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TRE
nuove SENTENZE
Sono
già 24 i ricorsi presentati dallo SNAG (su 26
totali) con l'obiettivo di ottenere il rispetto di quanto
è stato pattuito con il nuovo Accordo Nazionale.
Come ricorderete, infatti, lo SNAG con la firma degli
ultimi articoli dello stesso si è impegnato a
fungere da vera e propria sentinella.
Non
è tanto la sanzione pecuniara, eventualmente stabilita
che interessa allo SNAG, ma che tutte le regole così
faticosamente concordate e sottoscritte da tutte le
parti coinvolte, siano effettivamente messe in atto
e sempre rispettate.
Dalla messa a punto delle bolle, alla esatta definizione
di una testata, dalla consegna in conto deposito delle
testate con periodicità uguale o superiore al bimestrale
ai richiami resa nei tempi pattuiti, tutto deve essere
gestito con la massima precisione ed efficienza.
Ecco perché lo SNAG continuerà sulla strada intrapresa
con l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro
di tutti i rivenditori di giornali.
Perché una sentenza favorevole emessa in una città del
Sud diventa punto di riferimento anche per il Nord e
viceversa.
Conservate dunque queste pagine.
Leggetele con attenzione e, se vi trovate nelle stesse
situazioni, non esitate a contattare la vostra organizzazione
sindacale richiedendo il suo intervento presso l'Organo
di Conciliazione e Garanzia Istituito dall'art. 17 dell'Accordo
Nazionale 19 maggio 2005 sulla vendita dei giornali
quotidiani e periodici.
Per
ragioni di privacy i nomi dei contendenti sono stati
sostituiti:
X. Y. per i rivenditori ricorrenti, K. Y. e W. H.
per i distributori chiamati in causa.
e i testi sono stati, per ragioni di spazio, sintetizzati.
DECISIONE
n. 3/2006 del 21 luglio 2006
La
sig.ra X. Y. assistita dal suo avvocato e presso di
lui domiciliata, ricorre in data 27 aprile 2006 a questo
Organo contestando a Agenzia di Distribuzione K.
Y. la violazione degli art. 6 e 9 dell'Accordo Nazionale
sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, stipulato
in Milano il 4 marzo 1993 per:
- non
aver provveduto alla fornitura del numero di copie
necessario;
- aver
mancato di fornire numeri arretrati;
- non
aver applicato gli sconti previsti dall'Accordo;
- aver
causato gravi problemi nella determinazione delle
corrispondenze tra quantità addebitate e quantità
fornite.
Il
distributore contestato ha eccepito:
- l'inammissibilità
del ricorso, per essere mancata la sua comunicazione
ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del "Regolamento
dell'Organo";
- l'irricevibilità
del ricorso, inoltre, per essere oggetto di contestazione
dei fatti antecedenti ai decadenziali giorni 60 previsti
dal comma 5 del Regolamento;
- l'infondatezza
comunque, nel merito, delle contestazioni dedotte
dalla ricorrente.
PROCEDIMENTO
L'Organo
ha valutato preliminarmente se la fattispecie contestata
rientrasse o meno nella potestà conferitagli dall'Accordo
Nazionale 19 maggio 2005, stipulato dalle Organizzazioni,
sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici.
Qualche perplessità su questo argomento nell'analisi
del ricorso della sig.ra X.Y. è emerso dal fatto che
nelle proprie deduzioni scritte ha precisato non solo
di non aver potuto inoltrare in epoca antecedente il
proprio ricorso per la carenza dell'operatività dell'Organo,
ma di aver "inoltrato" il ricorso per "mero scrupolo"
(al fine di rendere edotta la FIEG della questione).
Questo pare indice di incertezza della ricorrente medesima
sull'idoneità dello strumento adottato.
I limiti di potestà conferita a questo organo parimenti
si rivengono nell'art. 17 dell'Accordo, che ha voluto
demandargli la definizione, anche in via conciliativa,
delle controversie "derivanti da violazioni del presente
Accordo", formulazione che non consente alcun dubbio
interpretativo sul limite imposto a quest'Organo affinché
eserciti la propria potestà disciplinare e sanzionatoria,
laddove risulti violata l'una o l'altra delle prescrizioni
contrattuali, portate dall'Accordo Nazionale, in vigore
dal 1 gennaio 2006.
Nel ricorso la sig.ra X. Y. contesta tra l'altro all'Agenzia
di Distribuzione K. J. di non aver "ottemperato a quanto
previsto dagli art. 6 e 9 dell'Accordo Nazionale vigente
al momento delle contestazioni (1994)" ed emerge, nella
ricostruzione dei rapporti fra le parti, che la stessa
controversia risalga nel tempo, giungendo sino al maggio
2005, che pare costituire il punto di approdo (precario).
