Dopo un anno
dalla predisposizione
del progetto in materia
di commercioè stata varata una legge
che nulla modifica
e poco accoglie
le osservazioni avanzate
dallo SNAG.
Ma si potranno vendere
caramelle e patatine.
Di Irene Romoli |
LIGURIA: approvato il TESTO UNICO
Con Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2007 la Regione Liguria ha approvato il Testo Unico in materia di commercio, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2007.
Come per altre realtà regionali italiane (si veda, a tale proposito, il Codice di Commercio della Regione
Toscana) l’intento del provvedimento legislativo è quello di dare organicità alla materia del commercio, oggi di competenza esclusiva dell’ente regionale in base al riformato Titolo V della Costituzione, e così come indicato all’articolo 2 del medesimo, avente come finalità quella di:
• favorire l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine di contenimento dei prezzi;
• promuovere l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
• incentivare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale, favorendo la trasparenza, la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà di impresa.
• Il tutto, tenendo presente la tutela del consumatore.
Così come per il caso toscano, quello ligure ha visto un periodo di ìgestazione” del provvedimento della durata – forse eccessiva – di circa un anno: risale, infatti, al febbraio 2006 la prima convocazione delle parti sociali, SNAG compreso, per la presentazione della prima bozza di progetto di legge.
Con ciò, conseguentemente, la Regione Liguria ha voluto sotto certi aspetti garantire o quantomeno tentare un rapporto più diretto e immediato con la popolazione, attraverso il regolare coinvolgimento delle associazioni sindacali e dei rappresentanti degli editori, che hanno espresso il loro parere preventivo rispetto alla stesura definitiva della legge, realizzando così la funzione consultiva che è loro riconosciuta
(vedi Azienda Edicola n. 4/2006).
Concertazione? Consultazione?
A questo proposito, già si era messo in evidenza come nel testo in corso di approvazione non comparisse il termine ìconcertazione”, a differenza per esempio di altre esperienze, come quella Toscana. Ebbene, la situazione non è mutata nel corso di questo anno: la scelta del legislatore regionale è stata dunque quella di non fare mai riferimento al termine sopra indicato, probabilmente nell’intento di non coinvolgere eccessivamente le parti sociali nella predisposizione del provvedimento legislativo.
Del resto, come già preannunciato nel corso degli incontri dai funzionari della Regione, il progetto di Testo Unico è stato poi approvato in via definitiva senza ulteriori modifiche, e prevede la predisposizione di direttive regionali sulla rete di vendita, in base alle quali individuare, da parte dei Comuni, il piano di localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni esclusive e non. Attività, quest’ultima, che verrà svolta con il parere delle associazioni degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative (tra cui lo SNAG).
Come già osservato sopra, alcun riferimento terminologico è stato concesso alla strategia della concertazione, che invece dovrebbe permeare l’attività di programmazione degli enti
locali e della Regione, secondo la tendenza ormai affermatasi
in altri settori.
Peraltro, è da osservare in questo ambito l’unica modifica
che, oltre a quella sul pastigliaggio, è stata apportata al testo
definitivo della legge: da un’approvazione del piano di localizzazioneìsentite le associazioni […] maggiormente rappresentative”,
si è passati a un’approvazione ìattraverso forme
di consultazione delle associazioni […] maggiormente
rappresentative”.
La modifica, pur precisando che debba trattarsi di consultazione,
innanzitutto non specifica il momento in cui detta
consultazione debba essere effettuata: non si precisa infatti
se essa debba avvenire in più fasi, attraverso la redazione di
osservazioni a ogni singola bozza predisposta dalla Regione,
né tanto meno si specifica se tale consultazione debba avvenire
in via preventiva rispetto alla redazione definitiva del
testo di legge. Evidentemente, l’ente regionale ha dato per
scontata quest’ultima precisazione, posto che una consultazione
successiva svuoterebbe totalmente di significato il ruolo
delle parti sociali.
