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Risponde Dario
De Vitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, marche, Lazio, Abruzzo e Molise |
Il comune può dare altre
licenze?
M.V. P. di Gallicano nel Lazio (RM) scrive che il suo comune sta facendo il regolamento e, volendo aprire altri punti vendita - dicendo che c’è la liberalizzazione - le ha chiesto un rapporto dettagliato delle vendite dei quotidiani e delle riviste, in base al quale l’entità delle vendite negli ultimi 3 anni è stato di circa 88 copie al giorno. Precisa, inoltre, che una delle persone che chiede la licenza dovrebbe aprire una libreria la cui superficie, tuttavia è di soli 50 mq. M.V.P. vuole sapere come tutelarsi per evitare che il già esiguo guadagno venga ripartito in più parti.
Ai sensi della L.R. Lazio n.4 14 gennaio 2005 i comuni sono tenuti ad adottare un piano di localizzazione dei punti vendita dei prodotti editoriali entro un anno dalla sua approvazione. Detti piani definiscono la rete dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, i relativi ambiti di localizzazione, i criteri per l’autorizzazione di nuovi punti vendita, ecc… Tuttavia i comuni, nel rilevare eventuali disponibilità per nuove autorizzazioni, devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita esclusivi e non esclusivi non inferiore a mille. Nell’assegnare poi eventuali disponibilità i comuni devono individuare i criteri in modo da assicurare la preferenza a soggetti che intendono esercitare l’esercizio esclusivo dell’attività di vendita. Quindi il Comune non può che rilasciare autorizzazioni nel rispetto del piano di localizzazione osservando i parametri di cui sopra. Quanto al rilascio di autorizzazioni non esclusive alla vendita di stampa quotidiana e periodica è confermato che ai sensi della predetta legge (art. 3, comma 3, lett. e) le librerie devono avere una superficie minima di 120 mq.
Pagare o non pagare
il trasporto dei giornali?
Sul n. 1/2007 di Azienda Edicola ho letto l’articolo a pag. 72 riguardante il compenso per il trasporto e ritiro dei giornali. Anch’io mensilmente pago un compenso di e 144 al trasportatore legato alla distribuzione locale. Un compenso regolarmente fatturato, su mia richiesta, e pagato tramite A/B. La mia edicola è a 2 km dal distributore locale facilmente raggiungibile dal corriere. Devo o non devo pagare? Come posso far valere il mio diritto nel caso non mi spettasse il pagamento? Grazie e cordiali saluti.
G.S. Fano (PS)
È bene ricordare che ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo Nazionale “la Rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo legate allo svolgimento del servizio di trasporto delle pubblicazioni o qualora il soggetto che svolge l’attività di distribuzione non presti servizi non specificatamente previsti come a suo carico nel presente Accordo”.
Dalle informazioni fornite non sembrano sussistere “oggettive difficoltà di accesso” e pertanto lei non dovrebbe pagare alcun compenso (ove il distributore non renda servizi aggiuntivi). Né può dirsi esistente una consuetudine rilevante ai sensi dell’art. 10 perché dette consuetudini, al fine di giustificare un compenso per il distributore, devono comunque basarsi su difficoltà di accesso al punto vendita.
In conclusione bisogna distinguere due aspetti:
1) il rapporto di fornitura rispetto all’Accordo Nazionale;
2) il rapporto di fornitura rispetto al codice civile.
Sotto il primo profilo lei può chiedere al distributore a che titolo avviene il pagamento di 144 euro, ricordando l’articolo sopra citato dell’Accordo e la circostanza che qualora un distributore, parte dell’Accordo Nazionale, chieda un compenso per il servizio di portatura (al di fuori di particolari ipotesi) commette una violazione dell’Accordo stesso e può incorrere in sanzioni fino a un massimo di 2.000 euro per ciascuna violazione. Laddove, poi, il distributore pretendesse il pagamento, allora potrebbe rivolgersi all’Organo di Conciliazione per vedere accertata e sanzionata la violazione dell’art. 10.
Sotto il profilo civilistico la questione è più complessa perché bisogna verificare se tra lei e il distributore c’è un contratto che prevede detti pagamenti. Si potrebbe comunque sostenere che il contratto è nullo o inefficace perché in violazione dell’Accordo ovvero che detto contratto deve intendersi modificato dall’Accordo. Laddove un tribunale accertasse l’invalidità o l’inefficacia o la novazione del contratto di fornitura Lei, non solo non sarebbe più tenuto al pagamento, ma potrebbe richiedere la restituzione di quanto indebitamente versato successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo Nazionale.
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Risponde
Irene Romoli
consulente legale
per le strutture SNAG
di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria,
Emilia, Toscana |
Problemi con Totobit
e Lottomatica
Avendo notato, controllando i riepiloghi mensili di TOTOBIT INFORMATICA, un plafond residuo superiore a quanto concordato e addebiti superiori al dovuto per ricariche telefoniche, ho effettuato ben tre richieste di chiarimenti (registrate dagli operatori TOTOBIT) senza ricevere alcuna risposta, mi sono vista costretta a rivolgermi a un avvocato e a sospendere il servizio.
A fine settembre, anche il mio avvocato non aveva ricevuto alcuna risposta.
Quali azioni posso intraprendere per avere chiarezza? Grazie.
Giovanna L.R. - Arquata Scrivia (AL)
Gentile Lettrice,
la situazione nella quale si è trovata, appare determinata da un errore, sia per quanto riguarda il plafond concordato, sia per quanto riguarda gli addebiti superiori al dovuto.
Cercherò pertanto di dare una risposta alla sua richiesta, premettendo d’altra parte che, non avendo completa conoscenza della situazione, la mia risposta potrebbe non essere esaustiva. In tal caso, la invito a fornirmi ulteriori chiarimenti onde integrare quanto qui di seguito esposto.
Presumo che il plafond concordato nella misura di e 2.500 risulti indicato nel contratto a suo tempo stipulato.
Pertanto, parrebbe sufficiente inviare a mezzo raccomandata – meglio se con l’ausilio di uno studio legale che la rappresenti – una richiesta di correzione, allegando copia del contratto sottoscritto e degli stampati del terminale che indicano un plafond residuo diverso e ulteriore.
Stesso discorso per quanto riguarda gli addebiti superiori al dovuto.
Laddove avesse già provveduto in tal senso senza ottenere alcuna correzione e/o chiarimento, le azioni da intraprendere sono le seguenti:
- provvedere a un ricorso per decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme erroneamente addebitate (laddove già corrisposte), presentando al Giudice competente (Giudice di Pace, se gli importi risultano di misura inferiore a e 2.582,28) la richiesta con allegati gli scontrini erronei e il contratto sottoscritto.
- Laddove, per contro, tali ulteriori somme non siano state effettivamente corrisposte, l’azione giudiziaria per il pagamento spetterebbe alla TOTOBIT, la quale dovrebbe agire appunto per il pagamento di quanto ritenuto dovuto. In tal caso, lei dovrebbe costituirsi in giudizio dimostrando l’infondatezza delle richieste di controparte.
- Per quanto riguarda invece l’erronea indicazione del plafond, potrebbe ottenere un provvedimento dal Tribunale – previa citazione in giudizio della TOTOBIT – costituente un ordine di correzione della misura del medesimo, corrispondente a quanto indicato nel contratto sottoscritto. |
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