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Siamo
già a sanzioni per 10.900 euro
Continuano
i ricorsi dello SNAG nei confronti delle violazioni
dell'Accordo Nazionale. Come, peraltro, chiarito anche
dall'Organo, non si tratta tanto di risarcire dei danni,
quanto di reprimere comportamenti scorretti. Ecco perché
é utile che anche Editori e Distributori leggano attentamente
queste pagine. Ritardi nella corretta applicazione di
quanto stabilito non sono più ammessi.
Per
ragioni di privacy i nomi dei contendenti sono stati
sostituiti:
X.Y. per i rivenditori ricorrenti,
K.Y. per i distributori chiamati in causa,
A.B., O.P. e S.V. per gli editori chiamati in causa.
I testi sono stati, inoltre, sintetizzati per ragioni
di spazio.
DECISIONE
n. 5/2006 del 11 ottobre 2006
Il sig. X.Y. associato allo SNAG,assistito
dall'avv. Antonio Di Biase, ha fatto ricorso
all'Organo in data 30 giugno 2006, contestando all'Agenzia
di Distribuzione Stampa K.Y. di aver distribuito alcune
pubblicazioni prive degli elementi identificativi previsti
dall'art. 1 della Legge 62/2001 e dagli artt. 2 e 5
della Legge 47/1948 richiamati dall'art. 2 dell'Accordo
Nazionale. La contestata Agenzia di Distribuzione Stampa
K.Y. resiste con memoria difensiva eccependo che "non
fa certo capo al distributore locale, che non ha editato
la pubblicazione, il compito della realizzazione degli
adempimenti previsti dalla legge e dall'Accordo, in
assenza di una norma che glielo imponga".
PROCEDIMENTO
La contestata Agenzia di Distribuzione Stampa K.Y. ha
fondato la difesa principalmente sulla propria carenza
di legittimazione passiva. Come chiaramente definito
dall'Accordo Nazionale, per distributore locale si intende
l'impresa che, a livello locale, effettua la distribuzione
di prodotti editoriali quotidiani e periodici (art.
2 voce: distributore locale). Proprio in virtù
di tale definizione la resistente invoca la sua estraneità
ai fatti di cui al ricorso, avendo l'esclusiva qualità
di distributore locale incaricato dalle imprese editoriali
della distribuzione di quotidiani e periodici.
Il rivenditore, il quale lamenta che le pubblicazioni
oggetto del ricorso siano carenti dell'indicazione degli
elementi obbligatoriamente previsti dalla legge ha ritenuto,
invece, che responsabile delle violazioni degli art.
1 e 2 dell'Accordo Nazionale sia anche colui che ha
distribuito il prodotto. Secondo il ricorrente "é
indispensabile che l'impresa di distribuzione locale
operi un'attività di controllo, quantomeno dal
punto di vista formale, sul prodotto editoriale. In
mancanza consegue l'inadempimento contrattuale del distributore
locale per aver fornito al rivenditore un prodotto editoriale
privo dei requisiti prescritti". In verità
questo "obbligo di controllo" imputabile al
distributore locale non risulta da nessuna disposizione
dell'Accordo Nazionale e, giova ricordarlo, quest'Organo
- ai sensi dell'art. 2 del regolamento per l'Organo
di Conciliazione e Garanzia - é stato istituito
per pronunciarsi in ordine alle controversie derivanti
da violazioni dell'Accordo Nazionale o delle risoluzioni
della Commissione Nazionale.
Pur condividendo l'assunto del ricorrente secondo cui
le norme pattizie attribuiscono un fondamentale e centrale
ruolo nel processo di distribuzione della stampa quotidiana
e periodica al distributore locale, non risulta che
nell'Accordo Nazionale vi siano disposizioni le quali
imputino a questo soggetto l'onere di controllo sui
prodotti, attribuitogli invece dal rivenditore, né
si é a conoscenza di risoluzioni della Commissione
Nazionale in tal senso.
Tra l'altro, seppure le indicazioni non risultano complete,
le stesse sono sufficienti a identificare i soggetti
da cui provengono le pubblicazioni ritenute irregolari.
