TRE nuove SENTENZE
Sono già 24 i ricorsi presentati dallo SNAG (su 26 totali) con l'obiettivo di ottenere il rispetto di quanto è stato pattuito con il nuovo Accordo Nazionale. Come ricorderete, infatti, lo SNAG con la firma degli ultimi articoli dello stesso si è impegnato a fungere da vera e propria sentinella.

Non è tanto la sanzione pecuniara, eventualmente stabilita che interessa allo SNAG, ma che tutte le regole così faticosamente concordate e sottoscritte da tutte le parti coinvolte, siano effettivamente messe in atto e sempre rispettate.
Dalla messa a punto delle bolle, alla esatta definizione di una testata, dalla consegna in conto deposito delle testate con periodicità uguale o superiore al bimestrale ai richiami resa nei tempi pattuiti, tutto deve essere gestito con la massima precisione ed efficienza.
Ecco perché lo SNAG continuerà sulla strada intrapresa con l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro di tutti i rivenditori di giornali.
Perché una sentenza favorevole emessa in una città del Sud diventa punto di riferimento anche per il Nord e viceversa.
Conservate dunque queste pagine. Leggetele con attenzione e, se vi trovate nelle stesse situazioni, non esitate a contattare la vostra organizzazione sindacale richiedendo il suo intervento presso l'Organo di Conciliazione e Garanzia Istituito dall'art. 17 dell'Accordo Nazionale 19 maggio 2005 sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici.

Per ragioni di privacy i nomi dei contendenti sono stati sostituiti:
X. Y. per i rivenditori ricorrenti, K. Y. e W. H. per i distributori chiamati in causa.
e i testi sono stati, per ragioni di spazio, sintetizzati.

DECISIONE n. 3/2006 del 21 luglio 2006

La sig.ra X. Y. assistita dal suo avvocato e presso di lui domiciliata, ricorre in data 27 aprile 2006 a questo Organo contestando a Agenzia di Distribuzione K. Y. la violazione degli art. 6 e 9 dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, stipulato in Milano il 4 marzo 1993 per:

  • non aver provveduto alla fornitura del numero di copie necessario;
  • aver mancato di fornire numeri arretrati;
  • non aver applicato gli sconti previsti dall'Accordo;
  • aver causato gravi problemi nella determinazione delle corrispondenze tra quantità addebitate e quantità fornite.

Il distributore contestato ha eccepito:

  • l'inammissibilità del ricorso, per essere mancata la sua comunicazione ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del "Regolamento dell'Organo";
  • l'irricevibilità del ricorso, inoltre, per essere oggetto di contestazione dei fatti antecedenti ai decadenziali giorni 60 previsti dal comma 5 del Regolamento;
  • l'infondatezza comunque, nel merito, delle contestazioni dedotte dalla ricorrente.

PROCEDIMENTO

L'Organo ha valutato preliminarmente se la fattispecie contestata rientrasse o meno nella potestà conferitagli dall'Accordo Nazionale 19 maggio 2005, stipulato dalle Organizzazioni, sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici.
Qualche perplessità su questo argomento nell'analisi del ricorso della sig.ra X.Y. è emerso dal fatto che nelle proprie deduzioni scritte ha precisato non solo di non aver potuto inoltrare in epoca antecedente il proprio ricorso per la carenza dell'operatività dell'Organo, ma di aver "inoltrato" il ricorso per "mero scrupolo" (al fine di rendere edotta la FIEG della questione). Questo pare indice di incertezza della ricorrente medesima sull'idoneità dello strumento adottato.
I limiti di potestà conferita a questo organo parimenti si rivengono nell'art. 17 dell'Accordo, che ha voluto demandargli la definizione, anche in via conciliativa, delle controversie "derivanti da violazioni del presente Accordo", formulazione che non consente alcun dubbio interpretativo sul limite imposto a quest'Organo affinché eserciti la propria potestà disciplinare e sanzionatoria, laddove risulti violata l'una o l'altra delle prescrizioni contrattuali, portate dall'Accordo Nazionale, in vigore dal 1 gennaio 2006.
Nel ricorso la sig.ra X. Y. contesta tra l'altro all'Agenzia di Distribuzione K. J. di non aver "ottemperato a quanto previsto dagli art. 6 e 9 dell'Accordo Nazionale vigente al momento delle contestazioni (1994)" ed emerge, nella ricostruzione dei rapporti fra le parti, che la stessa controversia risalga nel tempo, giungendo sino al maggio 2005, che pare costituire il punto di approdo (precario).
In questo scenario il potere decisorio dell'Organo di conciliazione e Garanzia risulta perciò carente su questioni insorte antecedentemente alla sua istituzione e relative comunque a contestazioni di violazione di altro, diverso e precedente Accordo (quello stipulato nel marzo 1994).