In questo scenario il potere decisorio dell'Organo
di conciliazione e Garanzia risulta perciò carente su
questioni insorte antecedentemente alla sua istituzione
e relative comunque a contestazioni di violazione di
altro, diverso e precedente Accordo (quello stipulato
nel marzo 1994).
L'affermata
carenza del potere decisorio di questo Organo, in ordine
alla violazione contestata dalla parte ricorrente alla
parte resistente, assorbe ogni altra questione dedotta
dalle parti, impedendone la trattazione, pertanto l'Organo
di Conciliazione e Garanzia, decidendo il ricorso di
cui in epigrafe, rubricato al n. 2/2006 di Segreteria
DICHIARA
il
proprio difetto di potere decisorio in ordine al ricorso
presentato dalla sig.ra X. Y. nei confronti dell'Agenzia
di Distribuzione Stampa K. J.
DECISIONE
n. 3/2006 del 21 luglio 2006
La
sig.ra X. Y. assistita dai suoi avvocati e presso di
loro domiciliata, ricorre a questo Organo contestando
alle Agenzie di Distribuzione Stampa K. J. e H. W.
la violazione dell'art. 10 dell'Accordo Nazionale per
avere i Distributori contestati, di concerto tra loro,
rifiutato di intraprendere con la ricorrente il rapporto
di fornitura delle pubblicazioni, e ciò nonostante che
la sig.ra X. Y. fosse stata autorizzata dal suo comune,
in esito alla procedura di cui a D.Lgs. n. 170/2001,
all'apertura di punto esclusivo per la vendita di quotidiani
e periodici.
Il
distributore contestato K. J. eccepisce:
- l'inammissibilità
del ricorso, sia per l'assenza della sua personale
sottoscrizione da parte della ricorrente, sia per
l'assenza della prova documentale di intervenuto pagamento
del diritto di segreteria;
- l'improcedibilità
del ricorso, per essere stato promosso da soggetto
non aderente ad Associazione firmataria dell'Accordo
Nazionale;
- l'infondatezza
comunque, nel merito, delle contestazioni dedotte
dalla ricorrente, per assenza, in capo al Distributore,
dell'obbligo legale di contrarre.
Il
distributore contestato W. H. eccepisce invece:
- la
carenza di legittimazione attiva della ricorrente,
per essere la medesima priva della qualità di associata
a una delle Organizzazioni di categoria dei rivenditori
firmatari dell'Accordo Nazionale, di modo che ne conseguirebbe
l'inammissibilità del ricorso;
- l'invalidità
del ricorso, per assenza della sua personale sottoscrizione
da parte della ricorrente;
- l'infondatezza
comunque, nel merito, delle contestazioni dedotte
dalla ricorrente, per assenza, in capo al Distributore,
dell'obbligo legale di contrarre.
PROCEDIMENTO
L'eccezione
di inammissibilità/invalidità del ricorso (così qualificata
dalle due agenzie di stampa K. J. e W. H.) per assenza
della sua personale sottoscrizione da parte della ricorrente
è stata disattesa, in quanto la parte ricorrente ha
usufruito della cosiddetta "rappresentanza tecnica"
da parte del difensore a cui ha conferito l'esercizio
dei propri poteri processuali.
Infondata e respinta anche la tesi di inammissibilità
del ricorso in quanto la ricorrente, secondo entrambe
le Agenzie chiamate in causa, non si poteva considerare
"rivenditore" in senso proprio, perché non associata
a una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo.
Del resto pare doversi valutare con favore la spontanea
adesione all'Accordo, anche da parte di coloro che non
dovessero essere associati alle Organizzazioni firmatarie,
conseguendosi così la più diffusa applicazione delle
norme convenzionali e, nel contempo, il più uniforme
esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana
e periodica.
Venendo al merito del ricorso, la sig.ra X. Y. contesta
una violazione dell'art. 10 dell'Accordo Nazionale,
la quale norma, a dire della resistente, avrebbe ratificato
i principi della normazione pubblica, i quali a loro
volta, sempre a dire della resistente, sancirebbero
l'implicito obbligo a contrarre in capo ai Distributori.
Il comma 5 dell'art. 10 dell'Accordo detta minuziose
norme alle quali il Distributore deve attenersi nell'esercizio
dell'attività, ma in nessun luogo è detto se egli abbia
obbligo o meno di contrarre con il Rivenditore.
