Siamo già a sanzioni per 10.900 euro
Continuano i ricorsi dello SNAG nei confronti delle violazioni dell'Accordo Nazionale. Come, peraltro, chiarito anche dall'Organo, non si tratta tanto di risarcire dei danni, quanto di reprimere comportamenti scorretti. Ecco perché é utile che anche Editori e Distributori leggano attentamente queste pagine. Ritardi nella corretta applicazione di quanto stabilito non sono più ammessi.

Per ragioni di privacy i nomi dei contendenti sono stati sostituiti:
X.Y. per i rivenditori ricorrenti,
K.Y. per i distributori chiamati in causa,
A.B., O.P. e S.V. per gli editori chiamati in causa.
I testi sono stati, inoltre, sintetizzati per ragioni di spazio.

DECISIONE n. 5/2006 del 11 ottobre 2006
Il sig. X.Y. associato allo SNAG,assistito dall'avv. Antonio Di Biase, ha fatto ricorso all'Organo in data 30 giugno 2006, contestando all'Agenzia di Distribuzione Stampa K.Y. di aver distribuito alcune pubblicazioni prive degli elementi identificativi previsti dall'art. 1 della Legge 62/2001 e dagli artt. 2 e 5 della Legge 47/1948 richiamati dall'art. 2 dell'Accordo Nazionale. La contestata Agenzia di Distribuzione Stampa K.Y. resiste con memoria difensiva eccependo che "non fa certo capo al distributore locale, che non ha editato la pubblicazione, il compito della realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge e dall'Accordo, in assenza di una norma che glielo imponga".

PROCEDIMENTO
La contestata Agenzia di Distribuzione Stampa K.Y. ha fondato la difesa principalmente sulla propria carenza di legittimazione passiva. Come chiaramente definito dall'Accordo Nazionale, per distributore locale si intende l'impresa che, a livello locale, effettua la distribuzione di prodotti editoriali quotidiani e periodici (art. 2 voce: distributore locale). Proprio in virtù di tale definizione la resistente invoca la sua estraneità ai fatti di cui al ricorso, avendo l'esclusiva qualità di distributore locale incaricato dalle imprese editoriali della distribuzione di quotidiani e periodici.
Il rivenditore, il quale lamenta che le pubblicazioni oggetto del ricorso siano carenti dell'indicazione degli elementi obbligatoriamente previsti dalla legge ha ritenuto, invece, che responsabile delle violazioni degli art. 1 e 2 dell'Accordo Nazionale sia anche colui che ha distribuito il prodotto. Secondo il ricorrente "é indispensabile che l'impresa di distribuzione locale operi un'attività di controllo, quantomeno dal punto di vista formale, sul prodotto editoriale. In mancanza consegue l'inadempimento contrattuale del distributore locale per aver fornito al rivenditore un prodotto editoriale privo dei requisiti prescritti". In verità questo "obbligo di controllo" imputabile al distributore locale non risulta da nessuna disposizione dell'Accordo Nazionale e, giova ricordarlo, quest'Organo - ai sensi dell'art. 2 del regolamento per l'Organo di Conciliazione e Garanzia - é stato istituito per pronunciarsi in ordine alle controversie derivanti da violazioni dell'Accordo Nazionale o delle risoluzioni della Commissione Nazionale.
Pur condividendo l'assunto del ricorrente secondo cui le norme pattizie attribuiscono un fondamentale e centrale ruolo nel processo di distribuzione della stampa quotidiana e periodica al distributore locale, non risulta che nell'Accordo Nazionale vi siano disposizioni le quali imputino a questo soggetto l'onere di controllo sui prodotti, attribuitogli invece dal rivenditore, né si é a conoscenza di risoluzioni della Commissione Nazionale in tal senso.
Tra l'altro, seppure le indicazioni non risultano complete, le stesse sono sufficienti a identificare i soggetti da cui provengono le pubblicazioni ritenute irregolari. Non é possibile aderire dunque alla tesi del ricorrente secondo cui lo stesso non poteva rivolgersi ad altro soggetto che non fosse il distributore locale. Neppure si può condividere la richiesta del ricorrente di condanna del distributore locale il quale "potrà poi eventualmente rivalersi nei confronti dell'editore". Per tutto quanto esposto si ritiene che il Distributore K.Y. non può ritenersi il giusto contradditore per le contestazioni sollevate dal rivenditore; deve dunque dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia di Distribuzione K.Y. e, conseguentemente, rigettarsi la domanda proposta dal rivenditore nei confronti della medesima.
Ritenuta la mancata legittimazione passiva della resistente, per le considerazioni sopra esposte, l'Organo non reputa necessario esprimersi sulla sussistenza o meno delle violazioni contestate dalla parte ricorrente e pertanto decidendo il ricorso di cui in epigrafe, rubricato al n. 11/2006 di Segreteria, dichiara la carenza di legittimazione passiva dalla resistente Agenzia di Distribuzione K.Y. e rigetta la domanda proposta nei suoi confronti dal ricorrente.

