Funzionano I RICORSI
Da questo numero, i vari ricorsi vengono pubblicati -per ragioni di spazio -molto sintetizzati. Sono tuttavia, presenti per intero sul sito: www.snagnazionale.org. La cosa importante è conoscere soprattutto l'oggetto del ricorso e il suo esito. Per quelli presentati da associati SNAG seguono, laddove ritenuti particolarmente significativi, i commenti dei legali di riferimento. Leggere attentamente le varie decisioni deve servire a tutti (editori, distributori e rivenditori) per non incorrere negli stessi errori, evitando inutili contestazioni, perdite di tempo e sanzioni amministrative.

DECISIONE n. 8/2006 del 24 novembre 2006 su Ricorso n. 18
Oggetto del ricorso
Un Rivenditore associato SNAG, rappresentato dall'avvocato Antonio Di Biase ha presentato ricorso contro il Distributore che gli imputava i costi di trasporto, in difformitàall'Accordo Nazionale per la consegna "franco punto vendita".

Esito del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato il Distributore Locale, a una sanzione di euro 400, per aver violato l'art. 10.5 n. 3 dell'Accordo Nazionale avendo addebitato i costi del trasporto alla rivendita.

Il commento dell'avvocato Antonio Di Biase
L'Organo di Conciliazione e Garanzia, accogliendo il ricorso presentato dal rivenditore, ha condannato il distributore al pagamento della sanzione, per avere applicato un costo di trasporto in assenza del presupposto della disagiata localizzazione della rivendita.

Rilevanza del contratto privato stipu - lato tra il DL e il rivenditore e dell'ac - cordo di "piazza" sot to scrit to da alcune Associazioni sindacali.
Nel caso in esame, il distributore si è difeso rilevando di aver stipulato con il rivenditore un contratto privato di fornitura, nel quale si prevedevano espressamente i costi di trasporto; inoltre, che vi era un "accordo di piazza", stipulato tra alcune Organizzazioni Sindacali dei rivenditori (accordo a cui lo SNAG, ovviamente, non ha preso parte), che prevedeva espressamente una remunerazione aggiuntiva per i costi di trasporto.
Sul punto, il rivenditore ha eccepito come il contratto privato con il DL non rientri nella competenza dell'Organo, il quale ha il potere-dovere di valutare se il comportamento tenuto dalle parti violi o meno le norme dell'Accordo Nazionale, a prescindere dalla esistenza, validitào invaliditàdei contratti stipulati in sede locale tra DL e rivenditore.
Il rivenditore ha, inoltre, evidenziato come l'accordo "di piazza" stipulato tra alcune Organizzazioni Sindacali non abbia alcuna rilevanza; trattasi, infatti, di un accordo a cui non ha preso parte lo SNAG, sindacato al quale il rivenditore è iscritto. Tale accordo, inoltre, è del tutto privo di data ed è in contrasto con quanto previsto dall'Accordo Nazionale.
Su entrambe le questioni l'Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto in pieno le eccezioni del rivenditore, stabilendo, da un lato, che "questo Organo è sfornito di competenza in ordine alla validitàdegli accordi civilistici liberamente sottoscritti dalle parti"; da un altro, che non risulta che il rivenditore ricorrente sia iscritto a uno dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo "di piazza". Tale accordo, dunque, non ha alcuna rilevanza.

Nozione di punto vendita "esclusivo" e "non esclusivo".
Il DL ha, poi, eccepito che il punto vendita di cui è titolare il ricorrente è un bar, per cui lo stesso sarebbe un punto vendita non esclusivo, a cui non si applicano le norme dell'Accordo Nazionale. A sostegno di tale tesi ha depositato un documento del Comune con il quale si dice espressamente che il punto vendita in questione è un "non esclusivo".
Il rivenditore si , per contro, difeso rilevando come l'autorizzazione all'esercizio dell'attivitàdi vendita sia stata rilasciata nel lontano 1985 (sulla base della L. n. 416/81) e, dunque, in data anteriore all'entrata in vigore della L. 170/2001, che ha introdotto la distinzione tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi. Da ciò deriva la logica conseguenza che il punto vendita in questione, essendo stato autorizzato sulla base della L. n. 416/81, in un'epoca cioè in cui non esisteva la tipologia di punto vendita non esclusivo, non possa che essere esclusivo.
L'Organo ha accolto in pieno le eccezioni del rivenditore, evidenziando come "trattandosi di rivendita attivata in vigenza della L. 416/81, essa debba definirsi esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1.8 Accordo Nazionale".

