Il disegno di legge sulla riforma dell’Editoria, varato il 3 agosto scorso dal Consiglio dei ministri, ha “l’ambizione di essere una riforma di sistema”.
Lo ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza, con delega all’editoria, Ricardo Franco Levi, nell’illustrare il provvedimento durante una conferenza a Palazzo Chigi.

Ma davvero è una RIFORMA?

Prima di entrare nel merito di questo documento, vogliamo ricordare che Ricardo Franco Levi (vedere nostra intervista sul numero scorso) ha auspicato, fra l’altro, che il ddl di riforma del settore, in attesa dell’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, ’’possa arrivare a metà settembre, dopo la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri, all’attenzione della commissione Cultura della Camera e possa essere oggetto di un esame rapido”.
Il ddl di riforma dell’editoria ’’parte dal disegno di legge Bonaiuti, che nella scorsa legislatura non era riuscito ad arrivare all’approvazione finale da parte del Parlamento ma ha goduto di un ampio e trasversale supporto parlamentare, nella tradizione dell’appoggio bipartisan che c’e’ sempre stato sui temi dell’editoria. Mi auguro - Levi ha poi concluso - che in questa stessa prospettiva possa essere accolto ed esaminato dal Parlamento’’.

A dire la verità, di tutto quello che ci si aspettava - almeno per quanto riguarda da vicino il nostro lavoro - nella cosiddetta “riforma di sistema” non c’è niente o, almeno, nulla di veramente sostanziale. È un bene? È un male?
Difficile a dirsi in questo momento.
Ciò che appare a un primo esame, è che la parte più rilevante del ddl è quella che ridisegna il sistema dei contributi diretti e indiretti al settore stabilendo criteri più severi per l’accesso alle cosiddette provvidenze e per la quantificazione degli stessi contributi. Così come sono state stabilite nuove misure per le agevolazioni alle spedizioni dei prodotti editoriali, che entreranno in vigore gradualmente. In sostanza, ai contributi erogati oggi direttamente alle Poste si sostituisce un credito d’imposta, diretto agli editori, per le spese sostenute per la spedizione delle testate in abbonamento.
Il nuovo criterio avrà, però, un’applicazione diluita nel corso di quattro anni, in modo da entrare a regime nel 2011, in coincidenza cioè con la liberalizzazione dei servizi postali in tutta Europa.

Ma vediamo da vicino i punti più salienti.

Finalità Generali
“La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati”.
“Tale disciplina mira all’arricchimento della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del pluralismo, al sostegno all’innovazione e all’occupazione, alla razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche. (...)”

Queste non sono novità se non fosse che “mirare all’arricchimento della produzione” dei prodotti editoriali significa che le testate nelle nostre edicole potrebbero aumentare a dismisura...

Definizione del prodotto editoriale
“Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso”.

Dunque tutta la “fuffa” di cui noi ci lamentiamo continuerà a godere degli stessi diritti di testate quali Espresso e Panorama! E, naturalmente, di tutto quanto da noi richiesto in merito “a numero di uscite minime nell’anno secondo la periodicità denunciata, obbligo di stampa della data di uscita sulla copertina e della gerenza in quarta di copertina per le pubblicazioni con periodicità superiore al quotidiano, indicazione chiaramente visibile del prezzo di copertina” non c’è traccia. E non possiamo certo consolarci per il fatto che

“La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi”.

Registro degli operatori di comunicazione
Se fino a ieri per diventare editori occorreva seguire un certo tipo di procedure che, in fondo, miravano anche a tutelare il mondo editoriale stesso ora, proprio in virtù di quanto enunciato nelle finalità generali, la normativa viene semplificata ed è sufficiente

“L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione per l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici”, che “sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa”.

Che dire? Ahimè, proprio nulla!
Seguono poi tutta una serie di precisazioni in merito alle eventuali posizioni dominanti o lesive del pluralismo e alla raccolta pubblicitaria.

