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REGOLE
DA RISPETTARE
Fitto
il programma di riunioni della Commissione nazionale
ex art. 15 negli ultimi mesi. Il 24 ottobre scorso si
é discusso in Commissione di tre argomenti già trattati
precedentemente ma sui quali non si é ancora raggiunta
una risoluzione comune per le distanze tra la parte
sindacale e quella editoriale. Questi in sintesi i pareri
discordanti sui tre punti:
1)
Procedure di addebito per le pubblicazioni che cambiano
il prezzo di vendita.
Gli editori ritengono che la procedura più corretta
sia quella di un addebito immediato del prezzo più alto
e un successivo riaccredito, in base al venduto, al
prezzo inferiore dichiarato in bolla di resa dal rivenditore.
Le Organizzazioni Sindacali invece sostengono che sia
più corretto il richiamo in resa della pubblicazione,
al termine della promozione editoriale, e la successiva
ridistribuzione al nuovo prezzo di vendita.
2) Coesistenza, nella messa in vendita, di determinate
tipologie di pubblicazioni in un certo periodo dell'anno.
La parte editoriale ritiene che possano permanere
contemporaneamente in vendita avendo cura (anche da
parte del DL) di indicare correttamente il titolo e
il sottotitolo nella documentazione contabile mentre
per le OO.SS tale tipologia di pubblicazione deve essere
classificata nella fascia C dell'art. 7 e commercializzata
di conseguenza ( con un aggio del 29% al rivenditore).
3) Correzione degli importi errati e modalità di
accredito unitaria su tutto il territorio nazionale.
La Commissione é concorde nel ritenere che l'Editore
comunichi contemporaneamente ai distributori locali
interessati, alle Organizzazioni Sindacali e alla Fieg
la variazione di sconto o la corretta modalità di pagamento
del prodotto. Su questo tema la parte editoriale, venendo
incontro alle richieste dei rappresentanti sindacali,
ha proposto che il DL (salvo accordi locali diversi
tra le parti da comunicarsi comunque alla Commissione
ex art. 15) accrediti gli importi dovuti a fronte di
errati sconti in un giorno del mese prestabilito dalla
Commissione. L'accredito di queste somme, messe a disposizione
dall'editore, deve avvenire nei tempi sopra indicati
e contemporaneamente alla predisposizione del fondo
bolla con riassunto delle testate e degli importi coinvolti
nell'accredito.
Tale fondo bolla deve comprendere:
-
data della prima distribuzione,
- data del primo richiamo resa,
- titolo e sottotitolo della pubblicazione,
- copie vendute,
- importo per copia da accreditare,
- importo totale.
Qualora il distributore non vi ottemperi, la rete vendita
richiederà allo stesso quanto dovuto e contemporaneamente
segnalerà alle amministrazioni editoriali coinvolte
il mancato rispetto di quanto previsto. Sull'argomento
la parte sindacale ha espresso parere favorevole e la
Commissione ha approvato indicando quale giorno di accredito
il secondo martedì del mese per i prodotti addebitati
nel mese precedente. La decorrenza dell'introduzione
di questa procedura sarà comunicata nella prossima riunione
di Commissione, mentre la Commissione stessa ne verificherà
la funzionalità operativa, trascorsi tre mesi dalla
data stabilita.
ADEGUAMENTO
BOLLE
In data 21 novembre il Gruppo Ristretto,
istituito dalla Commissione ex art. 15, prima di esaminare
nuove zone, ha relazionato ancora sulla situazio- ne
relativa alla rete distributiva di Lombardia, Piemonte
e Liguria. Tredici DL hanno adeguato le bolle di consegna
alle nuove disposizioni contrattuali, ed esattamente:
- Spediservice S.r.l. - ADP S.r.l.
- Editoriale Service S.r.l. - Garrone S.r.l.
- Macrì Distribuzione Stampa S.p.A.
- Parravicini S.r.l.
- Servizi Stampa Liguria S.r.l.
- CI.PI.EXPRESS S.a.s.
- Corti & C. di Belotti & C.
- Altrimedia S.a.s. di L.Devietti
- Novara Press S.r.l.
- Casmon S.a.s. di Mantovani Lorenzo
- Servizi Stampa Liguria S.r.l.
Altri
quattordici distributori sono risultati, invece, ancora
irregolari e la FIEG ha provveduto a un nuovo sollecito
nei loro confronti; si tratta di:
- Milano Press S.r.l.
- Agenzia Lombarda Distribuzione
- Bettio Enrico & C. S.n.c.
- Comuzzi S.n.c. - DIF S.p.a.
