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Funzionano
I RICORSI
Da questo numero, i vari
ricorsi vengono pubblicati -per ragioni di spazio -molto sintetizzati. Sono tuttavia, presenti per intero
sul sito: www.snagnazionale.org.
La cosa importante è conoscere soprattutto l'oggetto
del ricorso e il suo esito. Per quelli presentati da
associati SNAG seguono, laddove ritenuti particolarmente
significativi, i commenti dei legali di riferimento.
Leggere attentamente le varie decisioni deve servire
a tutti (editori, distributori e rivenditori) per non
incorrere negli stessi errori, evitando inutili contestazioni,
perdite di tempo e sanzioni amministrative. |
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DECISIONE
n. 8/2006 del 24 novembre 2006 su Ricorso n. 18
Oggetto
del ricorso
Un Rivenditore associato SNAG, rappresentato dall'avvocato Antonio Di Biase ha presentato ricorso contro
il Distributore che gli imputava i costi di trasporto,
in difformitàall'Accordo Nazionale per la consegna
"franco punto vendita".
Esito
del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato il
Distributore Locale, a una sanzione di euro 400, per
aver violato l'art. 10.5 n. 3 dell'Accordo Nazionale
avendo addebitato i costi del trasporto alla rivendita.
Il
commento dell'avvocato Antonio Di Biase
L'Organo di Conciliazione e Garanzia, accogliendo il
ricorso presentato dal rivenditore, ha condannato il
distributore al pagamento della sanzione, per avere
applicato un costo di trasporto in assenza del presupposto
della disagiata localizzazione della rivendita.
Rilevanza
del contratto privato stipu - lato tra il DL e il rivenditore
e dell'ac - cordo di "piazza" sot to scrit to da alcune
Associazioni sindacali.
Nel
caso in esame, il distributore si è difeso rilevando
di aver stipulato con il rivenditore un contratto privato
di fornitura, nel quale si prevedevano espressamente
i costi di trasporto; inoltre, che vi era un "accordo
di piazza", stipulato tra alcune Organizzazioni Sindacali
dei rivenditori (accordo a cui lo SNAG, ovviamente,
non ha preso parte), che prevedeva espressamente
una remunerazione aggiuntiva per i costi di trasporto.
Sul punto, il rivenditore ha eccepito come il contratto
privato con il DL non rientri nella competenza dell'Organo,
il quale ha il potere-dovere di valutare se il comportamento
tenuto dalle parti violi o meno le norme dell'Accordo
Nazionale, a prescindere dalla esistenza, validitào
invaliditàdei contratti stipulati in sede locale tra
DL e rivenditore.
Il rivenditore ha, inoltre, evidenziato come l'accordo
"di piazza" stipulato tra alcune Organizzazioni Sindacali
non abbia alcuna rilevanza; trattasi, infatti, di un
accordo a cui non ha preso parte lo SNAG, sindacato
al quale il rivenditore è iscritto. Tale accordo, inoltre, è del tutto privo di data ed è in contrasto con quanto
previsto dall'Accordo Nazionale.
Su entrambe le questioni l'Organo di Conciliazione e
Garanzia ha accolto in pieno le eccezioni del rivenditore,
stabilendo, da un lato, che "questo Organo è sfornito
di competenza in ordine alla validitàdegli accordi
civilistici liberamente sottoscritti dalle parti";
da un altro, che non risulta che il rivenditore ricorrente
sia iscritto a uno dei sindacati che hanno sottoscritto
l'accordo "di piazza". Tale accordo, dunque, non ha
alcuna rilevanza.
Nozione
di punto vendita "esclusivo" e "non esclusivo".
Il
DL ha, poi, eccepito che il punto vendita di cui è titolare
il ricorrente è un bar, per cui lo stesso sarebbe un
punto vendita non esclusivo, a cui non si applicano
le norme dell'Accordo Nazionale. A sostegno di tale
tesi ha depositato un documento del Comune con il quale
si dice espressamente che il punto vendita in questione è un "non esclusivo".