Non é possibile aderire dunque alla tesi del
ricorrente secondo cui lo stesso non poteva rivolgersi
ad altro soggetto che non fosse il distributore locale.
Neppure si può condividere la richiesta del ricorrente
di condanna del distributore locale il quale "potrà
poi eventualmente rivalersi nei confronti dell'editore".
Per tutto quanto esposto si ritiene che il Distributore
K.Y. non può ritenersi il giusto contradditore
per le contestazioni sollevate dal rivenditore; deve
dunque dichiararsi la carenza di legittimazione passiva
dell'Agenzia di Distribuzione K.Y. e, conseguentemente,
rigettarsi la domanda proposta dal rivenditore nei confronti
della medesima.
Ritenuta la mancata legittimazione passiva della resistente,
per le considerazioni sopra esposte, l'Organo non reputa
necessario esprimersi sulla sussistenza o meno delle
violazioni contestate dalla parte ricorrente e pertanto
decidendo il ricorso di cui in epigrafe, rubricato al
n. 11/2006 di Segreteria, dichiara la carenza di legittimazione
passiva dalla resistente Agenzia di Distribuzione K.Y.
e rigetta la domanda proposta nei suoi confronti dal
ricorrente.
DECISIONE
n. 6/2006 del 16 ottobre 2006
Il sig. X.Y. associato allo SNAG, assistito
dall'avv. Antonio Di Biase, in margine del ricorso
redatto in data 20 luglio 2006 ha fatto ricorso a quest'Organo
contestando al Distributore K.Y. e agli Editori A.B.,
O.P., S.V., la violazione degli artt.7 e 8 dell'Accordo
Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici,
stipulato in data 19 maggio 2005 per avere immesso nella
rete di vendita le pubblicazioni, indicate in ricorso,
quali nuovi prodotti editoriali e non invece quali prodotti
"ridistribuiti", come essi propriamente sarebbero, conseguendone
l'errata applicazione dello sconto di cui all'art. 8.3.
dell'Accordo Nazionale.
Il
contestato Distributore K.Y. resiste con memoria difensiva,
eccependo che il compito del DL é unicamente quello
di provvedere alla distribuzione dei prodotti editoriali,
attenendosi alle disposizioni, con particolare riferimento
alle percentuali di sconto, che vengono di volta in
volta impartite agli Editori.
Il
contestato Editore A.B. resiste con memoria difensiva,
e, previamente riconosciuta l'errata classificazione
del prodotto immesso in distribuzione, tuttavia eccepisce:
- che le parti contraenti l'Accordo Nazionale avrebbero,
con delibera assunta dalla Commissione Nazionale in
data 15 febbraio 2006 - integrativa delle normative
convenzionali, demandato la definizione di controversie
attinenti le errate applicazioni di classificazioni
dei prodotti e degli sconti conseguenti, al cosiddetto
"Gruppo Ristretto", istituito nell'ambito della Commissione
Nazionale medesima, di modo che ne conseguirebbe la
sottrazione della presente controversia alla cognizione
dell'Organo;
- che, per ulteriore conseguenza, l'errata classificazione
non potrebbe configurare la violazione dell'Accordo,
sin tanto che non venga vanamente esperito il procedimento
riparatorio avanti all'indicato "Gruppo Ristretto";
- che, in ogni caso, il ricorso proposto da X.Y. violerebbe
lo spirito collaborativo che impronta sia l'Accordo
Nazionale, sia la sua intesa integrativa di cui alla
delibera 15 febbraio 2006.
Il
contestato Editore O.P. resiste con memoria difensiva,
parimenti eccependo la devoluzione della presente controversia
al "Gruppo Ristretto" e, per il restante, articolando
le medesime argomentazioni difensive dimesse dal contestato
Editore A.B.
