REGOLE DA RISPETTARE

Fitto il programma di riunioni della Commissione nazionale ex art. 15 negli ultimi mesi. Il 24 ottobre scorso si é discusso in Commissione di tre argomenti già trattati precedentemente ma sui quali non si é ancora raggiunta una risoluzione comune per le distanze tra la parte sindacale e quella editoriale. Questi in sintesi i pareri discordanti sui tre punti:
1) Procedure di addebito per le pubblicazioni che cambiano il prezzo di vendita.
Gli editori ritengono che la procedura più corretta sia quella di un addebito immediato del prezzo più alto e un successivo riaccredito, in base al venduto, al prezzo inferiore dichiarato in bolla di resa dal rivenditore. Le Organizzazioni Sindacali invece sostengono che sia più corretto il richiamo in resa della pubblicazione, al termine della promozione editoriale, e la successiva ridistribuzione al nuovo prezzo di vendita.
2) Coesistenza, nella messa in vendita, di determinate tipologie di pubblicazioni in un certo periodo dell'anno.
La parte editoriale ritiene che possano permanere contemporaneamente in vendita avendo cura (anche da parte del DL) di indicare correttamente il titolo e il sottotitolo nella documentazione contabile mentre per le OO.SS tale tipologia di pubblicazione deve essere classificata nella fascia C dell'art. 7 e commercializzata di conseguenza ( con un aggio del 29% al rivenditore).
3) Correzione degli importi errati e modalità di accredito unitaria su tutto il territorio nazionale.
La Commissione é concorde nel ritenere che l'Editore comunichi contemporaneamente ai distributori locali interessati, alle Organizzazioni Sindacali e alla Fieg la variazione di sconto o la corretta modalità di pagamento del prodotto. Su questo tema la parte editoriale, venendo incontro alle richieste dei rappresentanti sindacali, ha proposto che il DL (salvo accordi locali diversi tra le parti da comunicarsi comunque alla Commissione ex art. 15) accrediti gli importi dovuti a fronte di errati sconti in un giorno del mese prestabilito dalla Commissione. L'accredito di queste somme, messe a disposizione dall'editore, deve avvenire nei tempi sopra indicati e contemporaneamente alla predisposizione del fondo bolla con riassunto delle testate e degli importi coinvolti nell'accredito.
Tale fondo bolla deve comprendere:
- data della prima distribuzione,
- data del primo richiamo resa,
- titolo e sottotitolo della pubblicazione,
- copie vendute,
- importo per copia da accreditare,
- importo totale.
Qualora il distributore non vi ottemperi, la rete vendita richiederà allo stesso quanto dovuto e contemporaneamente segnalerà alle amministrazioni editoriali coinvolte il mancato rispetto di quanto previsto. Sull'argomento la parte sindacale ha espresso parere favorevole e la Commissione ha approvato indicando quale giorno di accredito il secondo martedì del mese per i prodotti addebitati nel mese precedente. La decorrenza dell'introduzione di questa procedura sarà comunicata nella prossima riunione di Commissione, mentre la Commissione stessa ne verificherà la funzionalità operativa, trascorsi tre mesi dalla data stabilita.

ADEGUAMENTO BOLLE
In data 21 novembre il Gruppo Ristretto, istituito dalla Commissione ex art. 15, prima di esaminare nuove zone, ha relazionato ancora sulla situazio- ne relativa alla rete distributiva di Lombardia, Piemonte e Liguria. Tredici DL hanno adeguato le bolle di consegna alle nuove disposizioni contrattuali, ed esattamente:
- Spediservice S.r.l. - ADP S.r.l.
- Editoriale Service S.r.l. - Garrone S.r.l.
- Macrì Distribuzione Stampa S.p.A.
- Parravicini S.r.l.
- Servizi Stampa Liguria S.r.l.
- CI.PI.EXPRESS S.a.s.
- Corti & C. di Belotti & C.
- Altrimedia S.a.s. di L.Devietti
- Novara Press S.r.l.
- Casmon S.a.s. di Mantovani Lorenzo
- Servizi Stampa Liguria S.r.l.

