deve "preparare" il file nel formato previsto per l'invio all'Agenzia delle Entrate utilizzando un ulteriore software denominato "File Internet" (per scaricare tale software è necessario utilizzare la password fornita dall'Agenzia delle Entrate). Nella preparazione del file occorre il codice PIN. Arrivati a questo punto:
¥ se il modello F24 è "a zero" il file può essere inviato
¥ se l'importo complessivo del modello comporta un saldo da versare, è necessario indicare anche le coordinate bancarie del conto di cui si è titolari per l'addebito delle somme dovute.

N.B. Con la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente all'Agenzia delle Entrate, si autorizza l'Agenzia stessa a richiedere alla banca che detiene il conto l'addebito delle somme dovute relative ai modelli F24 inviati via Internet e si autorizza la Banca ad effettuarne il prelievo.

Fase 5: TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO F24

Completata la preparazione del file contenente la richiesta di versamento, il contribuente deve accedere alla sezione Invio del sito http://fisconline.agenziaentrate.it/ (verrà richiesto di indicare il codice fiscale e la tua password) per trasmettere il file all'Agenzia delle Entrate.

Fase 6: STAMPA DELLE RICEVUTE

Per ogni pagamento effettuato attraverso Fisconline viene predisposta una ricevuta.
Le ricevute sono disponibili sul sito http://fisconline.agenziaentrate.it/ entro 24 ore dall'invio da parte dell'utente. Per controllare le ricevute occorre accedere alla sezione Ricevute del sito (verrà richiesta l'indicazione del codice fiscale e della password).
Nel caso in cui i dati non siano corretti, viene prodotta una comunicazione di scarto: in tal caso occorre rimuovere l'errore e ripetere l'operazione preparando NUOVAMENTE il file da trasmettere. Se l'importo complessivo del modello comporta un saldo da versare, viene prodotta una seconda ricevuta, anch'essa consultabile sul sito, riportante l'esito dell'addebito comunicato all'Agenzia dalla banca che detiene il conto corrente e, tramite Postel, viene inviata la quietanza (F24) del pagamento effettuato.

N.B. Le ricevute e le comunicazioni di scarto possono essere lette soltanto dalla persona "titolare" del PIN: se viene inviato con il codice fiscale del contribuente un versamento "preparato" con il PIN di un altro soggetto, comparirà il simbolo 1.
Non si tratta necessariamente di uno scarto, ma semplicemente di un avvertimento: l'utente che in quel momento ha avuto accesso al sito non può consultare la ricevuta pur avendo effettuato l'invio.

In merito al punto 3, va rammentato che l'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 05.09.2006, ha confermato che i contribuenti che utilizzano il modello F24 elettronico tramite procedura home banking, assolvono regolarmente il nuovo obbligo di legge.

Chi non è titolare di partita IVA e tutti i privati non sono soggetti alle nuove disposizioni di cui sopra e continueranno ad eseguire i pagamenti con Mod F24 cartaceo da presentare in banca. In base alla comunicazione del 12/9 dell'Agenzia delle Entrate, anche le rateazione derivanti dalla Dichiarazione dei redditi del 2006, scadenti il 2/10/2006, potranno essere pagati in banca col sistema precedente.

Risposte alle vostre domande

Il valore di una edicola-cartoleria
Vorrei sapere il valore della mia attività commerciale edicola-cartoleria. Quali dati occorrono per dare un prezzo di vendita alla mia edicola?
F.C. - Foggia

Per quantificare il valore d'avviamento dell'azienda si può considerare tre volte l'utile netto (Aggio lordo meno spese fisse di diretta imputazione) oltre al valore dell'inventario. In base alle modalità di pagamento, il valore determinato come sopra potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione.

Quale normativa per installare LE telecamere?
Avrei intenzione di installare una rete di telecamere a copertura del banco vendita e dei prodotti esposti intorno al chiosco per evitare furti. Vi chiedo se esiste una normativa in merito.
S. T. Venezia

La legge sulla privacy consente ai soggetti privati che intendono perseguire un interesse legittimo ai fini della tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo ecc., l'installazione di telecamere a condizione, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Garante, di segnalare con apposito cartello che l'area è soggetta a video sorveglianza. In caso di registrazione delle stesse, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato alle 24 ore fatte salve esigenze di ulteriore conservazione. È vietato il controllo a distanza dell'attività svolta dai lavoratori dipendenti.

