STUDI DI SETTORE
Ecco la sintesi dell’aggiornamento normativo dopo la circolare n. 31
del 22 maggio 2007.
Premesso che per le edicole esclusive i calcoli degli studi di settore,
con l’indicazione degli aggi sui prodotti editoriali nel rigo F008 del mod. TM13U,
non creano particolari problemi di congruità, per le rivendite che trattano anche
prodotti soggetti a IVA le novità sotto indicate possono creare problemi
di adeguamento.
A tal fine si riporta in modo sintetico un riepilogo delle norme applicabili già alla dichiarazione dei redditi di prossima presentazione.
Principali novità introdotte
dalla Finanziaria 2007
La Finanziaria per l’anno 2007 ha introdotto le seguenti novità in tema di Studi di Settore:
>> revisione periodica obbligatoria triennale dello studio di settore (la revisione comporta, di solito, un incremento dei ricavi o compensi congrui);
l’applicabilità dello studio anche a soggetti con periodo di imposta diverso da 12 mesi (dal 2007);
>> l’introduzione di nuovi indici di coerenza della normalità economica in sede di revisione periodica degli Studi di Settore, a decorrere dal periodo d’imposta 2007 e l’introduzione, già dal periodo d’imposta 2006, di specifici indici di coerenza di normalità economica;
>> l’ampliamento della platea dei contribuenti assoggettati agli studi tramite la previsione dell’innalzamento del limite massimo dei ricavi e compensi previsto per l’applicazione degli Studi di Settore, fissato a partire dal 2007, in 7,5 milioni di euro;
>> la modifica di alcune cause di esclusione dall’applicazione degli studi per ampliare la platea degli interessati, in particolare per quanto attiene la cessazione e la riattivazione della partita Iva e la prosecuzione di attività già svolte, in precedenza, da altri soggetti;
>> la limitazione ad effettuare accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui agli Studi di Settore;
>> l’introduzione di specifici indicatori per i soggetti cui non si applicano gli Studi di Settore;
>> il rafforzamento, in fase di accertamento, delle sanzioni relative all’omessa o infedele compilazione del modello Studi di Settore
Gli indicatori di normalità economica
Funzione degli indicatori
La principale novità del software Gerico per il periodo di imposta 2006 è rappresentato dalla introduzione degli indicatori di normalità economica; gli stessi:
>> hanno la funzione di segnalare eventuali anomalie rispetto a comportamenti normali degli operatori del settore;
>> contribuiscono alla stima dei ricavi o compensi mediante gli Studi di Settore, aggiungendosi alla tradizionale analisi della congruità dei ricavi o compensi dichiarati e determinando, in caso di incoerenza, un incremento dei ricavi o compensi stimati dalla “funzione di ricavo/compenso”;
>> le risultanze dello studio saranno comunque uniche e terranno già conto dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità.
Tipologie di indicatori
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007, sono stati approvati:
>> 4 indicatori di normalità economica per gli esercenti attività d’impresa:
a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
b) rotazione del magazzino o durata delle scorte;
c) valore aggiunto per addetto;
d) redditività dei beni mobili strumentali;
Adeguamento differenziato agli studi
I contribuenti che vogliono adeguarsi alle risultanze degli Studi di Settore debbono avere come obiettivo i maggiori ricavi o compensi che tengono conto della maggiorazione degli indicatori di normalità economica.
Nel caso in cui verifichi un’incoerenza derivante dalla applicazione degli indicatori “rotazione del magazzino” o “durata delle scorte”, il software Gerico 2007 può evidenziare due differenti importi:
>> uno relativo all’adeguamento da effettuare ai fini dell’Iva;
>> l’altro concernente le imposte sui redditi e l’Irap.
Maggiorazione del 3%
>> L’introduzione dei nuovi indicatori di normalità economica è da assimilare ad una “revisione” degli studi medesimi, poiché comporta un diverso meccanismo di stima dei ricavi o compensi presunti rispetto a quello in precedenza previsto.
>> Pertanto, per il solo periodo d’imposta 2006, non opera la disposizione concernente il versamento della maggiorazione del 3% in sede di adeguamento in dichiarazione. Tale disposizione trova comunque applicazione con riguardo ai soggetti nei cui confronti non vengono determinati maggiori ricavi o compensi per effetto degli indicatori di normalità economica, qualora l’ammontare dei ricavi o compensi stimati da Gerico risulta superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
Cessazione e ripresa dell’attività e mera prosecuzione di attività
Gli Studi di Settore non sono applicabili nei confronti dei soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta. Tuttavia, il legislatore ha circoscritto tale generalizzata esclusione prevedendo, con effetto dal periodo d’imposta 2006, l’applicazione degli Studi di Settore nei confronti dei soggetti che:
>> hanno cessato l’attività ed entro sei mesi l’hanno nuovamente intrapresa;
>> hanno iniziato (o meglio “continuato”), un’attività precedentemente svolta da altri soggetti
STRUMENTI PER SCORAGGIARE L’INDICAZIONE DI DATI INFEDELI NEI MODELLI DEGLI STUDI DI SETTORE
Incremento delle sanzioni
È stata aumentata del 10% la sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione dei dati degli Studi di Settore.