DECISIONE n. 6/2006 del 16 ottobre 2006
Il sig. X.Y. associato allo SNAG, assistito dall'avv. Antonio Di Biase, in margine del ricorso redatto in data 20 luglio 2006 ha fatto ricorso a quest'Organo contestando al Distributore K.Y. e agli Editori A.B., O.P., S.V., la violazione degli artt.7 e 8 dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, stipulato in data 19 maggio 2005 per avere immesso nella rete di vendita le pubblicazioni, indicate in ricorso, quali nuovi prodotti editoriali e non invece quali prodotti "ridistribuiti", come essi propriamente sarebbero, conseguendone l'errata applicazione dello sconto di cui all'art. 8.3. dell'Accordo Nazionale.

Il contestato Distributore K.Y. resiste con memoria difensiva, eccependo che il compito del DL é unicamente quello di provvedere alla distribuzione dei prodotti editoriali, attenendosi alle disposizioni, con particolare riferimento alle percentuali di sconto, che vengono di volta in volta impartite agli Editori.

Il contestato Editore A.B. resiste con memoria difensiva, e, previamente riconosciuta l'errata classificazione del prodotto immesso in distribuzione, tuttavia eccepisce:

- che le parti contraenti l'Accordo Nazionale avrebbero, con delibera assunta dalla Commissione Nazionale in data 15 febbraio 2006 - integrativa delle normative convenzionali, demandato la definizione di controversie attinenti le errate applicazioni di classificazioni dei prodotti e degli sconti conseguenti, al cosiddetto "Gruppo Ristretto", istituito nell'ambito della Commissione Nazionale medesima, di modo che ne conseguirebbe la sottrazione della presente controversia alla cognizione dell'Organo;
- che, per ulteriore conseguenza, l'errata classificazione non potrebbe configurare la violazione dell'Accordo, sin tanto che non venga vanamente esperito il procedimento riparatorio avanti all'indicato "Gruppo Ristretto";
- che, in ogni caso, il ricorso proposto da X.Y. violerebbe lo spirito collaborativo che impronta sia l'Accordo Nazionale, sia la sua intesa integrativa di cui alla delibera 15 febbraio 2006.

Il contestato Editore O.P. resiste con memoria difensiva, parimenti eccependo la devoluzione della presente controversia al "Gruppo Ristretto" e, per il restante, articolando le medesime argomentazioni difensive dimesse dal contestato Editore A.B.

Il contestato Editore S.V. resiste con memoria difensiva, eccependo:

- che la pubblicazione é stata correttamente classificata trattandosi di prodotto "distribuito", sebbene di prodotto "ricopertinato", immesso nuovamente in distribuzione ma come autonoma pubblicazione;
- che la pubblicazione riporta in chiara posizione visibile il suo nuovo codice a barre, specificativo del numero di edizione, del numero di pubblicazione, della periodicità;
- che l'autonomia della pubblicazione é altresì attestata dalla specifica registrazione cui essa é stata sottoposta presso il Tribunale competente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Per tutto quanto esposto si ritiene che il Distributore K.Y. non può ritenersi il giusto contradditore per le contestazioni sollevate dal rivenditore; deve dunque dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia di Distribuzione K.Y. e conseguentemente rigettarsi la domanda proposta dal rivenditore nei confronti della medesima (é di fatto stata accolta l'eccezione sollevata dal DL per gli stessi motivi già indicati nella decisione n. 5/06).

