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risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
Alcune riflessioni
sul ruolo e i poteri
della Commissione
sulla agibilità della rete
di vendita istituita
ai sensi dell’art. 4
dell’Accordo Nazionale.
Le brevi considerazioni che qui di seguito si espongono sorgono dalle domande, poste da un lettore (C.G.G. di Napoli), in ordine alla legittimità di una Commissione Nazionale istituita per l’agibilità della rete di vendita.
Si presenta quindi l’opportunità di chiarire il ruolo e i poteri della Commissione sull’agibilità della rete di vendita che è stata istituita, ai sensi dell’art. 4, dalle Parti firmatarie dell’Accordo Nazionale.
Il compito principale della Commissione è quello di indicare i metodi e i criteri per garantire l’agibilità della rete di vendita in tutti i giorni della settimana, salvo le festività espressamente previste, e quindi di coordinare i riposi facoltativi per le singole rivendite.
A tal fine, con apposito regolamento, sono state istituite anche apposite Commissioni Provinciali operanti in ambito locale con il preciso compito di svolgere un monitoraggio sullo stato di agibilità della rete di vendita per ciascuna provincia ed eventualmente coordinare, programmare e proporre alla Commissione Nazionale richieste di fruizione di chiusure annuali per i periodi previsti o diversi da quelli indicati dall’Accordo Nazionale.
In merito, si chiarisce che la normativa dell’Accordo Nazionale, in quanto normativa pattizia, è vincolante solo per le Parti firmatarie dell’Accordo e conseguentemente, l’Organo di Conciliazione e Garanzia ha il potere di decidere, solo nei confronti dei soggetti aderenti alle Parti firmatarie dell’Accordo stesso, se nel caso oggetto di denuncia, sussiste o meno la violazione della normativa dell’Accordo e quindi di irrogare la relativa sanzione.
Ciò premesso, se è chiaro che il rivenditore, non associato ad alcuna Associazione di categoria firmataria dell’Accordo, sarà libero di rispettare o meno la normativa dell’Accordo Nazionale, anche per quanto concerne le previsioni della Commissione ex art. 4, alla stessa stregua, nel caso in cui vi abbia aderito, non potrà esimersi dal rispetto, correndo il rischio, in difetto, di essere condannato dall’Organo di Conciliazione e Garanzia al pagamento di una sanzione (In merito, si richiama la decisione N. 4/2007 con la quale l’Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato una rivendita, aderente a una sigla sindacale parte firmataria dell’Accordo, per avere violato l’art. 3 dell’Accordo Nazionale non avendo provveduto all’apertura della propria rivendita nella giornata di domenica durante il periodo coincidente con le chiusure annuali per ferie).
Nello specifico, le Parti firmatarie dell’Accordo hanno concordato la normativa sopra citata allo scopo di “garantire al pubblico degli acquirenti la massima possibilità di acquisto dei prodotti editoriali” e ciò, in previsione del fatto che la rete delle rivendite esclusive rappresenta il terminale principale, imprescindibile e strategico del processo di diffusione dei prodotti editoriali.
Pertanto, è bene chiarire che la previsione di una normativa finalizzata alla realizzazione della più ampia agibilità possibile della rete di vendita esclusiva, attuata mediante l’istituzione di una Commissione Nazionale all’uopo dedicata e di apposite Commissioni Provinciali, non intende porsi in contrasto con il diritto dei rivenditori di esercitare l’attività in modo autonomo, bensì di coordinarla in senso ampio affinché venga realizzata secondo criteri che, compatibilmente con le esigenze del pubblico dei lettori, consenta a tutte le parti coinvolte nel processo distributivo di lavorare in modo proficuo ed economicamente più vantaggioso.