La maggiorazione si applica alla sanzione-base a condizione che:
>> il maggior reddito d’impresa, arte o professione (per le imposte sui redditi);
>> la maggiore imposta o la minore imposta detraibile o rimborsabile (per l’imposta sul valore aggiunto);
>> la maggiore base imponibile (per l’imposta sulle attività produttive) accertati a seguito della corretta applicazione degli Studi di Settore, eccedano, rispettivamente, il 10% di quanto dichiarato dai contribuenti.
Le norme si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 01.01.2007
Fanno scattare la sanzione:
>> l’infedele ovvero omessa indicazione di quelle variabili che, incidono comunque sulla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (es. quote di ammortamento che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’indicatore di normalità economica relativo alle spese per il godimento dei beni strumentali mobili). L’incremento della sanzione non è, invece, applicabile in relazione a quelle fattispecie di infedele od omessa indicazione nell’allegato Studi di Settore delle variabili c.d. “descrittive”, cioè quelle concernenti i dati specifici dell’attività che non influenzano né il risultato dello studio di settore, né tantomeno incidono sulla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
>> l’indicazione nel modello di dichiarazione Unico di cause di esclusione o di inapplicabilità non esistenti.
STRUMENTI PER INCENTIVARE E PREMIARE L’ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE
Inibizione agli accertamenti
Nei confronti dei contribuenti che risultino “congrui” rispetto alle risultanze degli Studi di Settore (anche per adeguamento in dichiarazione) l’accertamento di tipo presuntivo può essere effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
>> l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40% dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
>> l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, superi, in valore assoluto, 50.000 euro.
La preclusione opera solo a condizione che le informazioni indicate dal contribuente nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore non siano viziate da irregolarità tali da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte.
La nuova norma troverà applicazione con riferimento agli accertamenti riguardanti i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.
Risposte alle vostre domande
CONTRIBUTI INPS SE
ANCHE PENSIONATO?
Sono in procinto di andare in pensione e con la liquidazione vorrei gestire un’edicola. Vorrei sapere se devo versare obbligatoriamente i contributi all’INPS. Grazie.
Aurelio – Terracina (LT)
Chi è titolare di una attività commerciale come l’edicola, è obbligato al versamento dei contributi Inps alla gestione autonoma commercianti. Se l’interessato ha compiuto i 65 anni può richiedere la riduzione al 50% dell’aliquota contributiva. Dopo cinque anni di contributi versati può essere richiesta la revisione della pensione.
INTESTAZIONE EDICOLA
Quale prassi per intestare
a due fratelli l’edicola del padre
Con mio fratello abbiamo deciso di rilevare l’edicola di mio padre. Qual è la prassi per intestare l’edicola a entrambi? È vero che si deve obbligatoriamente costituire una società? Se sì, di che tipo? Attualmente lavoro in una società a tempo indeterminato; posso allo stesso tempo risultare intestataria di un’attività commerciale? Grazie.
Sonia - Roma
Per il caso evidenziato è necessario costituire una società fra lei e suo fratello. Se lei continuerà a lavorare come dipendente in un’altra società, potrà essere utile costituire una SAS (società in accomandita semplice) con la quale suo fratello sarà il socio operativo (socio accomandatario), con i poteri necessari, iscritto alla gestione commercianti ai fini del pagamento dei contributi Inps, mentre lei sarà socio di capitale (socio accomandante), con diritto a partecipare agli utili o alle perdite ma senza funzioni operative nella gestione. Se invece pensa di lavorare con suo fratello nell’edicola, è opportuno costituire una SNC (società in nome collettivo) in modo da equiparare i due soci anche ai fini previdenziali.
Intestare un’edicola
a un lavoratore
Vorrei sapere se è possibile rilevare un’edicola già esistente e intestarla a una persona che è già un lavoratore dipendente.
Luca
La norma vigente non vieta l’intestazione dell’edicola a un lavoratore dipendente, però sono i contratti dei dipendenti pubblici che vietano lo svolgimento e la titolarità di attività commerciali per i loro dipendenti. Comunque la situazione da lei ipotizzata, anche se fattibile, può risultare penalizzante sotto l’aspetto fiscale sia per la regolarizzazione del soggetto che opera attivamente nell’edicola che per il cumulo dei due tipi di reddito (reddito di dipendente più reddito d’impresa).
