Risponde Antonio
Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Il comune ha spostato il nuovo chiosco
Mi è stata rilasciata una nuova concessione edilizia per un chiosco, ma dopo tre mesi dall'installazione il comune lo ha arbitrariamente spostato in un'altra area non idonea alla vendita. A tutt'oggi non è stato fatto ancora niente nonostante sia passato un anno. Chiedo l'intervento del legale per la Sardegna per sapere cosa devo fare. D. I. - Calangianus (SS)

Il trasferimento di un chiosco da una zona a un'altra avviene con un provvedimento della Pubblica Amministrazione (nella specie, del Comune). Se tale provvedimento è illegittimo (o, come dice lei, arbitrario), contro lo stesso si può ricorrere al Giudice Amministrativo nel termine di 60 giorni. Purtroppo nel suo caso è passato un anno dall'emanazione del provvedimento di trasferimento, per cui non è più possibile ricorrere al Giudice per ottenere l'annullamento del provvedimento stesso. Per cui, allo stato attuale, tale provvedimento deve ritenersi definitivo, nel senso che può essere modificato dallo stesso Comune, ma non più da un Giudice. Questo per quanto riguarda i principi di carattere generale. Per quel che riguarda il suo caso specifico, è importante capire, per esempio, se il trasferimento è stato previsto come temporaneo (es: per lavori di ristrutturazione) o come definitivo; se c'è un provvedimento amministrativo o una mera comunicazione da parte del Comune... Insomma, per poter entrare nel merito è necessario disporre della relativa documentazione. A tal fine la invito a contattare il suo rappresentante di zona e a farmi pervenire i documenti necessari.

Un bar mette in crisi un edicolante
Sono proprietario di un'edicola acquistata 4 anni fa per 250.000 euro. Il mio problema è il seguente: dopo 1 anno di lavoro, un bar a 300 mt. in possesso di regolare licenza di punto vendita non esclusivo provvisorio rilasciata dal comune di Sassari, ha iniziato a vendere quotidiani e riviste causandomi un danno di vendita non indifferente aggravato dal fatto che per il costo della mia edicola ho dovuto fare un mutuo di 15 anni. Devo inoltre precisare che il bar non viene fornito dal distributore ma da un'altra edicola. Ditemi come posso fare, vi ringrazio e vi porgo i miei più cordiali saluti. P.P. - Sassari

Se, come lei stesso dice, la licenza rilasciata al bar posto a 300 mt dal suo esercizio è regolare, contro la stessa non è possibile fare nulla. Per quel che riguarda, poi, il secondo aspetto, e cioè il fatto che il bar in questione si rifornisca direttamente da un altro edicolante, va detto che in astratto non vi è un divieto, per un punto non esclusivo, di rifornirsi da un altro punto vendita, per cui in teoria è possibile che il bar compri legittimamente da un edicolante, purché le modalità di cessione siano identiche a quelle praticate al pubblico. In altre parole, il bar in questione deve comprare i prodotti al prezzo di cessione al pubblico ed essere in regola con i relativi documenti contabili e fiscali.

 


risponde
Astrid Dalla Rovere

consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia

Grossi problemi causati da contratti vincolanti
T. di Monza (MI) gestisce da diversi anni una rivendita all'interno di una stazione ferroviaria. Attualmente la gestione degli spazi commerciali é stata data in appalto alla società Via Vai con un nuovo contratto, che prevede un aumento più del doppio del canone di affitto mensile. Successivamente a un restyling dei locali della stazione, la rivendita è stata spostata in una zona lontana dal flusso dei viaggiatori, con conseguente perdita della clientela e quindi calo delle vendite. Il lettore precisa di avere sottoscritto due contratti con la Via Vai: uno di locazione dello spazio all'interno della stazione e l'altro di affiliazione commerciale in merito ai quali ci pone i seguenti quesiti: - se ha diritto a una prelazione; - come contestare le inadempienze della società Via Vai; - quali misure adottare; - come reagire al danno subito per la perdita di clientela e infine, se esiste una legge che tutela i rivenditori rispetto agli editori.

