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Risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
Il distributore sbaglia
i conti
A. Berta di Nerviano (MI) ci scrive chiedendo una soluzione alla questione, già più volte posta da altri rivenditori, del mancato accredito delle rese in estratto conto da parte dell’Agenzia di distribuzione.
La distribuzione dei quotidiani e periodici, così come il ritiro delle rese, è un’attività che si fonda sulla reciproca fiducia fra il rivenditore e l’agenzia di distribuzione. Concretamente, la resa del prodotto editoriale non avviene direttamente fra queste due parti, ma mediante un terzo soggetto, il trasportatore, che viene incaricato dall’agenzia di distribuzione.
Può quindi accadere che, dato che il distributore locale non può verificare immediatamente la corrispondenza del prodotto ritirato con quello indicato nella bolla di resa, ma solo in un momento successivo (e quindi quando il prodotto viene lavorato), non accrediti in estratto quel prodotto che non gli risulta esser stato reso.
Quando ciò si verifica, è chiaro che non è facile riuscire a dimostrare quale delle parti sia incorsa nell’errore perché, inevitabilmente, il distributore dichiarerà che il prodotto che gli risulta come reso è quello poi accreditato, mentre il rivenditore contesterà che non gli è stata “scontata” una parte del prodotto reso.
Ciò premesso, qualora la problematica si ponesse con una certa frequenza, tale da non lasciare più spazio alla scusabilità dell’errore, consigliamo al lettore di procedere come segue.
In primo luogo, qualora il trasportatore non sia una persona con la quale s’intrattiene un rapporto di fiducia di lungo periodo, è opportuno invitare il distributore locale ad adottare un sistema di invio/ritiro tramite casse sigillate e personalizzate; secondariamente, si consiglia di scrivere al distributore locale una lettera raccomandata con la quale “in considerazione delle continue differenze da voi riscontrate nelle mie rese e, al fine di evitare che ciò si verifichi anche nel futuro, vi comunico che si rende necessaria la presenza di un vostro incaricato, al momento del ritiro della resa, che possa controllare in loco l’effettiva corrispondenza con il prodotto indicato nella bolla. Vi preavverto che, in caso di un vostro rifiuto, provvederò a fare presenziare, al momento della resa, una persona di mia fiducia che potrà poi, in un eventuale giudizio avanti all’Organo di Conciliazione e Garanzia o avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, testimoniare la correttezza del mio operato e il mio conseguente diritto ad avere l’accredito del prodotto editoriale indicato nella bolla di resa.”
Consapevole che tali suggerimenti non garantiscono certamente una pronta soluzione al problema ritengo, in ogni caso, che servirebbero a rendere più consapevole l’agenzia di distribuzione che il rivenditore è attento a quanto viene accreditato nell’estratto conto e pronto a far valere le proprie ragioni.
Recedere
da un contratto
comporta una penale?
D.C. di Crema ci scrive chiedendo se è legittimo che una società, con cui ha sottoscritto un contratto, e alla quale ha poi comunicato la sua volontà di recedere, richieda il pagamento di una penale pari al 25% del valore del contratto.
Non avendo il contratto in mie mani e non sapendo qual è l’oggetto, non mi è facile dare una risposta precisa al lettore, e, quindi ritengo opportuno suggerire di leggere attentamente il contratto per accertare quanto segue.
Innanzitutto, è opportuno verificare che nel contratto sia specificamente prevista una clausola che impone, in caso di recesso, il pagamento di una penale pari al 25% del valore dell’oggetto del contratto e, se tale clausola è prevista allora, affinché sia valida, è necessario che sia stata specificamente sottoscritta in calce al contratto (ciò significa che dovrà comparire sul contratto una doppia sottoscrizione con richiamo specifico dell’articolo del contratto che prevede tale clausola).
Secondariamente, è opportuno che verifichi se nel contratto è prevista la facoltà alla parte di recedere e, soprattutto, entro quale termine e con quali modalità: generalmente i contratti standard prevedono un recesso “legittimo” se comunicato entro un certo numero di giorni e con lettera raccomandata e in tal caso la penale non è dovuta.