- GE-DIS S.r.l.
- Binfaré Varese S.r.l.
- Fant Giovanni & C. S.n.c.
- Balti Distribuzione S.a.s. di Balti Bruno & C.
- Agenzia Pedrazzi & C. S.n.c.
- ADS Rovido Nello
- Regis Eugenio S.a.s.
- ADG di Mantovani Carlo & C. S.a.s.
- D. E. Bianco G.& C. S.n.c.
Altri
distributori locali, che già da tempo hanno adottato
le nuove bolle, sono stati invitati a completare le
modifiche in alcune voci. La parte sindacale ha anche
invitato la Commissione a esprimersi sulla mancanza
nella sezione consegna, in alcune bolle esaminate, del
prezzo netto relativo alle testate consegnate in conto
deposito e sulla mancanza di segno grafico vicino alle
testate il cui prezzo netto é comprensivo di sovrasconti
da compiegamento. ANADIS e NDM si sono impegnate perciò
a comunicare nella riunione successiva i tempi di adeguamento
dei softwares gestionali dei DL a queste richieste.
Prosegue poi la raccolta dati e la consegna dei documenti
contabili, per monitorare l'adeguamento delle bolle
anche in Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio,
Abruzzo, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia.
INDICAZIONI
OBBLIGATORIE
La Commissione ha ribadito che il contenuto
dell'Accordo Nazionale non si applica al prodotto che
non può definirsi prodotto editoriale periodico in base
alle leggi 47/48 E 62/01. Lo Snag ha ribadito che verificherà
che tutto quanto non definito prodotto editoriale periodico,
in base all'art. 10, punto 12 dell'Accordo Nazionale
possa essere distribuito alle rivendite, da parte del
distributore locale o nazionale, mediante una documentazione
contabile distinta ed esponendo nell'estratto conto
in forma separata e distinta gli importi relativi in
quanto prodotto non "normato" dall'Accordo. Per rendere
operativa questa procedura entro il 31 marzo 2007 i
distributori locali dovranno avere adeguato i propri
sistemi informatici.
ROMA
E CONEGLIANO
In riferimento al contenzioso in atto (per
discrepanze contabili riconducibili alla scomparsa di
pubblicazioni poste in resa o non accettate in resa
con dicitura "respinto in automatico testata fuori nota)
con la D.P. Distribuzione Periodici di Roma, la Commissione
ha riaffermato il principio che qualora il servizio
di consegna e ritiro resa delle pubblicazioni sia effettuato
dal distributore locale franco punto vendita, lo stesso
DL risponde di eventuali mancanze di prodotto riscontrate,
riconducibili inequivocabilmente alla fase di trasporto.
Con riferimento alla questione della piazza di Roma
si é svolto un successivo incontro - di cui vi relazioneremo
sul prossimo numero - tra l'Agenzia Romana Periodici
e le organizzazioni sindacali. All'esame, le anomalie
riscontrate nelle bolle di consegna e resa nell'ambito
del cambio di distribuzione dalla D.P Distribuzioni
Periodici all'Agenzia Romana e i giornali locali respinti
da entrambi i DL. La Commissione ha poi concluso i lavori
dando parere favorevole alla richiesta formulata dai
rivenditori locali della zona di Conegliano (Treviso)
di trasformazione del sistema da ritiro a banco delle
pubblicazioni, a consegna franco punto vendita. L'agenzia
locale si é impegnata ad avviare la nuova forma distributiva
nella forma richiesta, a partire dal 15 gennaio 2007.
RESA
ANTICIPATA
Sono state identificate, come area virtuale
campione, le edicole delle piazze di Bologna e Verona
per analizzare la procedura di resa anticipata operata
da alcuni rivenditori.
ALTRI
TEMI RINVIATI
L'analisi delle clausole, contenute nei contratti
di fornitura, al fine di individuare quelle che violano
manifestatamene l'Accordo Nazionale é stata poi rimandata
a una prossima riunione in quanto organizzazioni sindacali
e rappresentanti degli editori non hanno trovato una
convergenza di opinioni. Un rinvio, al fine di trovare
parere definitivo da parte della Commissione, anche
sui tempi e le modalità di distribuzione dei prodotti
da compiegare. Rinviata inoltre la trattazione della
definizione di prodotto "ricopertinato" e dell'apposizione
della data sulle pubblicazione (tema oggetto dei ricorsi
n. 4 e 5 presentati dallo Snag all'Organo di Conciliazione
e Garanzia e poi ritirati in quanto richiesta la loro
discussione in sede di Commissione art. 15).
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