Il contestato Editore S.V. resiste con memoria difensiva,
eccependo:
- che la pubblicazione é stata correttamente classificata
trattandosi di prodotto "distribuito", sebbene di prodotto
"ricopertinato", immesso nuovamente in distribuzione
ma come autonoma pubblicazione;
- che la pubblicazione riporta in chiara posizione visibile
il suo nuovo codice a barre, specificativo del numero
di edizione, del numero di pubblicazione, della periodicità;
- che l'autonomia della pubblicazione é altresì attestata
dalla specifica registrazione cui essa é stata sottoposta
presso il Tribunale competente.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Per tutto quanto esposto si ritiene che il Distributore
K.Y. non può ritenersi il giusto contradditore per le
contestazioni sollevate dal rivenditore; deve dunque
dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia
di Distribuzione K.Y. e conseguentemente rigettarsi
la domanda proposta dal rivenditore nei confronti della
medesima (é di fatto stata accolta l'eccezione sollevata
dal DL per gli stessi motivi già indicati nella decisione
n. 5/06).
Passando
all'esame della posizione dei contestati Editori A.B.,
O.P., S.V., viene confermata la competenza dell'Organo
di Conciliazione e Garanzia sulle questioni proposte
dal ricorrente. La considerazione decisiva, che induce
quest'Organo a non condividere l'eccezione interposta
dai contestati Editori A.B. e O.P. risiede nella lettera
della invocata delibera 15 febbraio 1006, laddove é
detto che "É.la rete di venditaÉ può segnalare un prodottoÉ":
laddove l'utilizzazione del verbo "può" é chiaro elemento
di non devoluzione (quanto meno di non devoluzione esclusiva)
della controversia in subiecta materia al "Gruppo Ristretto".
Al più, potrà semmai dirsi che sia data agli interessati
la duplice e concorrente facoltà di promuovere o la
procedura ricognitiva e riparatoria di cui alla delibera
15 febbraio 2006, ovvero di adire direttamente questo
Organo, non privato dei poteri a esso conferiti dall'Accordo
Nazionale.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal contestato Editore A.B, che ha
riconosciuto di essere incorso nell'errata classificazione
del prodotto editoriale immesso in distribuzione, la
fondatezza del ricorso del rivenditore X.Y. é indipendente
dal fatto che gli sia derivato un danno economico come
conseguenza della violazione: "Gli aspetti patrimoniali
ed economici della controversia in nulla rilevano, e
la reclamata lesione contrattuale non é da giudicare
in relazione ad essi, sebbene in relazione ai modelli
operativi della distribuzione preveduti e voluti dall'Accordo
Nazionale: allorquando il concreto rapporto contrattuale
dedotto in ricorso dovesse discostarsi dal suo modello
astratto figurato in Accordo, sarà allora che resteranno
integrati gli estremi della contestata violazione, cui
farà seguito la irrogazione della sanzione, non già
in funzione riparatoria nel favore della parte ricorrente,
ma con funzione repressiva del comportamento anticonvenzionale".
Si ritiene equo sanzionare l'indicata violazione nella
misura del minimo edittale, trattandosi di violazione
accertata per la prima volta, ma anche in considerazione
del comportamento processuale, lealmente ricognitivo
dell'errore commesso.
Anche
il contestato Editore O.P. ha proposto le stesse eccezioni
(relativamente all'irrilevanza di un danno economico
del rivenditore) e per gli stessi motivi sono respinte.
L'Editore O.P., non ha riconosciuto errore alcuno o
elementi idonei a provare l'eventuale infondatezza della
contestazione elevata. Deve conseguentemente ritenersi
ricorrere la violazione convenzionale, con applicazione
di sanzione nella misura del minimo edittale tuttavia
lievemente incrementato.
Sull'articolata
tesi difensiva dell'Editore S.V. in base alla classificazione
del prodotto editoriale in contestazione l'Organo, dopo
il suo esame, giudica che si debba concludere per la
qualità di "ridistribuito", valendo le seguenti decisive
considerazioni:
-
che l'involucro unico di "cellophane" utilizzato
dall'Editore, costituisce l'"altro contenitore" di cui
all'art. 7.2.C/Acc.Naz., occorrendo invece, per il "ricopertinato",
la legatura fisica dei diversi numeri, ovvero il loro
assemblaggio, ossia la fusione in unità di "elementi
diversi così da ottenere una composizione sintetica,
un risultato globale" (vedasi Vocabolario Treccani);
- che il foglio di copertina appoggiato sul prodotto
non é idoneo a costituire la "nuova copertina" che,
nel prodotto ricopertinato, avvolge invece (ovvero
"apre e chiude"; vedasi Vocabolario Devoto-Oli) le
unità conseguente all'assemblaggio.