L'affermata carenza del potere decisorio di questo Organo, in ordine alla violazione contestata dalla parte ricorrente alla parte resistente, assorbe ogni altra questione dedotta dalle parti, impedendone la trattazione, pertanto l'Organo di Conciliazione e Garanzia, decidendo il ricorso di cui in epigrafe, rubricato al n. 2/2006 di Segreteria

DICHIARA

il proprio difetto di potere decisorio in ordine al ricorso presentato dalla sig.ra X. Y. nei confronti dell'Agenzia di Distribuzione Stampa K. J.

DECISIONE n. 3/2006 del 21 luglio 2006

La sig.ra X. Y. assistita dai suoi avvocati e presso di loro domiciliata, ricorre a questo Organo contestando alle Agenzie di Distribuzione Stampa K. J. e H. W. la violazione dell'art. 10 dell'Accordo Nazionale per avere i Distributori contestati, di concerto tra loro, rifiutato di intraprendere con la ricorrente il rapporto di fornitura delle pubblicazioni, e ciò nonostante che la sig.ra X. Y. fosse stata autorizzata dal suo comune, in esito alla procedura di cui a D.Lgs. n. 170/2001, all'apertura di punto esclusivo per la vendita di quotidiani e periodici.

Il distributore contestato K. J. eccepisce:

  • l'inammissibilità del ricorso, sia per l'assenza della sua personale sottoscrizione da parte della ricorrente, sia per l'assenza della prova documentale di intervenuto pagamento del diritto di segreteria;
  • l'improcedibilità del ricorso, per essere stato promosso da soggetto non aderente ad Associazione firmataria dell'Accordo Nazionale;
  • l'infondatezza comunque, nel merito, delle contestazioni dedotte dalla ricorrente, per assenza, in capo al Distributore, dell'obbligo legale di contrarre.

Il distributore contestato W. H. eccepisce invece:

  • la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per essere la medesima priva della qualità di associata a una delle Organizzazioni di categoria dei rivenditori firmatari dell'Accordo Nazionale, di modo che ne conseguirebbe l'inammissibilità del ricorso;
  • l'invalidità del ricorso, per assenza della sua personale sottoscrizione da parte della ricorrente;
  • l'infondatezza comunque, nel merito, delle contestazioni dedotte dalla ricorrente, per assenza, in capo al Distributore, dell'obbligo legale di contrarre.

PROCEDIMENTO

L'eccezione di inammissibilità/invalidità del ricorso (così qualificata dalle due agenzie di stampa K. J. e W. H.) per assenza della sua personale sottoscrizione da parte della ricorrente è stata disattesa, in quanto la parte ricorrente ha usufruito della cosiddetta "rappresentanza tecnica" da parte del difensore a cui ha conferito l'esercizio dei propri poteri processuali.
Infondata e respinta anche la tesi di inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente, secondo entrambe le Agenzie chiamate in causa, non si poteva considerare "rivenditore" in senso proprio, perché non associata a una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo.
Del resto pare doversi valutare con favore la spontanea adesione all'Accordo, anche da parte di coloro che non dovessero essere associati alle Organizzazioni firmatarie, conseguendosi così la più diffusa applicazione delle norme convenzionali e, nel contempo, il più uniforme esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.
Venendo al merito del ricorso, la sig.ra X. Y. contesta una violazione dell'art. 10 dell'Accordo Nazionale, la quale norma, a dire della resistente, avrebbe ratificato i principi della normazione pubblica, i quali a loro volta, sempre a dire della resistente, sancirebbero l'implicito obbligo a contrarre in capo ai Distributori.
Il comma 5 dell'art. 10 dell'Accordo detta minuziose norme alle quali il Distributore deve attenersi nell'esercizio dell'attività, ma in nessun luogo è detto se egli abbia obbligo o meno di contrarre con il Rivenditore. Si deve conseguentemente affermare, che come correttamente rilevato dall'Agenzia di Stampa W. H. l'Accordo Nazionale, e il suo art. 10, nulla dispone sulla questione, né è dato trarsi utili elementi che depongano decisivamente nell'uno piuttosto che nell'altro senso.
Gli ulteriori profili della controversia fra le parti, infine, non attengono invece, né derivano, da "violazioni" dell'Accordo; essi presentano aspetti strettamente civilistici.