In estrema sintesi, sulla base di queste argomentazioni, l'Organo ha accertato che il DL, con la applicazione di un costo aggiuntivo per il trasporto dei prodotti - in assenza del presupposto della disagiata localizzazione della rivendita - ha violato l'art. 10 dell'Accordo Nazionale, che prevede espressamente che l'attivitàdi distribuzione locale deve essere eseguita "provvedendo al trasporto dei prodotti, di norma in forma assemblata, e al ritiro delle copie invendute ai punti vendita organizzando in via del tutto autonoma i servizi di trasporto, franco punto vendita". Tale disposizione prevede inoltre che la singola rivendita "non tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l'attivitàdi distribuzione alcun compenso".

DECISIONE n. 9/2006 del 24 novembre 2006 su Ricorso n. 23
Oggetto del ricorso
Una Rivenditrice sarda, rappresentata dall'avvocato Antonio Di Biase, ha presentato ricorso contro un'amministrazione editoriale per la violazione degli art. 13 e 14 dell'Accordo Nazionale per una pubblicazione distribuita come mensile non essendo tale.

Esito del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato l'Editore per la violazione dell'art. 14, 3¡ comma dell'Accordo Nazionale avendo immesso nella rete di vendita una pubblicazione qualificandola erroneamente come mensile e chiedendone quindi l'immediato pagamento.

Il commento dell'avvocato Antonio Di Biase
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto il ricorso proposto dalla rivenditrice di Sassari e ha condannato l'Editore al pagamento di una sanzione per aver immesso in distribuzione un prodotto qualificandolo come mensile, pur non essendolo.

Il caso pratico, particolarmente in te ressante, va riassunto in questi termini:
Nell'anno 2006 è stata consegnata al rivenditore di Sassari una pubblicazione distribuita come mensile, pur non essendolo. In particolare, di tale prodotto, nell'arco dei primi nove mesi del- l'anno 2006 sono stati distribuiti soltanto due numeri: il primo nel mese di febbraio, il secondo nel mese di luglio, entrambi qualificati come mensili e, di conseguenza, fatti pagare contestualmente alla consegna. Il rivenditore si è rivolto all'Organo evidenziando come, da un'analisi della pubblicazione in questione e delle modalitàdi distribuzione della stessa, risulti evidente come la stessa non costituisca un mensile. Infatti, il punto n. 1 dell'art. 13 dell'Accordo Nazionale prevede espressamente che per pubblicazione con periodicitàmensile si intende un prodotto editoriale periodico che immetta nel circuito distributivo almeno 10 numeri all'anno.
Nel caso in esame, viceversa, fino al mese di settembre erano stati immessi nel circuito distributivo soltanto due numeri del prodotto in questione, per cui, anche supponendo che negli ultimi 3 mesi dell'anno 2006 sarebbero stati distribuiti altrettanti numeri del predetto prodotto, non si sarebbe mai potuto raggiungere il numero di 10 uscite previste dall'art. 13.
La pubblicazione in oggetto, prosegue il ricorrente, non è dunque un mensile, ma è stato volutamente classificato come tale all'evidente scopo di pretenderne il pagamento contestualmente alla consegna, anzichè, come sarebbe stato corretto, al momento del ritiro della resa. Infatti, dall'esame dell'art. 14 dell'Accordo Nazionale si ricava che:

  • mentre i prodotti editoriali aventi una periodicitàinferiore al bimestrale sono pagati contestualmente alla consegna (comma 1);
  • i prodotti con periodicitàuguale o superiore al bimestrale sono pagati al momento del ritiro della resa (comma 3)

Applicando tali principi, dunque, la pubblicazione in esame, non avendo periodicità inferiore al bimestrale, andava distribuita nel rispetto del comma 3 dell'articolo in esame e pagata al momento del ritiro della resa, non esigendo, al contrario, il pagamento contestualmente alla consegna.