Deve
dunque accertarsi la violazione contestata all'Editore
S.V., con applicazione della minima sanzione, considerano
la non agevole distinzione tra i caratteri delle opposte
qualificazioni del prodotto contestato.
Per
quanto sopra, quindi, l'Organo di Conciliazione e Garanzia,
decidendo il ricorso di cui in epigrafe, rubricato al
n. 12/2006 di Segreteria, respinta ogni altra e/o eccezione
formulata dalle parti:
-
dichiara la carenza di legittimazione passiva, come
in motivazione del contestato Distributore Locale K.Y.,
e rigetta, per gli effetti, la domanda proposta nei
confronti della medesima;
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da X.Y.,
accerta che, per i fatti di cui si controverte, le contestate
Aziende editoriali sono incorse nella violazione degli
artt. 7.2.C. e 8.3 dell'Accordo Nazionale 19 maggio
2005;
- commina alla contestata Azienda Editoriale A.B. la
sanzione di 1.000 euro, come in motivazione;
- commina alla contestata Azienda Editoriale O.P. la
sanzione di 1.300 euro, come in motivazione;
- commina alla contestata Azienda Editoriale S.V. la
sanzione di 1.000 euro, come in motivazione.
L'ORGANO
DI CONCILIAZIONE e GARANZIA
Il presidente dr. Manlio Esposito
Il 2¡ componente avv. Daniela Leopardi
Il 3¡ componente avv. Mauro T. Russi.
Il
commento dell'avvocato Antonio Di Biase
Con
la decisione n. 5/06, l'Organo di Conciliazione e Garanzia
ha ritenuto che, nel caso in cui vengano inviate delle
pubblicazioni prive dei requisiti obbligatori previsti
dalla legge (data, periodicità, barcode, ecc.), il Distributore
Locale non possa considerarsi responsabile, non essendoci
nessuna norma dell'Accordo Nazionale che lo obbliga
a un controllo sulla regolarità formale delle pubblicazioni
che gli vengono inviate. Unico soggetto responsabile
é dunque il proprietario del prodotto editoriale, cioé
l'Editore. Nel caso in esame, però, il ricorrente, a
causa della poca chiarezza della pubblicazione inviatagli,
non era riuscito a individuare il nome e la sede dell'Editore
proprietario del prodotto, per cui era stato costretto
a rivolgersi al solo Distributore Locale. Si ricordi
però, che in un caso come questo, nel quale cioé non
é chiara sul prodotto l'indicazione dell'Editore, il
rivenditore (secondo quanto previsto dalla Commissione
ex art. 15, con verbale n. 8 del 10/07/06) ha il diritto
di richiedere al Distributore Locale tutte le informazioni
necessarie per l'individuazione dell'Editore, per poi
presentare il ricorso contro l'Editore stesso. Il ricorrente,
dunque, all'indomani della sentenza, si é prontamente
rivolto al DL chiedendo informazioni in tal senso. La
questione, dunque, é ancora apertaÉ
Un'ultima
considerazione: la decisione in esame é molto importante
perché con la stessa l'Organo ha in qualche modo riconosciuto
un "vuoto" nelle norme dell'Accordo Nazionale: infatti,
dopo aver detto che "questo obbligo di controllo
imputabile al distributore locale non risulta da nessuna
disposizione dell'Accordo nazionale", dichiara di
condividere "l'assunto del ricorrente secondo cui
le norme pattizie attribuiscono un fondamentale e centrale
ruolo nel processo di distribuzione della stampa quotidiana
e periodica al distributore locale". L'Organo, evidentemente,
con tale affermazione mostra di ritenere corretta la
tesi del ricorrente secondo cui il ruolo del DL non
sia (o non dovrebbe essere) quello di un semplice trasportatore
di tutta la merce inviatagli dall'Editore, ma si ferma
di fronte alla lettera dell'Accordo Nazionale.