L'Organo di Conciliazione e Garanzia, decidendo il ricorso rubricato n.3/2006 di Segreteria:

  • rigetta le eccezioni di invalidità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso in esame, proposte da entrambi i Distributori, nonché l'eccezione, proposta dal distributore W. H., di carenza, in capo alla ricorrente, della legittimazione ad agire;
  • dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda proposta dalla ricorrente, essendo stata dedotta fattispecie non normata dall'Accordo Nazionale;
  • dichiara il proprio difetto di potere decisorio in ordine alle restanti questioni oggetto della controversia.

 

DECISIONE n. 4/2006 del 2 ottobre 2006

Il sig. X. Y. associato allo SNAG è ricorso a quest'Organo contestando all'Agenzia di Distribuzione Nazionale K. J. la violazione dell'art. 2 dell'Accordo Nazionale, stipulato in data 19 maggio 2005, sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, in quanto K. J. ha pubblicato il periodico (omissis) n. 18 immettendolo nel circuito distributivo con un sottotitolo non corrispondente alla definizione prevista dall'art. 2 dell'Accordo Nazionale.
La contestata Agenzia di Distribuzione K. J. resiste con memoria difensiva eccependo che, nella sua qualità di Distributore Nazionale di stampa, non è tenuta a rispondere delle caratteristiche delle pubblicazioni da lei distribuite. Rileva altresì la sussistenza dell'incompetenza dell'Organo a pronunciarsi nel merito essendo a ciò incaricato il cosiddetto "Gruppo Ristretto" appositamente istituito per la disamina dei prodotti editoriali ritenuti irregolari.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Alla convocazione innanzi all'Organo di Conciliazione del giorno 22 settembre 2006 sono comparsi, per il ricorrente X. Y., l'avv. Astrid Dalla Rovere, munita di apposita delega acquisita agli atti, nonché l'avvocato difensore della resistente Agenzia K. J.