Distribuzione dell’editoria quotidiana e periodica
All’art. 12, viene ribadito:

“Gli operatori della distribuzione dell’editoria quotidiana e periodica nelle concrete pratiche commerciali, nei diversi passaggi e ad ogni stadio, nazionale o locale, della filiera distributiva, rispettano i principi del­la concorrenza e del pluralismo e garantiscono la parità di trattamento fra le testate giornalistiche”.

E questa non è certamente una novità, ma soltanto la riconferma che testate di valore e “fuffa” sono tutte sullo stesso piano. Che gli editori veri, poi, non si lamentino che le nostre edicole sono dei bazaar!

E all’art. 13 si puntualizza:

“Salvo il fatto costituisca reato, chiunque effettui operazioni di distribuzione di prodotti dell’editoria quotidiana e periodica con modalità che non rispettano i principi di concorrenza, pluralismo o parità di trattamento tra le testate giornalistiche di cui all’articolo 12, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 300.000”.

Interventi sulla disciplina del prezzo dei libri
All’art.14, c’è una precisazione interessante che dice:

“È consentita la vendita a consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, con uno sconto sul prezzo fissato purché non superiore al 15 percento”.

La norma parla chiaro: “da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata”. Dunque anche l’edicola è libera di applicare sui libri lo sconto del 15%?
Sembrerebbe di sì, purché questi volumi non siano prodotti registrati come periodici o allegati a quotidiani e periodici.

Contributi diretti all’editoria quotidiana e periodica
In tutta una serie di articoli e commi vengono illustrate le metodologie per accedere a queste sovvenzioni per le quali, effettivamente, qualche paletto è stato messo. Resta da vedere come i soliti “furbetti” trasformandosi in campioni di slalom, riusciranno a schivarli e a ottenere ciò che loro serve. Naturalmente è stato precisato anche tutto ciò che può comportare la perdita, per le imprese editrici, del diritto alle provvidenze e agevolazioni previste dalla legge.
Lo sapete che anche Azienda Edicola, se solo fosse una cooperativa anziché una società a responsabilità limitata, avrebbe potuto accedervi già da tempo? Ma non l’abbiamo mai fatto perché siamo contrari a questi contributi elargiti con le nostre tasse e desideriamo continuare a poter dire, per esempio, che è assurdo avere soldi dallo Stato per poi regalare gli abbonamenti.

Nella metodologia esposta c’è, però, anche un bella precisazione:

“Gli interventi di sostegno non possono concorrere a determinare a favore delle imprese beneficiarie ingiuste posizioni di vantaggio nel mercato”.

E questo, lo diciamo francamente, ci conforta assai.

Agevolazioni per la spedizione di quotidiani, periodici e libri
Come già detto all’inizio, diverse importanti puntualizzazioni vengono fatte per quanto riguarda le spese sostenute per la spedizione in abbonamento. E mentre prima le testate potevano essere spedite solo a mezzo Poste Italiane, che venivano rimborsate direttamente, ora ogni editore sarà libero di scegliere un operatore o un sistema di recapito di propria fiducia beneficiando, a contropartita, di un determinato credito d’imposta.

Seguono quindi articoli che chiariscono metodologie per:
>> Estensione del credito di imposta per investimenti finalizzati all’innovazione
>> Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti
>> Armonizzazione dei regimi previdenziali, ecc.

Promozione della lettura
Con grande soddisfazione di Andrea Ceccherini, l’art. 27 prevede che:

“Le imprese editrici che percepiscono contributi diretti ai sensi della presente legge sono tenute a fornire alle scuole copie di quotidiani da utilizzare nelle classi quale materiale didattico e di diffusione dell’informazione e della cultura. Quantità, condizioni e modalità delle consegne saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere della Commissione Tecnica Consultiva per l’editoria”.