Con
la decisione n. 6/06 l'Organo di Conciliazione e Garanzia,
accogliendo il ricorso del rivenditore ricorrente, ha
condannato gli Editori al pagamento della relativa sanzione
per violazione degli artt. 7, co. 2, lett. c) e 8, co.
3 dell'Accordo Nazionale. Per quel che riguarda, invece,
la responsabilità del Distributore locale, invece, ha
confermato quanto detto nella precedente decisione n.
5/06, ritenendo tale soggetto, quindi, non responsabile.
Il caso portato all'attenzione del Collegio riguardava
l'invio di diverse pubblicazioni, già precedentemente
immesse nel circuito distributivo, ma questa volta accorpate
tra di loro mediante l'utilizzo di un cellophane trasparente
e l'apposizione di un foglio di copertina. Alla tesi
del rivenditore ricorrente, che riteneva tali pubblicazioni
dei prodotti "ridistribuiti", si opponeva quella degli
Editori, che invece parlavano di "ricopertinato", con
conseguente riconoscimento di una percentuale di sconto
inferiore. Ebbene, l'Organo, pronunciandosi su tale
questione, ha fissato una serie di principi:
1)
Prodotto "ridistribuito" e prodotto "ricopertinato".
¥ Perché si possa parlare di prodotto
"ricopertinato" non é sufficiente, come erroneamente
sostenuto da uno degli Editori, apporre un involucro
di cellophane a prodotti diversi tra loro, ma é necessaria
"la legatura fisica dei diversi numeri, oppure il
loro assemblaggio". È necessario, in altri termini,
che le diverse pubblicazioni siano fuse in unità "così
da ottenere una composizione sintetica, un risultato
globale" unitario.
¥ Ma l'Organo si é spinto oltre, ritenendo che il
foglio di copertina appoggiato su di un prodotto editoriale
non sia idoneo a costituire una nuova copertina, che,
nel prodotto ricopertinato, deve avvolgere (cioé: "aprire"
e "chiudere") le varie pubblicazioni legate fisicamente
tra di loro.
In sostanza, dunque, per prodotto ricopertinato deve
intendersi un prodotto singolo o composto da diversi
numeri fisicamente legati o assemblati tra loro
e dotato di una nuova copertina. Diversamente,
nel caso in cui i prodotti inviati siano avvolti da
un semplice cellophane e vi sia apposto un foglio
di copertina, deve parlarsi di prodotto "ridistribuito",
per cui la percentuale di sconto sarà pari al 29% del
prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico e non
al 19%.
2)
Organo di Conciliazione e Garanzia e Gruppo ristretto.
L'Organo di Conciliazione e Garanzia, sul
punto, ha ribadito quanto già espresso con la decisione
n. 4/06, e cioé che il ricorso alla procedura che si
svolge dinnanzi al c.d. "Gruppo ristretto" (istituito
all'interno della Commissione ex art. 15) non costituisce
un obbligo tra le parti, né una condizione di procedibilità,
ma una semplice facoltà. In altre parole, nel caso in
cui sia stata inviata una pubblicazione irregolare,
il rivenditore può liberamente scegliere se segnalare
tale irregolarità al "Gruppo ristretto", o se, al contrario,
rivolgersi direttamente all'Organo di Conciliazione
e Garanzia.
3)
Interesse a ricorrere all'Organo di Conciliazione e
Garanzia.
Per poter ricorrere all'Organo di Conciliazione
e Garanzia é necessario e sufficiente che il soggetto
ricorrente faccia valere la violazione di una qualsiasi
norma dell'Accordo Nazionale, a prescindere dal fatto
che, dalla violazione della stessa norma, sia derivato
o meno un danno patrimoniale. L'interesse a rivolgersi
all'Organo non dipende dall'esistenza e dalla prova
di aver subito un danno, ma sorge sulla base della semplice
circostanza che vi sia stata la violazione di una norma
dell'Accordo. In caso di violazione, dunque, il soggetto
ricorrente fa valere il suo interesse al corretto ed
uniforme esercizio dell'attività di vendita della stampa
quotidiana e periodica, nel pieno rispetto delle disposizioni
dell'Accordo Nazionale.
