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La
FIEG bacchetta il Comune di PISA
Sembra
incredibile: in Toscana, la vendita di quotidiani e
periodici viene assimilata a quella di frutta e verdura.
Eppure, al momento, è ancora in vigore la Legge 170
del 2001! Forse, qualcuno aveva dato già per scontato
ciò che poi non è successo.
Possibile
che, a distanza di sei anni, chi amministra il commercio
di alcuni Comuni della Regione Toscana non sia a conoscenza
che l'attività di vendita di quotidiani e periodici è, tuttora, regolamentata dalla vigente legge n. 170
del 2001 e, pertanto, soggetta al rilascio di Autorizzazione
Amministrativa da parte dei Comuni stessi che sono,
inoltre, tenuti a effettuare appositi piani per studiare
le effettive necessitàdel territorio prima di rilasciare
nuovi punti vendita? Molti comuni toscani, confinanti
tra di loro, si sono "uniti" per studiare e limitare
le spese di progettazione di Piani Commerciali (concertati
con le relative categorie), adottando così provvedimenti
univoci, valida iniziativa che genera uniformitàsul
territorio.
Tuttavia queste apparentemente interessanti risoluzioni
(consigliate da alcuni tecnici che effettuano consulenza
presso le Amministrazioni Comunali toscane), si risolvono
molto spesso in considerazioni errate quando suggeriscono
la semplificazione amministrativa anche dove non prevista
facendo, così, rilasciare autorizzazioni alla vendita
di stampa quotidiana e periodica con una semplice "comunicazione
di inizio attività". Recentemente, anche il Comune di
Pisa e Castiglione della Pescaia (con una bozza della
nuova normativa volta alla "disciplina delle attivitàdi somministrazione di alimenti e bevande, vendita della
stampa quotidiana e periodica, acconciatore, estetista
e sala giochi) ha avuto interpretazioni errate nel nostro
settore generando una nota della Federazione Italiana
Editori Giornali al rispetto della Legge 170 del 2001.
La
FIEG ha, infatti, ritenuto di spiegare a Paolo Fontanelli,
sindaco di Pisa (ma anche agli Assessori al Commercio
e Turismo di Pisa e della Regione Toscana) la differenza
tra la vendita di giornali e altri tipi di attivitàcommerciali. Scrive, infatti, il 10 gennaio scorso:
"(...)
In particolare, in merito alla disciplina dell'attività di vendita delle pubblicazioni quotidiane e periodiche
sul territorio comunale, non possiamo non rilevare la
singolare e a oggi isolata iniziativa della Sua Amministrazione
volta a ricomprendere anche la vendita della stampa
tra le attivitàdisciplinate dall'art. 3 Comma 4 della
L. n. 248/2006, adottando nel documento provvisorio
delle disposizioni che paiono andare ben oltre lo spirito
della legge, ponendosi in contrasto tanto con la particolare
disciplina legislativa statale del sistema di vendita
della stampa, costituita dal D.lgs 170/2001 tuttora
vigente, quanto con le scelte delle autoritàregionali
che, con l'elaborazione della legge regionale n. 28/2005
e degli atti normativi a essa collegati, hanno correttamente
inteso riservare all'attivitàdi vendita delle pubblicazioni
quotidiane e periodiche una disciplina peculiare.
É, infatti, necessario riconoscere che il sistema della
diffusione della stampa non può esaurirsi nel mero ambito
commerciale, risultando del tutto riduttivo considerare
il prodotto editoriale come semplice bene di consumo
e di commercio, proprio perchèlo stesso costituisce,
invece, uno strumento costituzionalmente garantito per
accedere in modo paritario a un'informazione libera
e indipendente.
Secondo i principi generali del nostro Ordinamento Giuridico è, infatti, necessario che il sistema di diffusione
della stampa, alla stregua degli altri settori dell'informazione,
sia regolato dal legislatore in maniera peculiare, in
modo da garantire sull'intero territorio nazionale le
medesime condizioni e modalitàper un accesso equilibrato
e uniforme all'informazione.
Tale impostazione salvaguarda sia le necessarie competenze
statali in materia, quali quelle relative alla determinazione
delle tipologie di esercizi commerciali annessi a commercializzare
i prodotti editoriali nonchè l'ambito di scelta della
tipologia del prodotto stesso (soli quotidiani, soli
periodici, quotidiani e periodici), sia le competenze
regionali e comunali relative agli indirizzi e alla
pianificazione della rete commerciale nel rispetto dei
principi impartiti.
In questo contesto, riteniamo decisamente non condivisibile
quanto disposto dall'articolo 4 della bozza in discussione
che prevede, al punto 2, che "l'apertura e il trasferimento
di sede delle attivitàdella stampa quotidiana e periodica
sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivitàa efficacia immediata ai sensi degli articoli 58 e 59
della L. R. n. 9/1995". |
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Ricordiamo
al riguardo che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 170/01
l'attivitàdi vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei
Comuni, i quali sono altresì tenuti secondo le prescrizioni
dell'articolo 6 del medesimo decreto, ad adottare i
piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.
Anche l'articolo 28 della legge regionale 28/2005 prevede
che i Comuni, sulla base delle direttive regionali,
approvino il piano di localizzazione per il rilascio
di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi
e non esclusivi. La stessa disposizione prevede che
il piano comunale sia approvato previa concertazione
con le associazioni degli editori, dei distributori
e le organizzazioni sindacali dei rivenditori e le associazioni
dei consumatori maggiormente rappresentative.
Accogliamo
quindi con stupore l'intenzione delle Autorità Comunali
di predisporre un atto normativo senza tener conto delle
disposizioni statali e regionali in materia, e in assenza
di qualsivoglia concertazione o quantomeno consultazione
delle parti sociali interessate da tale nuova normativa.
Alla luce di quanto esposto auspichiamo una revisione
della nuova normativa comunale rendendo nota sin d'ora
la ferma opposizione della nostra Federazione, del comparto
editoriale, e di tutti gli operatori del settore agli
orientamenti che sembrano emergere nell'atto oggetto
di stesura" (...).
Anche
altri comuni, come: Incisa Valdarno, Figline Val darno
e Rignano, uniti tra di loro per l'aggiornamento della
normativa comunale a seguito di liberalizzazione delle
attivitàproduttive di beni e servizi ed esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, inserivano la
nostra attivitàtra quelle disciplinate dall'Art. 3
comma 4 della Legge n. 248/2006. Mi auguro che la riunione
di concertazione, avvenuta il 17 gennaio u.s., sia servita
ai predetti comuni per un chiarimento sulle norme in
vigore da applicare al nostro settore. Che queste situazioni
siano solo causa di cattiva informazione? Tutto ciò,
comunque, genera preoccupazione e disagio perchè i soliti
tecnici 'male informati', nonostante le nostre precisazioni
effettuate durante diverse riunioni, continuano a visitare
le Amministrazioni Comunali Toscane divulgando informazioni
errate.
Andrea
Innocenti |