COME CALCOLARE
IL GUADAGNO MENSILE
Ho in gestione da poco tempo un’edicola e vorrei sapere come fare per calcolare il guadagno mensile di questa attività. Giuliano - Roma
Facendo la somma del venduto di un mese (somma degli estratti conto pagati al distributore), su questo importo calcoli il 23,11% e trova l’aggio lordo sul venduto. Dall’importo trovato deduca le spese fisse rapportate al mese (affitto, luce, telefono, ecc.) e troverà l’utile del mese sul quale dovrà pagare le imposte.
Esempio: totale venduto del mese e 20.000 x 23,11% = Totale aggio e 4.622 – 822 (quota spese fisse ) = e 3.800 – 1.100 (tasse) = e 2.800 (guadagno netto mensile).
A proposito di iva
Registri per clienti e fornitori
In base alle nuove disposizioni finanziarie, quando emettiamo una fattura di acquisto giornali, in particolare a clienti che hanno partita IVA, è necessario registrarli nel registro clienti. Noi edicolanti siamo tenuti a tenere i registri clienti e fornitori e, in questi registri, vanno annotati tutti i clienti e i fornitori anche se privi di partita IVA? Come funziona? Grazie.
Antonio R. – Ponza (LT)
L’edicola titolare di partita IVA deve tenere il registro acquisti sul quale annotare le fatture dei fornitori, per gli acquisti soggetti a IVA, e il registro corrispettivi per le vendite soggette a IVA e a scontrino fiscale. Gli stessi registri, su apposite colonne, possono essere utilizzati per l’annotazione degli E/C dei distributori. Per la vendita di prodotti editoriali non bisogna emettere fattura ma è sufficiente l’emissione di una regolare ricevuta attestante la quantità dei prodotti, con i relativi importi, forniti ai vostri clienti, ricevute numerate progressivamente che non devono essere registrate su alcun registro.
Si può compensare l’IVA
sul nuovo chiosco?
Sono titolare di un’edicola e ho la partita IVA con relativo registro acquisti. Ho appena acquistato un chiosco e vorrei sapere i tempi di ammortamento dello stesso e se, con la nuova finanziaria, si può ancora compensare l’IVA sul chiosco acquistato.
R. P. - Foggia
L’Iva sugli acquisti di beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività è detraibile, pertanto può essere recuperata e il relativo importo a credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale, può essere richiesto a rimborso, se superiore a e 5.000, oppure compensato con altre imposte. Attualmente l’aliquota di ammortamento applicabile è del 10% annuo.
Obbligo IVA annuale
per l’edicola?
Vorrei sapere se l’edicola (rivendita) è obbligata alla comunicazione annuale IVA. Grazie.
L. S. – Torino
L’edicola titolare di partita IVA è obbligata a presentare sia la dichiarazione IVA annuale che la comunicazione dei dati IVA annuale.
Tutto sull’aggio
Aggio uguale anche per riviste
non acquistate dallo stesso
distributore?
Ho calcolato il mio aggio applicando il 23,11% sui pagamenti fatti al distributore. Lo stesso sistema può essere applicato a quelle riviste acquistate fuori dal mio distributore (es. “Mani di fata” acquistato con lo sconto del 30%)?
M. - Massa
L’aggio del 23,11% corrisponde al 19% defiscalizzato previsto dall’Accordo Nazionale. Sui prodotti acquistati fuori dalla filiera, se sul documento di acquisto risulta chiara la percentuale di aggio, è giusto rilevarla correttamente.
Qual è l’aggio esatto?
Per il saldo settimanale è giusto calcolare l’aggio del 22,88%? Sono previsti per il 2007 variazioni e novità alle percentuali di aggio? L.F. – Castel Del Piano (GR)
La percentuale di aggio da calcolarsi sugli acquisti settimanali è del 23,11%.
Come calcolare l’aggio
dei prodotti editoriali
Ho acquistato da poco un’edicola e non so come calcolare e riportare sul registro dei corrispettivi l’aggio dei prodotti editoriali. Ricevo settimanalmente l’estratto conto dal mio
distributore (il trasporto dei giornali alla mia rivendita è effettuato da una cooperativa esterna) dal quale risulta l’importo giornaliero delle forniture (A), l’importo giornaliero delle rese (B), la quota sindacale (C) e infine la differenza tra l’importo fornito e l’importo reso (D).
In sostanza il mio commercialista mi ha detto di fare così: aggio = (D-C) x 24,7%.
È corretto tutto ciò? In caso contrario qual è la formula esatta con i simboli da me utilizzati? Grazie.
G. Bartolotta – Trieste
Sull’importo D, corrispondente al fornito meno il reso, va calcolato l’aggio del 23,11% e non la percentuale indicata, mentre la quota sindacale va rilevata fra le spese come voce di costo deducibile. |