Passando all'esame della posizione dei contestati Editori A.B., O.P., S.V., viene confermata la competenza dell'Organo di Conciliazione e Garanzia sulle questioni proposte dal ricorrente. La considerazione decisiva, che induce quest'Organo a non condividere l'eccezione interposta dai contestati Editori A.B. e O.P. risiede nella lettera della invocata delibera 15 febbraio 1006, laddove é detto che "É.la rete di venditaÉ può segnalare un prodottoÉ": laddove l'utilizzazione del verbo "può" é chiaro elemento di non devoluzione (quanto meno di non devoluzione esclusiva) della controversia in subiecta materia al "Gruppo Ristretto". Al più, potrà semmai dirsi che sia data agli interessati la duplice e concorrente facoltà di promuovere o la procedura ricognitiva e riparatoria di cui alla delibera 15 febbraio 2006, ovvero di adire direttamente questo Organo, non privato dei poteri a esso conferiti dall'Accordo Nazionale.

Contrariamente a quanto ritenuto dal contestato Editore A.B, che ha riconosciuto di essere incorso nell'errata classificazione del prodotto editoriale immesso in distribuzione, la fondatezza del ricorso del rivenditore X.Y. é indipendente dal fatto che gli sia derivato un danno economico come conseguenza della violazione: "Gli aspetti patrimoniali ed economici della controversia in nulla rilevano, e la reclamata lesione contrattuale non é da giudicare in relazione ad essi, sebbene in relazione ai modelli operativi della distribuzione preveduti e voluti dall'Accordo Nazionale: allorquando il concreto rapporto contrattuale dedotto in ricorso dovesse discostarsi dal suo modello astratto figurato in Accordo, sarà allora che resteranno integrati gli estremi della contestata violazione, cui farà seguito la irrogazione della sanzione, non già in funzione riparatoria nel favore della parte ricorrente, ma con funzione repressiva del comportamento anticonvenzionale".
Si ritiene equo sanzionare l'indicata violazione nella misura del minimo edittale, trattandosi di violazione accertata per la prima volta, ma anche in considerazione del comportamento processuale, lealmente ricognitivo dell'errore commesso.

Anche il contestato Editore O.P. ha proposto le stesse eccezioni (relativamente all'irrilevanza di un danno economico del rivenditore) e per gli stessi motivi sono respinte. L'Editore O.P., non ha riconosciuto errore alcuno o elementi idonei a provare l'eventuale infondatezza della contestazione elevata. Deve conseguentemente ritenersi ricorrere la violazione convenzionale, con applicazione di sanzione nella misura del minimo edittale tuttavia lievemente incrementato.

Sull'articolata tesi difensiva dell'Editore S.V. in base alla classificazione del prodotto editoriale in contestazione l'Organo, dopo il suo esame, giudica che si debba concludere per la qualità di "ridistribuito", valendo le seguenti decisive considerazioni:

- che l'involucro unico di "cellophane" utilizzato dall'Editore, costituisce l'"altro contenitore" di cui all'art. 7.2.C/Acc.Naz., occorrendo invece, per il "ricopertinato", la legatura fisica dei diversi numeri, ovvero il loro assemblaggio, ossia la fusione in unità di "elementi diversi così da ottenere una composizione sintetica, un risultato globale" (vedasi Vocabolario Treccani);
- che il foglio di copertina appoggiato sul prodotto non é idoneo a costituire la "nuova copertina" che, nel prodotto ricopertinato, avvolge invece (ovvero "apre e chiude"; vedasi Vocabolario Devoto-Oli) le unità conseguente all'assemblaggio.

Deve dunque accertarsi la violazione contestata all'Editore S.V., con applicazione della minima sanzione, considerano la non agevole distinzione tra i caratteri delle opposte qualificazioni del prodotto contestato.

Per quanto sopra, quindi, l'Organo di Conciliazione e Garanzia, decidendo il ricorso di cui in epigrafe, rubricato al n. 12/2006 di Segreteria, respinta ogni altra e/o eccezione formulata dalle parti:

- dichiara la carenza di legittimazione passiva, come in motivazione del contestato Distributore Locale K.Y., e rigetta, per gli effetti, la domanda proposta nei confronti della medesima;
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da X.Y., accerta che, per i fatti di cui si controverte, le contestate Aziende editoriali sono incorse nella violazione degli artt. 7.2.C. e 8.3 dell'Accordo Nazionale 19 maggio 2005;
- commina alla contestata Azienda Editoriale A.B. la sanzione di 1.000 euro, come in motivazione;
- commina alla contestata Azienda Editoriale O.P. la sanzione di 1.300 euro, come in motivazione;
- commina alla contestata Azienda Editoriale S.V. la sanzione di 1.000 euro, come in motivazione.