Si deve conseguentemente affermare, che come correttamente
rilevato dall'Agenzia di Stampa W. H. l'Accordo Nazionale,
e il suo art. 10, nulla dispone sulla questione, né
è dato trarsi utili elementi che depongano decisivamente
nell'uno piuttosto che nell'altro senso.
Gli ulteriori profili della controversia fra le parti,
infine, non attengono invece, né derivano, da "violazioni"
dell'Accordo; essi presentano aspetti strettamente civilistici.
L'Organo
di Conciliazione e Garanzia, decidendo il ricorso rubricato
n.3/2006 di Segreteria:
- rigetta
le eccezioni di invalidità, inammissibilità e improcedibilità
del ricorso in esame, proposte da entrambi i Distributori,
nonché l'eccezione, proposta dal distributore W. H.,
di carenza, in capo alla ricorrente, della legittimazione
ad agire;
- dichiara
il non luogo a provvedere sulla domanda proposta dalla
ricorrente, essendo stata dedotta fattispecie non
normata dall'Accordo Nazionale;
- dichiara
il proprio difetto di potere decisorio in ordine alle
restanti questioni oggetto della controversia.
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DECISIONE
n. 4/2006 del 2 ottobre 2006
Il
sig. X. Y. associato allo SNAG è ricorso a quest'Organo
contestando all'Agenzia di Distribuzione Nazionale
K. J. la violazione dell'art. 2 dell'Accordo Nazionale,
stipulato in data 19 maggio 2005, sulla vendita
dei giornali quotidiani e periodici, in quanto
K. J. ha pubblicato il periodico (omissis)
n. 18 immettendolo nel circuito distributivo con
un sottotitolo non corrispondente alla definizione
prevista dall'art. 2 dell'Accordo Nazionale.
La contestata Agenzia di Distribuzione K.
J. resiste con memoria difensiva eccependo che,
nella sua qualità di Distributore Nazionale di
stampa, non è tenuta a rispondere delle caratteristiche
delle pubblicazioni da lei distribuite. Rileva
altresì la sussistenza dell'incompetenza dell'Organo
a pronunciarsi nel merito essendo a ciò incaricato
il cosiddetto "Gruppo Ristretto" appositamente
istituito per la disamina dei prodotti editoriali
ritenuti irregolari.
SVOLGIMENTO
DEL PROCEDIMENTO
Alla
convocazione innanzi all'Organo di Conciliazione
del giorno 22 settembre 2006 sono comparsi, per
il ricorrente X. Y., l'avv. Astrid Dalla Rovere,
munita di apposita delega acquisita agli atti,
nonché l'avvocato difensore della resistente Agenzia
K. J.
(...)
Prima di valutare la fondatezza o meno delle violazioni
lamentate dal ricorrente, pare opportuno esaminare
l'eccezione formulata dalla resistente K. J. relativamente
alla circostanza che la fattispecie dedotta nel
ricorso in decisione vada devoluta al cosiddetto
"Gruppo Ristretto" che, con delibera 15 febbraio
2006, la Commissione Nazionale ha istituito al
proprio interno, con il compito di sovrintendere
alle corrette applicazioni degli sconti e delle
possibili irregolarità del prodotto editoriale.
(...) la considerazione decisiva che induce questo
Organo a non condividere l'eccezione proposta
dal contestato distribuito K. J., risiede nella
lettera della delibera del 15 febbraio 2006 laddove
è detto che "É.la rete di venditaÉpuò segnalare
un prodottoÉ.". L'utilizzazione del verbo può
è chiaro elemento di non devoluzione, quantomeno
esclusiva, della controversia in subjecta materia
al "Gruppo Ristretto".
Al più potrà semmai dirsi che sia data alle parti
la duplice e concorrente facoltà di promuovere
o la procedura ricognitiva e riparatoria di cui
alla delibera 15 febbraio 2006, ovvero di adire
direttamente questo Organo, certamente non privato,
in ogni caso, dei poter ad esso conferiti dall'Accordo
Nazionale.
(...) si procede ora alla valutazione in ordine
alla fondatezza del ricorso.
L'art. 2 dell'Accordo Nazionale stabilisce che
"qualora la scritta di maggiore visibilità che
contraddistingue il prodotto editoriale differisca
dal titolo, la stessa deve essere indicata nei
documenti di fornitura e richiamo resa come sottotitolo".
Dall'esame della pubblicazione contestata dal
rivenditore, emerge chiaramente che la scritta
di maggior visibilità è (omissis) e non
(omissis) come risulta dalla schermata
del sito www.webinforiv.it
prodotta (doc. 1 ricorrente). Per essere più precisi
la dicitura (omissis) non è riportata in
alcun modo sulla pubblicazione contestata.