La decisione dell'Organo
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto in pieno le osservazioni svolte dal rivenditore ricorrente, rilevando come la pubblicazione in esame non possa in alcun modo essere considerata un mensile, in quanto, nell'anno 2006, sono stati distribuiti, sino a settembre, solo due numeri della rivista. Ciò per il fatto che, ai sensi dell'art. 13.1, "ai fini dell'identificazione della periodicità, per pubblicazione con periodicitàmensile si intende un prodotto editoriale periodico che immetta nel circuito distributivo almeno 10 numeri l'anno". Il secondo numero della pubblicazione, dunque, ferma restando ovviamente la libertàdi impresa dell'Editore, doveva essere distribuito "in conto deposito".

L'entitàdella sanzione
Ultimissima considerazione: l'Organo, dopo un'inevitabile fase iniziale di "benevolenza", inizia ad "alzare il tiro"! L'Editore, infatti, è stato riconosciuto responsabile di un comportamento gravemente negligente e condannato al pagamento di ben 2.500 euro.

DECISIONE n. 10/2006 del 24 novembre 2006 su Ricorso n. 24
Oggetto del ricorso
Un Rivenditore associato SNAG presenta ricorso assistito dall'avvocato Irene Romoli e da Andrea Innocenti, in rappresentanza dello SNAG, nei confronti di un Editore e dei Distributori Nazionali e Locali per aver immesso in distribuzione una testata priva di periodicitàviolando l'art. 7 dell'Accordo Nazionale.

Esito del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia non si è pronunciato in merito al ricorso proposto, in quanto lo stesso è stato tardivamente presentato.

Commento
Tale circostanza ci consente di ribadire a tutti i rivenditori, l'importanza di depositare tempestivamente i ricorsi entro 60 giorni dalla violazione e che, nel caso di contestazione all'Editore, il termine decorre dalla data di consegna del prodotto alla rivendita (documentato con la bolla) della pubblicazione, mentre nel caso di contestazione al DL decorre dalla data di consegna del prodotto al rivenditore, data della bolla di consegna o dell'estratto conto a seconda della norma che si reputa violata.

DECISIONE n. 11/2006 del 24 novembre 2006 su Ricorsi n. 25 e 26
Oggetto del ricorso
Un'Edicolante associata allo SNAG presenta ricorso assistita dall'avvocato Irene Romoli e da Andrea Innocenti in rappresentanza dello SNAG Toscana nei confronti di un Distributore Nazionale e di un Distributore Locale per la violazione degli art. 10 e 14 dell'Accordo Nazionale in quanto per due diverse pubblicazioni il DN e il DL "non hanno seguito le indicazioni editoriali circa la periodicitàdel prodotto contravvenendo all'applicazione, in questo caso, della modalitàdi pagamento del prodotto in contro deposito".

Esito del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato il solo Distributore Nazionale a una sanzione di 2.000 euro, per aver violato gli artt. 10 comma 3, e 14 comma 3 dell'Accordo Nazionale avendo erroneamente indicato, per il prodotto editoriale immesso nel circuito distributivo, una periodicitàmensile anzichèbimestrale e per avere conseguentemente richiesto il pagamento alla consegna anzichèalla resa.

Commento
Relativamente alla posizione del distributore locale, l'Organo ha ribadito che: "L'errore nella formulazione delle bolle di consegna non è riconducibile al Distributore Locale bensì alle erronee indicazioni comunicate allo stesso dal Distributore Nazionale. [É] Distributore Nazionale e Distributore Locale non possono considerarsi responsabili in solido dell'errore verificatosi in ordine alla periodicitàdei prodotti. Detto errore è imputabile solo al Distributore Nazionale".

DECISIONE n. 12/2006 del 30 novembre 2006 su Ricorso n. 15ter
Oggetto del ricorso
Un Rivenditore associato allo SNAG ha presentato ricorso contro un Editore per la violazione degli art. 1, 2 e 7 dell'Accordo Nazionale per aver immesso nel canale distributivo una pubblicazione priva degli elementi previsti e con sottotitolo errato.

Esito del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha dichiarato che, "al contestato Editore, non aderente a una delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo, non sono riferibili i disposti dell'Accordo Nazionale."