L'ORGANO DI CONCILIAZIONE e GARANZIA
Il presidente dr. Manlio Esposito
Il 2¡ componente avv. Daniela Leopardi
Il 3¡ componente avv. Mauro T. Russi.

Il commento dell'avvocato Antonio Di Biase
Con la decisione n. 5/06, l'Organo di Conciliazione e Garanzia ha ritenuto che, nel caso in cui vengano inviate delle pubblicazioni prive dei requisiti obbligatori previsti dalla legge (data, periodicità, barcode, ecc.), il Distributore Locale non possa considerarsi responsabile, non essendoci nessuna norma dell'Accordo Nazionale che lo obbliga a un controllo sulla regolarità formale delle pubblicazioni che gli vengono inviate. Unico soggetto responsabile é dunque il proprietario del prodotto editoriale, cioé l'Editore. Nel caso in esame, però, il ricorrente, a causa della poca chiarezza della pubblicazione inviatagli, non era riuscito a individuare il nome e la sede dell'Editore proprietario del prodotto, per cui era stato costretto a rivolgersi al solo Distributore Locale. Si ricordi però, che in un caso come questo, nel quale cioé non é chiara sul prodotto l'indicazione dell'Editore, il rivenditore (secondo quanto previsto dalla Commissione ex art. 15, con verbale n. 8 del 10/07/06) ha il diritto di richiedere al Distributore Locale tutte le informazioni necessarie per l'individuazione dell'Editore, per poi presentare il ricorso contro l'Editore stesso. Il ricorrente, dunque, all'indomani della sentenza, si é prontamente rivolto al DL chiedendo informazioni in tal senso. La questione, dunque, é ancora apertaÉ

Un'ultima considerazione: la decisione in esame é molto importante perché con la stessa l'Organo ha in qualche modo riconosciuto un "vuoto" nelle norme dell'Accordo Nazionale: infatti, dopo aver detto che "questo obbligo di controllo imputabile al distributore locale non risulta da nessuna disposizione dell'Accordo nazionale", dichiara di condividere "l'assunto del ricorrente secondo cui le norme pattizie attribuiscono un fondamentale e centrale ruolo nel processo di distribuzione della stampa quotidiana e periodica al distributore locale". L'Organo, evidentemente, con tale affermazione mostra di ritenere corretta la tesi del ricorrente secondo cui il ruolo del DL non sia (o non dovrebbe essere) quello di un semplice trasportatore di tutta la merce inviatagli dall'Editore, ma si ferma di fronte alla lettera dell'Accordo Nazionale.

Con la decisione n. 6/06 l'Organo di Conciliazione e Garanzia, accogliendo il ricorso del rivenditore ricorrente, ha condannato gli Editori al pagamento della relativa sanzione per violazione degli artt. 7, co. 2, lett. c) e 8, co. 3 dell'Accordo Nazionale. Per quel che riguarda, invece, la responsabilità del Distributore locale, invece, ha confermato quanto detto nella precedente decisione n. 5/06, ritenendo tale soggetto, quindi, non responsabile. Il caso portato all'attenzione del Collegio riguardava l'invio di diverse pubblicazioni, già precedentemente immesse nel circuito distributivo, ma questa volta accorpate tra di loro mediante l'utilizzo di un cellophane trasparente e l'apposizione di un foglio di copertina. Alla tesi del rivenditore ricorrente, che riteneva tali pubblicazioni dei prodotti "ridistribuiti", si opponeva quella degli Editori, che invece parlavano di "ricopertinato", con conseguente riconoscimento di una percentuale di sconto inferiore. Ebbene, l'Organo, pronunciandosi su tale questione, ha fissato una serie di principi:

1) Prodotto "ridistribuito" e prodotto "ricopertinato".
¥ Perché si possa parlare di prodotto "ricopertinato" non é sufficiente, come erroneamente sostenuto da uno degli Editori, apporre un involucro di cellophane a prodotti diversi tra loro, ma é necessaria "la legatura fisica dei diversi numeri, oppure il loro assemblaggio". È necessario, in altri termini, che le diverse pubblicazioni siano fuse in unità "così da ottenere una composizione sintetica, un risultato globale" unitario.
¥ Ma l'Organo si é spinto oltre, ritenendo che il foglio di copertina appoggiato su di un prodotto editoriale non sia idoneo a costituire una nuova copertina, che, nel prodotto ricopertinato, deve avvolgere (cioé: "aprire" e "chiudere") le varie pubblicazioni legate fisicamente tra di loro.
In sostanza, dunque, per prodotto ricopertinato deve intendersi un prodotto singolo o composto da diversi numeri fisicamente legati o assemblati tra loro e dotato di una nuova copertina. Diversamente, nel caso in cui i prodotti inviati siano avvolti da un semplice cellophane e vi sia apposto un foglio di copertina, deve parlarsi di prodotto "ridistribuito", per cui la percentuale di sconto sarà pari al 29% del prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico e non al 19%.