Il rivenditore si , per contro, difeso rilevando come
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivitàdi vendita
sia stata rilasciata nel lontano 1985 (sulla base della
L. n. 416/81) e, dunque, in data anteriore all'entrata
in vigore della L. 170/2001, che ha introdotto la distinzione
tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi. Da ciò
deriva la logica conseguenza che il punto vendita in
questione, essendo stato autorizzato sulla base della
L. n. 416/81, in un'epoca cioè in cui non esisteva la
tipologia di punto vendita non esclusivo, non possa
che essere esclusivo.
L'Organo ha accolto in pieno le eccezioni del rivenditore,
evidenziando come "trattandosi di rivendita attivata
in vigenza della L. 416/81, essa debba definirsi esclusiva,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1.8 Accordo Nazionale".
In
estrema sintesi, sulla base di queste argomentazioni,
l'Organo ha accertato che il DL, con la applicazione
di un costo aggiuntivo per il trasporto dei prodotti
- in assenza del presupposto della disagiata localizzazione
della rivendita - ha violato l'art. 10 dell'Accordo
Nazionale, che prevede espressamente che l'attivitàdi distribuzione locale deve essere eseguita "provvedendo
al trasporto dei prodotti, di norma in forma assemblata,
e al ritiro delle copie invendute ai punti vendita organizzando
in via del tutto autonoma i servizi di trasporto, franco
punto vendita". Tale disposizione prevede inoltre
che la singola rivendita "non tenuta a corrispondere
al soggetto che svolge l'attivitàdi distribuzione alcun
compenso". |
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DECISIONE
n. 9/2006 del 24 novembre 2006 su Ricorso n. 23
Oggetto
del ricorso
Una Rivenditrice sarda, rappresentata dall'avvocato Antonio Di Biase, ha presentato ricorso contro
un'amministrazione editoriale per la violazione degli
art. 13 e 14 dell'Accordo Nazionale per una pubblicazione
distribuita come mensile non essendo tale.
Esito
del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato l'Editore
per la violazione dell'art. 14, 3¡ comma dell'Accordo
Nazionale avendo immesso nella rete di vendita una pubblicazione
qualificandola erroneamente come mensile e chiedendone
quindi l'immediato pagamento.
Il
commento dell'avvocato Antonio Di Biase
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto il ricorso
proposto dalla rivenditrice di Sassari e ha condannato
l'Editore al pagamento di una sanzione per aver immesso
in distribuzione un prodotto qualificandolo come mensile,
pur non essendolo.
Il
caso pratico, particolarmente in te ressante, va riassunto
in questi termini:
Nell'anno
2006 è stata consegnata al rivenditore di Sassari una
pubblicazione distribuita come mensile, pur non essendolo.
In particolare, di tale prodotto, nell'arco dei primi
nove mesi del- l'anno 2006 sono stati distribuiti soltanto
due numeri: il primo nel mese di febbraio, il secondo
nel mese di luglio, entrambi qualificati come mensili
e, di conseguenza, fatti pagare contestualmente alla
consegna. Il rivenditore si è rivolto all'Organo evidenziando
come, da un'analisi della pubblicazione in questione
e delle modalitàdi distribuzione della stessa, risulti
evidente come la stessa non costituisca un mensile.
Infatti, il punto n. 1 dell'art. 13 dell'Accordo Nazionale
prevede espressamente che per pubblicazione con periodicitàmensile si intende un prodotto editoriale periodico
che immetta nel circuito distributivo almeno 10 numeri
all'anno.
Nel caso in esame, viceversa, fino al mese di settembre
erano stati immessi nel circuito distributivo soltanto
due numeri del prodotto in questione, per cui, anche
supponendo che negli ultimi 3 mesi dell'anno 2006 sarebbero
stati distribuiti altrettanti numeri del predetto prodotto,
non si sarebbe mai potuto raggiungere il numero di 10
uscite previste dall'art. 13.
