Dopo un anno dalla predisposizione del progetto in materia di commercioè stata varata una legge che nulla modifica e poco accoglie le osservazioni avanzate dallo SNAG.
Ma si potranno vendere caramelle e patatine. Di Irene Romoli

LIGURIA: approvato il TESTO UNICO
Con Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2007 la Regione Liguria ha approvato il Testo Unico in materia di commercio, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2007.
Come per altre realtà regionali italiane (si veda, a tale proposito, il Codice di Commercio della Regione
Toscana) l’intento del provvedimento legislativo è quello di dare organicità alla materia del commercio, oggi di competenza esclusiva dell’ente regionale in base al riformato Titolo V della Costituzione, e così come indicato all’articolo 2 del medesimo, avente come finalità quella di:
• favorire l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine di contenimento dei prezzi;
• promuovere l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
• incentivare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale, favorendo la trasparenza, la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà di impresa.
• Il tutto, tenendo presente la tutela del consumatore.
Così come per il caso toscano, quello ligure ha visto un periodo di ìgestazione” del provvedimento della durata – forse eccessiva – di circa un anno: risale, infatti, al febbraio 2006 la prima convocazione delle parti sociali, SNAG compreso, per la presentazione della prima bozza di progetto di legge.
Con ciò, conseguentemente, la Regione Liguria ha voluto sotto certi aspetti garantire o quantomeno tentare un rapporto più diretto e immediato con la popolazione, attraverso il regolare coinvolgimento delle associazioni sindacali e dei rappresentanti degli editori, che hanno espresso il loro parere preventivo rispetto alla stesura definitiva della legge, realizzando così la funzione consultiva che è loro riconosciuta
(vedi Azienda Edicola n. 4/2006).

Concertazione? Consultazione?
A questo proposito, già si era messo in evidenza come nel testo in corso di approvazione non comparisse il termine ìconcertazione”, a differenza per esempio di altre esperienze, come quella Toscana. Ebbene, la situazione non è mutata nel corso di questo anno: la scelta del legislatore regionale è stata dunque quella di non fare mai riferimento al termine sopra indicato, probabilmente nell’intento di non coinvolgere eccessivamente le parti sociali nella predisposizione del provvedimento legislativo.
Del resto, come già preannunciato nel corso degli incontri dai funzionari della Regione, il progetto di Testo Unico è stato poi approvato in via definitiva senza ulteriori modifiche, e prevede la predisposizione di direttive regionali sulla rete di vendita, in base alle quali individuare, da parte dei Comuni, il piano di localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni esclusive e non. Attività, quest’ultima, che verrà svolta con il parere delle associazioni degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative (tra cui lo SNAG).
Come già osservato sopra, alcun riferimento terminologico è stato concesso alla strategia della concertazione, che invece dovrebbe permeare l’attività di programmazione degli enti locali e della Regione, secondo la tendenza ormai affermatasi in altri settori.
Peraltro, è da osservare in questo ambito l’unica modifica che, oltre a quella sul pastigliaggio, è stata apportata al testo definitivo della legge: da un’approvazione del piano di localizzazioneìsentite le associazioni […] maggiormente rappresentative”, si è passati a un’approvazione ìattraverso forme di consultazione delle associazioni […] maggiormente rappresentative”.
La modifica, pur precisando che debba trattarsi di consultazione, innanzitutto non specifica il momento in cui detta consultazione debba essere effettuata: non si precisa infatti
se essa debba avvenire in più fasi, attraverso la redazione di osservazioni a ogni singola bozza predisposta dalla Regione, né tanto meno si specifica se tale consultazione debba avvenire in via preventiva rispetto alla redazione definitiva del testo di legge. Evidentemente, l’ente regionale ha dato per scontata quest’ultima precisazione, posto che una consultazione successiva svuoterebbe totalmente di significato il ruolo delle parti sociali.
In ogni caso, occorre ribadire che la scelta per il più debole ruolo della consultazione rispetto a quello più incisivo riservato alla concertazione, pur riguardando un’attività non vincolante per l’ente regionale, è sicuramente una nota negativa, rispetto alla quale l’ente regionale ligure non è stato in grado di fornire una motivazione accettabile in occasione degli incontri che si sono tenuti, nonché a seguito delle note di osservazioni che sono state presentate.
Più volte si è ribadito che attuare la concertazione significa essere obbligati a tentare una posizione comune, instaurare un dialogo positivo volto al raggiungimento di un accordo su ciò che in futuro sarà approvato, ma che non significa fareìcodecisione”, cioè arrivare necessariamente a una posizione finale comune. D’altra parte, il codice di commercio che si commenta si trova in una posizione ancora più arretrata rispetto a quella della concertazione, considerato che non ha predisposto alcuna procedura per la fase consultiva, che rischia pertanto di risolversi in una mera, ancorché dovuta, presa di coscienza delle posizioni assunte dalle parti sociali.