E il Dipartimento per l’informazione e l’editoria promuoverà accordi e opportune iniziative con le associazioni di categoria (anche la nostra, immaginiamo) per incentivare la lettura dei quotidiani da parte dei giovani.
Conclude, tutta una serie di disposizioni finali, nelle quali, in questo momento, non ci sembra il caso di entrare in merito.

Cosa dicono gli interessati
Immediatamente dopo la presentazione, sulla stampa quotidiana sono usciti i commenti dei maggiori interessati alle innovazioni proposte dalla cosiddetta riforma dell’editoria. Riportiamo i più importanti, ma tenete presente che vengono citati anche argomenti sui quali - in questa nostra anticipazione - non ci siamo volutamente soffermati. Servono, comunque, a darvi un’idea più allargata di quanto sarà oggetto di esame prossimamente.

FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali
“Una riforma di carattere generale sull’editoria come quella promossa dal Governo deve sapersi misurare con i reali problemi del settore e guardare ancor più al futuro, dando maggiore attenzione alle esigenze di innovazione, alle nuove tecnologie dell’informazione e multimedialità”.
È quanto ha affermato il presidente della Fieg, Boris Biancheri, sottolineando come una valutazione complessiva sarà possibile solo dopo i necessari approfondimenti.
“Accogliamo con insoddisfazione – ha continuato Biancheri – il rinvio ad altro provvedimento del credito di imposta per gli investimenti e l’assenza di misure per la nuova occupazione, la multimedialità e la formazione dei giornalisti che erano state, invece, previste nello schema originario del ddl”.
Il presidente della Fieg ha auspicato che “il Governo, prima di presentare il testo al Parlamento, apporti al ddl i necessari aggiustamenti”.

FNSI - Federazione Nazionale Stampa Italiana
Pur apprezzando l’importanza di poter disporre di “un’iniziativa legislativa di riforma del sistema editoriale su cui discutere e realizzare le opportune modifiche con il governo e in sede di discussione parlamentare, il ddl sull’editoria presenta delle carenze e dei punti da ridiscutere e modificare”. È il parere della FNSI, Federazione nazionale stampa italiana. “Pur affrontando alcuni dei temi principali posti da noi”, ha affermato il sindacato dei giornalisti, “la proposta di legge sembra, però, sottovalutare l’emergenza occupazionale e le difficoltà del lavoro giornalistico dipendente e precario nell’attuale momento di riorganizzazione e di blocco del rinnovo contrattuale. L’assenza di una misura che consenta il reperimento di risorse da destinare alle situazioni di crisi, e in particolare ai prepensionamenti e alle casse integrazione, ha la conseguenza di continuare a scaricare sull’Istituto autonomo di previdenza dei giornalisti l’onere di tutte le difficoltà vere o presunte
delle imprese”.

AIE - Associazione Italiana Editori
Lamenta invece poca attenzione nei confronti dell’editoria libraria, pur nell’ambito di “un progetto di riforma che guardiamo con interesse”, Federico Motta, presidente dell’AIE. Secondo Motta, ancora una volta gli editori dei libri e periodici di cultura sono stati “trascurati e non considerati nelle specificità che li distinguono dall’editoria quotidiana e periodica di informazione. Apprezziamo le intenzioni”, prosegue il presidente AIE, “ma da un primo esame possiamo dire che non si traducono in un dettato normativo effettivamente utile e coerente con le specificità dell’editoria libraria. Anzi sembrano intravedersi nuovi oneri a carico degli editori ed enunciazioni di principio che indeboliscono
il diritto d’autore”.

