La FIEG bacchetta il Comune di PISA
Sembra incredibile: in Toscana, la vendita di quotidiani e periodici viene assimilata a quella di frutta e verdura. Eppure, al momento, è ancora in vigore la Legge 170 del 2001! Forse, qualcuno aveva dato già per scontato ciò che poi non è successo.

Possibile che, a distanza di sei anni, chi amministra il commercio di alcuni Comuni della Regione Toscana non sia a conoscenza che l'attività di vendita di quotidiani e periodici è, tuttora, regolamentata dalla vigente legge n. 170 del 2001 e, pertanto, soggetta al rilascio di Autorizzazione Amministrativa da parte dei Comuni stessi che sono, inoltre, tenuti a effettuare appositi piani per studiare le effettive necessitàdel territorio prima di rilasciare nuovi punti vendita? Molti comuni toscani, confinanti tra di loro, si sono "uniti" per studiare e limitare le spese di progettazione di Piani Commerciali (concertati con le relative categorie), adottando così provvedimenti univoci, valida iniziativa che genera uniformitàsul territorio.
Tuttavia queste apparentemente interessanti risoluzioni (consigliate da alcuni tecnici che effettuano consulenza presso le Amministrazioni Comunali toscane), si risolvono molto spesso in considerazioni errate quando suggeriscono la semplificazione amministrativa anche dove non prevista facendo, così, rilasciare autorizzazioni alla vendita di stampa quotidiana e periodica con una semplice "comunicazione di inizio attività". Recentemente, anche il Comune di Pisa e Castiglione della Pescaia (con una bozza della nuova normativa volta alla "disciplina delle attivitàdi somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica, acconciatore, estetista e sala giochi) ha avuto interpretazioni errate nel nostro settore generando una nota della Federazione Italiana Editori Giornali al rispetto della Legge 170 del 2001.

La FIEG ha, infatti, ritenuto di spiegare a Paolo Fontanelli, sindaco di Pisa (ma anche agli Assessori al Commercio e Turismo di Pisa e della Regione Toscana) la differenza tra la vendita di giornali e altri tipi di attivitàcommerciali. Scrive, infatti, il 10 gennaio scorso:

"(...) In particolare, in merito alla disciplina dell'attività di vendita delle pubblicazioni quotidiane e periodiche sul territorio comunale, non possiamo non rilevare la singolare e a oggi isolata iniziativa della Sua Amministrazione volta a ricomprendere anche la vendita della stampa tra le attivitàdisciplinate dall'art. 3 Comma 4 della L. n. 248/2006, adottando nel documento provvisorio delle disposizioni che paiono andare ben oltre lo spirito della legge, ponendosi in contrasto tanto con la particolare disciplina legislativa statale del sistema di vendita della stampa, costituita dal D.lgs 170/2001 tuttora vigente, quanto con le scelte delle autoritàregionali che, con l'elaborazione della legge regionale n. 28/2005 e degli atti normativi a essa collegati, hanno correttamente inteso riservare all'attivitàdi vendita delle pubblicazioni quotidiane e periodiche una disciplina peculiare.
É, infatti, necessario riconoscere che il sistema della diffusione della stampa non può esaurirsi nel mero ambito commerciale, risultando del tutto riduttivo considerare il prodotto editoriale come semplice bene di consumo e di commercio, proprio perchèlo stesso costituisce, invece, uno strumento costituzionalmente garantito per accedere in modo paritario a un'informazione libera e indipendente.
Secondo i principi generali del nostro Ordinamento Giuridico è, infatti, necessario che il sistema di diffusione della stampa, alla stregua degli altri settori dell'informazione, sia regolato dal legislatore in maniera peculiare, in modo da garantire sull'intero territorio nazionale le medesime condizioni e modalitàper un accesso equilibrato e uniforme all'informazione.
Tale impostazione salvaguarda sia le necessarie competenze statali in materia, quali quelle relative alla determinazione delle tipologie di esercizi commerciali annessi a commercializzare i prodotti editoriali nonchè l'ambito di scelta della tipologia del prodotto stesso (soli quotidiani, soli periodici, quotidiani e periodici), sia le competenze regionali e comunali relative agli indirizzi e alla pianificazione della rete commerciale nel rispetto dei principi impartiti.
In questo contesto, riteniamo decisamente non condivisibile quanto disposto dall'articolo 4 della bozza in discussione che prevede, al punto 2, che "l'apertura e il trasferimento di sede delle attivitàdella stampa quotidiana e periodica sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivitàa efficacia immediata ai sensi degli articoli 58 e 59 della L. R. n. 9/1995".

Ricordiamo al riguardo che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 170/01 l'attivitàdi vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei Comuni, i quali sono altresì tenuti secondo le prescrizioni dell'articolo 6 del medesimo decreto, ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita. Anche l'articolo 28 della legge regionale 28/2005 prevede che i Comuni, sulla base delle direttive regionali, approvino il piano di localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non esclusivi. La stessa disposizione prevede che il piano comunale sia approvato previa concertazione con le associazioni degli editori, dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

Accogliamo quindi con stupore l'intenzione delle Autorità Comunali di predisporre un atto normativo senza tener conto delle disposizioni statali e regionali in materia, e in assenza di qualsivoglia concertazione o quantomeno consultazione delle parti sociali interessate da tale nuova normativa. Alla luce di quanto esposto auspichiamo una revisione della nuova normativa comunale rendendo nota sin d'ora la ferma opposizione della nostra Federazione, del comparto editoriale, e di tutti gli operatori del settore agli orientamenti che sembrano emergere nell'atto oggetto di stesura" (...).

Anche altri comuni, come: Incisa Valdarno, Figline Val darno e Rignano, uniti tra di loro per l'aggiornamento della normativa comunale a seguito di liberalizzazione delle attivitàproduttive di beni e servizi ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, inserivano la nostra attivitàtra quelle disciplinate dall'Art. 3 comma 4 della Legge n. 248/2006. Mi auguro che la riunione di concertazione, avvenuta il 17 gennaio u.s., sia servita ai predetti comuni per un chiarimento sulle norme in vigore da applicare al nostro settore. Che queste situazioni siano solo causa di cattiva informazione? Tutto ciò, comunque, genera preoccupazione e disagio perchè i soliti tecnici 'male informati', nonostante le nostre precisazioni effettuate durante diverse riunioni, continuano a visitare le Amministrazioni Comunali Toscane divulgando informazioni errate.
Andrea Innocenti

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