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Risponde Dario
Devitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, marche, Lazio, Abruzzo e Molise |
Pressioni
per abbandonare l'edicola
Sono titolare da circa 10 anni di un chiosco di proprietàdel comune con contratto a tempo indeterminato per cui
pago regolarmente un canone annuale. Da qualche tempo è sorto un problema che disturba la mia attività: 5
metri dietro la mia edicola si trovava una vecchia stazione
in disuso che il Comune ha adibito a centro sociale.
Con l'inizio dei lavori di ristrutturazione, che oggi
sono completati, ho dovuto subire continue pressioni
psicologiche che mi invitavano ad abbandonare l'edicola.
Avendo intenzione di acquistare un chiosco, mi domando
se possono cambiare localizzazione alla mia edicola
o addirittura far cessare la mia attività. Riguardo
la merce che ricevo a domicilio a mezzo vettore, nel
caso di cambiamento di localizzazione (a quanto dicono
di alcuni metri più indietro) avrei problemi con il
distributore per questo cambiamento? Potrei perdere
tale diritto? Inoltre dovrei sostenere io le spese riguardanti
lo spostamento del materiale del chiosco e del contatore
dell'Enel? In caso di risposta negativa chi altro le
dovrebbe sostenere? Nel caso in cui fossi costretto
a cambiare la posizione del mio chiosco, quali sono
le procedure legali da seguire? Posso decidere io la
nuova localizzazione? In caso contrario chi altri? Scusate
le numerose domande ma si tratta di mettere in gioco
il futuro della mia attività. G. E. - Fermo (AP)
Gentile
lettore, i quesiti da lei proposti sono molteplici ed è arduo fornire risposte precise. I Comuni infatti godono
di una certa discrezionalitànel gestire queste situazioni.
Procediamo con ordine:
1) In linea teorica il Comune può far cambiare la localizzazione
di un punto vendita; ovviamente deve esservi un motivo
legittimo e l'eventuale provvedimento deve essere adeguatamente
motivato; la nuova posizione sarebbe scelta dal Comune
che tuttavia potrebbe tener conto delle sue osservazioni
e/o proposte: la prima cosa da verificare è se il Comune
ha adottato un piano edicole, se il suo punto risulta
censito e localizzato, e controllare quali sono le procedure
per il trasferimento o l'ottimizzazione (per ottimizzazione
si intende il trasferimento entro la stessa zona, per
esempio lo spostamento di pochi metri).
2) Nel momento in cui acquista un suo "chiosco" e lo
posiziona su suolo pubblico non dovrà più corrispondere
un canone di locazione al Comune ma dovràversare quanto
dovuto per l'occupazione di suolo pubblico (ovviamente
il tutto dovrà essere autorizzato dal Comune) in questo
caso saranno a suo carico i costi per il montaggio del
chiosco e per l'allacciamento Enel (diverso è il caso
in cui il Comune disponga lo spostamento del chiosco
di proprietàcomunale).
3) Mi sento di escludere che lo spostamento del suo
punto vendita di pochi metri possa influire nel suo
rapporto con il distributore. In linea generale dobbiamo
ricordare che l'avere una autorizzazione alla vendita
non conferisce all'edicolante un diritto alla fornitura
da parte del distributore.
Chiarimenti
riguardo al contratto estimatorio
Secondo
norme emanate dal Ministero delle Finanze la fatturazione
dei quotidiani e riviste deve essere effettuata con
applicazione del contratto estimatorio in base all'art.
1556 del c.c. e seguenti (pagamento alla resa). Attualmente
la fatturazione avviene in modo completamente opposto,
con pagamento alla consegna come descritto nell'Accordo
Nazionale art. 14. Questa tipologia di pagamento comporta
un enorme anticipo di denaro e, soprattutto, un forte
aumento del fatturato che non giustifica la vendita
(viene tassato anche il prodotto che viene reso). Lettera
firmata - (PG)
In
realtà questa domanda involge problematiche di natura
fiscale sulle quali non posso essere preciso. Il problema è che i giudici tributari classificano il contratto
di fornitura genericamente come estimatorio. Ritengo,
invece, che non sempre si tratti di un contratto estimatorio
puro (a parte i conto deposito) ma spesso di un contratto
atipico o misto che ha alcuni degli elementi del contratto
estimatorio. Ricordo che "Elemento caratteristico
del contratto estimatorio ¸ la facoltà dell'accipiens
di restituire la merce in via alternativa all'obbligo
di pagamento del prezzo" mentre, tranne che nei
casi di pagamento alla resa, l'edicolante ha solo la
facoltàdi vedersi restituito quanto pagato anticipatamente. Nel preambolo dell'Accordo Nazionale, infatti, si
fa riferimento a modelli negoziali atipici e non al
solo contratto estimatorio.