(...) Prima di valutare la fondatezza o meno delle violazioni lamentate dal ricorrente, pare opportuno esaminare l'eccezione formulata dalla resistente K. J. relativamente alla circostanza che la fattispecie dedotta nel ricorso in decisione vada devoluta al cosiddetto "Gruppo Ristretto" che, con delibera 15 febbraio 2006, la Commissione Nazionale ha istituito al proprio interno, con il compito di sovrintendere alle corrette applicazioni degli sconti e delle possibili irregolarità del prodotto editoriale. (...) la considerazione decisiva che induce questo Organo a non condividere l'eccezione proposta dal contestato distribuito K. J., risiede nella lettera della delibera del 15 febbraio 2006 laddove è detto che "É.la rete di venditaÉpuò segnalare un prodottoÉ.". L'utilizzazione del verbo può è chiaro elemento di non devoluzione, quantomeno esclusiva, della controversia in subjecta materia al "Gruppo Ristretto".
Al più potrà semmai dirsi che sia data alle parti la duplice e concorrente facoltà di promuovere o la procedura ricognitiva e riparatoria di cui alla delibera 15 febbraio 2006, ovvero di adire direttamente questo Organo, certamente non privato, in ogni caso, dei poter ad esso conferiti dall'Accordo Nazionale.
(...) si procede ora alla valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso.
L'art. 2 dell'Accordo Nazionale stabilisce che "qualora la scritta di maggiore visibilità che contraddistingue il prodotto editoriale differisca dal titolo, la stessa deve essere indicata nei documenti di fornitura e richiamo resa come sottotitolo".
Dall'esame della pubblicazione contestata dal rivenditore, emerge chiaramente che la scritta di maggior visibilità è (omissis) e non (omissis) come risulta dalla schermata del sito www.webinforiv.it prodotta (doc. 1 ricorrente). Per essere più precisi la dicitura (omissis) non è riportata in alcun modo sulla pubblicazione contestata.
Appare palese l'importanza di fornire al rivenditore un prodotto identificato, oltre che con il titolo, con un corretto sottotitolo.
La presenza del sottotitolo (ove presente) consente infatti al rivenditore l'individuazione del prodotto, non solo nel momento in cui lo riceve e lo mette in vendita, ma soprattutto quando viene richiamato in resa.
Nel caso di specie il titolo del periodico (omissis) è riportato con caratteri quasi microscopici sul prodotto e pertanto l'identificazione tramite sottotitolo si rende particolarmente necessaria.
È ovvio che un sottotitolo erroneo, come nella fattispecie che ci compete, è inidoneo a svolgere la funzione che gli è propria. Risulta dunque fondata la violazione dell'Accordo Nazionale lamentata dal ricorrente.
Non pare invece avere alcun rilievo sostanziale quanto asserito dalla resistente, in particolare per quanto concerne l'eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
(...) Il soggetto contestato è il medesimo (K. J.) e i fatti contestati (immissione del prodotto nel circuito distributivo con erronea indicazione del sottotitolo) sono i medesimi, tali essendo i soli indici essenziali di identificazione della domanda.
È il "soggetto" K. J. che ha immesso nel circuito distributivo il prodotto con un sottotitolo errato. Dalla schermata del sito Internet www.webinforiv.it emerge altresì che è stata la resistente a immettere il dato erroneo (Mittente: K. J.).
La violazione dell'Accordo lamentata dal ricorrente, e secondo questo Organo risultata fondata, è imputabile alla K. J. restando indifferente che la stessa abbia immesso il prodotto nella sua qualità di Distributore Nazionale e non di Editore.
La difesa della resistente ritiene peraltro che, per la sua qualità di Distributore Nazionale, non debba rispondere delle caratteristiche delle pubblicazioni da lei distribuite. Il contestato Distributore d'altro canto non ha provato che tale erronea indicazione gli sia stata fornita da altro soggetto (cioè dall'Editore) limitandosi, insufficientemente, ad asserirla anzi, come detto precedentemente, dal sito Internet risulterebbe esclusivamente lui il "mittente" dei dati ivi contenuti.
Conseguentemente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva risulta infondata.
Per concludere si evidenzia che lo stesso Accordo Nazionale, ai fini di cui all'art. 10 comma 2¡, equipara la posizione dell'Azienda Editoriale a quella del Distributore Nazionale (l'Azienda Editoriale Ð Editore Ð e/o Distributore Nazionale).
Per le considerazioni sopra esposte e tenuto conto che nel citato Accordo non è prevista una sanzione pecuniaria specifica per i Distributori Nazionali, il presente Organo, stante l'equiparazione che l'Accordo stesso effettua tra detti soggetti e le Amministrazioni Editoriali /cfr. art. 10 comma 2), ritiene che il Distributore Nazionale K. J., con sede in Milano, ha violato con il suo comportamento l'art. 2, voce "sottotitolo", dell'Accordo Nazionale 19 maggio 2006 e conseguentemente incorre nella sanzione di Euro 1.000,00.

L'ORGANO DI CONCILIAZIONE e GARANZIA
Il presidente dr. Manlio Esposito
Il 2¡ componente avv. Daniela Leonardi
Il 3¡ componente avv. Mauro T. Russi.

 

 

Il commento dell'avvocato Astrid Dalla Rovere

Con la decisione n. 4, l'Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto il ricorso del rivenditore dichiarando che, il Distributore Nazionale, che immette sul circuito distributivo un prodotto editoriale senza riportare sul sito www.webinforiv.it, il sottotitolo corrispondente alla scritta di maggiore visibilità, viola l'art. 2 dell'Accordo Nazionale incorrendo nella prevista sanzione.
Non solo, tale decisione si rivela di grande importanza soprattutto con riferimento alla soluzione interpretativa che l'Organo ha fornito relativamente a tre questioni:

a. Relativamente alla competenza dell'Organo di Conciliazione e Garanzia rispetto al Gruppo ristretto.

