| |
Una questione controversa
La diffusione e distribuzione della stampa quotidiana gratuita all’interno di esercizi pubblici alimentari,
non violano, fra l’altro,
le condizioni igienico sanitarie di base?
Lo SNAG Provinciale di Firenze ha richiesto
l’avvio di un procedimento amministrativo per chiarire gli aspetti controversi della questione.
Lo SNAG della provincia di Firenze si è rivolto, tramite il proprio legale, al Sindaco del Comune di Firenze in relazione alla prassi, ormai consolidatasi, di distribuzione di stampa quotidiana gratuita all’interno di esercizi di vendita al pubblico, che non siano riconducibili a punti vendita esclusivi, o non esclusivi, autorizzati in base alla vigente normativa sulla distribuzione della stampa quotidiana e periodica.
A seguito di un’indagine condotta sulla piazza di Firenze è, infatti, emerso che esistono numerosissimi esercizi pubblici – diversi dai punti vendita esclusivi – che distribuiscono giornalmente i quotidiani gratuiti.
Gli esercizi che provvedono in tal senso sono principalmente riconducibili a bar, pasticcerie, alimentari, salumerie, macellerie e panifici, vale a dire a quei negozi autorizzati alla distribuzione di alimenti e bevande.
Lo SNAG ha deciso di porre all’attenzione del Comune la questione, poiché essa appare assolutamente illegittima e contraria al D. Lgs. 170/2001 e, a livello regionale, al Codice di Commercio della Regione Toscana.
Secondo la vigente disciplina, infatti, è consentito ai punti vendita non esclusivi di provvedere alla distribuzione della stampa quotidiana e periodica, previa autorizzazione o previa sperimentazione, laddove sia possibile ricavare dalla struttura di vendita uno spazio apposito e adeguato all’esposizione al pubblico dei prodotti editoriali, laddove sia garantita parità di trattamento e modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni identiche tra esercizi esclusivi e non (art. 4 e art. 5, lett. b e c).
Gli esercizi che effettuano la distribuzione dei quotidiani gratuita contravvengono, pertanto, alla disciplina sopra richiamata, sia sotto l’aspetto dell’assenza di autorizzazione alla vendita (art. 2 D. Lgs. 170/2001; Codice di Commercio, artt. 23 e 24), che sotto quello della parità di trattamento e di adeguato spazio espositivo.
Non si riesce, infatti, a ravvedere la ragione per cui sia consentito a una testata giornalistica di essere distribuita, gratuitamente, presso rivendite non autorizzate e che non abbiano effettuato la sperimentazione ai sensi della L. 108/1999.
Anche volendo tenere in considerazione l’elenco fornito dall’art. 3 del D. Lgs. 170/2001 e dall’art. 26 del Codice di Commercio, relativamente all’esenzione dall’autorizzazione, la distribuzione di cui sopra risulta assolutamente illegittima, poiché i quotidiani in questione non sono distribuiti secondo le modalità ivi elencate e non presentano neppure le caratteristiche richieste. In sostanza, dunque, si verifica una violazione della normativa statale e regionale in materia.
Vi è infine da porre in evidenza come la collocazione dei quotidiani gratuitamente distribuiti all’interno di questi esercizi, non sempre rispetti le condizioni igienico-sanitarie di base, poiché in alcuni casi i quotidiani sono appoggiati direttamente sul bancone di vendita, dove vengono, appunto, distribuiti alimenti e bevande. Fra l’altro, a tale proposito, pare sufficiente tenere in considerazione come generalmente i quotidiani, prima di essere consegnati alla rivendita, vengano impacchettati senza alcuna protezione e appoggiati anche sui pavimenti e sulle strade.
Evidentemente quest’ultima circostanza è una delle ragioni che sta alla base dell’imposizione alle rivendite non esclusive di collocare i prodotti editoriali in apposito spazio, separato dalla merce inerente all’attività commerciale principale (cfr. art. 5 D. Lgs. 170/2001). Così, in ragione delle motivazioni sopra esposte, lo SNAG ha promosso l’avvio di un procedimento amministrativo, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241.
In base alla normativa richiamata, il Comune avrà l’obbligo di rispondere alle richieste di chiarimenti dello SNAG, nominando un responsabile del procedimento che funga da referente.
Vi è infine da aggiungere che a tale iniziativa sono seguite alcune critiche e polemiche divulgate a mezzo circolare da altra organizzazione sindacale, che, peraltro lo SNAG non ha ritenuto di dover prendere in considerazione. Ciò che allo SNAG interessa, infatti, è il benessere dei propri iscritti e di tutti gli edicolanti in genere: l’iniziativa qui illustrata, dunque, è volta proprio al raggiungimento di questo scopo. D’altra parte, essendo Azienda Edicola l’occasione per poter approfondire determinate questioni, parrebbe opportuno evidenziare come le osservazioni (negative) mosse da altra associazione sindacale non siano di per sé appropriate.
Le lamentele dello SNAG nei confronti dell’Amministrazione comunale, infatti, appaiono chiaramente determinate da motivi di illegittimità (cioè la contrarietà della prassi consolidatasi rispetto alle norme vigenti in materia) e di pubblica igiene.
Alcun riferimento può dunque essere ravvisato rispetto alla possibilità, questa volta legittima, di ottenere autorizzazione alla vendita quale punto non esclusivo: anzi, pare quasi superfluo doverlo sottolineare, l’iniziativa dello SNAG è volta anche alla tutela dei punti vendita non esclusivi!
Irene Romoli |