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Risponde
Antonio
Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
Il
comune ha spostato il nuovo chiosco
Mi
è stata rilasciata una nuova concessione edilizia per
un chiosco, ma dopo tre mesi dall'installazione il comune
lo ha arbitrariamente spostato in un'altra area non
idonea alla vendita. A tutt'oggi non è stato fatto ancora
niente nonostante sia passato un anno. Chiedo l'intervento
del legale per la Sardegna per sapere cosa devo fare.
D. I. - Calangianus (SS)
Il
trasferimento di un chiosco da una zona a un'altra avviene
con un provvedimento della Pubblica Amministrazione
(nella specie, del Comune). Se tale provvedimento è
illegittimo (o, come dice lei, arbitrario), contro lo
stesso si può ricorrere al Giudice Amministrativo
nel termine di 60 giorni. Purtroppo nel suo caso è
passato un anno dall'emanazione del provvedimento di
trasferimento, per cui non è più possibile
ricorrere al Giudice per ottenere l'annullamento del
provvedimento stesso. Per cui, allo stato attuale, tale
provvedimento deve ritenersi definitivo, nel senso che
può essere modificato dallo stesso Comune, ma
non più da un Giudice. Questo per quanto riguarda
i principi di carattere generale. Per quel che riguarda
il suo caso specifico, è importante capire, per
esempio, se il trasferimento è stato previsto
come temporaneo (es: per lavori di ristrutturazione)
o come definitivo; se c'è un provvedimento amministrativo
o una mera comunicazione da parte del Comune... Insomma,
per poter entrare nel merito è necessario disporre
della relativa documentazione. A tal fine la invito
a contattare il suo rappresentante di zona e a farmi
pervenire i documenti necessari.
Un
bar mette in crisi un edicolante
Sono proprietario di un'edicola acquistata
4 anni fa per 250.000 euro. Il mio problema è il seguente:
dopo 1 anno di lavoro, un bar a 300 mt. in possesso
di regolare licenza di punto vendita non esclusivo provvisorio
rilasciata dal comune di Sassari, ha iniziato a vendere
quotidiani e riviste causandomi un danno di vendita
non indifferente aggravato dal fatto che per il costo
della mia edicola ho dovuto fare un mutuo di 15 anni.
Devo inoltre precisare che il bar non viene fornito
dal distributore ma da un'altra edicola. Ditemi come
posso fare, vi ringrazio e vi porgo i miei più cordiali
saluti. P.P. - Sassari
Se,
come lei stesso dice, la licenza rilasciata al bar posto
a 300 mt dal suo esercizio è regolare, contro la stessa
non è possibile fare nulla. Per quel che riguarda, poi,
il secondo aspetto, e cioè il fatto che il bar in questione
si rifornisca direttamente da un altro edicolante, va
detto che in astratto non vi è un divieto, per un punto
non esclusivo, di rifornirsi da un altro punto vendita,
per cui in teoria è possibile che il bar compri legittimamente
da un edicolante, purché le modalità di cessione siano
identiche a quelle praticate al pubblico. In altre parole,
il bar in questione deve comprare i prodotti al prezzo
di cessione al pubblico ed essere in regola con i relativi
documenti contabili e fiscali.
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risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
Grossi
problemi causati da contratti vincolanti
T. di Monza (MI) gestisce da diversi anni
una rivendita all'interno di una stazione ferroviaria.
Attualmente la gestione degli spazi commerciali é stata
data in appalto alla società Via Vai con un nuovo contratto,
che prevede un aumento più del doppio del canone di
affitto mensile. Successivamente a un restyling dei
locali della stazione, la rivendita è stata spostata
in una zona lontana dal flusso dei viaggiatori, con
conseguente perdita della clientela e quindi calo delle
vendite. Il lettore precisa di avere sottoscritto due
contratti con la Via Vai: uno di locazione dello spazio
all'interno della stazione e l'altro di affiliazione
commerciale in merito ai quali ci pone i seguenti quesiti:
- se ha diritto a una prelazione; - come contestare
le inadempienze della società Via Vai; - quali misure
adottare; - come reagire al danno subito per la perdita
di clientela e infine, se esiste una legge che tutela
i rivenditori rispetto agli editori.
Innanzitutto,
prendiamo atto del malumore del rivenditore di Monza
che si trova a gestire la sua attività di rivendita
con difficoltà, dovute in particolare alla nuova ubicazione
dell'edicola e a un canone di affitto mensile duplicato.
È certo che una nostra consulenza avrebbe potuto esser
di maggiore aiuto prima di concludere i due contratti
che, come il lettore ben sa, sono giuridicamente vincolanti,
una volta sottoscritti. In ogni caso, consiglio di leggerli
attentamente dato che solitamente in essi sono contenute
le previsioni dei casi di inadempienza, dell'una o dell'altra
parte. Nello specifico dei quesiti posti, il diritto
di prelazione è previsto dall'art. 38 della Legge N.