4)
Sanzione pecuniaria applicata in concreto.
Accertata la violazione da parte degli editori,
per quanto riguarda la sanzione pecuniaria da applicare
in concreto, l'Organo ha operato una distinzione, in
base al comportamento tenuto dalle parti responsabili:
infatti, ha condannato ad una sanzione più mite l'Editore
che ha riconosciuto il proprio errore, e ad una sanzione
più severa l'Editore che ha negato le proprie responsabilità.
In generale, va osservato che le sanzioni pecuniarie
sono state abbastanza contenute nel loro ammontare,
in considerazione del fatto che, prima di questa decisione,
la distinzione tra prodotto "ricopertinato" e "ridistribuito"
non risultava agevole. Ma ora che é intervenuta una
decisione dell'Organo, che ha chiarito con precisione
e completezza cosa debba intendersi per "ricopertinato"
e "ridistribuito", é lecito ritenere che, nel caso in
cui in futuro si ripetano le stesse violazioni (anche
da parte di Editori diversi), le sanzioni pecuniarie
saranno più elevate.
DECISIONE
n. 7/2006 del 10 novembre 2006
La sig.ra X.Y associata allo SNAG, rappresentata
e difesa dall'avv. Antonio Di Biase, é ricorsa
all'Organo contestando all'Agenzia di Distribuzione
K.Y la violazione dell'art. 14 dell'Accordo Nazionale,
in quanto l'Agenzia di Distribuzione, pur indicando
nell'estratto conto settimanale gli stessi giorni di
fornito e reso, in realtà, come risulta dalle relative
note di riscontro resa, non provvede a scomputare l'equivalente
delle copie invendute e documentate come rese con riferimento
agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura.
L'Agenzia di Distribuzione resiste eccependo che la
presunta violazione é destituita di ogni fondamento
stante il fatto che sull'estratto conto é segnato l'importo
della fornitura ma é comunque detratto l'importo della
resa del giorno precedente, assicurando in tal modo
lo stesso numero di fornito e di reso e non determinando,
così, alcun danno al rivenditore.
PROCEDIMENTO
Dall'esame delle bolle di fornitura e dell'estratto
conto prodotti dalla ricorrente risulta che lo scomputo
della resa é avvenuto con riferimento al giorno successivo
rispetto a quello in cui vi era stata fornitura corrispondente.
È quindi documentalmente provato che nell'estratto conto
settimanale, di ogni giorno é stato indicato il fornito
senza contabilizzare, e pertanto scomputare, la resa
corrispondente.
Il tenore letterale dell'art. 14 dell'Accordo Nazionale
che dice: "il prodotto di norma deve essere pagato contestualmente
alla consegna, con le modalità ed entro i termini pattuiti
(...) scomputando l'equivalente delle copie invendute
e documentate come rese. Nel caso di estratto conto
(...) comprensivo di più giorni di fornitura, (...)
lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite
nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo
dell'equivalente delle copie invendute e documentate
come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente
di fornitura" non lascia dubbi interpretativi circa
l'erroneità del comportamento del distributore.
Per esemplificare, al fornito del giorno 2.7.06 deve
corrispondere la resa del giorno 2.7.06, al fornito
del giorno 3.7.06 deve corrispondere la resa del giorno
3.7.06 e così proseguendo per tutti i giorni compresi
nell'estratto conto settimanale. Qualsiasi discrasia
temporale é da reputarsi una violazione della norma
pattizia.
Non paiono peraltro fondate le contestazioni sollevate
dal distributore in ordine all'impossibilità tecnica
di operare nel senso previsto dall'art. 14 dell'Accordo
Nazionale.
L'estratto conto é settimanale e dunque il distributore,
al momento della sua redazione, dispone di tutti i dati
effettivi di fornito e reso (riferendosi all'attività
di distribuzione della settimana antecedente a quella
di predisposizione dello stesso).
Eventualmente ove la domenica, in quanto giorno festivo,
rendesse difficoltoso al distributore la concreta gestione
dei dati disponibili, sarebbe sufficiente per lo stesso
modificare il giorno di emissione dell'estratto conto.