Contabilità separate per vendere altri articoli?
Sto pensando di ampliare il mio negozio e di vendere articoli di cartolibreria e giocattoli. Desidererei sapere come comportarmi fiscalmente e quali adempimenti assolvere presso le autorità locali. Chiedo inoltre se devo utilizzare un altro codice attività con contabilità separate.
D. N. - Aversa (CE)

Per la vendita dei prodotti indicati, basta presentare una comunicazione al comune di competenza e dopo 30 gg., in base al principio del silenzio-assenso, e non necessitando di autorizzazioni specifiche essendo già titolare della licenza per l'edicola, può avviarne la commercializzazione. Prima di iniziare la vendita dei nuovi articoli, deve attivare il registratore di cassa e il registro d'emergenza, mentre entro 30 gg. dall'avvio delle vendite deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai fini IVA, la modifica nella quale indica come seconda attività il codice dei nuovi prodotti commercializzati. Fino a quando, in termini economici, l'attività principale sarà la rivendita di prodotti editoriali, potrà continuare a gestire il tutto come unica attività, ferma restando l'annotazione separata dei corrispettivi soggetti a IVA, rispetto agli aggi editoriali, e degli acquisti dei nuovi prodotti commercializzati, rispetto agli E/C dei distributori. Ciò le permetterà di avere i dati da indicare in modo distinto sia sul quadro G del modello Unico che sugli studi di settore.

L'interpretazione degli studi di settore
L'ufficio entrate di Faenza mi ha contestato per l'anno 2002 di non aver raggiunto per 8.000 euro il minimo previsto dagli studi di settore. La mia edicola è esclusiva e interna alla struttura delle terme con apertura da aprile a novembre. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre è aperta solo alcune ore alla mattina per soddisfare le esigenze di un esiguo numero di utenti. L'estratto conto settimanale corrisponde a 500 euro. Esiste una clausola per la quale gli studi di settore vanno interpretati in maniera diversa?
A. M. - Riolo Terme (RA)

Gli studi di settore, sulla base dei dati indicati nel rispettivo modello, mediante il sistema ministeriale "Gerico" rileva con un calcolo matematico-statistico la congruità o meno dei ricavi dichiarati. Trattandosi la sua di un'attività stagionale, i dati trasmessi potrebbero non rilevare correttamente la sua situazione che comunque, essendo un'impresa soggetta ad aggi fissi, può sempre essere giustificata presso l'Agenzia mediante l'esibizione degli E/C con eventuale dichiarazione di riscontro dei distributori.

Il problema di un avviamento rettificato
Abbiamo cercato inutilmente la Circolare n. 295/E del 30/12/1998. Chiediamo se è possibile farci pervenire via e-mail il testo di detta circolare in quanto abbiamo avuto un problema di valutazione dell'azienda acquistata nell'anno 2004 il cui avviamento è stato rettificato dagli uffici finanziari locali. Volendo effettuare una richiesta di accertamento con adesione, vorremmo far riferimento alla suddetta circolare più volte menzionata sulla vostra rivista. Il criterio di moltiplicare il reddito medio dell'ultimo triennio per tre può essere portato come prova per una discussione con gli uffici? Ha carattere di norma applicabile?
e-mail: fred.tonelli@libero.it

La circolare riportata, scaricabile dalla banca dati tributaria (www.agenziaentrate.it), è stata da noi spesso indicata con riferimento alla percentuale dell'aggio applicabile sugli E/C dei distributori, non per il calcolo dell'avviamento; pertanto non le potrà essere d'aiuto in merito alla valutazione rettificata dall'Ufficio. Per questo problema può invece far riferimento al DPR 31/7/1996 n. 460 (che contiene il regolamento di attuazione dell'art. 2 ter DL 30/9/1994 n. 564 ) che conferma il criterio reddituale per il calcolo del valore dell'avviamento ottenuto moltiplicando per il coefficiente 3 il reddito lordo dell'azienda.

Trascrivere l'aggio o indicare la vendita giornaliera?
Da quest'anno sul registro dei corrispettivi, nella colonna riguardante giornali e riviste trascrivo, su suggerimento del mio commercialista, solamente l'aggio, mentre fino allo scorso anno indicavo l'ammontare della vendita giornaliera più l'aggio. Il commercialista dice che con questo sistema non occorre inventariare a fine anno le riviste rimaste in edicola. Allo stesso modo, però, le eventuali riviste rimaste in edicola perché scadute non vengono più detratte. Domando: è vero che con questo sistema il valore delle riviste scadute, che purtroppo capitano sempre, non può essere recuperato? Nel caso esistesse la possibilità di recuperare detto valore, cosa occorre fare? A quale norma di legge occorre fare riferimento? È più utile questo sistema o il precedente?
I. Zanotto - Spinea (VE)

Sui libri contabili è sempre preferibile annotare l'ammontare dei ricavi piuttosto che i soli aggi. Questi da soli vanno indicati sia sul modello Unico che sugli studi di settore. Riguardo alle riviste scadute e non rese queste possono essere dedotte o con la cessione documentata come carta da macero o con la distruzione delle copie non rese facendone comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente a mezzo lettera RR, nella quale viene indicato il giorno e l'ammontare della merce che si vuole eliminare.

