Un’idea strampalata
La disposizione dei giornali in edicola non soddisfa il comune? Allora ci pensa direttamente l’amministrazione, che per garantire la distribuzione della carta stampata e la relativa par condicio tra testate può dare l’autorizzazione ad aprire un nuovo punto vendita.

È quanto si deduce dalla risoluzione in materia di distribuzione della stampa periodica del 7 marzo 2007 protocollo n. 2445 (foto a sinistra) del Ministero dello sviluppo economico presieduto da Pierluigi Bersani (a lato) che così recita:

Oggetto: Decreto Legislativo n. 170/2001 Stampa quotidiana e periodica - Diffusione
Disattesa distribuzione di alcune testate di quotidiani e periodici
presso punti vendita esclusivi

Si fa riferimento alla nota n. 1740, con la quale codesto Comune segnala una non adeguata fornitura alla cittadinanza della stampa quotidiana e periodica ad opera di due punti vendita esclusivi.
Il servizio, quindi, risulta insufficiente in quanto i predetti punti non commercializzano, come invece impone la vigente normativa di settore, tutta la gamma esistente dei prodotti editoriali.
Al riguardo, pertanto, codesto Comune chiede se ha facoltà di revocare l’autorizzazione ai predetti punti vendita, e quali iniziative possa adottare per garantire il rispetto della normativa al fine di garantire una corretta diffusione della stampa.
In proposito, occorrono alcune precisazioni.
Principalmente si sottolinea come il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica disciplinato da decreto legislativo n. 170 del 2001, prevede soltanto due fattispecie di vendita: l’una esercitata dai punti esclusivi e l’altra da quelli non esclusivi.
I primi sono legittimati a vendere le tipologie di prodotto editoriale (quotidiani e periodici), i non esclusivi, sono legittimati a vendere o ambedue le tipologie di prodotto editoriale o solo una delle due tipologie (quotidiani o periodici)
Nel richiamare, dunque, gli articoli 1 e 2 che definiscono l’ambito di applicazione del citato d.lgs 170/01 ed il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica su tutto il territorio nazionale, è necessario far riferimento anche all’art. 4 del medesimo provvedimento il quale recita che “...nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate”.
Per quel che concerne la possibilità di revoca, a cui adirebbe far ricorso codesto Comune per coloro i quali non osservano quanto disposto all’art. 4 del decreto legislativo in oggetto, si fa presente che il medesimo non prevede casi di revoca, nè fa cenno alcuno ad eventuali sanzioni da comunicare per violazioni commesse.
Da sottolineare, invece, quanto sancito all’art. 9, il quale stabilisce che “...per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.
C’è da aggiungere, però, che all’art. 22 di quest’ultimo decreto a cui il d.lgs. 170 fa espresso rimando, non viene contemplata né la revoca, né la sospensione dell’attività, né qualsiasi altra sanzione per i casi di vendita parziale di un prodotto, qualunque sia il settore commerciale di riferimento.
Fermo quanto sopra, in relazione, invece alle altre eventuali possibilità di intervento da parte di codesto Comune, la scrivente Direzione Generale (del Ministero delle Attività Produttive - ndr) fa appello alla facoltà demandata dall’art. 6 del d.lgs. 170/01 agli Enti locali ai quali compete, in base agli indirizzi emanati dalle Regioni, la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi.
Nell’ambito di tale competenza, dunque, detto Comune, ad avviso della scrivente, potrebbe ovviare alle problematiche riferite, autorizzando ulteriori punti vendita esclusivi al fine di promuovere ed incentivare l’attività commerciale in tale settore, stimolando gli effetti economici derivanti da un regime di libera concorrenza.
Ciò, soprattutto considerando l’importanza che riveste nel tessuto sociale la distribuzione dei prodotti editoriali in questione che non può prescindere dalla specifica natura dei medesimi.
Non si può, infatti, non tener conto della funzione dei prodotti editoriali e della finalità insita negli stessi, ossia quella di rappresentare un mezzo di diffusione della cultura.
Non risulta agevole e rischia di essere riduttivo, infatti, considerare il prodotto editoriale come mero bene di consumo. Esso è da considerare, invece, come lo strumento specifico, che consente a tutti gli interessati, in condizioni di imparzialità ed obiettività, di accedere all’informazione presceltà ed alla comunicazione.
Nel riconoscimento della duplice natura del prodotto editoriale, quale dispositivo per la realizzazione di interessi culturali, oltre che di semplice bene commerciale, trova, quindi, giustificazione la previsione di strumenti normativi e programmatori, atti a garantire un ampliamento della rete distributiva e la realizzazione di un sistema in grado di favorire un rifornimento capillare.
Per completezza di informazione si aggiunge, infine, che la scrivente Direzione con circolare n. 3538 del 28.12.2001, pubblicata sul sito del Ministero, ha fornito precisazioni sulle disposizioni del citato decreto legislativo, proprio al fine di assicurare una corretta attivazione del servizio di diffusione della stampa.

Il Direttore Generale

 

Nel riconoscimento della duplice natura del prodotto editoriale, quale dispositivo per la realizzazione di interessi culturali, oltre che di semplice bene commerciale, trova giustificazione la previsione di strumenti normativi e programmatori, atti a garantire un ampliamento della rete distributiva e la realizzazione di un sistema in grado di favorire un servizio migliore.

