Resa anticipata? Meglio di no

VERBALE DI CONCILIAZIONE su Ricorsi n. 1, 2 e 3/2007
Oggetto dei ricorsi
Un Distributore Nazionale ha denunciato all’Organo di Conciliazione e Garanzia, la violazione, da parte di tre rivenditori, degli artt. 10 e 13 dell’Accordo Nazionale per avere effettuato la resa del primo numero di una nuova pubblicazione prima della scadenza del termine di permanenza presso il punto vendita.

Esito del ricorso
Le Parti, unitamente ai rispettivi difensori e ai responsabili sindacali per quanto concerne i rivenditori denunciati, sono giunte a una conciliazione che prevede quanto segue: “I rivenditori riconoscono la violazione dell’Accordo Nazionale e prendono atto che l’eventuale ripetizione della medesima violazione costituirà comportamento recidivo ex art. 3 regolamento Organo di Conciliazione e Garanzia. Lo Snag provinciale di Milano, al fine di sensibilizzare i rivenditori propri associati in ordine alla gravità di rendere anticipatamente un prodotto editoriale in violazione dell’Accordo Nazionale si impegna, sul suo giornale locale, alla diffusione di un comunicato ad hoc per la durata di 4 settimane. A fronte degli impegni assunti dalle parti resistenti, il ricorrente dichiara di aderire alla conciliazione secondo quanto concordato e di rinunciare alla prosecuzione dei giudizi instaurati con i ricorsi”.

Il commento dell’avvocato Astrid Dalla Rovere
La normativa dell’Accordo Nazionale è molto chiara sia nella parte relativa ai compiti del rivenditore sia in quella che prevede i tempi di permanenza delle pubblicazioni presso i punti vendita; da un lato, l’art. 10 punto 5 prevede espressamente che il punto vendita: “Restituisce il prodotto rimasto invenduto esclusivamente a seguito del documento di richiamo in resa predisposto dal soggetto che esercita l’attività di distribuzione” e all’art. 13 prevede i criteri che determinano la permanenza dei prodotti presso i punti vendita. Ciò premesso, il fatto che il rivenditore non attenda il richiamo in resa della pubblicazione da parte del distributore locale, e non osservi il tempo di permanenza espressamente previsto dall’Accordo Nazionale, rappresenta senz’altro una grave violazione dello stesso.
Detto ciò, si conviene in ordine al fatto che il “fenomeno della resa anticipata” rappresenta una questione ben più complessa, tanto è vero che è stata oggetto di discussione in sede di Commissione Nazionale art. 15 che ha istituito un Gruppo di Lavoro incaricato di definire le modalità di monitoraggio del fenomeno su alcune piazze distributive.
In ogni caso, sussiste l’obbligo da parte dei rivenditori di osservare la normativa dell’Accordo Nazionale mantenendo la pubblicazione presso il punto vendita sino alla scadenza del termine e del richiamo in resa da parte del distributore locale e, solo ove quest’ultimo non vi provvedesse, nonostante l’intervenuta scadenza del tempo di permanenza, allora, previa comunicazione potrà procedere con la resa del prodotto.
Per quanto riguarda il caso oggetto dei ricorsi, l’intervento diretto dei responsabili dei sindacati provinciali all’udienza, che si è tenuta avanti all’Organo di Conciliazione e Garanzia, ha evitato che quest’ultimo si pronunciasse con una decisione di condanna dei rivenditori al pagamento delle sanzioni e ciò, a fronte del loro impegno di sensibilizzare i propri associati in ordine alla gravità di tale comportamento.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, ritengo opportuno, nonché doveroso, ribadire che la resa anticipata di un prodotto editoriale, seppure in considerazione dei molteplici fattori che la causano, rappresenta un comportamento che vìola l’Accordo Nazionale.

 

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