(...) In considerazione del fatto che l'interpretazione
della norma risulta di univoca e immediata lettura;
del lasso di tempo intercorrente dalla sottoscrizione
dell'Accordo Nazionale che ha consentito alle parti
di predisporre le eventuali modifiche "tecniche" al
proprio modo di operare; della circostanza che l'Organo
ha già avuto modo di pronunciarsi con riferimento alla
censura del comportamento del distributore che, nel
redigere l'estratto conto delle partite dare/avere del
rivenditore non riporti e non contabilizzi giorni di
fornito che siano pari (identici) a giorni di reso e,
infine, della consistenza temporale della violazione,
si reputa corretto applicare una sanzione superiore
al previsto stabilita in 1.000 euro.
L'ORGANO
DI CONCILIAZIONE e GARANZIA
Il presidente dr. Manlio Esposito
Il 2¡ componente avv. Daniela Leopardi
Il 3¡ componente avv. Mauro T. Russi.
Il
commento dell'avvocato Astrid Dalla Rovere
Con
la decisione N. 7/2006, l'Organo di Conciliazione e
Garanzia ha condannato il distributore locale per
la violazione dell'art. 14, 2¡ comma dell'Accordo Nazionale
che prevede: "nel caso di estratto conto emesso dal
soggetto che effettua l'attività di distribuzione localeÉ
lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite
nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo
dell'equivalente delle copie invendute e documentate
come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondete
di fornitura".
Nel
caso di specie, il distributore locale, pur indicando
nell'estratto conto settimanale gli stessi giorni di
fornito e reso poi, come risultava dalle note di riscontro
in resa, non ha provveduto allo scomputo dell'equivalente
delle copie invendute e documentate come rese, riferite
agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura.
In merito, il distributore locale si é difeso sostenendo
che: "sull'estratto conto é segnato l'importo della
fornitura ma é comunque detratto l'importo della resa
(del giorno precedente)Éin tal modo assicurando lo stesso
numero di fornito e di resa sullo stesso estratto contoÉ"
L'Organo
con la decisione allegata ha rilevato che, dall'esame
delle bolle di fornitura e dell'estratto conto, prodotti
dal rivenditore, il distributore locale ha violato l'art.
14, 2¡c. dell'Accordo Nazionale non provvedendo a scomputare
l'equivalente delle copie invendute e documentate come
rese con riferimento agli stessi giorni del periodo
corrispondente di fornitura bensì, con riferimento
al giorno successivo risultando in tal modo che, nell'estratto
conto settimanale, é stato indicato, di ogni giorno
il fornito ma non é stata contabilizzata e quindi scomputata
la resa corrispondente: "È evidente che non é sufficiente
che l'estratto conto settimanale riporti lo stesso numero
di giorni di fornito e di resoÉ Per semplificareÉ al
fornito del giorno 2.7.06 deve corrispondere la resa
del giorno 2.7.06".
Ulteriormente,
l'Organo ha anche affrontato la questione dell'eventuale
difficoltà del distributore locale di gestire i dati
per esempio di un giorno festivo stabilendo, molto semplicemente
che, in tal caso, "sarebbe sufficiente per lo
stesso modificare il giorno di emissione dell'estratto
conto".
Infine,
relativamente al fatto che da tale violazione non sia
derivato al rivenditore alcuna danno, l'Organo ha ribadito
che: "lo scopo della sanzioneÉnon é la riparazione
del danno che la parte ricorrente dovesse aver subito,
ma la repressione del comportamento," poiché
la norma é chiara, il lasso di tempo intercorrente dalla
sottoscrizione dell'Accordo Nazionale é notevole e dato
che l'Organo si é già pronunciato con riferimento a
tale comportamento del distributore locale, ha ritenuto
di applicare una sanzione superiore al minimo previsto.
Le
ulteriori decisioni 8, 9, 10 e 11, intervenute nel frattempo
verranno pubblicate sul prossimo numero. Anche per tre
di queste l'Organo di Conciliazione e Garanzia ha comminato
ulteriori sanzioni per un totale complessivo di 10.900
euro.
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