Pertanto, una volta verificato quanto sopra, se nel contratto non vi è la doppia sottoscrizione in calce, allora la clausola penale è nulla. Se poi il recesso è stato comunicato entro il termine e con le modalità previste nel contratto, allora non sarà tenuto al pagamento della penale. Diversamente, se vi é la doppia sottoscrizione in calce e se non sono stati rispettati i termini e le modalità di comunicazione del recesso, previsti nel contratto, ma il suo recesso risulta motivato da giusta causa e/o gravi inadempimenti della società, allora, nel momento in cui quest’ultima rinnova la richiesta di pagamento della penale, potrà rivolgersi a un legale cercando, con il suo intervento, una definizione bonaria che preveda eventualmente il pagamento di un importo inferiore, rispetto a quello richiesto, e che la società potrebbe accettare anche al solo fine di evitare un processo.
Problemi
per una sostituzione
A.S. di Abano Terme (PD) ci scrive chiedendo come si deve comportare rispetto a una situazione incresciosa verificatasi in ordine alla progettazione del nuovo chiosco della sua edicola. L’edicolante ha incaricato un geometra per le pratiche inerenti alla richiesta di autorizzazione al Comune, per l’ampliamento e lo spostamento dell’edicola; successivamente gli ha chiesto un preventivo di spesa per la costruzione del basamento, ma l’ha ritenuto eccessivamente oneroso e ha deciso, quindi, di rivolgersi ad altro professionista. Nonostante l’avvenuto pagamento di un acconto di 600 euro al geometra, quest’ultimo le ha inviato una seconda fattura contenente voci di spesa che la lettrice ritiene ingiustificate e ci chiede come si deve comportare.
L’affidamento di un incarico a un professionista è solitamente caratterizzato da un rapporto di fiducia che comporta l’obbligo delle parti di tenere un comportamento improntato alla correttezza e lealtà. È possibile che, rispetto all’incarico originariamente conferito, per predisporre le pratiche relative all’autorizzazione comunale, si sia ingenerata nel professionista un’aspettativa in ordine al successivo incarico, di procedere con la progettazione per la costruzione del basamento, cosa che invece non è avvenuta in ragione del preventivo di spesa ritenuto eccessivamente oneroso.
Poiché il professionista ha già inviato una seconda fattura (sarebbe opportuno che accertasse se si tratta di fattura o di semplice nota spese) è buon diritto della rivenditrice contestare quelle voci di spesa che non sono dovute, motivandone le ragioni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, respingendo nel contempo la fattura in originale e rendendosi comunque disponibile al pagamento di quelle, che invece ritiene giuste.
È possibile che, in seguito al ricevimento della lettera, si apra un dialogo con il professionista, finalizzato a una definizione bonaria della lite mentre, se ciò non dovesse accadere, la rivenditrice potrà dimostrare che il richiesto pagamento è infondato proprio sulla scorta del fatto che le spese fatturate sono state in realtà compiute da altri.
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Risponde
Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
Spostamento di edicola
Sto per acquistare un’edicola e il titolare mi ha detto che a breve dovrà essere spostata perché nelle vicinanze sorgerà una sede distaccata del vicino tribunale. Cosa posso fare per sapere dove verrà ubicata? Esiste qualche legge che mi tuteli?
P. Anastasi - Messina
L’unico soggetto che può fornirle informazioni precise circa l’eventuale nuova ubicazione è l’Autorità comunale; sul punto, provi a consultare il piano di localizzazione. Per quel che riguarda in generale il trasferimento, vi è da dire che la possibilità di spostare un chiosco rientra tra i poteri del Comune. Tali poteri, però, devono in primo luogo corrispondere agli interessi pubblici (nella specie, l’interesse della collettività ad avere una sezione distaccata del Tribunale), e poi devono rispettare quelli del rivenditore che viene trasferito. Ciò significa che il Comune deve disporre il trasferimento del chiosco in una zona idonea, dove cioè vi sia uguale o simile possibilità di vendita. In caso contrario, si può impugnare, entro 60 giorni, il provvedimento di trasferimento davanti al Giudice Amministrativo.
Un edicolante
non riceve i giornali
dal distributore
Dopo aver fatto un grosso investimento per l’acquisto della licenza di edicolante con l’approvazione del comune e della Fieg, non ricevo i giornali dal distributore locale. Non posso pagarmi un avvocato e non conosco persone influenti. Vorrei fare una considerazione: com’è misera la vita quando ci sono abusi di potere!