Commento
É bene evidenziare che da ciò deriva che, per il prodotto editoriale proveniente da un Editore non aderente all'Accordo, il distributore locale dovràfornire, alla rete di vendita, una documentazione contabile distinta (indicazione del prodotto in fondo alla bolla), esponendo nell'estratto conto in forma separata e distinta i relativi importi. (Procedura concordata in Commissione ex art. 15, il 22/11/06).
L'Organo ha altresì ribadito il principio giàespresso per cui: "la mancata adesione della parte contestata a una delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo nazionale non impedisce di conoscere della controversia" e che quindi l'Organo potràcomunque decidere se un comportamento viola in astratto l'Accordo Nazionale. Poichè, nel caso di specie, le violazioni denunciate nel ricorso sono oggetto di una prossima decisione, l'Organo non ha ritenuto di anticipare una pronuncia in merito.

DECISIONE n. 13/2006 del 13 dicembre 2006 su Ricorso n. 15
Oggetto del ricorso
Un Rivenditore, associato SNAG, ha denunciato, all'Organo di Conciliazione e Garanzia, la violazione, da parte di due Editori, degli artt. 1, 2 e 7 dell'Accordo Nazionale per avere immesso, in distribuzione, la pubblicazione priva dei requisiti delle indicazioni di cui all'art. 2 della Legge N. 47/48 e degli elementi richiesti dall'art. 7 e precisamente: il primo Editore li ha posti su un foglio separato, inserito in modo non visibile all'interno del confezionamento della pubblicazione e il secondo, li ha riportati sempre su foglio separato, ma visibile, dal confezionamento del prodotto.

Esito del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha dichiarato il proprio difetto di potere decisorio in ordine alla violazione degli artt. 1 e 2 dell'Accordo Nazionale, mentre ha condannato il primo dei due Editori, convenuti in giudizio per la violazione dell'art. 7.1 dell'Accordo Nazionale, al pagamento della sanzione di 1.000 euro.

Il commento dell'avvocato Astrid Dalla Rovere
I punti più importanti della complessa motivazione dell'Organo riguardano: a) la mancanza sul prodotto degli elementi obbligatori previsti dall'art. 2 della Legge 47/48; b) l'apposizione del codice a barre su un foglio a parte anzichè sul medesimo prodotto.

a) La mancanza sul prodotto degli elementi obbligatori previsti dall'art. 2 della Legge 47/48.
L'Organo ha dichiarato che l'Accordo Nazionale regolamenta la fase di commercializzazione della stampa e quindi l'attività distributiva della stampa quotidiana e periodica. Pertanto, da un lato, l'eventuale illegittimità del prodotto "si pone al di fuori e prima del campo di operativitàdell'Accordo" e quindi la controversia "è sottratta alla cognizione di questo Organo" mentre, d'altro lato, " è ricompresa nella competenza di questo Organo ogni controversia che attenga al giudizio di conformità, nei termini indicati allorquando il prodotto immesso in distribuzione corrisponda alla definizione di cui all'art. 1 della Legge 62/01 e nella Legge 47/48 ...é bastevole che il prodotto consista in riproduzioni tipograficheÉ in qualsiasi modo destinato alla pubblicazione é perchè senza che altro occorra, esso debba considerarsi oggetto della attivitàdi distribuzione riguardata e normata dall'Accordo Nazionale."

La conclusione alla quale giunge l'Organo, sulla base di tale complesso ragionamento giuridico è che, se anche il prodotto è privo delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 2 L. 47/48 rappresenta comunque un prodotto normato dall'Accordo Nazionale e l'Organo è competente a giudicare della violazione solo qualora il giudizio, su tale mancanza, non debba svolgersi in astratto, bensì in concreto relativamente alle conseguenze che tale mancanza comporta rispetto al meccanismo distributivo del prodotto, secondo quanto stabilito dall'Accordo Nazionale.

In merito, l'Organo ha chiarito che quanto detto sopra "non implica certo che possa tollerarsi la benchèminima deroga alla più scrupolosa osservanza dei precetti normativi" per i quali l'Organo precisa che è prevista dalla stessa legge 47/48 una sanzione con una finalitàrepressiva trattandosi di un'attività di pubblico rilievo e che è diversa dalla finalitàa cui è ispirato l'Accordo Nazionale che riguarda più specificamente il processo distributivo del prodotto.
Relativamente all'eccezione degli Editori per cui se manca un requisito di legge allora il prodotto non può considerarsi editoriale e sarebbe quindi sottratto all'area di operativitàdell'Accordo, l'Organo ha dichiarato che: "É la tesi difensiva (estrema) proposta dai contestati Editori ...non possa affatto condividersi" perchè, se così fosse, dalla illegitittimità del prodotto conseguirebbe "iniquamente il premio della liberazione dalle stringenti normative pattizie" e, in buona sostanza, il prodotto circolerebbe non solo in violazione della normativa di legge statale, ma anche di quella dell'Accordo Nazionale.

