Risponde Dario
Devitofranceschi

consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, marche, Lazio, Abruzzo e Molise

Pressioni per abbandonare l'edicola
Sono titolare da circa 10 anni di un chiosco di proprietàdel comune con contratto a tempo indeterminato per cui pago regolarmente un canone annuale. Da qualche tempo è sorto un problema che disturba la mia attività: 5 metri dietro la mia edicola si trovava una vecchia stazione in disuso che il Comune ha adibito a centro sociale. Con l'inizio dei lavori di ristrutturazione, che oggi sono completati, ho dovuto subire continue pressioni psicologiche che mi invitavano ad abbandonare l'edicola. Avendo intenzione di acquistare un chiosco, mi domando se possono cambiare localizzazione alla mia edicola o addirittura far cessare la mia attività. Riguardo la merce che ricevo a domicilio a mezzo vettore, nel caso di cambiamento di localizzazione (a quanto dicono di alcuni metri più indietro) avrei problemi con il distributore per questo cambiamento? Potrei perdere tale diritto? Inoltre dovrei sostenere io le spese riguardanti lo spostamento del materiale del chiosco e del contatore dell'Enel? In caso di risposta negativa chi altro le dovrebbe sostenere? Nel caso in cui fossi costretto a cambiare la posizione del mio chiosco, quali sono le procedure legali da seguire? Posso decidere io la nuova localizzazione? In caso contrario chi altri? Scusate le numerose domande ma si tratta di mettere in gioco il futuro della mia attività. G. E. - Fermo (AP)

Gentile lettore, i quesiti da lei proposti sono molteplici ed è arduo fornire risposte precise. I Comuni infatti godono di una certa discrezionalitànel gestire queste situazioni. Procediamo con ordine:
1) In linea teorica il Comune può far cambiare la localizzazione di un punto vendita; ovviamente deve esservi un motivo legittimo e l'eventuale provvedimento deve essere adeguatamente motivato; la nuova posizione sarebbe scelta dal Comune che tuttavia potrebbe tener conto delle sue osservazioni e/o proposte: la prima cosa da verificare è se il Comune ha adottato un piano edicole, se il suo punto risulta censito e localizzato, e controllare quali sono le procedure per il trasferimento o l'ottimizzazione (per ottimizzazione si intende il trasferimento entro la stessa zona, per esempio lo spostamento di pochi metri).
2) Nel momento in cui acquista un suo "chiosco" e lo posiziona su suolo pubblico non dovrà più corrispondere un canone di locazione al Comune ma dovràversare quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico (ovviamente il tutto dovrà essere autorizzato dal Comune) in questo caso saranno a suo carico i costi per il montaggio del chiosco e per l'allacciamento Enel (diverso è il caso in cui il Comune disponga lo spostamento del chiosco di proprietàcomunale).
3) Mi sento di escludere che lo spostamento del suo punto vendita di pochi metri possa influire nel suo rapporto con il distributore. In linea generale dobbiamo ricordare che l'avere una autorizzazione alla vendita non conferisce all'edicolante un diritto alla fornitura da parte del distributore.

Chiarimenti riguardo al contratto estimatorio
Secondo norme emanate dal Ministero delle Finanze la fatturazione dei quotidiani e riviste deve essere effettuata con applicazione del contratto estimatorio in base all'art. 1556 del c.c. e seguenti (pagamento alla resa). Attualmente la fatturazione avviene in modo completamente opposto, con pagamento alla consegna come descritto nell'Accordo Nazionale art. 14. Questa tipologia di pagamento comporta un enorme anticipo di denaro e, soprattutto, un forte aumento del fatturato che non giustifica la vendita (viene tassato anche il prodotto che viene reso). Lettera firmata - (PG)

In realtà questa domanda involge problematiche di natura fiscale sulle quali non posso essere preciso. Il problema è che i giudici tributari classificano il contratto di fornitura genericamente come estimatorio. Ritengo, invece, che non sempre si tratti di un contratto estimatorio puro (a parte i conto deposito) ma spesso di un contratto atipico o misto che ha alcuni degli elementi del contratto estimatorio. Ricordo che "Elemento caratteristico del contratto estimatorio ¸ la facoltà dell'accipiens di restituire la merce in via alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo" mentre, tranne che nei casi di pagamento alla resa, l'edicolante ha solo la facoltàdi vedersi restituito quanto pagato anticipatamente. Nel preambolo dell'Accordo Nazionale, infatti, si fa riferimento a modelli negoziali atipici e non al solo contratto estimatorio.