Appare palese l'importanza di fornire al rivenditore
un prodotto identificato, oltre che con il titolo,
con un corretto sottotitolo.
La presenza del sottotitolo (ove presente)
consente infatti al rivenditore l'individuazione
del prodotto, non solo nel momento in cui lo riceve
e lo mette in vendita, ma soprattutto quando viene
richiamato in resa.
Nel caso di specie il titolo del periodico (omissis)
è riportato con caratteri quasi microscopici sul
prodotto e pertanto l'identificazione tramite
sottotitolo si rende particolarmente necessaria.
È ovvio che un sottotitolo erroneo, come nella
fattispecie che ci compete, è inidoneo a svolgere
la funzione che gli è propria. Risulta dunque
fondata la violazione dell'Accordo Nazionale lamentata
dal ricorrente.
Non pare invece avere alcun rilievo sostanziale
quanto asserito dalla resistente, in particolare
per quanto concerne l'eccezione relativa alla
propria carenza di legittimazione passiva.
(...) Il soggetto contestato è il medesimo (K.
J.) e i fatti contestati (immissione del prodotto
nel circuito distributivo con erronea indicazione
del sottotitolo) sono i medesimi, tali essendo
i soli indici essenziali di identificazione della
domanda.
È il "soggetto" K. J. che ha immesso nel circuito
distributivo il prodotto con un sottotitolo errato.
Dalla schermata del sito Internet www.webinforiv.it
emerge altresì che è stata la resistente a immettere
il dato erroneo (Mittente: K. J.).
La violazione dell'Accordo lamentata dal ricorrente,
e secondo questo Organo risultata fondata, è imputabile
alla K. J. restando indifferente che la stessa
abbia immesso il prodotto nella sua qualità di
Distributore Nazionale e non di Editore.
La difesa della resistente ritiene peraltro che,
per la sua qualità di Distributore Nazionale,
non debba rispondere delle caratteristiche delle
pubblicazioni da lei distribuite. Il contestato
Distributore d'altro canto non ha provato che
tale erronea indicazione gli sia stata fornita
da altro soggetto (cioè dall'Editore) limitandosi,
insufficientemente, ad asserirla anzi, come detto
precedentemente, dal sito Internet risulterebbe
esclusivamente lui il "mittente" dei dati ivi
contenuti.
Conseguentemente l'eccezione di carenza di legittimazione
passiva risulta infondata.
Per concludere si evidenzia che lo stesso
Accordo Nazionale, ai fini di cui all'art. 10
comma 2¡, equipara la posizione dell'Azienda Editoriale
a quella del Distributore Nazionale (l'Azienda
Editoriale Ð Editore Ð e/o Distributore Nazionale).
Per le considerazioni sopra esposte e tenuto conto
che nel citato Accordo non è prevista una sanzione
pecuniaria specifica per i Distributori Nazionali,
il presente Organo, stante l'equiparazione che
l'Accordo stesso effettua tra detti soggetti e
le Amministrazioni Editoriali /cfr. art. 10 comma
2), ritiene che il Distributore Nazionale K. J.,
con sede in Milano, ha violato con il suo comportamento
l'art. 2, voce "sottotitolo", dell'Accordo Nazionale
19 maggio 2006 e conseguentemente incorre nella
sanzione di Euro 1.000,00.
L'ORGANO
DI CONCILIAZIONE e GARANZIA
Il presidente dr. Manlio Esposito
Il 2¡ componente avv. Daniela Leonardi
Il 3¡ componente avv. Mauro T. Russi.
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Il
commento dell'avvocato Astrid Dalla Rovere
Con
la decisione n. 4, l'Organo di Conciliazione e Garanzia
ha accolto il ricorso del rivenditore dichiarando
che, il Distributore Nazionale, che immette sul circuito
distributivo un prodotto editoriale senza riportare
sul sito www.webinforiv.it,
il sottotitolo corrispondente alla scritta di maggiore
visibilità, viola l'art. 2 dell'Accordo Nazionale incorrendo
nella prevista sanzione.
Non solo, tale decisione si rivela di grande importanza
soprattutto con riferimento alla soluzione interpretativa
che l'Organo ha fornito relativamente a tre questioni:
a.
Relativamente alla competenza dell'Organo di Conciliazione
e Garanzia rispetto al Gruppo ristretto.