Quale tassazione subisce il margine del venduto
Vorrei acquistare un'edicola e capire, in media, l'utile netto che percentuale esprime del fatturato. Il 23% di margine sul venduto che tassazione subisce?
E. Tacchino - Genova

La ricarica lorda sull'acquisto della maggior parte dei prodotti editoriali è del 23,11%, pertanto su 100.000 euro di prodotto venduto l'utile lordo sarà pari a 23.110 euro. Da questo importo vanno detratte le spese di gestione (affitto, luce, telefono, ecc.) e il valore netto è soggetto a IRPEF progressiva in base agli scaglioni di reddito che partono dal 23% su un imponibile fino ad 26.000 euro e aumenta con l'aumentare del reddito complessivo.

Come fare la fattura dei giornali
Sempre più spesso i clienti richiedono l'emissione di fattura dei quotidiani o dei periodici acquistati. Come dobbiamo comportarci? Che modulistica usare? Bisogna conservare la copia? In caso di fattura per autoconsumo quindi giornali acquistati per la stessa azienda titolare edicola, come si può fatturare? Grazie.
G.F. - Bovalino (RC)

Per giustificare ai clienti l'acquisto dei prodotti editoriali presso la sua edicola, basta emettere una normale ricevuta riepilogativa. Detta ricevuta, non pone alcun obbligo di conservane la copia, e può elencare riepilogando per periodo e per prodotto gli acquisti effettuati dal cliente (es. Acquisti mese di Ottobre 2006: n. 30 quotidiani per Û É , n. 10 periodici per e É). Come intestazione basta il timbro dell'edicola e l'indirizzo del cliente. Alla fine del dettaglio apporre la firma del titolare. Un fac-simile può essere scaricato dal nostro sito: www.aziendaedicola.com sotto la voce utility. L'autoconsumo nel caso indicato non è previsto, potendo rendere il prodotto come invenduto.

Si può scaricare la benzina?
Vorrei sapere se si può scaricare la benzina per venire a lavorare anche se la vettura non è aziendale ma mia personale. Il mio commercialista mi fa scaricare solo il 50% del bollo e assicurazione e niente per la benzina. Grazie e saluti.
M.S. - Cordenons (PN)

L'art. 164 del Testo Unico stabilisce che i costi sostenuti per il carburante, per le riparazioni e manutenzioni, per l'assicurazione e il bollo dell'autovettura aziendale, sono deducibili nella misura del 50% della spesa effettuata. Inoltre si può ammortizzare il costo della vettura sempre nella misura del 50% del costo massimo di Û 18.075,99. Parlando di auto aziendale deve intendersi che l'automezzo, almeno in parte, deve essere utilizzato nell'esercizio dell'attività per produrre ricavi. Pertanto non esiste una esclusione oggettiva per la categoria, bisogna solo poterne giustificare eventualmente l'utilizzo.

Un socio per gestire l'edicola
Ho intenzione di avvalermi dell'aiuto di un socio al 50% per gestire la mia edicola. Sono ora una ditta individuale. Il mio commercialista mi dice che dovrei costituire una società con un mio familiare e poi venderne una quota a un socio esterno. È corretto? Su un utile lordo di e 66.000,00 e con e 6.000,00 di spese fisse di gestione, su quale utile netto possono contare gli eventuali due soci? Ringrazio anticipatamente.
G. C. - (GE)

L'utile di gestione lo ha indicato lei nel quesito determinando in Û 30.000 a testa l'eventuale utile a favore dei due singoli soci dal quale andrà dedotta l'aliquota IRPEF di riferimento. Sulle modalità dell'operazione, quella indicata, anche se poco chiare le modalità di esecuzione, presuppone la vendita a un terzo del 50% della sua attività. In alternativa, se cerca soltanto una persona che l'aiuti nello svolgimento del lavoro e che possa essere partecipe al rendimento dell'azienda, può stipulare con la persona eventualmente interessata, un contratto di associazione in partecipazione agli utili realizzati a fronte dell'apporto di lavoro.

 

Un chiarimento in merito all'utile netto

Sto per acquistare un'edicola e vorrei avere un chiarimento in merito:
la tassazione IRPEF - INPS - IRAP viene calcolata sul reddito annuo risultante da:

per esempio: estratti conto edicola e 16.800,00 mensili
(acquisto + reso)
utile 23,11% 3.882,00
spese gest.(affitto, luce) -500,00
utile netto da tassare 3.382,00

Se tale calcolo è giusto, l'utile netto da tassare annuo ammonterebbe a Û 40.600,00 e avendo letto le risposte che avete dato ad altri quesiti che cioè la tassazione è pari a:
24.600,00 (IRPEF 39% - INPS 17,39% - IRAP 4,25%) mi ritrovo con un utile netto di Û 23.000,00.
È giusto il calcolo da me eseguito? Vi ringrazio per la risposta.
Sergio - Torino

Il calcolo riportato va bene e rispecchia il criterio di tassazione. Le faccio presente però che l'IRPEF al 39% (sulla base delle aliquote a tutt'oggi vigenti) vale per lo scaglione di reddito da e 33.500 a e 40.600 nell'esempio da lei indicato. Mentre per gli scaglioni sottostanti le aliquote sono più basse e precisamente: il 23% fino a e 26.000, il 33% oltre i 26.000 e fino a 33.000.

 

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