2) Organo di Conciliazione e Garanzia e Gruppo ristretto.
L'Organo di Conciliazione e Garanzia, sul punto, ha ribadito quanto già espresso con la decisione n. 4/06, e cioé che il ricorso alla procedura che si svolge dinnanzi al c.d. "Gruppo ristretto" (istituito all'interno della Commissione ex art. 15) non costituisce un obbligo tra le parti, né una condizione di procedibilità, ma una semplice facoltà. In altre parole, nel caso in cui sia stata inviata una pubblicazione irregolare, il rivenditore può liberamente scegliere se segnalare tale irregolarità al "Gruppo ristretto", o se, al contrario, rivolgersi direttamente all'Organo di Conciliazione e Garanzia.

3) Interesse a ricorrere all'Organo di Conciliazione e Garanzia.
Per poter ricorrere all'Organo di Conciliazione e Garanzia é necessario e sufficiente che il soggetto ricorrente faccia valere la violazione di una qualsiasi norma dell'Accordo Nazionale, a prescindere dal fatto che, dalla violazione della stessa norma, sia derivato o meno un danno patrimoniale. L'interesse a rivolgersi all'Organo non dipende dall'esistenza e dalla prova di aver subito un danno, ma sorge sulla base della semplice circostanza che vi sia stata la violazione di una norma dell'Accordo. In caso di violazione, dunque, il soggetto ricorrente fa valere il suo interesse al corretto ed uniforme esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'Accordo Nazionale.

4) Sanzione pecuniaria applicata in concreto.
Accertata la violazione da parte degli editori, per quanto riguarda la sanzione pecuniaria da applicare in concreto, l'Organo ha operato una distinzione, in base al comportamento tenuto dalle parti responsabili: infatti, ha condannato ad una sanzione più mite l'Editore che ha riconosciuto il proprio errore, e ad una sanzione più severa l'Editore che ha negato le proprie responsabilità. In generale, va osservato che le sanzioni pecuniarie sono state abbastanza contenute nel loro ammontare, in considerazione del fatto che, prima di questa decisione, la distinzione tra prodotto "ricopertinato" e "ridistribuito" non risultava agevole. Ma ora che é intervenuta una decisione dell'Organo, che ha chiarito con precisione e completezza cosa debba intendersi per "ricopertinato" e "ridistribuito", é lecito ritenere che, nel caso in cui in futuro si ripetano le stesse violazioni (anche da parte di Editori diversi), le sanzioni pecuniarie saranno più elevate.

DECISIONE n. 7/2006 del 10 novembre 2006
La sig.ra X.Y associata allo SNAG, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Biase, é ricorsa all'Organo contestando all'Agenzia di Distribuzione K.Y la violazione dell'art. 14 dell'Accordo Nazionale, in quanto l'Agenzia di Distribuzione, pur indicando nell'estratto conto settimanale gli stessi giorni di fornito e reso, in realtà, come risulta dalle relative note di riscontro resa, non provvede a scomputare l'equivalente delle copie invendute e documentate come rese con riferimento agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura.
L'Agenzia di Distribuzione resiste eccependo che la presunta violazione é destituita di ogni fondamento stante il fatto che sull'estratto conto é segnato l'importo della fornitura ma é comunque detratto l'importo della resa del giorno precedente, assicurando in tal modo lo stesso numero di fornito e di reso e non determinando, così, alcun danno al rivenditore.