In ogni caso, occorre ribadire che la scelta per il più debole
ruolo della consultazione rispetto a quello più incisivo riservato
alla concertazione, pur riguardando un’attività non
vincolante per l’ente regionale, è sicuramente una nota negativa,
rispetto alla quale l’ente regionale ligure non è stato in
grado di fornire una motivazione accettabile in occasione
degli incontri che si sono tenuti, nonché a seguito delle note
di osservazioni che sono state presentate.
Più volte si è ribadito che attuare la concertazione significa
essere obbligati a tentare una posizione comune, instaurare
un dialogo positivo volto al raggiungimento di un accordo
su ciò che in futuro sarà approvato, ma che non significa fareìcodecisione”, cioè arrivare necessariamente a una posizione
finale comune. D’altra parte, il codice di commercio che si
commenta si trova in una posizione ancora più arretrata rispetto
a quella della concertazione, considerato che non ha
predisposto alcuna procedura per la fase consultiva, che rischia
pertanto di risolversi in una mera, ancorché dovuta,
presa di coscienza delle posizioni assunte dalle parti sociali.
Una sovrapposizione assurda tra punti vendita esclusivi e non esclusivi
Entrando nel merito del testo in approvazione, e come del
resto già osservato a proposito del progetto di legge non
modificato, il Testo Unico sul commercio della Regione Liguria
regola innanzitutto la questione relativa ai punti vendita
esclusivi e non, fornendo la definizione di punto vendita
non esclusivo: secondo tale definizione, dovrebbe ritenersi
punto vendita non esclusivo quello autorizzato alla vendita,
in aggiunta ad altre merci, ìdi soli quotidiani, di soli periodici
o di entrambe le tipologie, oltre a quelli che abbiano
effettuato la sperimentazione, ai quali l’autorizzazione è rilasciata
di diritto”.
Come ormai di consueto, rispetto ad altri provvedimenti regionali
e comunali, la scelta è stata quella di creare una sovrapposizione
assurda tra punti vendita esclusivi e non
esclusivi, rispetto alla quale non sarebbe più possibile distinguere
tra le due entità possibili di rivendite, tenuto conto del
fatto che anche i punti vendita non esclusivi sono autorizzati
alla vendita sia di quotidiani che di periodici, in aggiunta ad
altre merci. La scelta è stata estesa anche ai punti vendita
non esclusivi che non abbiano effettuato la sperimentazione:
per questi, infatti, è previsto che possano vendere o solo
quotidiani, o solo periodici, o entrambe le tipologie di prodotti,
di fatto annullando la volontà del legislatore del 2001,
relativa alla necessità di autorizzare detti esercizi alla sola
vendita di quotidiani o di periodici (v. utilizzo del termineìovvero”).
Più volte è stato denunciato il pericolo di una discriminazione
tra il punto vendita esclusivo e quello non esclusivo, dovuta
a circostanze strettamente inerenti alle modalità di esercizio
della vendita da parte dei punti esclusivi. Infatti, questi
ultimi sono soggetti a orari che li obbligano a un’apertura
quotidiana dell’esercizio che va da un minimo di dodici ore
dal lunedì al sabato, e fino alle ore 13,00 la domenica. I punti
non esclusivi, per contro, sono soggetti a orari ben minori rispetto
a quelli dovuti da un punto esclusivo, poiché legati
all’attività principale dai medesimi svolta.
Di qui il palese trattamento peggiorativo che il codice del
commercio riserva agli edicolanti, cioè ai punti vendita
esclusivi, rispetto ai non esclusivi, che già percepiscono introiti
a seguito della vendita dei prodotti oggetto dell’attività principale.
D’altra parte, preso atto della tendenza ormai consolidatasi
in questi anni a livello regionale circa la distinzione tra punti
vendita esclusivi e non, occorre precisare che le autorizzazioni
e le localizzazioni dei medesimi dovranno sottostare
alla preventiva predisposizione dei piani comunali, dai quali
detta localizzazione non dovrebbe mai prescindere: in particolare,
ci si riferisce all’adozione, da parte dei piani predisposti
a livello locale, di criteri distanziometrici cui sottoporre
il rilascio di nuove autorizzazioni. Occorrerà pertanto che
i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni ivi presenti
siano i medesimi per i punti vendita esclusivi e non, onde
evitare sovrapposizioni e discriminazioni.