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Risponde
Antonio
Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
Come ottenere
un’autorizzazione
Comunale
Ho riscontrato nell’analisi della normativa vigente in materia: legge n. 108 del 13 aprile 1999 e decreto legislativo n. 170 del 2001, che la mia attività di tabaccheria/ricevitoria detiene tutte le caratteristiche necessarie per ottenere l’autorizzazione comunale per la vendita stagionale di quotidiani e periodici. Ho effettuato regolare domanda al comune di Vieste, ma dopo due anni ancora nulla. Il mio commercialista sostiene che, in virtù del silenzio assenso, io avrei acquisito il diritto. Il distributore locale però, pur riconoscendo il palese disservizio a danno dei turisti, non vuole fornirmi i giornali in assenza di un’autorizzazione comunale. La mia rivendita con il precedente titolare ha partecipato alla fase di sperimentazione, possiede le distanze necessarie, si colloca in un contesto di elevatissima densità turistica e quindi possiede oggettivamente tutte le caratteristiche necessarie per divenire un punto di distribuzione non esclusivo stagionale. Evidentemente le manca un solo requisito: quello cioè di essere amica delle persone giuste. Vi chiedo pertanto di consigliarmi come muovermi sia dal punto di vista amministrativo che legale e nei confronti di chi. Grazie.
Silvio – Vieste (FG)
In questo settore il silenzio del Comune non può valere come assenso, cioè come provvedimento di autorizzazione alla vendita di giornali quotidiani e periodici. Anche se in generale, per gli esercizi che hanno effettuato positivamente la sperimentazione l’autorizzazione deve essere rilasciata dal comune, rilevo che, nel suo caso, il fatto che il precedente titolare avesse partecipato alla sperimentazione non è una circostanza di cui lei si possa avvalere per presentare la domanda di rilascio dell’autorizzazione quale punto vendita non esclusivo.
Per cui la procedura è la seguente: istanza al Comune per il rilascio e, nel caso di mancata risposta entro 90 gg., è possibile, entro 1 anno dalla scadenza dei 90 gg., presentare ricorso al Giudice Amministrativo. Deve quindi presentare una nuova istanza (dalla precedente è trascorso troppo tempo), aspettare la risposta del Comune oppure 90 gg., e poi, in caso di silenzio o di risposta negativa, ricorrere al Giudice. Si ricordi altresì che, anche in caso di autorizzazione del Comune, per un punto vendita non esclusivo, il distributore locale non sarebbe comunque obbligato a fornirla, rientrando nella sua libertà di impresa la decisione in merito. Quindi si assicuri bene che questi, al momento opportuno, provveda a consegnarle quotidiani e periodici.
Questione di distanza
Sono titolare di una biglietteria autolinee con annesso bar in piazza stazione con un transito giornaliero di circa 1.500 persone e, da tre anni, sono proprietario di una licenza edicola a uso non esclusivo. Il distributore di zona ha respinto la mia domanda di fornitura perché dice che la mia zona è desertica e che la distanza tra la mia rivendita e quella ubicata all’interno della stazione ferroviaria non rispetta i parametri standard quando invece la legge prevede che le edicole all’interno della stazione non sono soggette ad alcun parametro di distanza.
Leandro – Gela (CL)
Dal punto di vista giuridico un distributore locale non può essere costretto a fornire una rivendita non esclusiva, anche se il titolare di questa è in possesso di un’autorizzazione comunale. L’unica soluzione è dunque tentare di “aprire” un dialogo con il distributore.
Un errore costato caro
Sono vittima di un errore che rischia di mettere in serio pericolo il mio futuro. Avevo una società (sas) titolare di una licenza come edicola. A febbraio di quest’anno comunico di voler chiudere la sas per aprire una partita IVA come ditta individuale. Purtroppo però nessuno mi ha avvisato che prima di effettuare lo scioglimento della sas senza la messa in liquidazione, avrei dovuto trasferire anche la licenza a me stesso come persona fisica e, quindi, mi trovo adesso con la sas chiusa e con la ditta individuale senza licenza. Come posso fare per recuperare la vecchia licenza? Grazie. L. P. – Napoli
Nel caso prospettato conviene riattivare la Sas con un nuovo atto notarile che annulli il precedente scioglimento, fare il trasferimento dell’azienda dalla società alla persona fisica, e dopo l’attivazione della ditta individuale cessare definitivamente la società.
Un notaio dice sì, ma...
Devo acquistare un’edicola e vorrei sapere se, oltre a rilevare con un atto di cessione l’azienda della società cedente, acquisto anche la proprietà della superficie del chiosco. Se sì, per farlo, occorre indicare specificatamente nell’atto il chiosco con i suoi estremi, compresi quelli catastali, o è sufficiente fare un generico riferimento a tutti i beni dell’azienda cedente? Preciso che il notaio della società cedente, quando questa acquistò l’edicola, fece un generico riferimento ai beni dell’azienda che veniva acquistata e oggi si pone il problema se loro ne sono effettivamente proprietari. Il notaio a cui mi sono rivolto dice di no, il loro notaio dice di sì. Chi ha ragione? S. Nannarone – Foggia
Con l’atto di acquisto dell’azienda si acquista anche la proprietà del chiosco in quanto, salvo rari casi, i chioschi sono situati su terreno pubblico in concessione.