In
primo luogo, l'Organo giudicante ha rilevato il difetto
di una formale comunicazione, da parte della Commissione
Nazionale art. 15, dell'intervenuta istituzione di un
Gruppo ristretto giungendo così a concludere che la
risoluzione istitutiva del Gruppo ristretto non debba
essere intesa come integrativa della normativa dell'Accordo
Nazionale, bensì come semplicemente ricognitiva dovendosi
quindi considerare il Gruppo ristretto come organismo
al quale "la rete di vendita Épuò segnalare
un prodottoÉ" e ciò, secondo quanto espressamente
scritto nel verbale della Commissione Nazionale del
15.02.06 e concludendo che: "Al più, potrà semmai
dirsi che sia data alle parti la duplice e concorrente
facoltà di promuovere o la procedura ricognitiva e riparatoria
di cui alla delibera 15 febbraio 2006, ovvero adire
direttamente questo organo, certamente non provato,
in ogni caso, dei poteri a esso conferiti dall'Accordo
Nazionale".
b.
Relativamente alla definizione di "sottotitolo" indicata
all'art. 2 dell'Accordo Nazionale
L'Organo
ribadisce la palese importanza di fornire
al rivenditore un prodotto identificato, oltre che con
il titolo, con un corretto sottotitolo:
"La presenza del sottotitolo (ove presente) consente
infatti al rivenditore l'individuazione del prodotto,
non solo nel momento in cui lo riceve e lo mette in
vendita, ma soprattutto quando viene chiamato in resa".
Si evidenzia che, la questione discussa con il ricorso
in oggetto, concerne esclusivamente il caso in cui il
sottotitolo sia indicato sulla pubblicazione dall'Editore,
richiedendo quindi che quello che viene poi riportato
nei documenti scambiati fra la rete di vendita e la
rete distributiva e indicato sul sito www.webinforiv.it
corrisponda alla scritta di maggiore visibilità.
c.
Relativamente al riconoscimento della legittimazione
passiva del Distributore Nazionale.
Nella
motivazione della decisione, l'Organo risolve un'altra
importante questione che concerne il ruolo del Distributore
Nazionale nell'ambito del circuito distributivo dichiarando,
a chiare lettere, che: "Per concludere si evidenzia
che lo stesso Accordo Nazionale, ai fini dell'art. 10
comma 2¡, equipara la posizione dell'Azienda Editoriale
a quella del Distributore Nazionale.
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Ricorsi
presentati all'Organo di Conciliazione e Garanzia
Accordo Nazionale art. 17
(aggiornamento
al 14-10-2006)
|
| n.
1/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 14 |
presentato
da associato SNAG |
decisione
del 29-06-2006 |
| n.
2/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale 1994 |
presentato
da altri |
decisione
del 29-06-2006 |
| n.
3/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 10 |
presentato
da altri |
decisione
del 21-07-2006 |
| n.
4/2006 |
Violazione
art. 2 e 5 Legge 47/48
Accordo Nazionale art. 1 e 2 |
presentato
da associato SNAG |
ritirato
- tematica in discussione
commiss. Art. 15 |
| n.
5/2006 |
Violazione
art. 2 e 5 Legge 47/48
Accordo Nazionale art. 1 e 2 |
presentato
da associato SNAG |
ritirato |
| n.
6/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 2 |
presentato
da associato SNAG |
decisione
del 21-07-2006 |
| n.
7/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 13 e 7 |
presentato
da associato SNAG |
ritirato |
| n.
8/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 14 |
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
9/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 7 |
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
10/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 2 |
presentato
da associato SNAG |
ritirato |
| n.
11/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 2 |
presentato
da associato SNAG |
decisione
del 16-10-2006 |
| n.
12/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 7 e 8 |
presentato
da associato SNAG |
decisione
del 16-10-2006 |
| n.
13/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 14 |
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
14/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 14 |
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
15/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 1-2-7
Art2 Legge 47/48
|
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
16/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 7 |
presentato
da associato SNAG |
udienza
fissata per il 24-11-2006 |
| n.
17/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 14 |
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
18/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 10 |
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
19/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 14 |
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
20/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 14 |
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
21/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 7 |
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
22/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 8 |
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
23/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 13 e 14 |
presentato
da associato SNAG |
in
attesa di definizione |
| n.
24/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 7 |
presentato
da associato SNAG |
udienza
fissata per il 10-11-2006 |
| n.
25/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 14-10 |
presentato
da associato SNAG |
udienza
fissata per il 10-11-2006 |
| n.
26/2006 |
Violazione
Accordo Nazionale art. 8 |
presentato
da associato SNAG |
udienza
fissata per il 10-11-2006 |
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