Problemi scaturiti da uno sfratto
Svolgo la mia attività di giornalaia da 30 anni in un chiosco sito su suolo privato. La proprietaria mi ha dato lo sfratto senza alcuna spiegazione. Ho cercato di risolvere bonariamente la cosa proponendole di aumentare il canone d'affitto o di acquistare l'area in oggetto, 4 x 4 , ma tutto è stato inutile. Ho individuato nei pressi del chiosco un suolo pubblico e ho inoltrato al Comune la domanda di occupazione corredata di tutto l'incartamento relativo. Ora però volevo chiedervi:
A - il trasferimento del chiosco è possibile anche in assenza di un piano comunale per la localizzazione delle edicole?
B - In caso non ci fosse il suddetto piano, può il Comune acconsentire tale trasferimento tenendo presente lo sfratto non motivato e la necessità di continuare questa attivitàper mantenere due figli minorenni? Lettera firmata - (LT)

Il trasferimento è certamente possibile anche in assenza di un piano di localizzazione. In mancanza del piano (che pure dovrebbe esservi in base alla normativa regionale vigente) il Comune può disporre il trasferimento nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa.


Risponde Antonio
Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Un'edicola non esclusiva deve pagare il trasporto al distributore?
Sono titolare dal 1° gennaio 2003 della Cartotecnica Cosentino sita a Trani in pieno centro e, dal 12 gennaio 2004, sono diventato anche edicola non esclusiva.
Per puro caso, poco prima delle feste natalizie 2006, mentre un collega edicolante mi spiegava come conteggiare il bilancio annuale dei giornali, ho notato che il mio distributore mi fornisce i giornali a un prezzo superiore del 3% (es. il quotidiano da Euro 1,00 lo pago Euro 0,8419 invece di Euro 0,8123). Ho chiesto subito chiarimenti al distributore che si è giustificato dicendo che essendo un edicolante non esclusivo subentrato dopo la data xx/yy per far fronte alle spese di gestione nella consegna dei giornali, devo versare il 3% in pi¯ù rispetto ad altri colleghi giàpresenti prima della suddetta data. Volevo sapere se ciò è giusto o no, e come andrebbe affrontata tale situazione. D. Cosentino - Trani

Gentile rivenditore, l'art. 10 dell'Accordo Nazionale prevede espressamente che l'attività di distribuzione locale deve essere eseguita "provvedendo al trasporto dei prodotti, di norma in forma assemblata, e al ritiro delle copie invendute ai punti vendita organizzando in via del tutto autonoma i servizi di trasporto, franco punto vendita". Tale disposizione prevede inoltre che la singola rivendita "non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l'attivitàdi distribuzione alcun compenso". Tale principio è stato, del resto, confermato pi&łgrave;¯ volte dall'Organo di Conciliazione e Garanzia.
Da ciò si ricava che i costi di trasporto o, come li chiama il suo distributore, le "spese di gestione" (la sostanza non cambia, a prescindere dal nome che si vuole dare alle cose!), sono vietati dall'Accordo, e quindi illegittimi.
Tuttavia, l'Accordo Nazionale non si applica ai punti vendita non esclusivi (ovvero gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione per la vendita di quotidiani e/o periodici, in base alla legge 108/99 e quelli che sono stati attivati ai sensi del precitato decreto legislativo n. 170/01); al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Accordo, le parti (nella specie: distributore e punto "non esclusivo") sono quindi libere di regolare come credono il loro rapporto, anche prevedendo dei costi aggiuntivi. In sostanza: nel caso in cui il rapporto sia con un "punto non esclusivo", non c'¸è nessuna disposizione che vieta al DL di prevedere costi supplementari. Va però sottolineato che i costi di trasporto devono essere indicati nell'estratto conto settimanale come voce distinta e autonoma dalle altre e non addebitati mediante una diminuzione dello "sconto" riconosciuto alla rete di vendita. Per maggiori informazioni le consiglio di contattare il rappresentante SNAG di zona.


risponde
Astrid Irene Romoli

consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta, Piemonte Liguria, Emilia, Toscana