Se il chiosco risulta accatastato, bisogna farne menzione nell’atto e dopo la cessione fare la nuova annotazione di proprietà. Se nel caso in questione il chiosco risulta ubicato su suolo privato, bisogna verificare le modalità di accatastamento.
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Risponde Dario
De Vitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, marche, Lazio, Abruzzo e Molise |
Un sogno irrealizzabile?
Se un comune, che ha adottato un piano di localizzazione ai sensi del Dlgs 170 approvando la delibera del consiglio comunale esecutiva e il regolamento con relativo piano, non stabilisce i criteri di rilascio né tanto meno il bando di assegnazione delle nuove licenze e, dietro mia istanza, mi risponde ai sensi della legge 241/90 che l’amministrazione si riserva l’espletamento del bando, secondo voi, avrò la possibilità, un giorno, di realizzare il mio sogno di aprire un’edicola? Ringrazio anticipatamente. R.D.V. – Anzio (RM)
Il Piano di localizzazione tende a fotografare lo stato della rete distributiva e di vendita e, considerati una serie di parametri, verifica se ci sono disponibilità. Se il Comune, nell’esercizio dei poteri conferitegli dalla Costituzione e poi anche dalla legge, ritiene che non vi siano disponibilità e quindi che non sia necessario aprire nuovi punti vendita, non procederà a rilasciare nuove autorizzazioni fintanto che non cambierà la situazione oggettiva (aumento demografico, espansione edilizia, chiusura di punti vendita pre esistenti etc…). Tuttavia voglio ricordarLe che il Comune di Anzio deve rivedere il proprio piano di localizzazione alla luce dei principi previsti dalla Legge Regionale Lazio 14 Gennaio 2005 n.4 e se il piano è stato adottato ai sensi del D.lgs. n.170/01 è un piano “vecchio” che deve essere sostituito. Non è da escludersi che adottando un nuovo piano alla luce dei criteri regionali (che ad esempio ha introdotto i cd. Indici di servizio basati sul numero delle famiglie) emergano alcune dispoinibilità. In conclusione le auguro che il suo sogno si realizzi al più presto e le consiglio di verificare se il piano di localizzazione è veramente stato adottato ai sensi del decreto 170/01: se così fosse può confidare nel piano di prossima approvazione.
Come ottenere un solo
distributore
Sono un edicolante che ha, purtroppo, due distributori: uno a 15 km, più comodo da raggiungere e più collaborativo e l’altro, a 50 km, che ci dà anche più problemi. Io e i miei colleghi volevamo sapere in quale modo è possibile avere solo un distributore (scegliendolo magari democraticamente) senza scendere in inutili e prolungate battaglie legali. F. B.
Ai sensi dell’Accordo è l’Azienda Editoriale (Editore) e/o di Distribuzione nazionale che:
1. determina la strategia di posizionamento del prodotto sul mercato, definendo le variabili di marketing relative all’offerta del prodotto stesso;
2. definisce la strategia di commercializzazione del prodotto, fissando la politica di copertura del territorio e la conseguente tiratura;
3. determina autonomamente la fornitura da inviare in sede locale per soddisfare le esigenze diffusionali dei singoli punti di vendita, compatibilmente con le esigenze di economicità dell’azienda stessa.