Intendendo per ampliamento una previsione nel piano urbanistico di edicole più grandi al fine di consentire l’esposizione di tutto il prodotto editoriale e “la realizzazione di un sistema in grado di favorire un servizio migliore”

Orbene, se il Comune ha ritenuto che la causa di tale disservizio sia da imputare alla rete di vendita, ci permettiamo di evidenziare come la questione sia in realtà più complessa: il fatto che il Comune abbia interrogato il Ministero in merito alla sua “facoltà di revocare l’autorizzazione ai predetti punti vendita...”, ci porta a ritenere che il problema non sia stato adeguatamente analizzato e approfondito.
In realtà, per meglio comprendere la causa del cosiddetto disservizio, dovuto a una non adeguata fornitura ai cittadini della stampa quotidiana e periodica, è necessario conoscere il meccanismo distributivo sulle “piazze” italiane.
La fornitura del prodotto editoriale avviene infatti mediante una rete distributiva composta dagli editori, dai distributori nazionali, dai distributori locali e infine dalla rete di vendita.
I distributori locali ricevono i quotidiani e periodici dagli editori e/o dai distributori nazionali provvedendo alla loro distribuzione, mediante propri trasportatori, alla rete delle edicole.
Prima di continuare in queste nostre considerazioni va fatto presente a chi di competenza, tuttavia, che le quantità di copie immesse sul mercato vengono stabilite a monte, ovvero dagli editori i quali sono gli unici proprietari del prodotto editoriale e come tali gli unici (con la consulenza dei loro distributori nazionali e locali) a stabilire dove e con quante copie andare nelle edicole, che non sono necessariamente tutte quelle esistenti. Diversamente, se fosse vero che “la vigente normativa del settore impone di commercializzare tutta la gamma esistente dei prodotti editoriali” ogni editore si troverebbe costretto a “tirature assurde” per rispettare la suddetta normativa che, in realtà, si limita a dire “...nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate” sottintendendo – è evidente – ricevute”.

Il rivenditore, una volta ricevuto il prodotto, è tenuto per legge a metterlo tutto in vendita nella propria edicola e quindi, nel rispetto del principio di parità di trattamento delle testate, non ha alcun potere discrezionale di scegliere fra il prodotto editoriale che riceve. Successivamente, il rivenditore attende il richiamo in resa del prodotto, da parte del distributore locale, nel rispetto dei tempi di permanenza prescritti dall’Accordo Nazionale e comunque legati alla periodicità del medesimo, che quindi provvede al suo ritiro.
Si evidenzia che, in tale meccanismo distributivo, esiste un sostanziale regime di “monopolio” in cui operano i distributori locali nel rifornire i punti vendita esistenti sul territorio.
Infatti, ciascun distributore locale ha contratti in esclusiva per fornire una determinata tipologia di prodotto editoriale e, mentre nelle grandi città esistono più distributori locali, dei quali però ognuno distribuisce solo una determinata tipologia di prodotto in via esclusiva, nella maggiore parte delle province il distributore locale è unico.
Se questo è il meccanismo di distribuzione dei quotidiani e periodici alla rete di vendita, ci si chiede come possa essere arbitrariamente ritenuto che la causa di una non adeguata fornitura di prodotto editoriale ai cittadini sia da imputare al punto vendita e quindi al rivenditore.
In merito, il Ministero delle Attività Produttive, con la risoluzione del 07.03.2007 prot. n. 2445, dapprima ha precisato correttamente che non è prevista dalla legge la facoltà discrezionale del Comune di revocare l’autorizzazione concessa e che invece è tenuto a predisporre, sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni, il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, ma poi nel prosieguo, fornisce una risposta che, a nostro parere, non convince e comunque non è risolutiva del problema, sostenendo che: “Nell’ambito di tale competenza dunque detto Comune, ad avviso della scrivente, potrebbe ovviare alle problematiche riferite, autorizzando ulteriori punti vendita esclusivi al fine di promuovere e incentivare l’attività commerciale in tale settore, stimolando gli effetti economici derivanti da un regime di libera concorrenza.”
In realtà, sulla scorta del meccanismo distributivo sopra descritto e in forza del rispetto del principio di trattamento delle testate che deve essere garantito dalla rete di vendita, l’asserito “regime di libera concorrenza”, nel settore di vendita di quotidiani e periodici, è fortemente limitato per non dire inesistente.
Pertanto, un incremento dei punti vendita esistenti non fornirebbe affatto la soluzione alla questione della mancata fornitura di tutti i quotidiani e periodici esistenti sul mercato editoriale dato che, anche il nuovo punto vendita verrebbe rifornito dal medesimo distributore locale che rifornisce anche gli altri punti vendita della “piazza” di sua competenza e quindi il prodotto editoriale sarebbe il medesimo.
Si aderisce, invece, con la dichiarazione conclusiva del Ministero che, de iure condendo, prospetta la ricerca di una soluzione mediante la “previsione di strumenti normativi e programmatori atti a garantire un ampliamento della rete distributiva” intendendo per ampliamento una previsione nel piano urbanistico di edicole più grandi al fine di consentire l’esposizione di tutto il prodotto editoriale e “la realizzazione di un sistema in grado di favorire un servizio migliore”.

Astrid Dalla Rovere
Consulente legale SNAG Nazionale

 

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