PROCEDIMENTO
Dall'esame delle bolle di fornitura e dell'estratto conto prodotti dalla ricorrente risulta che lo scomputo della resa é avvenuto con riferimento al giorno successivo rispetto a quello in cui vi era stata fornitura corrispondente. È quindi documentalmente provato che nell'estratto conto settimanale, di ogni giorno é stato indicato il fornito senza contabilizzare, e pertanto scomputare, la resa corrispondente.
Il tenore letterale dell'art. 14 dell'Accordo Nazionale che dice: "il prodotto di norma deve essere pagato contestualmente alla consegna, con le modalità ed entro i termini pattuiti (...) scomputando l'equivalente delle copie invendute e documentate come rese. Nel caso di estratto conto (...) comprensivo di più giorni di fornitura, (...) lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo dell'equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura" non lascia dubbi interpretativi circa l'erroneità del comportamento del distributore.
Per esemplificare, al fornito del giorno 2.7.06 deve corrispondere la resa del giorno 2.7.06, al fornito del giorno 3.7.06 deve corrispondere la resa del giorno 3.7.06 e così proseguendo per tutti i giorni compresi nell'estratto conto settimanale. Qualsiasi discrasia temporale é da reputarsi una violazione della norma pattizia.
Non paiono peraltro fondate le contestazioni sollevate dal distributore in ordine all'impossibilità tecnica di operare nel senso previsto dall'art. 14 dell'Accordo Nazionale.
L'estratto conto é settimanale e dunque il distributore, al momento della sua redazione, dispone di tutti i dati effettivi di fornito e reso (riferendosi all'attività di distribuzione della settimana antecedente a quella di predisposizione dello stesso).
Eventualmente ove la domenica, in quanto giorno festivo, rendesse difficoltoso al distributore la concreta gestione dei dati disponibili, sarebbe sufficiente per lo stesso modificare il giorno di emissione dell'estratto conto.
(...) In considerazione del fatto che l'interpretazione della norma risulta di univoca e immediata lettura; del lasso di tempo intercorrente dalla sottoscrizione dell'Accordo Nazionale che ha consentito alle parti di predisporre le eventuali modifiche "tecniche" al proprio modo di operare; della circostanza che l'Organo ha già avuto modo di pronunciarsi con riferimento alla censura del comportamento del distributore che, nel redigere l'estratto conto delle partite dare/avere del rivenditore non riporti e non contabilizzi giorni di fornito che siano pari (identici) a giorni di reso e, infine, della consistenza temporale della violazione, si reputa corretto applicare una sanzione superiore al previsto stabilita in 1.000 euro.

L'ORGANO DI CONCILIAZIONE e GARANZIA
Il presidente dr. Manlio Esposito
Il 2¡ componente avv. Daniela Leopardi
Il 3¡ componente avv. Mauro T. Russi.

Il commento dell'avvocato Astrid Dalla Rovere

Con la decisione N. 7/2006, l'Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato il distributore locale per la violazione dell'art. 14, 2¡ comma dell'Accordo Nazionale che prevede: "nel caso di estratto conto emesso dal soggetto che effettua l'attività di distribuzione localeÉ lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo dell'equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondete di fornitura".

Nel caso di specie, il distributore locale, pur indicando nell'estratto conto settimanale gli stessi giorni di fornito e reso poi, come risultava dalle note di riscontro in resa, non ha provveduto allo scomputo dell'equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura. In merito, il distributore locale si é difeso sostenendo che: "sull'estratto conto é segnato l'importo della fornitura ma é comunque detratto l'importo della resa (del giorno precedente)Éin tal modo assicurando lo stesso numero di fornito e di resa sullo stesso estratto contoÉ"

L'Organo con la decisione allegata ha rilevato che, dall'esame delle bolle di fornitura e dell'estratto conto, prodotti dal rivenditore, il distributore locale ha violato l'art. 14, 2¡c. dell'Accordo Nazionale non provvedendo a scomputare l'equivalente delle copie invendute e documentate come rese con riferimento agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura bensì, con riferimento al giorno successivo risultando in tal modo che, nell'estratto conto settimanale, é stato indicato, di ogni giorno il fornito ma non é stata contabilizzata e quindi scomputata la resa corrispondente: "È evidente che non é sufficiente che l'estratto conto settimanale riporti lo stesso numero di giorni di fornito e di resoÉ Per semplificareÉ al fornito del giorno 2.7.06 deve corrispondere la resa del giorno 2.7.06".

Ulteriormente, l'Organo ha anche affrontato la questione dell'eventuale difficoltà del distributore locale di gestire i dati per esempio di un giorno festivo stabilendo, molto semplicemente che, in tal caso, "sarebbe sufficiente per lo stesso modificare il giorno di emissione dell'estratto conto".