Innanzitutto, prendiamo atto del malumore del rivenditore di Monza che si trova a gestire la sua attività di rivendita con difficoltà, dovute in particolare alla nuova ubicazione dell'edicola e a un canone di affitto mensile duplicato. È certo che una nostra consulenza avrebbe potuto esser di maggiore aiuto prima di concludere i due contratti che, come il lettore ben sa, sono giuridicamente vincolanti, una volta sottoscritti. In ogni caso, consiglio di leggerli attentamente dato che solitamente in essi sono contenute le previsioni dei casi di inadempienza, dell'una o dell'altra parte. Nello specifico dei quesiti posti, il diritto di prelazione è previsto dall'art. 38 della Legge N. 392/78 e precisa che, nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso (vendere) l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato che può quindi avvalersi della facoltà di acquistarlo. Nel caso in esame la Via Vai non ha acquistato la proprietà dei locali della stazione, ma li ha semplicemente avuti in concessione e quindi T. non avrebbe potuto acquistarne la proprietà (avvalendosi appunto del suo diritto di prelazione). In merito alle inadempienze della Via Vai al contratto di affiliazione commerciale, è opportuno che T. prontamente le contesti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, se esse sono di notevole importanza e gravità, possono portare a una risoluzione del contratto (scioglimento). È importante che tale ultima valutazione venga compiuta da un legale, alla luce di quanto è stato già espressamente previsto nel contratto. Infine, per quanto riguarda la tutela del rivenditore nei confronti degli editori, ricordo che è in vigore dal 1¡ gennaio 2006 il Nuovo Accordo Nazionale e, proprio su Azienda Edicola (sia sul n. 5 che su questo) vengono riportate importanti decisioni dell'Organo di Conciliazione e Garanzia che hanno sanzionato gli editori per le violazioni dell'Accordo Nazionale denunciate dai rivenditori. Pertanto, in quanto legali dello SNAG Nazionale, siamo a disposizione per eventuali denunce che T. intendesse muovere nei confronti degli editori e dei distributori e che, se risulteranno fondate alla luce della normativa dell'Accordo Nazionale, saranno oggetto di ricorso avanti all'Organo di Conciliazione e Garanzia.

Rese non accreditate
G. V. di Olevano (PV) ci chiede come procedere nei confronti di un distributore locale che non lo fornisce per un estratto conto che il rivenditore non ha pagato in ragione di rese non accreditate.

Purtroppo quello descritto è un caso che si verifica spesso nei rapporti fra rivenditore e distributore locale: da un lato il rivenditore non si vede riconoscere una parte della merce resa e quindi, compensa il mancato accredito delle predette, decurtando l'importo equivalente dall'estratto conto sul fornito e, dall'altro lato il distributore locale sospende le forniture in ragione del mancato pagamento dell'estratto conto. Al fine di denunciare in modo efficace il grave comportamento del distributore locale, consiglio la seguente procedura: in primo luogo, il rivenditore non dovrà limitarsi a contestare solo verbalmente il mancato accredito delle rese, bensì per iscritto (informando nel contempo la struttura Snag locale) e, sempre per iscritto, dovrà comunicare che, proprio in ragione di tale mancato accredito, provvederà compensare il relativo importo con quello dovuto in estratto conto. In tale modo, il parziale o mancato pagamento dell'estratto conto, troverà giustificazione nella precedente lettera di contestazione, in assenza della quale, risulterà invece che il rivenditore non ha saldato l'estratto conto. Successivamente, se il distributore locale, anziché accertare e risolvere con il rivenditore il mancato accredito delle rese, sospende le forniture, allora il rivenditore dovrà immediatamente informare la struttura SNAG locale chiedendo espressamente che il distributore locale venga denunciato all'Organo di Conciliazione e Garanzia per avere sospeso il servizio di fornitura, senza preavviso scritto e senza motivare le ragioni di tale sospensione, violando così l'Accordo Nazionale. È importante che tale denuncia venga compiuta affinché vengano informati gli editori (che certamente non saranno contenti di sapere che la fornitura del loro prodotto editoriale è stata sospesa) e al fine di ottenere che tale prassi, in uso ormai da tempo da alcuni distributori locali, venga sanzionata.

 


risponde
Dario Devitofranceschi

consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise

Dubbio su un contratto
Sono la titolare di un chiosco-edicola su terreno privato con contratto di affitto stipulato in data 1/07/1997. Il nuovo proprietario del terreno, un anno prima della scadenza (29/06/2002), mi ha notificato la disdetta del contratto dicendomi però che potevo continuare a rimanere in quel posto con il chiosco. Ho continuato a pagare l'affitto e lui a rilasciare relativa fattura fino a oggi, novembre 2006. Vorrei sapere: se dovesse dirmi di andare via dovrò spostare il chiosco oppure, visto che mi ha lasciato fino a ora, posso considerare il contratto rinnovato. Grazie per la risposta e cordiali saluti. T. A. - Castorano (AP)

Per poter esprimere un parere dovremmo visionare il contratto di affitto. Comunque, da quanto riportato, sembra che il contratto si sia rinnovato tacitamente. Il comportamento tenuto dal proprietario nel momento in cui ha accettato i canoni, emettendo le relative quietanze, sembra essere univocamente diretto alla prosecuzione del rapporto.

 

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