Una sovrapposizione assurda tra punti vendita esclusivi e non esclusivi
Entrando nel merito del testo in approvazione, e come del resto già osservato a proposito del progetto di legge non modificato, il Testo Unico sul commercio della Regione Liguria regola innanzitutto la questione relativa ai punti vendita esclusivi e non, fornendo la definizione di punto vendita non esclusivo: secondo tale definizione, dovrebbe ritenersi punto vendita non esclusivo quello autorizzato alla vendita, in aggiunta ad altre merci, ìdi soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie, oltre a quelli che abbiano effettuato la sperimentazione, ai quali l’autorizzazione è rilasciata di diritto”.
Come ormai di consueto, rispetto ad altri provvedimenti regionali e comunali, la scelta è stata quella di creare una sovrapposizione assurda tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, rispetto alla quale non sarebbe più possibile distinguere tra le due entità possibili di rivendite, tenuto conto del fatto che anche i punti vendita non esclusivi sono autorizzati alla vendita sia di quotidiani che di periodici, in aggiunta ad altre merci. La scelta è stata estesa anche ai punti vendita non esclusivi che non abbiano effettuato la sperimentazione: per questi, infatti, è previsto che possano vendere o solo quotidiani, o solo periodici, o entrambe le tipologie di prodotti, di fatto annullando la volontà del legislatore del 2001, relativa alla necessità di autorizzare detti esercizi alla sola vendita di quotidiani o di periodici (v. utilizzo del termineìovvero”).
Più volte è stato denunciato il pericolo di una discriminazione tra il punto vendita esclusivo e quello non esclusivo, dovuta a circostanze strettamente inerenti alle modalità di esercizio della vendita da parte dei punti esclusivi. Infatti, questi ultimi sono soggetti a orari che li obbligano a un’apertura quotidiana dell’esercizio che va da un minimo di dodici ore dal lunedì al sabato, e fino alle ore 13,00 la domenica. I punti non esclusivi, per contro, sono soggetti a orari ben minori rispetto a quelli dovuti da un punto esclusivo, poiché legati all’attività principale dai medesimi svolta.
Di qui il palese trattamento peggiorativo che il codice del commercio riserva agli edicolanti, cioè ai punti vendita esclusivi, rispetto ai non esclusivi, che già percepiscono introiti a seguito della vendita dei prodotti oggetto dell’attività principale.
D’altra parte, preso atto della tendenza ormai consolidatasi in questi anni a livello regionale circa la distinzione tra punti vendita esclusivi e non, occorre precisare che le autorizzazioni
e le localizzazioni dei medesimi dovranno sottostare alla preventiva predisposizione dei piani comunali, dai quali detta localizzazione non dovrebbe mai prescindere: in particolare, ci si riferisce all’adozione, da parte dei piani predisposti a livello locale, di criteri distanziometrici cui sottoporre il rilascio di nuove autorizzazioni. Occorrerà pertanto che i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni ivi presenti siano i medesimi per i punti vendita esclusivi e non, onde evitare sovrapposizioni e discriminazioni.

Autorizzazioni in assenza del piano comunale di localizzazione
Ancora in questa sede di approvazione ormai definitiva, l’aspetto che genera maggiori preoccupazioni è quello relativo alla possibilità di concedere autorizzazioni in assenza del piano comunale di localizzazione, di competenza appun- to dell’ente territoriale e da approvarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico, anche in mancanza degli indirizzi regionali cui l’ente territoriale stesso deve adeguarsi.
Pertanto, nell’ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, e nel territorio di riferimento non esistano punti vendita, l’ente competente avrà la possibilità di rilasciare autorizzazioni anche a esercizi commerciali non esclusivi, e comunque diversi da quelli elencati dall’art. 67 del Testo Unico (rivendite di generi di monopolio, impianti di distribuzione di carburanti, grandi strutture di vendita, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande…). Non solo la previsione è contraria al dettato del legislatore nazionale, ma nulla dice a proposito della possibilità di rilasciare autorizzazioni in quella determinata zona alle rivendite esclusive, tenuto conto del fatto che la previsione qui analizzata si riferisce proprio a quelle frazioni territoriali dove non esistono punti vendita.
A questo proposito, pare evidente l’assoluta contrarietà alla previsione regionale rispetto a quella nazionale sancita dal D. Lgs. 170/2001. Nell’ipotesi di assenza del piano comunale, qualora nel territorio del comune o di una frazione di esso non esistano punti vendita, il Testo Unico prevede che sarebbe possibile concedere autorizzazioni anche a punti non esclusivi. Ebbene, pare assurdo ritenere di poter autorizzare un qualsiasi punto vendita, a maggior ragione se non esclusivo, in assenza di un piano comunale, e dunque senza quella opportuna valutazione di convenienza dettata dai criteri cui ogni piano comunale dovrebbe adeguarsi per la definizione della rete di vendita.
Lo SNAG ha palesato, con le proprie osservazioni, la contrarietà della previsione al testo e alla ratio del D. Lgs.
170/2001: ma le opinioni avanzate non hanno trovato seguito, posto che il testo definitivo del Testo Unico non ha subito alcuna modifica rispetto al progetto di legge.

Caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari
Soddisfazione deve invece essere espressa nei confronti della norma dedicata al pastigliaggio (art. 66, comma secondo, che rinvia all’art. 14, lett. d) del Testo Unico): secondo la definizione fornita dal Testo Unico sul commercio, per pastigliaggio devono intendersi i prodotti da banco preconfezionati alla produzione, da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari.
Lo SNAG in sede di presentazione delle osservazioni al progett di legge propose di estendere il concetto di ìsimilari” anche a prodotti come patatine e snack in genere: la richiesta può ritenersi accolta.

Aree di servizio
Occorre infine riproporre le critiche già a suo tempo formulate rispetto alla decisione di mantenere l’esenzione dalle regole del piano di localizzazione per quelle autorizzazioni relative alla vendita da effettuare negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, priva di logica laddove per tali porzioni territoriali abbia competenza il comune di riferimento.

Free press
È stata infine mantenuta la regolamentazione circa la diffusione della stampa gratuita, consentita in zone non adiacenti alle rivendite. Pur apprezzando la previsione, si precisa che il termine ìadiacente” risulta suscettibile di interpretazione letterale: sarebbe quindi auspicabile l’utilizzo di un termine che consenta di limitare la diffusione gratuita della stampa non solo nelle aree immediatamente adiacenti alle rivendite, ma anche a tutta la zona circostante.

 

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