Infine, relativamente al fatto che da tale violazione non sia derivato al rivenditore alcuna danno, l'Organo ha ribadito che: "lo scopo della sanzioneÉnon é la riparazione del danno che la parte ricorrente dovesse aver subito, ma la repressione del comportamento," poiché la norma é chiara, il lasso di tempo intercorrente dalla sottoscrizione dell'Accordo Nazionale é notevole e dato che l'Organo si é già pronunciato con riferimento a tale comportamento del distributore locale, ha ritenuto di applicare una sanzione superiore al minimo previsto.

Le ulteriori decisioni 8, 9, 10 e 11, intervenute nel frattempo verranno pubblicate sul prossimo numero. Anche per tre di queste l'Organo di Conciliazione e Garanzia ha comminato ulteriori sanzioni per un totale complessivo di 10.900 euro.

Ricorsi presentati all'Organo di Conciliazione e Garanzia Accordo Nazionale art. 17
(aggiornamento al 12-12-2006)

N. RICORSO VIOLAZIONE PRESENTATO DA SVILUPPO
01/2006 Art. 14 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Decisione n. 1 del 29-06-2006
02/2006 Violazione dell'Accordo Nazionale del 1994 ALTRI Decisione n. 2 del 29-06-2006
03/2006 Art. 10 dell'Accordo Nazionale ALTRI Decisione n. 3 del 21-07-2006
04/2006 Art. 2 e 5 Legge 47/48 e Art. 1, 2 e7
dell'Accordo Nazionale
Associato SNAG Ritirato - Tematica in discussione in Comm. Art. 15
05/2006 Art. 2, 2° comma Legge 47/48 e Art. 1 e 2
dell'Accordo Nazionale
Associato SNAG Ritirato - Tematica in discussione in Comm. Art. 15
06/2006 Art. 2 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Decisione n. 4 del 04-10-2006
07/2006 Art. 7 e 13 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Ritirato
08/2006 Art. 14 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Ritirato
09/2006 Art. 7 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Ritirato
10/2006 Art. 2 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Ritirato
11/2006 Art. 2 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Decisione n. 5 del 04-10-2006
12/2006 Art. 7 e 8 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Decisione n. 6 dell'11-10-2006
13/2006 Art. 14 comma 3 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG in attesa di definizione
14/2006 Art. 14 comma 3 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Verbale di conciliazione
del 24-11-2006
15/2006

Art. 2 Legge 47/48 e Art. 1, 2 e 7
dell'Accordo Nazionale

Associato SNAG Decisione n. 12 del 30-11-2006
16/2006 Art. 7 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Verbale di conciliazione
del 24-11-2006
17/2006 Art. 14 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG in attesa di definizione
18/2006 Art. 10 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Decisione n. 8 del 24-11-2006
19/2006 Art. 14 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Decisione n. 7 del 10-11-2006
20/2006 Art. 14 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Ritirato
21/2006 Art. 7 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Ritirato
22/2006 Art. 8 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Ritirato
23/2006 Art. 13 punto 1 e 14 comma 3
dell'Accordo Nazionale
Associato SNAG Decisione n. 9 del 24-11-2006
24/2006 Art. 7 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Decisione n. 10 del 24-11-2006
25/2006 Art. 14 comma 3 e dell'Art. 10
dell'Accordo Nazionale
Associato SNAG Decisione n. 11 del 24-11-2006
26/2006 Art. 14 comma 3 e dell'Art 10
dell'Accordo Nazionale
Associato SNAG
27/2006 Art. 7 e 13 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG in attesa di definizione
28/2006 Art. 2 e 10 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG in attesa di definizione
29/2006 Art. 2,7 e 8 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG Verbale di conciliazione
del 24-11-2006
30/2006 Art. 2 e 10 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG in attesa di definizione
31/2006 Art. 3 dell'Accordo Nazionale Editore contro un rivenditore in attesa di definizione
32/2006 Art. 8 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG in attesa di definizione
33/2006 Art. 13 comma 3 e Art. 14 comma 3
dell'Accordo Nazionale
Associato SNAG in attesa di definizione
34/2006 Art. 14 dell'Accordo Nazionale Associato SNAG in attesa di definizione
Le decisioni vengono via via pubblicate in forma ristretta su Azienda Edicola e riprodotte interamente sul sito: www.snagnazionale. it
 

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