Brevi riflessioni di Astrid Dalla Rovere, consulente legale SNAG
Il Governo è stato delegato a emanare un decreto legislativo avente per oggetto la raccolta, in un testo unico, delle norme primarie in materia di editoria, al fine di offrire uno strumento utile e soprattutto aggiornato agli operatori
del settore.
La legittima aspettativa da parte nostra era quindi che la rete di vendita venisse, seppure solo in parte, considerata a tutti gli effetti, parte di tale progetto legislativo.
Tuttavia, nonostante le premesse, la lettura degli articoli della legge delega (il testo completo su: www.snagnazionale.org) delude portandoci a chiedere se gli edicolanti siano o meno considerati dal legislatore quali “operatori del settore”.
Infatti, nella predetta legge, non viene in alcun modo richiamata la nostra rete che, nel nostro Paese, svolge un ruolo centrale e di riferimento per la vendita del prodotto editoriale in coerenza con i principi costituzionali e legislativi vigenti.
Le uniche previsioni che richiamano la distribuzione dell’editoria si limitano, infatti: da un lato, a citare il rispetto dei principi della concorrenza e del pluralismo e la garanzia della parità di trattamento fra le testate giornalistiche (art. 12) e dall’altro, a incentivare gli abbonamenti ai giornali prevedendo la concessione annuale di un credito d’imposta per le spese sostenute per la spedizione di testate quotidiane
e periodiche (art. 21).

Precisamente all’art. 12 il legislatore scrive che sono tenuti al rispetto dei suindicati principi “gli operatori della distribuzione dell’editoria quotidiana e periodica nelle concrete pratiche commerciali, nei diversi passaggi e ad ogni stadio, nazionale o locale, della filiera distributiva” e, a questo punto, ci si chiede se l’edicola sia considerata dal legislatore quale “passaggio” o “stadio” della distribuzione dato che, nella norma, non si parla di processo di vendita del prodotto editoriale.

Due sono, quindi, le possibili interpretazioni che si possono profilare: da un lato, che con l’art. 12 il legislatore ritenesse richiamare solo i soggetti che si occupano unicamente della distribuzione e non della vendita e dall’altro, che invece intendesse ricomprendere, seppure in modo poco chiaro, anche la rete di vendita.
In tale seconda ipotesi, e comunque salvo una verifica più precisa successivamente all’emanazione del decreto legislativo, non possiamo che considerare allarmante quanto previsto con l’art. 13 che determina sanzioni amministrative pecuniarie per quei soggetti che violano i principi di concorrenza, pluralismo e parità di trattamento richiamati all’art. 12 e che quindi risulterebbero applicabili anche alla rete di vendita.

La questione interpretativa non è certamente di poco conto tanto più che, al successivo art. 21, sopra citato, il legislatore scrive che: “Il credito d’imposta è concesso quali che siano l’operatore e il sistema di recapito prescelti, ivi compresa la struttura distributiva delle edicole” finendo così per non rendere comprensibile se l’edicola rappresenti un soggetto appartenente alla struttura distributiva intendendo quest’ultima comprensiva, per estensione, anche della vendita del prodotto editoriale.

Sempre con riferimento all’art. 21, si evidenzia che questa norma prevede una chiara incentivazione per gli abbonamenti a quotidiani e periodici; in merito ricordiamo che, all’incontro tenutosi a Roma nel mese di gennaio con Ricardo Franco Levi, le nostre rappresentanze sindacali avevano già avuto modo di evidenziare come gli abbonamenti, scontati anche oltre il 67% sul prezzo di vendita, arrecassero non solo un oggettivo danno economico all’attività delle rivendite, ma anche un forte malcontento dato che, per la promozione di tali abbonamenti, venivano utilizzati gli stessi prodotti editoriali consegnati alle edicole mediante l’inserimento, all’interno, di depliant descrittivi dell’iniziativa (in buona sostanza, oltre il danno la beffa !).

È chiaro che si dovrà attendere l’emanazione del decreto legislativo prima di poter fare valutazioni in ordine all’effettiva incentivazione degli abbonamenti ai giornali, ma ci sembra già di poter anticipare che, date le premesse, se verranno previste notevoli agevolazione per gli abbonamenti, ciò non potrà che creare un legittimo malcontento nei nostri associati.
Per il momento, non possiamo che auspicare che ciò non avvenga e, comunque, tenerci pronti a salvaguardare in ogni modo possibile l’attività delle nostre rivendite.

 

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