Problemi
scaturiti da uno sfratto
Svolgo la mia attività di giornalaia da 30 anni in un
chiosco sito su suolo privato. La proprietaria mi ha
dato lo sfratto senza alcuna spiegazione. Ho cercato
di risolvere bonariamente la cosa proponendole di aumentare
il canone d'affitto o di acquistare l'area in oggetto,
4 x 4 , ma tutto è stato inutile. Ho individuato nei
pressi del chiosco un suolo pubblico e ho inoltrato
al Comune la domanda di occupazione corredata di tutto
l'incartamento relativo. Ora però volevo chiedervi:
A - il trasferimento del chiosco è possibile anche in
assenza di un piano comunale per la localizzazione delle
edicole?
B - In caso non ci fosse il suddetto piano, può il Comune
acconsentire tale trasferimento tenendo presente lo
sfratto non motivato e la necessità di continuare questa
attivitàper mantenere due figli minorenni? Lettera
firmata - (LT)
Il
trasferimento è certamente possibile anche in assenza
di un piano di localizzazione. In mancanza del piano
(che pure dovrebbe esservi in base alla normativa regionale
vigente) il Comune può disporre il trasferimento nell'esercizio
della sua discrezionalità amministrativa. |

Risponde
Antonio
Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
Un'edicola
non esclusiva deve pagare il trasporto al distributore?
Sono titolare dal 1° gennaio 2003 della Cartotecnica
Cosentino sita a Trani in pieno centro e, dal 12 gennaio
2004, sono diventato anche edicola non esclusiva.
Per puro caso, poco prima delle feste natalizie 2006,
mentre un collega edicolante mi spiegava come conteggiare
il bilancio annuale dei giornali, ho notato che il mio
distributore mi fornisce i giornali a un prezzo superiore
del 3% (es. il quotidiano da Euro 1,00 lo pago Euro 0,8419
invece di Euro 0,8123). Ho chiesto subito chiarimenti al
distributore che si è giustificato dicendo che essendo
un edicolante non esclusivo subentrato dopo la data
xx/yy per far fronte alle spese di gestione nella consegna
dei giornali, devo versare il 3% in pi¯ù rispetto ad
altri colleghi giàpresenti prima della suddetta data.
Volevo sapere se ciò è giusto o no, e come andrebbe
affrontata tale situazione. D. Cosentino - Trani
Gentile
rivenditore, l'art. 10 dell'Accordo Nazionale prevede
espressamente che l'attività di distribuzione locale
deve essere eseguita "provvedendo al trasporto dei prodotti,
di norma in forma assemblata, e al ritiro delle copie
invendute ai punti vendita organizzando in via del tutto
autonoma i servizi di trasporto, franco punto vendita".
Tale disposizione prevede inoltre che la singola rivendita
"non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge
l'attivitàdi distribuzione alcun compenso". Tale principio è stato, del resto, confermato pi&łgrave;¯ volte dall'Organo
di Conciliazione e Garanzia.
Da ciò si ricava che i costi di trasporto o, come li
chiama il suo distributore, le "spese di gestione" (la
sostanza non cambia, a prescindere dal nome che si vuole
dare alle cose!), sono vietati dall'Accordo, e quindi
illegittimi.
Tuttavia, l'Accordo Nazionale non si applica ai punti
vendita non esclusivi (ovvero gli esercizi che hanno
effettuato la sperimentazione per la vendita di quotidiani
e/o periodici, in base alla legge 108/99 e quelli che
sono stati attivati ai sensi del precitato decreto legislativo
n. 170/01); al di fuori dell'ambito di applicazione
dell'Accordo, le parti (nella specie: distributore e
punto "non esclusivo") sono quindi libere di regolare
come credono il loro rapporto, anche prevedendo dei
costi aggiuntivi. In sostanza: nel caso in cui il rapporto
sia con un "punto non esclusivo", non c'¸è nessuna disposizione
che vieta al DL di prevedere costi supplementari. Va
però sottolineato che i costi di trasporto devono
essere indicati nell'estratto conto settimanale come
voce distinta e autonoma dalle altre e non addebitati
mediante una diminuzione dello "sconto" riconosciuto
alla rete di vendita. Per maggiori informazioni le consiglio
di contattare il rappresentante SNAG di zona. |

risponde
Astrid Irene Romoli
consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria, Emilia, Toscana |
Se
il comune obbliga di spostare il chiosco
Circa 6 anni fa ho comperato un'edicola che avrà 40
anni di storia. Il lavoro va molto bene anche perchè si trova nel centro del mio paese sotto il porticato
del campanile. Sembra però che il Comune voglia spostare,
per un fattore estetico, il chiosco in un altro posto,
una prospettiva, questa, che penalizzerebbe le mie entrate
visto che sto ancora pagando il mutuo di questa mia
attività. Posso rifiutarmi di spostare il chiosco nel
caso il Comune me lo chiedesse? E se mi obbligasse,
cosa posso fare per respin- gere la loro richiesta?