In primo luogo, l'Organo giudicante ha rilevato il difetto di una formale comunicazione, da parte della Commissione Nazionale art. 15, dell'intervenuta istituzione di un Gruppo ristretto giungendo così a concludere che la risoluzione istitutiva del Gruppo ristretto non debba essere intesa come integrativa della normativa dell'Accordo Nazionale, bensì come semplicemente ricognitiva dovendosi quindi considerare il Gruppo ristretto come organismo al quale "la rete di vendita Épuò segnalare un prodottoÉ" e ciò, secondo quanto espressamente scritto nel verbale della Commissione Nazionale del 15.02.06 e concludendo che: "Al più, potrà semmai dirsi che sia data alle parti la duplice e concorrente facoltà di promuovere o la procedura ricognitiva e riparatoria di cui alla delibera 15 febbraio 2006, ovvero adire direttamente questo organo, certamente non provato, in ogni caso, dei poteri a esso conferiti dall'Accordo Nazionale".

b. Relativamente alla definizione di "sottotitolo" indicata all'art. 2 dell'Accordo Nazionale

L'Organo ribadisce la palese importanza di fornire al rivenditore un prodotto identificato, oltre che con il titolo, con un corretto sottotitolo: "La presenza del sottotitolo (ove presente) consente infatti al rivenditore l'individuazione del prodotto, non solo nel momento in cui lo riceve e lo mette in vendita, ma soprattutto quando viene chiamato in resa".
Si evidenzia che, la questione discussa con il ricorso in oggetto, concerne esclusivamente il caso in cui il sottotitolo sia indicato sulla pubblicazione dall'Editore, richiedendo quindi che quello che viene poi riportato nei documenti scambiati fra la rete di vendita e la rete distributiva e indicato sul sito www.webinforiv.it corrisponda alla scritta di maggiore visibilità.

c. Relativamente al riconoscimento della legittimazione passiva del Distributore Nazionale.

Nella motivazione della decisione, l'Organo risolve un'altra importante questione che concerne il ruolo del Distributore Nazionale nell'ambito del circuito distributivo dichiarando, a chiare lettere, che: "Per concludere si evidenzia che lo stesso Accordo Nazionale, ai fini dell'art. 10 comma 2¡, equipara la posizione dell'Azienda Editoriale a quella del Distributore Nazionale.

Ricorsi presentati all'Organo di Conciliazione e Garanzia Accordo Nazionale art. 17
(aggiornamento al 14-10-2006)

n. 1/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 14 presentato da associato SNAG decisione del 29-06-2006
n. 2/2006 Violazione Accordo Nazionale 1994 presentato da altri decisione del 29-06-2006
n. 3/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 10 presentato da altri decisione del 21-07-2006
n. 4/2006 Violazione art. 2 e 5 Legge 47/48
Accordo Nazionale art. 1 e 2
presentato da associato SNAG ritirato - tematica in discussione commiss. Art. 15
n. 5/2006 Violazione art. 2 e 5 Legge 47/48
Accordo Nazionale art. 1 e 2
presentato da associato SNAG ritirato
n. 6/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 2 presentato da associato SNAG decisione del 21-07-2006
n. 7/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 13 e 7 presentato da associato SNAG ritirato
n. 8/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 14 presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 9/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 7 presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 10/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 2 presentato da associato SNAG ritirato
n. 11/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 2 presentato da associato SNAG decisione del 16-10-2006
n. 12/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 7 e 8 presentato da associato SNAG decisione del 16-10-2006
n. 13/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 14 presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 14/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 14 presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 15/2006

Violazione Accordo Nazionale art. 1-2-7
Art2 Legge 47/48

presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 16/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 7 presentato da associato SNAG udienza fissata per il 24-11-2006
n. 17/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 14 presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 18/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 10 presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 19/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 14 presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 20/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 14 presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 21/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 7 presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 22/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 8 presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 23/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 13 e 14 presentato da associato SNAG in attesa di definizione
n. 24/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 7 presentato da associato SNAG udienza fissata per il 10-11-2006
n. 25/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 14-10 presentato da associato SNAG udienza fissata per il 10-11-2006
n. 26/2006 Violazione Accordo Nazionale art. 8 presentato da associato SNAG udienza fissata per il 10-11-2006
 

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