Se il comune obbliga di spostare il chiosco
Circa 6 anni fa ho comperato un'edicola che avrà 40 anni di storia. Il lavoro va molto bene anche perchè si trova nel centro del mio paese sotto il porticato del campanile. Sembra però che il Comune voglia spostare, per un fattore estetico, il chiosco in un altro posto, una prospettiva, questa, che penalizzerebbe le mie entrate visto che sto ancora pagando il mutuo di questa mia attività. Posso rifiutarmi di spostare il chiosco nel caso il Comune me lo chiedesse? E se mi obbligasse, cosa posso fare per respin- gere la loro richiesta? Grazie. Andrea - Cigliano (VC)

La localizzazione delle rivendite di giornali e riviste è di competenza degli enti comunali che, in ottemperanza alle direttive della regione di riferimento, stabiliscono - in concertazione con le parti sociali - un piano detto appunto di localizzazione che consente l'individuazione delle rivendite giàesistenti (esclusive e non esclusive) e stabilisce le nuove licenze da rilasciare. I piani di localizzazione prevedono, talvolta e in conseguenza di mutamenti urbanistici, lo spostamento di alcune rivendite da un luogo a un altro. Del pari, è effettivamente possibile che tali spostamenti vengano richiesti anche al di fuori della predisposizione di piani di localizzazione, per esigenze sopravvenute e non previste.
D'altra parte, in tali occasioni, ferma restando la potestà della pubblica amministrazione di assumere simili provvedimenti, occorrerà che gli stessi siano giustificati da esigenze della collettività e che lo spostamento non provochi eccessivo disagio dal punto di vista economico alla rivendita. É comunque diritto del rivenditore opporsi al provvedimento comunale attraverso un ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale. Prima di procedere in tal senso, è buona norma, soprattutto se il Comune è di modeste dimensioni, provare una conciliazione con il Comune, cercando di raggiungere un accordo che incontri le esigenze di entrambe le parti.

Il monopolio ha negato la licenza
Ho un negozio sul lungomare in una località altamente turistica e la domanda che ho presentato al monopolio per poter vendere i tabacchi mi è stata rifiutata per insufficiente metratura. A parte il mio dubbio in merito alla validitàdella misurazione, il problema è un altro ed ¸ rappresentato dal fatto che, per andare alla rivendita di tabacchi pi¯ù vicina, bisogna fare un sottopassaggio pedonale sprovvisto di uno scivolo indispensabile per disabili, mamme con carrozzine, persone anziane e in pi¯ù quando piove, ¸ è regolarmente allagato. La richiesta di una rivendita di tabacchi ¸ molto elevata, (vicinanza di 3 alberghi, 6 bar, spiagge libere sottostanti, focaccerie, 4 ristoranti) visto che sono aperto 7 giorni su 7. Posso appellarmi a questo sottopassaggio che non è agibile per tutti, per richiedere la licenza di tabacchi e valori bollati?
Emilio - Chiavari

Come le rivendite di giornali e riviste, anche i generi di monopolio costituiscono un servizio di rilevanza pubblica, tenuto conto che contemplano anche la vendita di marche e francobolli. Sicuramente, l'assenza di una rivendita nella zona dove è ubicato il suo negozio è ragione di per sè sufficiente alla concessione di una licenza. Ciò, naturalmente, laddove la misurazione della metratura sia stata effettivamente errata. Per quanto riguarda poi l'accessibilitàal negozio medesimo, occorre innanzitutto chiarire che la regolamentazione circa le misurazioni delle distanze tra esercizi nulla specifica a proposito dei disabili o dell'eventuale inagibilitàdella strada. Pertanto, l'osservazione circa la presenza di barriere architettoniche che impediscono l'accesso da parte dei diversamente abili può essere una argomentazione a giustificare l'eventuale richiesta di ubicazione a distanza ridotta.
Non direi lo stesso per quanto riguarda l'allagamento, per il quale occorrerebbe un intervento risolutore e che dunque non può fungere da argomentazione a favore. É comunque da tenere presente che quella relativa alla presenza di barriere architettoniche costituisce soltanto un'argomentazione, la cui interpretazione potrebbe anche riscontrare un atteggiamento negativo da parte del Comune, dato il silenzio delle norme esistenti in materia.

 

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