S.C. – Martano (LE)
Per fare una valutazione circa il comportamento del distributore e, prima di qualificare lo stesso come abusivo, bisognerebbe conoscere esattamente la situazione del Comune di Martano, e in primo luogo il numero di punti vendita già esistenti e l’andamento delle vendite della stampa quotidiana e periodica. Inoltre, poiché la “licenza” in sé non si può comprare, non è chiaro se lei ha acquistato un chiosco già esistente, oppure ha comprato ex novo un chiosco. In ogni caso, la prima cosa da fare è contattare il rappresentante SNAG del luogo.
La terza edicola… che guaio!
Ho un’edicola, in un paese di 2.000 abitanti, che gestisco da 29 anni.
Ho appreso che è stata data l’autorizzazione per l’apertura di una terza edicola proprio nella zona dove si trovano i miei clienti. Il mio fatturato settimanale è di circa 1.000 euro lordi. Vi chiedo: a chi posso rivolgermi per inoltrare un ricorso che possa valutare la possibilità di ritirare questa autorizzazione?
A.T. – Pastorano (LE)
Si può rivolgere a un bravo avvocato che valuterà se sussistono i presupposti per presentare un ricorso al Giudice amministrativo. Sarà infatti necessario verificare, in primo luogo, se nel suo Comune esiste un Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, ai sensi dell’art. 6 del D. lgs. n. 170/2001 e, in ogni caso, se l’autorità comunale abbia rispettato, nel rilasciare questa nuova autorizzazione, tutti i parametri previsti dal comma 6 dell’art. 2 del citato decreto, e cioè: densità della popolazione; caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone; entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni; condizioni di accesso; esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
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Risponde
Irene Romoli
consulente legale per le strutture SNAG di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria, Emilia, Toscana |
Il distributore applica
la portatura settimanale
da 9 anni
Sono titolare dei carrelli giornali all’interno della Stazione F.S. di Firenze S.m.n. dal 1974 (ex CO.VE.S: dal 1974 al 1998) e quindi dopo la cessazione della CO.VE.S nel 1998 con licenza propria. I distributori locali ci hanno sempre applicato, a partire da questa data, cioè dal 1998, la portatura settimanale che, da un conto approssimativo, ammonta a oggi, dopo 9 anni, a oltre 60.000 euro. Volevo sapere se tale somma è legittima per noi edicolanti di stazione, prima di richiederne l’eventuale rimborso. Premetto che anche gli altri miei colleghi, altra gestione carrelli e altre due edicole, hanno sempre pagato la stessa portatura richiesta dai distributori.
Avrei anche un altro problema spinoso da rivolgervi riguardo il contratto che Grandi Stazioni ancora non ci ha rinnovato a distanza, di 9 anni dopo la cessazione della CO.VE.S mentre si è sempre premurata da 9 anni a questa parte, di inviarci le regolari richieste del canone con tanto di fattura trimestrale, imputandolo a occupazione di spazi all’interno della stazione di competenza. Gradirei avere un vs. parere in merito. Grazie per il vs. servizio che reputo vitale per tutti i giornalai d’Italia. Cordialmente vi saluto.
F. Cicione & C. - Firenze
Secondo l’art. 10 dell’Accordo Nazionale, il servizio di portatura dei prodotti editoriali dovrebbe essere effettuato dal distributore locale, il quale organizza il servizio di trasporto in via del tutto autonoma, franco punto vendita. Il servizio dovrebbe dunque essere gratuito per l’edicolante.
D’altra parte, l’Accordo specifica che la regola del servizio franco punto vendita può essere derogata per consuetudini in atto determinate da elementi oggettivi di difficoltà di accesso, o per servizi svolti dal distributore locale non specificatamente previsti come a suo carico dall’Accordo stesso.
Da informazioni assunte, risulterebbe che il distributore locale nel suo caso, e previa sottoscrizione di apposito accordo, provvede a consegna particolare per la sua rivendita al di fuori dei giri di consegna tradizionale, oltre a servizi ulteriori specificatamente previsti in suo favore, come per esempio la consegna in orario fisso e il servizio di scorta magazzino.
Laddove del resto lei non fosse beneficiario di servizi ulteriori e aggiuntivi, le somme che le vengono richieste sarebbero sicuramente da considerarsi illegittime, poiché dovrebbe per contro essere applicata la regola generale franco punto vendita. Infatti, verrebbe a mancare l’elemento giustificativo dell’eccezione alla regola generale.