La pubblicazione in oggetto, prosegue il ricorrente,
non è dunque un mensile, ma è stato volutamente classificato
come tale all'evidente scopo di pretenderne il pagamento
contestualmente alla consegna, anzichè, come sarebbe
stato corretto, al momento del ritiro della resa. Infatti,
dall'esame dell'art. 14 dell'Accordo Nazionale si ricava
che:
- mentre
i prodotti editoriali aventi una periodicitàinferiore
al bimestrale sono pagati contestualmente alla consegna
(comma 1);
- i
prodotti con periodicitàuguale o superiore al bimestrale
sono pagati al momento del ritiro della resa (comma
3)
Applicando
tali principi, dunque, la pubblicazione in esame, non
avendo periodicità inferiore al bimestrale, andava distribuita
nel rispetto del comma 3 dell'articolo in esame e pagata
al momento del ritiro della resa, non esigendo, al contrario,
il pagamento contestualmente alla consegna.
La
decisione dell'Organo
L'Organo
di Conciliazione e Garanzia ha accolto in pieno le osservazioni
svolte dal rivenditore ricorrente, rilevando come la
pubblicazione in esame non possa in alcun modo essere
considerata un mensile, in quanto, nell'anno 2006, sono
stati distribuiti, sino a settembre, solo due numeri
della rivista. Ciò per il fatto che, ai sensi dell'art.
13.1, "ai fini dell'identificazione della periodicità,
per pubblicazione con periodicitàmensile si intende
un prodotto editoriale periodico che immetta nel circuito
distributivo almeno 10 numeri l'anno". Il secondo
numero della pubblicazione, dunque, ferma restando ovviamente
la libertàdi impresa dell'Editore, doveva essere distribuito
"in conto deposito".
L'entitàdella sanzione
Ultimissima
considerazione: l'Organo, dopo un'inevitabile fase iniziale
di "benevolenza", inizia ad "alzare il tiro"! L'Editore,
infatti, è stato riconosciuto responsabile di un comportamento
gravemente negligente e condannato al pagamento di ben
2.500 euro. |
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DECISIONE
n. 10/2006 del 24 novembre 2006 su Ricorso n. 24
Oggetto
del ricorso
Un Rivenditore associato SNAG presenta ricorso assistito
dall'avvocato Irene Romoli e da Andrea Innocenti,
in rappresentanza dello SNAG, nei confronti di un Editore
e dei Distributori Nazionali e Locali per aver immesso
in distribuzione una testata priva di periodicitàviolando
l'art. 7 dell'Accordo Nazionale.
Esito
del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia non si è pronunciato
in merito al ricorso proposto, in quanto lo stesso è stato tardivamente presentato.
Commento
Tale circostanza ci consente di ribadire a tutti i rivenditori,
l'importanza di depositare tempestivamente i ricorsi entro 60 giorni dalla violazione e che,
nel caso di contestazione all'Editore, il termine decorre
dalla data di consegna del prodotto alla rivendita (documentato
con la bolla) della pubblicazione, mentre nel caso di
contestazione al DL decorre dalla data di consegna del
prodotto al rivenditore, data della bolla di consegna
o dell'estratto conto a seconda della norma che si reputa
violata. |
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DECISIONE
n. 11/2006 del 24 novembre 2006 su Ricorsi n. 25 e 26
Oggetto
del ricorso
Un'Edicolante associata allo SNAG presenta ricorso assistita
dall'avvocato Irene Romoli e da Andrea Innocenti in rappresentanza dello SNAG Toscana nei confronti di
un Distributore Nazionale e di un Distributore Locale
per la violazione degli art. 10 e 14 dell'Accordo Nazionale
in quanto per due diverse pubblicazioni il DN e il DL
"non hanno seguito le indicazioni editoriali circa la
periodicitàdel prodotto contravvenendo all'applicazione,
in questo caso, della modalitàdi pagamento del prodotto
in contro deposito".