392/78 e precisa che, nel caso in cui il locatore intenda
trasferire a titolo oneroso (vendere) l'immobile locato,
deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato
che può quindi avvalersi della facoltà di acquistarlo.
Nel caso in esame la Via Vai non ha acquistato la proprietà
dei locali della stazione, ma li ha semplicemente avuti
in concessione e quindi T. non avrebbe potuto acquistarne
la proprietà (avvalendosi appunto del suo diritto di
prelazione). In merito alle inadempienze della Via Vai
al contratto di affiliazione commerciale, è opportuno
che T. prontamente le contesti, con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno e, se esse sono di notevole
importanza e gravità, possono portare a una risoluzione
del contratto (scioglimento). È importante che tale
ultima valutazione venga compiuta da un legale, alla
luce di quanto è stato già espressamente previsto nel
contratto. Infine, per quanto riguarda la tutela del
rivenditore nei confronti degli editori, ricordo che
è in vigore dal 1¡ gennaio 2006 il Nuovo Accordo Nazionale
e, proprio su Azienda Edicola (sia sul n. 5 che su questo)
vengono riportate importanti decisioni dell'Organo di
Conciliazione e Garanzia che hanno sanzionato gli editori
per le violazioni dell'Accordo Nazionale denunciate
dai rivenditori. Pertanto, in quanto legali dello SNAG
Nazionale, siamo a disposizione per eventuali denunce
che T. intendesse muovere nei confronti degli editori
e dei distributori e che, se risulteranno fondate alla
luce della normativa dell'Accordo Nazionale, saranno
oggetto di ricorso avanti all'Organo di Conciliazione
e Garanzia.
Rese
non accreditate
G. V. di Olevano (PV) ci chiede come procedere
nei confronti di un distributore locale che non lo fornisce
per un estratto conto che il rivenditore non ha pagato
in ragione di rese non accreditate.
Purtroppo
quello descritto è un caso che si verifica spesso nei
rapporti fra rivenditore e distributore locale: da un
lato il rivenditore non si vede riconoscere una parte
della merce resa e quindi, compensa il mancato accredito
delle predette, decurtando l'importo equivalente dall'estratto
conto sul fornito e, dall'altro lato il distributore
locale sospende le forniture in ragione del mancato
pagamento dell'estratto conto. Al fine di denunciare
in modo efficace il grave comportamento del distributore
locale, consiglio la seguente procedura: in primo luogo,
il rivenditore non dovrà limitarsi a contestare solo
verbalmente il mancato accredito delle rese, bensì per
iscritto (informando nel contempo la struttura Snag
locale) e, sempre per iscritto, dovrà comunicare
che, proprio in ragione di tale mancato accredito, provvederà
compensare il relativo importo con quello dovuto in
estratto conto. In tale modo, il parziale o mancato
pagamento dell'estratto conto, troverà giustificazione
nella precedente lettera di contestazione, in assenza
della quale, risulterà invece che il rivenditore non
ha saldato l'estratto conto. Successivamente, se il
distributore locale, anziché accertare e risolvere con
il rivenditore il mancato accredito delle rese, sospende
le forniture, allora il rivenditore dovrà immediatamente
informare la struttura SNAG locale chiedendo espressamente
che il distributore locale venga denunciato all'Organo
di Conciliazione e Garanzia per avere sospeso il servizio
di fornitura, senza preavviso scritto e senza motivare
le ragioni di tale sospensione, violando così l'Accordo
Nazionale. È importante che tale denuncia venga compiuta
affinché vengano informati gli editori (che certamente
non saranno contenti di sapere che la fornitura del
loro prodotto editoriale è stata sospesa) e al fine
di ottenere che tale prassi, in uso ormai da tempo da
alcuni distributori locali, venga sanzionata.
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risponde
Dario Devitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo e Molise |
Dubbio
su un contratto
Sono la titolare di un chiosco-edicola su terreno privato
con contratto di affitto stipulato in data 1/07/1997.
Il nuovo proprietario del terreno, un anno prima della
scadenza (29/06/2002), mi ha notificato la disdetta
del contratto dicendomi però che potevo continuare a
rimanere in quel posto con il chiosco. Ho continuato
a pagare l'affitto e lui a rilasciare relativa fattura
fino a oggi, novembre 2006. Vorrei sapere: se dovesse
dirmi di andare via dovrò spostare il chiosco oppure,
visto che mi ha lasciato fino a ora, posso considerare
il contratto rinnovato. Grazie per la risposta e cordiali
saluti. T. A. - Castorano (AP)
Per
poter esprimere un parere dovremmo visionare il contratto
di affitto. Comunque, da quanto riportato, sembra che
il contratto si sia rinnovato tacitamente. Il comportamento
tenuto dal proprietario nel momento in cui ha accettato
i canoni, emettendo le relative quietanze, sembra essere
univocamente diretto alla prosecuzione del rapporto.
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