Autorizzazioni in assenza
del piano comunale di localizzazione
Ancora in questa sede di approvazione ormai definitiva,
l’aspetto che genera maggiori preoccupazioni è quello relativo
alla possibilità di concedere autorizzazioni in assenza
del piano comunale di localizzazione, di competenza appun-
to dell’ente territoriale e da approvarsi entro sei mesi dall’entrata
in vigore del Testo Unico, anche in mancanza degli indirizzi
regionali cui l’ente territoriale stesso deve adeguarsi.
Pertanto, nell’ipotesi in cui tale termine non venga rispettato,
e nel territorio di riferimento non esistano punti vendita,
l’ente competente avrà la possibilità di rilasciare autorizzazioni
anche a esercizi commerciali non esclusivi, e comunque
diversi da quelli elencati dall’art. 67 del Testo Unico (rivendite
di generi di monopolio, impianti di distribuzione di carburanti,
grandi strutture di vendita, esercizi per la somministrazione
di alimenti e bevande…). Non solo la previsione è contraria
al dettato del legislatore nazionale, ma nulla dice a proposito
della possibilità di rilasciare autorizzazioni in quella
determinata zona alle rivendite esclusive, tenuto conto del
fatto che la previsione qui analizzata si riferisce proprio a
quelle frazioni territoriali dove non esistono punti vendita.
A questo proposito, pare evidente l’assoluta contrarietà alla
previsione regionale rispetto a quella nazionale sancita dal
D. Lgs. 170/2001. Nell’ipotesi di assenza del piano comunale,
qualora nel territorio del comune o di una frazione di esso
non esistano punti vendita, il Testo Unico prevede che
sarebbe possibile concedere autorizzazioni anche a punti
non esclusivi. Ebbene, pare assurdo ritenere di poter autorizzare
un qualsiasi punto vendita, a maggior ragione se non
esclusivo, in assenza di un piano comunale, e dunque senza
quella opportuna valutazione di convenienza dettata dai criteri
cui ogni piano comunale dovrebbe adeguarsi per la definizione
della rete di vendita.
Lo SNAG ha palesato, con le proprie osservazioni, la contrarietà della previsione al testo e alla ratio del D. Lgs.
170/2001: ma le opinioni avanzate non hanno trovato seguito,
posto che il testo definitivo del Testo Unico non ha subito
alcuna modifica rispetto al progetto di legge.
Caramelle, gomme,
cioccolatini,
patatine,
snack e similari
Soddisfazione deve invece essere espressa nei confronti
della norma dedicata al pastigliaggio (art. 66, comma secondo,
che rinvia all’art. 14, lett. d) del Testo Unico): secondo
la definizione fornita dal Testo Unico sul commercio, per pastigliaggio
devono intendersi i prodotti da banco preconfezionati
alla produzione, da vendere nella stessa confezione
originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme,
cioccolatini, patatine, snack e similari.
Lo SNAG in sede di presentazione delle osservazioni al progett
di legge propose di estendere il concetto di ìsimilari” anche a prodotti come patatine e snack in genere: la richiesta
può ritenersi accolta.
Aree di servizio
Occorre infine riproporre le critiche già a suo tempo formulate
rispetto alla decisione di mantenere l’esenzione
dalle regole del piano di localizzazione per quelle autorizzazioni
relative alla vendita da effettuare negli esercizi situati
all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane
principali, priva di logica laddove per tali porzioni territoriali
abbia competenza il comune di riferimento.
Free press
È stata infine mantenuta la regolamentazione circa la diffusione
della stampa gratuita, consentita in zone non
adiacenti alle rivendite. Pur apprezzando la previsione, si
precisa che il termine ìadiacente” risulta suscettibile di interpretazione
letterale: sarebbe quindi auspicabile l’utilizzo
di un termine che consenta di limitare la diffusione gratuita
della stampa non solo nelle aree immediatamente adiacenti
alle rivendite, ma anche a tutta la zona circostante.
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