Esito
del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato il
solo Distributore Nazionale a una sanzione di 2.000
euro, per aver violato gli artt. 10 comma 3, e 14 comma
3 dell'Accordo Nazionale avendo erroneamente indicato,
per il prodotto editoriale immesso nel circuito distributivo,
una periodicitàmensile anzichèbimestrale e per avere
conseguentemente richiesto il pagamento alla consegna
anzichèalla resa.
Commento
Relativamente alla posizione del distributore locale,
l'Organo ha ribadito che: "L'errore nella formulazione
delle bolle di consegna non è riconducibile al Distributore
Locale bensì alle erronee indicazioni comunicate allo
stesso dal Distributore Nazionale. [É] Distributore
Nazionale e Distributore Locale non possono considerarsi
responsabili in solido dell'errore verificatosi in
ordine alla periodicitàdei prodotti. Detto errore è imputabile solo al Distributore Nazionale". |
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DECISIONE
n. 12/2006 del 30 novembre 2006 su Ricorso n. 15ter
Oggetto
del ricorso
Un Rivenditore associato allo SNAG ha presentato ricorso
contro un Editore per la violazione degli art. 1, 2
e 7 dell'Accordo Nazionale per aver immesso nel canale
distributivo una pubblicazione priva degli elementi
previsti e con sottotitolo errato.
Esito
del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha dichiarato che,
"al contestato Editore, non aderente a una delle Organizzazioni
firmatarie dell'Accordo, non sono riferibili i disposti
dell'Accordo Nazionale."
Commento
É bene evidenziare che da ciò deriva che, per il prodotto
editoriale proveniente da un Editore non aderente all'Accordo,
il distributore locale dovràfornire, alla rete di vendita,
una documentazione contabile distinta (indicazione del
prodotto in fondo alla bolla), esponendo nell'estratto
conto in forma separata e distinta i relativi importi.
(Procedura concordata in Commissione ex art. 15,
il 22/11/06).
L'Organo ha altresì ribadito il principio giàespresso
per cui: "la mancata adesione della parte contestata
a una delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo nazionale non impedisce di conoscere della controversia"
e che quindi l'Organo potràcomunque decidere se un
comportamento viola in astratto l'Accordo Nazionale.
Poichè, nel caso di specie, le violazioni denunciate
nel ricorso sono oggetto di una prossima decisione,
l'Organo non ha ritenuto di anticipare una pronuncia
in merito. |
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DECISIONE
n. 13/2006 del 13 dicembre 2006 su Ricorso n. 15
Oggetto
del ricorso
Un Rivenditore, associato SNAG, ha denunciato, all'Organo
di Conciliazione e Garanzia, la violazione, da parte
di due Editori, degli artt. 1, 2 e 7 dell'Accordo Nazionale
per avere immesso, in distribuzione, la pubblicazione
priva dei requisiti delle indicazioni di cui all'art.
2 della Legge N. 47/48 e degli elementi richiesti dall'art.
7 e precisamente: il primo Editore li ha posti su un
foglio separato, inserito in modo non visibile all'interno
del confezionamento della pubblicazione e il secondo,
li ha riportati sempre su foglio separato, ma visibile,
dal confezionamento del prodotto.
Esito del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha dichiarato il
proprio difetto di potere decisorio in ordine alla violazione
degli artt. 1 e 2 dell'Accordo Nazionale, mentre ha
condannato il primo dei due Editori, convenuti in giudizio
per la violazione dell'art. 7.1 dell'Accordo Nazionale,
al pagamento della sanzione di 1.000 euro.
Il
commento dell'avvocato Astrid Dalla Rovere
I punti più importanti della complessa motivazione dell'Organo
riguardano: a) la mancanza sul prodotto degli elementi
obbligatori previsti dall'art. 2 della Legge 47/48;
b) l'apposizione del codice a barre su un foglio a parte
anzichè sul medesimo prodotto.
a)
La mancanza sul prodotto degli elementi obbligatori
previsti dall'art. 2 della Legge 47/48.