Spetta poi al distributore locale incaricato operare:
“Provvedendo al trasporto dei prodotti - di norma in forma assemblata - e al ritiro delle copie invendute ai punti di vendita organizzando in via del tutto autonoma i servizi di trasporto, franco punto vendita, fatte salve le consuetudini in atto determinate da elementi oggettivi di difficoltà di accesso. Tale attività è svolta in modo da garantire la compatibilità territoriale della consegna dei prodotti editoriali quotidiani e periodici ai rivenditori secondo il calendario di uscita delle pubblicazioni predisposto dall’Editore ed in tempi ottimali per la vendita, con impegno professionale adeguato, assicurando comunque, in accordo con l’Editore, la distribuzione e la consegna dei prodotti ai punti di vendita anche in situazioni di emergenza e straordinarietà. Sono confermate le situazioni in atto di ritiro al banco delle pubblicazioni da parte dei rivenditori, salvo richieste di introduzione del servizio franco punto di vendita presentate da almeno tre quarti delle rivendite operanti nella piazza e/o dall’azienda che svolge l’attività di distribuzione locale per le quali, in entrambi i casi, vi sia parere favorevole della Commissione di cui all’art. 15. Le strutture locali delle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo rappresentano al soggetto che svolge l’attività di distribuzione le esigenze della rete di vendita in merito agli orari di consegna dei prodotti, al fine di ottimizzare il servizio; la rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo legate allo svolgimento del servizio di trasporto delle pubblicazioni o qualora il soggetto che svolge l’attività di distribuzione non presti servizi non specificatamente previsti come a suo carico nel presente Accordo.”
Di regola quando vi sono più distributori in una medesima zona essi non distribuiscono il medesimo prodotto editoriale ma prodotti diversi e quindi non sono fungibili (cioè uno non può sostituire l’altro) oppure hanno accordi nella divisione del territorio. Quindi non sussiste un diritto a scegliersi il distributore per l’edicolante, tuttavia è certamente possibile rappresentare agli editori e ai distributori le proprie esigenze per ottimizzare il servizio e migliorare la rete distributiva e di vendita.
Attività di bar
all’interno del chiosco
Sono proprietaria da circa 2 anni di un’edicola estiva. Ho fatto richiesta al comune per ottenere un ampliamento che mi è stato concesso fino a 19 mq. Ora vorrei sapere se posso svolgere anche l’attività di bar all’interno del chiosco. Secondo un’interpretazione dell’ufficio del commercio, infatti, l’occupazione del suolo è esclusiva per l’edicola. A mio modesto parere, invece, quella è un’area commerciale e pertanto utilizzabile per entrambe le attività. Grazie. Stefania – Anzio (RM)
Se l’autorizzazione è stata rilasciata come punto vendita esclusivo, lei è tenuta alla vendita generale di quotidiani e periodici e al limite può vendere prodotti non alimentari e pastigliaggi confezionati. A tal fine può destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 25 per cento, alla commercializzazione dei prodotti di cui sopra.
La Legge Regione Lazio n. 4 del 2005 all’art. 7 (Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi) prevede:
“1. I titolari dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita esclusivi possono vendere prodotti non alimentari e pastigliaggi confezionati.
2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 25 per cento, alla commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1.
3. La cessazione dell'attività di vendita di prodotti di cui al comma 1 comporta che l'attività di vendita dei prodotti editoriali venga svolta sull'intera superficie di vendita.
4. L'attività di vendita di quotidiani e periodici non può essere ceduta separatamente dall'attività di commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali.
5. Per i punti di vendita esclusivi la cessazione dell'attività di vendita di prodotti editoriali comporta la contemporanea cessazione dell'attività di vendita dei prodotti diversi”.
Il distributore chiede
una somma extra
Ho acquistato da tre anni un chiosco edicola stagionale. L’anno scorso al momento di aprire per la stagione estiva il mio distributore di zona mi ha negato la fornitura dei giornali dicendo che il mio fatturato era basso. Per averli, dovrei versargli una somma maggiorata. La cosa è regolare? S. T. – Anzio (RM)
Se il distributore è parte dell’Accordo Nazionale, non solo non dovrebbe richiedere costi aggiuntivi per la portatura ma nemmeno negare la fornitura sulla scorta della motivazione che il fatturato del punto vendita è basso. Infatti il distributore locale è tenuto a rifornire il punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo che dice: “la rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo legate allo svolgimento del servizio di trasporto delle pubblicazioni o qualora il soggetto che svolge l’attività di distribuzione non presti servizi non specificatamente previsti come a suo carico nel presente Accordo”. Tuttavia sotto un profilo civilistico (e cioè a livello di rapporto contrattuale tra edicola e distributore) il fatto di avere un’autorizzazione non dà diritto a procedere alla fornitura, ma precisiamo che in forza dell’Accordo Nazionale il distributore locale non può rifiutare il servizio nemmeno adducendo che è antieconomico e ciò qualora si tratti di un punto vendita esclusivo.). |
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