Dai primi due principi sopra richiamati, si deduce che la mancata apposizione sul prodotto degli elementi obbligatori previsti dall'art. 2 della Legge 47/48 potràessere sempre e comunque sanzionata da un Giudice ordinario e, qualora pregiudichi il meccanismo di distribuzione del prodotto, in violazione dell'Accordo Nazionale, anche dall'Organo di Conciliazione e Garanzia.

b) L'apposizione del codice a barre su un foglio a parte anzichè sul me desimo pro - dotto (art. 7 dell'Accordo Nazionale).
L'art. 7 si compone di due commi in merito ai quali l'Organo ha evidenziato che hanno contenuti e scopi divergenti fra loro: il secondo comma prevede la classificazione dei prodotti, mentre il primo comma ha la finalità di "dettare quali indicazioni debbano accompagnare il prodotto, e che siano idonee a rendere più efficiente la distribuzione... Il criterio al quale attenersi, per la valutazione di rispondenza del prodotto concreto alle previsioni dell'art. 7.1 dell'Accordo Nazionale è quello del raggiungimento dell'indicato scopo e non quello dell'astratta necessitàdel requisito." L'Organo è giunto a tale interpretazione per il motivo che l'art. 8.5 dell'Accordo Nazionale prevede la possibilitàche l'Editore ometta una delle indicazioni dell'art. 7. 1 riconoscendo al rivenditore il sovrasconto del 5% costituendo la riprova che "le indicazioni poste dall'art. 7.1 dell'Accordo Nazionale rivestono funzione esclusivamente distributiva e non costitutiva." Pertanto, sulla base di tale principio, l'Organo è giunto a stabilire che proprio per la finalitàdistributiva alla quale le predette indicazioni assolvono, devono risultare visibili e, possono anche risultare su foglio separato solo a due condizioni: "a) alla condizione che tale separatezza non induca, o non possa ragionevolmente indurre, incertezze sulla classificazione del prodotto, con le connesse conseguenze sul rapporto distributivo; b) e con la eccezione che siano invero propriamente stampate tali indicazioni laddove si tratti di "prodotto ristampato", ovvero di "prodotto ricopertinato".

DECISIONE n. 14/2006 del 15 dicembre 2006 su Ricorso n. 13
Oggetto del ricorso
Un Rivenditore SNAG, assistito dall'avvocato Antonio Di Biase, ha denunciato, all'Organo di Conciliazione e Garanzia, la violazione, da parte dell'Agenzia di distribuzione, dell'art. 14, 3¡ comma dell'Accordo Nazionale per avere preteso il pagamento contestuale alla consegna di una pubblicazione che, in quanto semestrale, avrebbe invece dovuto essere pagata al ritiro della resa.

Esito del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato l'Agenzia di distribuzione per la violazione dell'art. 14, 3¡ comma dell'Accordo Nazionale, al pagamento della sanzione di 600 euro.

Il commento dell'avvocato Antonio Di Biase
Con questa decisione, l'Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto il ricorso presentato da un rivenditore sardo e ha condannato il DL al pagamento di una sanzione per aver preteso il pagamento contestualmente alla consegna di una pubblicazione che, in quanto semestrale, avrebbe dovuto essere distribuita "in conto deposito" e pagata al momento del ritiro della resa.

Tale condanna è stata pronunciata nonostante il DL abbia provveduto alla rettifica della modalità di pagamento e, dunque, alla riparazione del suo errore. Ciò però, come ha rilevato il rivenditore ricorrente, avvenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. In ordine all'entità della sanzione, c'è da notare che l'Organo di Conciliazione, in considerazione dell'avvenuta rettifica da parte del DL, ha condannato lo stesso a una sanzione "mite", pari a 600 euro. Giustizia è fatta! Ci si chiede, però, perchèmai il DL, di fronte alla segnalazione rivoltagli informalmente dal rivenditore, non abbia spontaneamente posto rimedio al suo illegittimo comportamento, costringendo il rivenditore stesso a rivolgersi all'Organo di Garanzia!