L'Organo
ha dichiarato che l'Accordo Nazionale regolamenta la
fase di commercializzazione della stampa e quindi l'attività distributiva della stampa quotidiana e periodica. Pertanto,
da un lato, l'eventuale illegittimità del prodotto "si
pone al di fuori e prima del campo di operativitàdell'Accordo"
e quindi la controversia "è sottratta alla cognizione
di questo Organo" mentre, d'altro lato, " è ricompresa
nella competenza di questo Organo ogni controversia
che attenga al giudizio di conformità, nei termini indicati
allorquando il prodotto immesso in distribuzione corrisponda
alla definizione di cui all'art. 1 della Legge 62/01
e nella Legge 47/48 ...é bastevole che il prodotto consista
in riproduzioni tipograficheÉ in qualsiasi modo destinato
alla pubblicazione é perchè senza che altro occorra,
esso debba considerarsi oggetto della attivitàdi distribuzione
riguardata e normata dall'Accordo Nazionale."
La
conclusione alla quale giunge l'Organo, sulla base
di tale complesso ragionamento giuridico è che, se
anche il prodotto è privo delle indicazioni obbligatorie
di cui all'art. 2 L. 47/48 rappresenta comunque un prodotto
normato dall'Accordo Nazionale e l'Organo è competente
a giudicare della violazione solo qualora il giudizio,
su tale mancanza, non debba svolgersi in astratto, bensì
in concreto relativamente alle conseguenze che tale
mancanza comporta rispetto al meccanismo distributivo
del prodotto, secondo quanto stabilito dall'Accordo
Nazionale.
In
merito, l'Organo ha chiarito che quanto detto sopra
"non implica certo che possa tollerarsi la benchèminima deroga alla più scrupolosa osservanza dei precetti
normativi" per i quali l'Organo precisa che è prevista
dalla stessa legge 47/48 una sanzione con una finalitàrepressiva trattandosi di un'attività di pubblico rilievo
e che è diversa dalla finalitàa cui è ispirato l'Accordo
Nazionale che riguarda più specificamente il processo
distributivo del prodotto.
Relativamente all'eccezione degli Editori per cui se
manca un requisito di legge allora il prodotto non può
considerarsi editoriale e sarebbe quindi sottratto all'area
di operativitàdell'Accordo, l'Organo ha dichiarato
che: "É la tesi difensiva (estrema) proposta dai contestati
Editori ...non possa affatto condividersi" perchè,
se così fosse, dalla illegitittimità del prodotto conseguirebbe
"iniquamente il premio della liberazione dalle
stringenti normative pattizie" e, in buona sostanza,
il prodotto circolerebbe non solo in violazione della
normativa di legge statale, ma anche di quella dell'Accordo
Nazionale.
Dai
primi due principi sopra richiamati, si deduce che la
mancata apposizione sul prodotto degli elementi obbligatori
previsti dall'art. 2 della Legge 47/48 potràessere
sempre e comunque sanzionata da un Giudice ordinario
e, qualora pregiudichi il meccanismo di distribuzione
del prodotto, in violazione dell'Accordo Nazionale,
anche dall'Organo di Conciliazione e Garanzia.
b)
L'apposizione del codice a barre su un foglio a parte
anzichè sul me desimo pro - dotto (art. 7 dell'Accordo
Nazionale).
L'art.
7 si compone di due commi in merito ai quali l'Organo
ha evidenziato che hanno contenuti e scopi divergenti
fra loro: il secondo comma prevede la classificazione
dei prodotti, mentre il primo comma ha la finalità di
"dettare quali indicazioni debbano accompagnare il prodotto,
e che siano idonee a rendere più efficiente la distribuzione...
Il criterio al quale attenersi, per la valutazione di
rispondenza del prodotto concreto alle previsioni dell'art.