Grazie. Andrea - Cigliano (VC)
La
localizzazione delle rivendite di giornali e riviste è di competenza degli enti comunali che, in ottemperanza
alle direttive della regione di riferimento, stabiliscono
- in concertazione con le parti sociali - un piano detto
appunto di localizzazione che consente l'individuazione
delle rivendite giàesistenti (esclusive e non esclusive)
e stabilisce le nuove licenze da rilasciare. I piani
di localizzazione prevedono, talvolta e in conseguenza
di mutamenti urbanistici, lo spostamento di alcune rivendite
da un luogo a un altro. Del pari, è effettivamente possibile
che tali spostamenti vengano richiesti anche al di fuori
della predisposizione di piani di localizzazione, per
esigenze sopravvenute e non previste.
D'altra parte, in tali occasioni, ferma restando la
potestà della pubblica amministrazione di assumere simili
provvedimenti, occorrerà che gli stessi siano giustificati
da esigenze della collettività e che lo spostamento
non provochi eccessivo disagio dal punto di vista economico
alla rivendita. É comunque diritto del rivenditore opporsi
al provvedimento comunale attraverso un ricorso al competente
Tribunale amministrativo regionale. Prima di procedere
in tal senso, è buona norma, soprattutto se il Comune è di modeste dimensioni, provare una conciliazione con
il Comune, cercando di raggiungere un accordo che incontri
le esigenze di entrambe le parti.
Il
monopolio ha negato la licenza
Ho un negozio sul lungomare in una località altamente
turistica e la domanda che ho presentato al monopolio
per poter vendere i tabacchi mi è stata rifiutata per
insufficiente metratura. A parte il mio dubbio in merito
alla validitàdella misurazione, il problema è un altro
ed ¸ rappresentato dal fatto che, per andare alla
rivendita di tabacchi pi¯ù vicina, bisogna fare un sottopassaggio
pedonale sprovvisto di uno scivolo indispensabile per
disabili, mamme con carrozzine, persone anziane e in
pi¯ù quando piove, ¸ è regolarmente allagato. La richiesta
di una rivendita di tabacchi ¸ molto elevata, (vicinanza
di 3 alberghi, 6 bar, spiagge libere sottostanti, focaccerie,
4 ristoranti) visto che sono aperto 7 giorni su 7. Posso
appellarmi a questo sottopassaggio che non è agibile
per tutti, per richiedere la licenza di tabacchi e valori
bollati?
Emilio - Chiavari
Come
le rivendite di giornali e riviste, anche i generi di
monopolio costituiscono un servizio di rilevanza pubblica,
tenuto conto che contemplano anche la vendita di marche
e francobolli. Sicuramente, l'assenza di una rivendita
nella zona dove è ubicato il suo negozio è ragione di
per sè sufficiente alla concessione di una licenza.
Ciò, naturalmente, laddove la misurazione della metratura
sia stata effettivamente errata. Per quanto riguarda
poi l'accessibilitàal negozio medesimo, occorre innanzitutto
chiarire che la regolamentazione circa le misurazioni
delle distanze tra esercizi nulla specifica a proposito
dei disabili o dell'eventuale inagibilitàdella strada.
Pertanto, l'osservazione circa la presenza di barriere
architettoniche che impediscono l'accesso da parte dei
diversamente abili può essere una argomentazione a giustificare
l'eventuale richiesta di ubicazione a distanza ridotta.
Non direi lo stesso per quanto riguarda l'allagamento,
per il quale occorrerebbe un intervento risolutore e
che dunque non può fungere da argomentazione a favore.
É comunque da tenere presente che quella relativa alla
presenza di barriere architettoniche costituisce soltanto
un'argomentazione, la cui interpretazione potrebbe anche
riscontrare un atteggiamento negativo da parte del Comune,
dato il silenzio delle norme esistenti in materia. |
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