 

DECISIONE n. 15/2006 del 14 dicembre 2006 su Ricorso n. 17
Oggetto del ricorso
Un Rivenditore associato SNAG, assistito dall'avvocato dall'avvocato Antonio Di Biase, ha denunciato, all'Organo di Conciliazione e Garanzia, la violazione, da parte dell'Agenzia di distribuzione, dell'art. 14, 2¡ comma dell'Accordo Nazionale per non avere riportato negli estratti conto "giorni di fornito pari ai giorni di reso".

Esito del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato l'Agenzia di distribuzione per la violazione dell'art. 14, 2¡ comma dell'Accordo Nazionale al pagamento della sanzione di 1.500 euro.

Il commento dell'avvocato Antonio Di Biase
L'Organo di conciliazione e garanzia, accogliendo il ricorso di un rivenditore, ha condannato il DL al pagamento di una sanzione per non aver riportato negli estratti conto "giorni di fornito pari ai giorni di reso", secondo quanto previsto all'art. 14.2 dell'Accordo Nazionale. La sanzione applicata, di 1.500 euro, è stata particolarmente elevata in considerazione di una pluralitàdi fattori: il fatto che l'Accordo Nazionale sia ormai entrato in vigore da molti mesi, la consistenza e reiterazione nel tempo della violazione, nonchè, in ultimo, l'esistenza di una precedente decisione dell'Organo il quale, in un caso del tutto analogo, aveva giàchiarito che questo tipo di comportamento si pone in contrasto con le disposizioni pattizie.

DECISIONE n. 16/2006 del 13 dicembre 2006 su Ricorso n. 27
Oggetto del ricorso
Una Rivenditrice associata allo SNAG ha denunciato, denunciato, all'Organo di Conciliazione e Garanzia, la violazione, da parte del distributore locale, dell'art. 13 dell'Accordo Nazionale per avere immesso in distribuzione il n. 8 di una pubblicazione mensile senza avere preventivamente richiamato in resa il precedente n. 7.

Esito del ricorso
L'Organo di Conciliazione e Garanzia non ha condannato l'Agenzia di distribuzione poichèil rivenditore non ha previamente comunicato al Distributore Locale la giacenza del numero precedente non richiamato in resa fornendo, così, un'interpretazione della norma dell'art. 13 dell'Accordo Nazionale che si discosta dal senso che le parti firmatarie dell'Accordo Nazionale hanno inteso dare.