Altri quattordici distributori sono risultati, invece, ancora irregolari e la FIEG ha provveduto a un nuovo sollecito nei loro confronti; si tratta di:
- Milano Press S.r.l.
- Agenzia Lombarda Distribuzione
- Bettio Enrico & C. S.n.c.
- Comuzzi S.n.c. - DIF S.p.a.
- GE-DIS S.r.l.
- Binfaré Varese S.r.l.
- Fant Giovanni & C. S.n.c.
- Balti Distribuzione S.a.s. di Balti Bruno & C.
- Agenzia Pedrazzi & C. S.n.c.
- ADS Rovido Nello
- Regis Eugenio S.a.s.
- ADG di Mantovani Carlo & C. S.a.s.
- D. E. Bianco G.& C. S.n.c.

Altri distributori locali, che già da tempo hanno adottato le nuove bolle, sono stati invitati a completare le modifiche in alcune voci. La parte sindacale ha anche invitato la Commissione a esprimersi sulla mancanza nella sezione consegna, in alcune bolle esaminate, del prezzo netto relativo alle testate consegnate in conto deposito e sulla mancanza di segno grafico vicino alle testate il cui prezzo netto é comprensivo di sovrasconti da compiegamento. ANADIS e NDM si sono impegnate perciò a comunicare nella riunione successiva i tempi di adeguamento dei softwares gestionali dei DL a queste richieste. Prosegue poi la raccolta dati e la consegna dei documenti contabili, per monitorare l'adeguamento delle bolle anche in Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE
La Commissione ha ribadito che il contenuto dell'Accordo Nazionale non si applica al prodotto che non può definirsi prodotto editoriale periodico in base alle leggi 47/48 E 62/01. Lo Snag ha ribadito che verificherà che tutto quanto non definito prodotto editoriale periodico, in base all'art. 10, punto 12 dell'Accordo Nazionale possa essere distribuito alle rivendite, da parte del distributore locale o nazionale, mediante una documentazione contabile distinta ed esponendo nell'estratto conto in forma separata e distinta gli importi relativi in quanto prodotto non "normato" dall'Accordo. Per rendere operativa questa procedura entro il 31 marzo 2007 i distributori locali dovranno avere adeguato i propri sistemi informatici.

ROMA E CONEGLIANO
In riferimento al contenzioso in atto (per discrepanze contabili riconducibili alla scomparsa di pubblicazioni poste in resa o non accettate in resa con dicitura "respinto in automatico testata fuori nota) con la D.P. Distribuzione Periodici di Roma, la Commissione ha riaffermato il principio che qualora il servizio di consegna e ritiro resa delle pubblicazioni sia effettuato dal distributore locale franco punto vendita, lo stesso DL risponde di eventuali mancanze di prodotto riscontrate, riconducibili inequivocabilmente alla fase di trasporto. Con riferimento alla questione della piazza di Roma si é svolto un successivo incontro - di cui vi relazioneremo sul prossimo numero - tra l'Agenzia Romana Periodici e le organizzazioni sindacali. All'esame, le anomalie riscontrate nelle bolle di consegna e resa nell'ambito del cambio di distribuzione dalla D.P Distribuzioni Periodici all'Agenzia Romana e i giornali locali respinti da entrambi i DL. La Commissione ha poi concluso i lavori dando parere favorevole alla richiesta formulata dai rivenditori locali della zona di Conegliano (Treviso) di trasformazione del sistema da ritiro a banco delle pubblicazioni, a consegna franco punto vendita. L'agenzia locale si é impegnata ad avviare la nuova forma distributiva nella forma richiesta, a partire dal 15 gennaio 2007.

RESA ANTICIPATA
Sono state identificate, come area virtuale campione, le edicole delle piazze di Bologna e Verona per analizzare la procedura di resa anticipata operata da alcuni rivenditori.

ALTRI TEMI RINVIATI
L'analisi delle clausole, contenute nei contratti di fornitura, al fine di individuare quelle che violano manifestatamene l'Accordo Nazionale é stata poi rimandata a una prossima riunione in quanto organizzazioni sindacali e rappresentanti degli editori non hanno trovato una convergenza di opinioni. Un rinvio, al fine di trovare parere definitivo da parte della Commissione, anche sui tempi e le modalità di distribuzione dei prodotti da compiegare. Rinviata inoltre la trattazione della definizione di prodotto "ricopertinato" e dell'apposizione della data sulle pubblicazione (tema oggetto dei ricorsi n. 4 e 5 presentati dallo Snag all'Organo di Conciliazione e Garanzia e poi ritirati in quanto richiesta la loro discussione in sede di Commissione art. 15).

 

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