BOLLE ANCORA IN ALTO MARE
L'analisi presentata dallo SNAG per Piemonte, Lombardia e Liguria su trentuno agenzie di distribuzione, alla Commissione Nazionale istituita ex art. 15, evidenzia che sono ancora molti i distributori inadempienti nell'adeguamento dei documenti contabili.

La riunione tenutasi in FIEG lo scorso 13 settembre della Commissione Nazionale istituita ex articolo 15 ha visto in apertura il rinvio di tre argomenti sottoposti alla discussione dal Gruppo ristretto. La richiesta è arrivata da alcune Organizzazioni di categoria e lo SNAG ha aderito a questo rinvio ottenendo opportuno studiare e concordare, prima in sede sindacale, una procedura unitaria da sottoporre alla Commissione su temi quali:

- le procedure di addebito per le pubblicazioni che cambiano il prezzo di vendita al pubblico nel corso della vita commerciale;
- la coesistenza, nella messa in vendita, di determinate tipologie di pubblicazioni in un certo periodo dell'anno;
- correzione degli importi errati: modalità di accredito univoche su tutto il territorio nazionale.

LE BOLLE NON CONFORMI
Con riferimento all'adeguamento dei documenti contabili, da parte della rete distributiva localizzata in Piemonte, Lombardia e Liguria, lo SNAG ha presentato un'analisi ben dettagliata di tutte le bolle (relative a 31 agenzie) evidenziandone, con apposita scheda unita al documento contabile, tutte le irregolarità e le violazioni dell'Accordo Nazionale. Lo studio svolto nel Nord-Est dai dirigenti SNAG (zona seguita per dal vicepresidente nazionale Giampiero Labò) è stato consegnato alla FIEG per farlo pervenire alle associazioni dei distributori di competenza con l'espresso invito ad adeguarsi a quanto previsto dall'Accordo Nazionale. Variazioni che avrebbero dovuto avvenire dal primo gennaio 2006 e che invece, a dieci mesi di distanza, molte agenzie non hanno ancora introdotto. Lo SNAG ha poi richiesto, e ottenuto, che la prova dell'intervenuto adeguamento delle bolle sia comunicato alla FIEG e verificato in sede di Commissione art. 15.
Il lavoro di controllo sui documenti contabili prodotti dai DL è stato esaminato il 24 e 25 ottobre con il documento redatto dallo SNAG sulle bolle riguardanti le agenzie di Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, zone di competenza del vicepresidente nazionale Andrea Innocenti.

CLAUSOLE DEI CONTRATTI DI FORNITURA
Sull'esame delle clausole, contenute nei contratti di fornitura, al fine di individuare quelle che violano manifestatamene l'Accordo Nazionale, i Sindacati non hanno trovato una convergenza di opinioni. Lo SNAG ha evidenziato l'opportunità di tale discussione in sede di Commissione art. 15 chiedendo quindi che le associazioni dei distributori e la FIEG assumano una posizione di verifica e di controllo nei confronti dei DL che, in alcune regioni, impongono la sottoscrizione di un contratto di fornitura, particolarmente oneroso per il rivenditore. In caso di rifiuto lo stesso titolare del punto vendita rischia di non essere più fornito dall'agenzia locale.
La tesi dello SNAG non è stata accettata, per motivi diversi, dalle altre Organizzazioni Sindacali e la discussione è stata perciò rinviata.

L'OBBLIGO DEL COMPIEGAMENTO
In seguito alla violazione, da parte di alcune rivendite, dell'obbligo di compiegamento di prodotti che compongono varie offerte editoriali, la Commissione ha invitato le 00.SS. a sensibilizzare i propri associati affinché quest'operazione, nei casi previsti dall'Accordo Nazionale, sia effettuata.
Le aziende editoriali si sono, dal canto loro, impegnate affinché sia data la migliore informazione alla rete di vendita sulla composizione e il prezzo delle offerte editoriali, mentre il distributore locale, in occasione della distribuzione dell'inserto gratuito del quotidiano, deve impegnarsi a una corretta informazione sulla bolla di consegna nella parte relativa al sottotitolo del quotidiano. Le Organizzazioni Sindacali dei rivenditori, a loro volta, dovranno nelle prossime riunioni della Commissione formulare proposte in cui si indichi la migliore procedura al fine di consentire al rivenditore l'attività di compiegamento.

FERIE ESTIVE
È stato richiesto alla Commissione art. 4 di analizzare i dati consuntivi delle chiusure estive 2006 e di proporre eventuali correttivi alla normativa attuale, eventualmente sperimentabili nell'anno 2007.

 

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