Il commento dell'avvocato Irene Romoli
L'ORGANO DI CONCILIAZIONE E GARANZIA DECIDE SULL'ART. 13 DELL'ACCORDO NAZIONALE. CI SIA CONSENTITO OSSERVARE: UN'INTERPRETAZIONE ALQUANTO DISCUTIBILE!
Con ricorso presentato avanti all'Organo di Conciliazione e Garanzia lo SNAG chiedeva l'accertamento e la condanna del Distributore Locale di zona per non aver richiamato in resa una rivista periodica mensile in occasione della consegna del numero successivo. Si sollevava dunque la violazione dell'art. 13 dell'Accordo Nazionale, che stabilisce il periodo di permanenza dei prodotti editoriali presso i punti vendita, precisando che i termini per la messa in resa variano a seconda della periodicitàdel prodotto.
Detti termini non possono mai essere superiori alla periodicità medesima, con conseguente fornitura del numero successivo del prodotto allorquando il precedente sia stato, o venga in tale occasione, messo in resa: un mensile, pertanto, dovrà permanere un mese in edicola ed essere richiamato in resa in occasione della consegna del numero successivo. Il Distributore Locale si costituiva in giudizio eccependo la mancata comunicazione da parte del Rivenditore ai sensi dell'art 13, comma terzo, dell'Accordo. In occasione della discussione lo SNAG faceva presente al Collegio che il prodotto in questione, ascrivibile alla categoria dei periodici mensili, avrebbe dovuto permanere in edicola, sulla base dell'Accordo Nazionale, per un periodo di un mese, posto che non siamo nel caso di mancata uscita del numero successivo, contemplato dalla seconda parte del comma primo dell'art. 13 dell'Accordo.
Così, tenuto conto degli obblighi del Distributore Locale elencati all'art. 10 dell'Accordo, tra i quali è compreso quello di provvedere al richiamo in resa dei prodotti editoriali, il medesimo Distributore avrebbe dovuto, secondo l'opinione dello SNAG, rispettare i tempi di richiamo indicati nell'art. 13: con ciò configurando un vero e proprio obbligo (sanzionabile) del Distributore medesimo al rispetto di tali termini di richiamo in resa dei prodotti. Per quanto riguarda poi la precisazione di cui al comma terzo dell'art. 13 dell'Accordo, secondo il quale "decorsi tutti i termini di richiamo in resa [É] il punto di vendita comunicheràal soggetto che effettua la distribuzione locale la presenza in edicola delle copie giacenti e non richiamate" e che "trascorsi quattro giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto che effettua la distribuzione locale provvederà al relativo richiamo in resa", lo SNAG ha interpretato -conformemente alla volontà degli autori dell'Accordo -che ciò costituisca una mera facoltà del Rivenditore di effettuare tale comunicazione al Distributore, onde liberare l'edicola da merce ormai scaduta. Peraltro l'Accordo non specifica la forma della comunicazione sopra indicata, che come tale avrebbe potuto, ad avviso dello SNAG, avvenire anche telefonicamente.
In ogni caso, lo SNAG ha ribadito che la (eventuale) comunicazione debba avvenire dopo che sia trascorso il termine di richiamo in resa del prodotto, e dunque dopo che si è ormai verificata la violazione da parte del Distributore Locale.
Sempre ad avviso dello SNAG, tale comunicazione non può dunque essere considerata una condizione di procedibilitàper il ricorso all'Organo di Conciliazione, poichèaltrimenti si scaricherebbe sul Rivenditore l'onere di avvisare il Distributore Locale di quali prodotti debbano essere richiamati in resa, con ciò svuotando di contenuto quelli che invece sono gli obblighi del Distributore stesso.
Eppure, l'Organo di Conciliazione ha ritenuto fondata l'eccezione del Distributore Locale, interpretando il comma terzo dell'art. 13 quale norma di chiusura di una procedura a struttura complessa e progressiva secondo la quale allo scadere del singolo periodo di permanenza del prodotto presso la rivendita, e laddove il Distributore non provveda al ritiro nel termine anzidetto, il Rivenditore comunica al Distributore la presenza in edicola di copie giacenti e non richiamate, che il Distributore dovràritirare nei quattro giorni successivi alla comunicazione. Soltanto laddove il Distributore non provveda al ritiro nei quattro giorni successivi alla comunicazione, si configureràin capo al medesimo la violazione dell'Accordo Nazionale.
Della comunicazione dovràessere data apposita prova: conseguentemente, occorrerà che la telefonata venga svolta avanti a un testimone, che poi dovrà essere chiamato a deporre in udienza, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure ancora a mezzo fax con relata di notifica prodotta in udienza. Il tutto, ci sia concesso il tono, comportando ulteriori oneri per il Rivenditore il quale, non solo deve controllare la rispondenza del consegnato a quanto indicato in bolla, non solo deve mantenere i rapporti con la clientela, non solo deve rincorrere il Distributore per i ritardi nella consegna dei prodotti, ma a seguito di tale pronuncia, dovrà anche supplire alle mancanze del Distributore Locale nel richiamare le merci in resa! D'altra parte, la pronuncia in commento precisa che la comunicazione del Rivenditore non abbia carattere obbligatorio, ma configuri piuttosto un onere volto alla rimozione dell'impedimento all'esercizio dell'azione sanzionatoria nei confronti del Distributore. L'eventuale mancata comunicazione del Rivenditore al Distributore non sarà quindi sanzionabile, ma non consentirà neanche l'esperimento dell'azione avanti all'Organo di Conciliazione nei confronti del medesimo Distributore.

Lo SNAG ritiene l'interpretazione della norma in oggetto una vera e propria forzatura, contraria allo spirito e alla lettera dell'Accordo Nazionale, dato che in esso è previsto espressamente, tra gli obblighi del Distributore Locale, quello di richiamo in resa dei prodotti, indipendentemente dal fatto che il Rivenditore abbia o meno effettuato la comunicazione al Distributore delle giacenze non richiamate. La questione verrà pertanto proposta avanti alla Commissione Nazionale, che in forza dell'art. 12 del Regolamento per il funzionamento dell'Organo di Conciliazione e Garanzia ha la possibilitàdi annullare la decisione dell'Organo medesimo qualora contrasti con lo spirito o la lettera dell'Accordo Nazionale.

 

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