7.1 dell'Accordo Nazionale è quello del raggiungimento
dell'indicato scopo e non quello dell'astratta necessitàdel requisito." L'Organo è giunto a tale interpretazione
per il motivo che l'art. 8.5 dell'Accordo Nazionale
prevede la possibilitàche l'Editore ometta una delle
indicazioni dell'art. 7. 1 riconoscendo al rivenditore
il sovrasconto del 5% costituendo la riprova che "le
indicazioni poste dall'art. 7.1 dell'Accordo Nazionale
rivestono funzione esclusivamente distributiva e non
costitutiva." Pertanto, sulla base di tale principio,
l'Organo è giunto a stabilire che proprio per la finalitàdistributiva alla quale le predette indicazioni assolvono, devono risultare visibili e, possono anche risultare
su foglio separato solo a due condizioni: "a) alla condizione
che tale separatezza non induca, o non possa ragionevolmente
indurre, incertezze sulla classificazione del prodotto,
con le connesse conseguenze sul rapporto distributivo;
b) e con la eccezione che siano invero propriamente
stampate tali indicazioni laddove si tratti di "prodotto
ristampato", ovvero di "prodotto ricopertinato".
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DECISIONE
n. 14/2006 del 15 dicembre 2006 su Ricorso n. 13
Oggetto
del ricorso
Un Rivenditore SNAG, assistito dall'avvocato Antonio
Di Biase, ha denunciato, all'Organo di Conciliazione
e Garanzia, la violazione, da parte dell'Agenzia di
distribuzione, dell'art. 14, 3¡ comma dell'Accordo Nazionale
per avere preteso il pagamento contestuale alla consegna
di una pubblicazione che, in quanto semestrale, avrebbe
invece dovuto essere pagata al ritiro della resa.
Esito
del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato l'Agenzia
di distribuzione per la violazione dell'art. 14, 3¡
comma dell'Accordo Nazionale, al pagamento della sanzione
di 600 euro.
Il
commento dell'avvocato Antonio Di Biase
Con questa decisione, l'Organo di Conciliazione e Garanzia
ha accolto il ricorso presentato da un rivenditore sardo
e ha condannato il DL al pagamento di una sanzione per
aver preteso il pagamento contestualmente alla consegna
di una pubblicazione che, in quanto semestrale, avrebbe
dovuto essere distribuita "in conto deposito" e pagata
al momento del ritiro della resa.
Tale condanna è stata pronunciata nonostante il DL abbia
provveduto alla rettifica della modalità di pagamento
e, dunque, alla riparazione del suo errore. Ciò però,
come ha rilevato il rivenditore ricorrente, avvenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso.
In ordine all'entità della sanzione, c'è da notare che
l'Organo di Conciliazione, in considerazione dell'avvenuta
rettifica da parte del DL, ha condannato lo stesso a
una sanzione "mite", pari a 600 euro. Giustizia è fatta!
Ci si chiede, però, perchèmai il DL, di fronte alla
segnalazione rivoltagli informalmente dal rivenditore,
non abbia spontaneamente posto rimedio al suo illegittimo
comportamento, costringendo il rivenditore stesso a
rivolgersi all'Organo di Garanzia! |
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DECISIONE
n. 15/2006 del 14 dicembre 2006 su Ricorso n. 17
Oggetto
del ricorso
Un Rivenditore associato SNAG, assistito dall'avvocato
dall'avvocato Antonio Di Biase, ha denunciato, all'Organo
di Conciliazione e Garanzia, la violazione, da parte
dell'Agenzia di distribuzione, dell'art. 14, 2¡ comma
dell'Accordo Nazionale per non avere riportato negli
estratti conto "giorni di fornito pari ai giorni di
reso".
Esito
del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato l'Agenzia
di distribuzione per la violazione dell'art. 14, 2¡
comma dell'Accordo Nazionale al pagamento della sanzione
di 1.500 euro.
Il
commento dell'avvocato Antonio Di Biase
L'Organo di conciliazione e garanzia, accogliendo il
ricorso di un rivenditore, ha condannato il DL al pagamento
di una sanzione per non aver riportato negli estratti
conto "giorni di fornito pari ai giorni di reso", secondo
quanto previsto all'art. 14.2 dell'Accordo Nazionale.
