Di Irene Romoli,
consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana.

VIAREGGIO: UN ESUBERO DA DISCUTERE
Stando alla proposta del Comune toscano, dovrebbero essere autorizzati 20 nuovi punti vendita ma, secondo lo SNAG, a fronte di vendite pressoché costanti e a un flusso turistico che non aumenta, questo incremento di rivendite non ha ragione d'essere.

Nel Comune di Viareggio (LU) é in corso di approvazione il Piano di localizzazione dei punti vendita di giornali e riviste, in attuazione a quanto stabilito nel Codice di Commercio della Regione Toscana, approvato l'1 febbraio 2005. Questo documento, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana, oltre a contemplare le regole da applicare alle rivendite di giornali e periodici e agli altri esercizi commerciali, predispone anche le regole cui i Comuni devono attenersi per la redazione e approvazione dei piani di localizzazione. Con ciò, parrebbe essere garantito, sotto certi aspetti, un rapporto più diretto e immediato con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni sindacali di categoria, che hanno il diritto di esprimere il loro parere rispetto alla stesura definitiva della legge, realizzando così la funzione consultiva che é loro riconosciuta. È infatti prevista, agli artt. 27 e 28 del Codice di Commercio, la predisposizione di direttive regionali sulla rete di vendita, in base alle quali predisporre, da parte dei Comuni, il piano di localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni esclusive e non, previa concertazione con le associazioni degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative. Sulla base di tali previsioni, il Comune di Viareggio ha quindi predisposto il proprio piano edicole quadriennale, fondato sui principi generali stabiliti agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo piano, per incrementare la diffusione della stampa, attraverso una ricognizione e distribuzione della rete di vendita; alla razionalizzazione degli insediamenti; a una maggiore produttività del servizio e un più facile accesso degli utenti ai punti di vendita. Attualmente lo SNAG ha presentato le proprie osservazioni alla prima stesura del piano, sottoposta alla valutazione delle Parti sociali, in attuazione della fase di concertazione voluta dal Codice di Commercio. Conformemente a quanto (purtroppo!) fissato, la tipologia di punti vendita di giornali e riviste viene distinta nel piano di localizzazione (art. 4) in punti vendita esclusivi e non esclusivi, indicando con quest'ultima tipologia quella che in aggiunta ad altre merci, é autorizzata alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

Una precisazione specifica per la tipologia dei chioschi
È poi prevista la tipologia dei chioschi e delle rivendite stagionali, la cui attività di vendita viene svolta in un periodo limitato dell'anno. Diversamente, i chioschi sono individuati come quei punti vendita situati su area pubblica, appositamente previsti dall'Amministrazione comunale, destinati a qualificare una zona urbana diventando momenti di aggregazione e socialità e collegati a interventi più ampi di qualificazione urbanistico-ambientale. Si osserva pertanto la determinazione di una nuova e ulteriore tipologia di punti vendita, costituita appunto dai chioschi, che francamente lascia un po' perplessi, constatato che non si specifica se essi debbano essere considerati come punti vendita esclusivi o non esclusivi, conformemente all'unica logica distinzione prevista e predisposta dal Codice di Commercio.

Un Piano conforme
A esclusione, dunque, di questo particolare aspetto, c'é da dire che il piano di localizzazione in oggetto, dal punto di vista formale, risulta rigorosamente conforme alle prescrizioni dettate dal Codice della Regione Toscana: sono previste regole per la concessione dell'autorizzazione alla vendita, sia in caso di nuova apertura che di trasferimento. Le domande di autorizzazione saranno così rilasciate o negate previa valutazione dei criteri e delle norme di cui al medesimo piano, oltre naturalmente al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia. È inoltre fissato in un massimo di dodici mesi consecutivi il periodo di sospensione dell'attività di vendita, a meno che tale sospensione non sia riconducibile a malattia certificata, gravidanza e puerperio, nonché assistenza a figli minori con gravi handicap. Laddove, poi, l'avvio dell'attività - così come autorizzata dal Comune - non si realizzi entro il termine di centottanta giorni dalla data di rilascio, l'autorizzazione sarà revocata. Contemporaneamente, la revoca sarà applicata nel caso di sospensione per un periodo superiore ai dodici mesi, nel caso di perdita di requisiti morali da parte del rivenditore, nonché nell'ipotesi di trasferimento dell'attività senza apposita autorizzazione. Il Capo III del piano edicole é interamente dedicato alla localizzazione dei punti di vendita, che consiste nella zonizzazione del territorio comunale, con contestuale previsione, all'interno delle zone individuate, delle autorizzazioni esistenti e di quelle da rilasciare nel periodo di validità del piano medesimo.

Non ci sono i presupposti
Ebbene, non può che criticarsi la previsione, da parte del Comune, di rilasciare venti nuove autorizzazioni. E la critica é stata mossa dallo SNAG, che nell'esercizio del proprio potere consultivo - riconosciuto dall'obbligo di concertazione imposto ai Comuni toscani dalla Regione - ha manifestato il proprio disappunto e la propria contrarietà alla decisione. I dati di vendita per l'anno 2004 relativi al Comune di Viareggio hanno infatti evidenziato un volume d'affari pari a 8.202.614 copie vendute di quotidiani e 10.671.354 per i periodici. Il 2005 ha invece evidenziato un volume d'affari pari a 8.104.768 copie vendute di quotidiani a fronte di 10.754.522 di periodici. Anche a una prima analisi, il dato appare pressoché costante: non si vede dunque perché debba essere previsto il rilascio di ben venti nuove autorizzazioni alla vendita: il raffronto tra il 2004 e il 2005 mette in evidenza un flusso turistico e una densità di popolazione praticamente identico nei due anni di riferimento e, infatti, anche il volume d'affari appare invariato. Il rilascio di venti nuove autorizzazioni non farebbe, dunque, che comportare un mero travaso di vendite da un'edicola all'altra, con conseguente danno economico per l'una o per l'altra. A ciò deve poi aggiungersi la considerazione relativa alla sostanziale equiparazione tra punto vendita esclusivo e non esclusivo, già stabilita dal Codice di Commercio regionale e ribadita dal piano comunale di cui si discute. Lo SNAG ha, ovviamente, manifestato la propria contrarietà alla predisposizione del piano, così come esposto, con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto relativo al rilascio di nuove autorizzazioni. Certo é che il piano comunale non é stato ancora definitivamente approvato, e che le osservazioni presentate potranno anche essere accolte dall'Amministrazione comunale. Sarà dunque opportuno attendere il prossimo mese di gennaio, durante il quale é previsto un ulteriore incontro tra Pubblica Amministrazione e Parti sociali, al fine di chiarire l'accoglimento o meno delle osservazioni svolte, con particolare riferimento alla riduzione o, come auspicato dallo SNAG, all'annullamento delle nuove autorizzazioni alla vendita.

 

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