
Di Irene Romoli,
consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta,
Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana. |
VIAREGGIO:
UN ESUBERO DA DISCUTERE
Stando alla proposta del
Comune toscano, dovrebbero essere autorizzati 20 nuovi
punti vendita ma, secondo lo SNAG, a fronte di vendite
pressoché costanti e a un flusso turistico che non aumenta,
questo incremento di rivendite non ha ragione d'essere.
Nel
Comune di Viareggio (LU) é in corso di approvazione
il Piano di localizzazione dei punti vendita di giornali
e riviste, in attuazione a quanto stabilito nel Codice
di Commercio della Regione Toscana, approvato l'1 febbraio
2005. Questo documento, recante disposizioni per l'esercizio
dell'attività commerciale in Toscana, oltre a contemplare
le regole da applicare alle rivendite di giornali e
periodici e agli altri esercizi commerciali, predispone
anche le regole cui i Comuni devono attenersi per la
redazione e approvazione dei piani di localizzazione.
Con ciò, parrebbe essere garantito, sotto certi aspetti,
un rapporto più diretto e immediato con la Pubblica
Amministrazione, anche attraverso il coinvolgimento
delle associazioni sindacali di categoria, che hanno
il diritto di esprimere il loro parere rispetto alla
stesura definitiva della legge, realizzando così la
funzione consultiva che é loro riconosciuta. È infatti
prevista, agli artt. 27 e 28 del Codice di Commercio,
la predisposizione di direttive regionali sulla rete
di vendita, in base alle quali predisporre, da parte
dei Comuni, il piano di localizzazione per il rilascio
di nuove autorizzazioni esclusive e non, previa concertazione
con le associazioni degli editori, dei distributori
e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente
rappresentative. Sulla base di tali previsioni, il Comune
di Viareggio ha quindi predisposto il proprio piano
edicole quadriennale, fondato sui principi generali
stabiliti agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo piano, per
incrementare la diffusione della stampa, attraverso
una ricognizione e distribuzione della rete di vendita;
alla razionalizzazione degli insediamenti; a una maggiore
produttività del servizio e un più facile accesso degli
utenti ai punti di vendita. Attualmente lo SNAG ha presentato
le proprie osservazioni alla prima stesura del piano,
sottoposta alla valutazione delle Parti sociali, in
attuazione della fase di concertazione voluta dal Codice
di Commercio. Conformemente a quanto (purtroppo!) fissato,
la tipologia di punti vendita di giornali e riviste
viene distinta nel piano di localizzazione (art. 4)
in punti vendita esclusivi e non esclusivi, indicando
con quest'ultima tipologia quella che in aggiunta ad
altre merci, é autorizzata alla vendita di soli quotidiani,
di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti
editoriali.
Una
precisazione specifica per la tipologia dei chioschi
È poi prevista la tipologia dei
chioschi e delle rivendite stagionali, la cui attività
di vendita viene svolta in un periodo limitato dell'anno.
Diversamente, i chioschi sono individuati come quei
punti vendita situati su area pubblica, appositamente
previsti dall'Amministrazione comunale, destinati a
qualificare una zona urbana diventando momenti di aggregazione
e socialità e collegati a interventi più ampi di qualificazione
urbanistico-ambientale. Si osserva pertanto la determinazione
di una nuova e ulteriore tipologia di punti vendita,
costituita appunto dai chioschi, che francamente lascia
un po' perplessi, constatato che non si specifica se
essi debbano essere considerati come punti vendita esclusivi
o non esclusivi, conformemente all'unica logica distinzione
prevista e predisposta dal Codice di Commercio.
Un
Piano conforme
A esclusione, dunque, di questo particolare aspetto,
c'é da dire che il piano di localizzazione in oggetto,
dal punto di vista formale, risulta rigorosamente conforme
alle prescrizioni dettate dal Codice della Regione Toscana:
sono previste regole per la concessione dell'autorizzazione
alla vendita, sia in caso di nuova apertura che di trasferimento.
Le domande di autorizzazione saranno così rilasciate
o negate previa valutazione dei criteri e delle norme
di cui al medesimo piano, oltre naturalmente al rispetto
delle leggi e regolamenti vigenti in materia. È inoltre
fissato in un massimo di dodici mesi consecutivi il
periodo di sospensione dell'attività di vendita, a meno
che tale sospensione non sia riconducibile a malattia
certificata, gravidanza e puerperio, nonché assistenza
a figli minori con gravi handicap. Laddove, poi, l'avvio
dell'attività - così come autorizzata dal Comune - non
si realizzi entro il termine di centottanta giorni dalla
data di rilascio, l'autorizzazione sarà revocata. Contemporaneamente,
la revoca sarà applicata nel caso di sospensione per
un periodo superiore ai dodici mesi, nel caso di perdita
di requisiti morali da parte del rivenditore, nonché
nell'ipotesi di trasferimento dell'attività senza apposita
autorizzazione. Il Capo III del piano edicole é interamente
dedicato alla localizzazione dei punti di vendita, che
consiste nella zonizzazione del territorio comunale,
con contestuale previsione, all'interno delle zone individuate,
delle autorizzazioni esistenti e di quelle da rilasciare
nel periodo di validità del piano medesimo.
Non
ci sono i presupposti
Ebbene, non può che criticarsi la previsione,
da parte del Comune, di rilasciare venti nuove autorizzazioni.
E la critica é stata mossa dallo SNAG, che nell'esercizio
del proprio potere consultivo - riconosciuto dall'obbligo
di concertazione imposto ai Comuni toscani dalla Regione
- ha manifestato il proprio disappunto e la propria
contrarietà alla decisione. I dati di vendita per l'anno
2004 relativi al Comune di Viareggio hanno infatti evidenziato
un volume d'affari pari a 8.202.614 copie vendute di
quotidiani e 10.671.354 per i periodici. Il 2005 ha
invece evidenziato un volume d'affari pari a 8.104.768
copie vendute di quotidiani a fronte di 10.754.522 di
periodici. Anche a una prima analisi, il dato appare
pressoché costante: non si vede dunque perché debba
essere previsto il rilascio di ben venti nuove autorizzazioni
alla vendita: il raffronto tra il 2004 e il 2005 mette
in evidenza un flusso turistico e una densità di popolazione
praticamente identico nei due anni di riferimento e,
infatti, anche il volume d'affari appare invariato.
Il rilascio di venti nuove autorizzazioni non farebbe,
dunque, che comportare un mero travaso di vendite da
un'edicola all'altra, con conseguente danno economico
per l'una o per l'altra. A ciò deve poi aggiungersi
la considerazione relativa alla sostanziale equiparazione
tra punto vendita esclusivo e non esclusivo, già stabilita
dal Codice di Commercio regionale e ribadita dal piano
comunale di cui si discute. Lo SNAG ha, ovviamente,
manifestato la propria contrarietà alla predisposizione
del piano, così come esposto, con particolare riferimento
a quest'ultimo aspetto relativo al rilascio di nuove
autorizzazioni. Certo é che il piano comunale non é
stato ancora definitivamente approvato, e che le osservazioni
presentate potranno anche essere accolte dall'Amministrazione
comunale. Sarà dunque opportuno attendere il prossimo
mese di gennaio, durante il quale é previsto un ulteriore
incontro tra Pubblica Amministrazione e Parti sociali,
al fine di chiarire l'accoglimento o meno delle osservazioni
svolte, con particolare riferimento alla riduzione o,
come auspicato dallo SNAG, all'annullamento delle nuove
autorizzazioni alla vendita.
|