La sanzione applicata, di 1.500 euro, è stata particolarmente
elevata in considerazione di una pluralitàdi fattori:
il fatto che l'Accordo Nazionale sia ormai entrato in
vigore da molti mesi, la consistenza e reiterazione
nel tempo della violazione, nonchè, in ultimo, l'esistenza
di una precedente decisione dell'Organo il quale, in
un caso del tutto analogo, aveva giàchiarito che questo
tipo di comportamento si pone in contrasto con le disposizioni
pattizie.
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DECISIONE
n. 16/2006 del 13 dicembre 2006 su Ricorso n. 27
Oggetto
del ricorso
Una Rivenditrice associata allo SNAG ha denunciato,
denunciato, all'Organo di Conciliazione e Garanzia,
la violazione, da parte del distributore locale, dell'art.
13 dell'Accordo Nazionale per avere immesso in distribuzione
il n. 8 di una pubblicazione mensile senza avere preventivamente
richiamato in resa il precedente n. 7.
Esito
del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia non ha condannato
l'Agenzia di distribuzione poichèil rivenditore non
ha previamente comunicato al Distributore Locale la
giacenza del numero precedente non richiamato in resa
fornendo, così, un'interpretazione della norma dell'art.
13 dell'Accordo Nazionale che si discosta dal senso
che le parti firmatarie dell'Accordo Nazionale hanno
inteso dare.
Il
commento dell'avvocato Irene Romoli
L'ORGANO DI CONCILIAZIONE E GARANZIA DECIDE SULL'ART.
13 DELL'ACCORDO NAZIONALE. CI SIA CONSENTITO OSSERVARE:
UN'INTERPRETAZIONE ALQUANTO DISCUTIBILE!
Con ricorso presentato avanti all'Organo di Conciliazione
e Garanzia lo SNAG chiedeva l'accertamento e la condanna
del Distributore Locale di zona per non aver richiamato
in resa una rivista periodica mensile in occasione della
consegna del numero successivo. Si sollevava dunque
la violazione dell'art. 13 dell'Accordo Nazionale, che
stabilisce il periodo di permanenza dei prodotti editoriali
presso i punti vendita, precisando che i termini per
la messa in resa variano a seconda della periodicitàdel prodotto.
Detti termini non possono mai essere superiori alla
periodicità medesima, con conseguente fornitura del
numero successivo del prodotto allorquando il precedente
sia stato, o venga in tale occasione, messo in resa:
un mensile, pertanto, dovrà permanere un mese in edicola
ed essere richiamato in resa in occasione della consegna
del numero successivo. Il Distributore Locale si costituiva
in giudizio eccependo la mancata comunicazione da parte
del Rivenditore ai sensi dell'art 13, comma terzo, dell'Accordo.
In occasione della discussione lo SNAG faceva presente
al Collegio che il prodotto in questione, ascrivibile
alla categoria dei periodici mensili, avrebbe dovuto
permanere in edicola, sulla base dell'Accordo Nazionale,
per un periodo di un mese, posto che non siamo nel caso
di mancata uscita del numero successivo, contemplato
dalla seconda parte del comma primo dell'art. 13 dell'Accordo.
Così, tenuto conto degli obblighi del Distributore Locale
elencati all'art. 10 dell'Accordo, tra i quali è compreso
quello di provvedere al richiamo in resa dei prodotti
editoriali, il medesimo Distributore avrebbe dovuto,
secondo l'opinione dello SNAG, rispettare i tempi di
richiamo indicati nell'art. 13: con ciò configurando
un vero e proprio obbligo (sanzionabile) del Distributore
medesimo al rispetto di tali termini di richiamo in
resa dei prodotti. Per quanto riguarda poi la precisazione
di cui al comma terzo dell'art. 13 dell'Accordo, secondo
il quale "decorsi tutti i termini di richiamo in resa
[É] il punto di vendita comunicheràal soggetto che
effettua la distribuzione locale la presenza in edicola
delle copie giacenti e non richiamate" e che "trascorsi
quattro giorni dal ricevimento della comunicazione il
soggetto che effettua la distribuzione locale provvederà al relativo richiamo in resa", lo SNAG ha interpretato
-conformemente alla volontà degli autori dell'Accordo
-che ciò costituisca una mera facoltà del Rivenditore
di effettuare tale comunicazione al Distributore, onde
liberare l'edicola da merce ormai scaduta. Peraltro
l'Accordo non specifica la forma della comunicazione
sopra indicata, che come tale avrebbe potuto, ad avviso
dello SNAG, avvenire anche telefonicamente.