Conseguentemente, le illegittime richieste di pagamento del distributore locale sarebbero suscettibili di esser portate all’attenzione dell’Organo di conciliazione, attraverso la predisposizione di apposito ricorso.
Onde valutare al meglio la questione che ci ha sottoposta in merito al servizio di portatura, mi risultano pertanto indispensabili alcuni chiarimenti e l’assunzione di ulteriori informazioni: a tal fine, il vicepresidente dello SNAG, Andrea Innocenti, è a sua completa disposizione e penserà poi a “girarmi” le questioni strettamente giuridiche per ottenere un parere legale in merito.
Per quanto riguarda poi il contratto
di locazione, preciso che la L. 392/1978 all’art. 28 prevede la possibilità di rinnovo tacito, salvo disdetta a mezzo raccomandata.
L’art. 32 della stessa legge prevede, inoltre, che le parti convengano l’aggiornamento del canone di locazione corrispondente al 75% degli indici ISTAT.
Pertanto, laddove il contratto di locazione preveda la possibilità di rinnovo tacito, questa dovrà essere rispettata, salvo regolare disdetta da parte sua o da parte del locatore.
Il tutto, naturalmente, laddove Grandi Stazioni sia effettivamente subentrata di diritto nelle posizioni giuridico-contrattuali successive alla cessazione di CO.VE.S, poiché in caso contrario il contratto di locazione non potrebbe dirsi prorogato ai sensi dell’art. 28 della L. 392/1978, ma dovrebbe essere nuovamente negoziato tra le parti.
Il consiglio pertanto è quello di verificare quest’ultima circostanza ed eventualmente pretendere la sottoscrizione di un nuovo contratto.
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Risponde
Dario De Vitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, marche, Lazio, Abruzzo e Molise |
Una richiesta negata
Vi scrivo in relazione al rilascio dell’autorizzazione per installare un chiosco sul suolo pubblico del comune. La mia richiesta è stata respinta per le seguenti due motivazioni:
1) D.Lgs 24.04-2001 n.170 “Riordino del Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13.04.1999 n. 108 (Gazz. Uff.n. 110 del 14.05.2001);
2) Legge 5 agosto 1981 n. 416 (Gazz. Uff. n. 215 del 06.08.1981)0.
La mia domanda è la seguente: è possibile che il Comune non abbia il piano di localizzazione delle edicole? Faccio presente che dove risiedo non esiste un chiosco per la vendita di giornali e attualmente esiste un’autorizzazione per un posto fisso.
E. T. – Morro D’Oro (TE)
Sarebbe opportuno valutare il provvedimento di diniego dell’autorizzazione adottato dal Comune. Mi sembra “singolare”, infatti che il Comune si sia limitato a richiamare delle leggi (senza neppure specificare gli articoli) non motivando ulteriormente le ragioni del diniego. In tal caso il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto “è viziato per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione, il provvedimento che si limiti alla sola enunciazione degli articoli di legge applicati senza specificare le ragioni giuridiche che hanno portato al diniego” (cfr. TAR Puglia n. 5708/01). Infatti ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, la motivazione del provvedimento amministrativo deve essere costituita dai presupposti di fatto e dalle collegate ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione: non è pertanto sufficiente l’uso di frasi laconiche, essenzialmente stringate, accompagnate dalla citazione degli articoli di legge applicati (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 28 febbraio 1995, n. 153). Si consideri, poi, che in materia di commercio, l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo si dimostra senz’altro più penetrante nel caso di diniego di autorizzazione - in quanto esso incide su un valore costituzionalmente protetto (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 1997, n. 551).
Quanto ai piani di localizzazione i d.lgs. n. 170/01 all’art. 6, comma 2 prevede che “ I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Tuttavia è possibile che un Comune ancora non si sia dotato di un piano (e allora potrebbe sollecitarne l’approvazione attraverso una istanza motivata, seguita da una diffida ed eventualmente da un ricorso avverso il silenzio inadempimento).
Comunque, la mancanza del piano non è necessariamente di ostacolo al rilascio delle autorizzazioni in quanto (sempre ai sensi del sopra citato art. 6) “In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l’autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche a esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto”. |
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