In ogni caso, lo SNAG ha ribadito che la (eventuale)
comunicazione debba avvenire dopo che sia trascorso
il termine di richiamo in resa del prodotto, e dunque
dopo che si è ormai verificata la violazione da parte
del Distributore Locale.
Sempre ad avviso dello SNAG, tale comunicazione non
può dunque essere considerata una condizione di procedibilitàper il ricorso all'Organo di Conciliazione, poichèaltrimenti
si scaricherebbe sul Rivenditore l'onere di avvisare
il Distributore Locale di quali prodotti debbano essere
richiamati in resa, con ciò svuotando di contenuto quelli
che invece sono gli obblighi del Distributore stesso.
Eppure, l'Organo di Conciliazione ha ritenuto fondata
l'eccezione del Distributore Locale, interpretando il
comma terzo dell'art. 13 quale norma di chiusura di
una procedura a struttura complessa e progressiva
secondo la quale allo scadere del singolo periodo di
permanenza del prodotto presso la rivendita, e laddove
il Distributore non provveda al ritiro nel termine anzidetto,
il Rivenditore comunica al Distributore la presenza
in edicola di copie giacenti e non richiamate, che il
Distributore dovràritirare nei quattro giorni successivi
alla comunicazione. Soltanto laddove il Distributore
non provveda al ritiro nei quattro giorni successivi
alla comunicazione, si configureràin capo al medesimo
la violazione dell'Accordo Nazionale.
Della comunicazione dovràessere data apposita prova:
conseguentemente, occorrerà che la telefonata venga
svolta avanti a un testimone, che poi dovrà essere chiamato
a deporre in udienza, oppure a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, oppure ancora a mezzo fax con relata
di notifica prodotta in udienza. Il tutto, ci sia concesso
il tono, comportando ulteriori oneri per il Rivenditore
il quale, non solo deve controllare la rispondenza del
consegnato a quanto indicato in bolla, non solo deve
mantenere i rapporti con la clientela, non solo deve
rincorrere il Distributore per i ritardi nella consegna
dei prodotti, ma a seguito di tale pronuncia, dovrà anche supplire alle mancanze del Distributore Locale
nel richiamare le merci in resa! D'altra parte, la pronuncia
in commento precisa che la comunicazione del Rivenditore
non abbia carattere obbligatorio, ma configuri piuttosto
un onere volto alla rimozione dell'impedimento all'esercizio
dell'azione sanzionatoria nei confronti del Distributore.
L'eventuale mancata comunicazione del Rivenditore al
Distributore non sarà quindi sanzionabile, ma non consentirà neanche l'esperimento dell'azione avanti all'Organo
di Conciliazione nei confronti del medesimo Distributore.
Lo
SNAG ritiene l'interpretazione della norma in oggetto
una vera e propria forzatura, contraria allo spirito
e alla lettera dell'Accordo Nazionale, dato che in esso è previsto espressamente, tra gli obblighi del Distributore
Locale, quello di richiamo in resa dei prodotti, indipendentemente
dal fatto che il Rivenditore abbia o meno effettuato
la comunicazione al Distributore delle giacenze non
richiamate. La questione verrà pertanto proposta avanti
alla Commissione Nazionale, che in forza dell'art. 12
del Regolamento per il funzionamento dell'Organo di
Conciliazione e Garanzia ha la possibilitàdi annullare
la decisione dell'Organo medesimo qualora contrasti
con lo spirito o la lettera dell'Accordo Nazionale. |
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