A cura di
Domenico Moschella

Risposte alle vostre domande

Come quantificare la voce magazzino
Vorrei sapere con esattezza come quantificare la voce magazzino ai fini della dichiarazione dei redditi. Fino a oggi abbiamo considerato le pubblicazioni sulla base degli E/C di fine anno senza prevedere accantonamenti. Risulta difficile, infatti, valorizzare anche a spanne quanta merce giaccia in edicola al 31 dicembre.

G.O. – Genova

Contabilizzando gli incassi sulla base dell’ammontare degli E/C settimanali maggiorato dell’aggio del 23,11%, bisogna seguire lo stesso procedimento anche con l’ultimo E/C dell’anno senza rilevare giacenze di magazzino per i prodotti editoriali; pertanto se ha già operato in questo modo continui pure per l’esercizio in corso.


Quale soluzione per cambiare vita
Ho 40 anni e sono titolare di un’edicola esclusiva in un negozio il cui affitto è di e 800 al mese. Sono arrivato al punto che non sopporto più questa vita da “galera” e, per risolvere questo problema che mi assilla da un po’ di tempo, ho pensato di rivolgermi a voi con le seguenti domande le cui risposte mi saranno di grande aiuto. È più conveniente assumere una persona o dare in gestione l’edicola visto che il fatturato annuo è di circa e 22.000? A quanto ammonterebbe lo stipendio, contributi inclusi, da versare a una persona e quante ore lavorative dovrebbe fare settimanalmente? Ci sono leggi che possano aiutarmi ai fini fiscali e contributivi? Cosa rischierei se assumessi una persona in “nero”?

A. L. – Napoli

L’utile indicato non consente l’assunzione di un dipendente che, per 40ore settimanali, costerebbe da un minimo di e 16.000 a e 21.000 secondo il soggetto da assumere e la qualifica da attribuire. Pertanto, escludendo rapporti di lavoro non regolarizzati in quanto vietati dalla legge e soggetti a pene pecuniarie pesanti (da e 1.500 a e 12.500 fino alla chiusura dell’attività), dovrebbe valutare se darla in gestione, con un canone minimo, o cederla per avviare un’altra attività. Oppure, visto che opera all’interno di un negozio (e non in un chiosco) cercare di sviluppare i ricavi dell’impresa con l’inserimento di altri articoli oltre a quelli editoriali.


Accatastamento chioschi
Nel numero di aprile-maggio 2007 ho letto l’articolo che riguardava le disposizioni in merito all’accatastamento dei chioschi che dovrebbero essere accatastati in categoria E/3. Apprendo ora che l’agenzia del territorio di Bologna accetta le domande di accatastamento dei chioschi solo se inseriti in categoria C/3. È corretto questo comportamento? Se sì, scatta anche l’assoggettamento all’ICI?

M. R. – Bologna

La nostra posizione circa l’accatastamento dei chioschi è quella che abbiamo esposto in precedenza e da lei ricordata. Ci stiamo attivando, a livello ministeriale, per avere una disposizione univoca per tutto il territorio visto che, nel dubbio della norma, ogni Agenzia Regionale può assumere posizioni autonome.
A livello Regionale abbiamo avuto degli incontri con i responsabili dell’Agenzia del territorio della Regione Lombardia che ci hanno confermato di condividere la nostra interpretazione normativa e che applicheranno l’accatastamento nella categoria E/3 dei chioschi considerandoli strutture semplici e di pubblico interesse, come citato dalla circolare 4/2007. Ciò comporterebbe l’esclusione dall’ICI, mentre la classificazione in categoria C/1 obbligherebbe al pagamento dell’ICI. In attesa di chiarimenti è opportuno impugnare l’eventuale operato dell’Agenzia di Bologna.


Le spese dell’auto
La mia commercialista, che conserva tutti i numeri di Azienda Edicola, mi ha detto che le spese dell’auto dal 2006 non sono più valide, o meglio, l’edicola non può avere una macchina aziendale. È sempre più difficile fare l’edicolante. È vero quello che dice la commercialista? Grazie e saluti.

3384423045@alice.it

Le norme preesistenti al 2/08/2007 non consentivano di dedurre nessun costo sostenuto per l’acquisto e la gestione dell’autovettura aziendale. Con l’entrata in vigore della nuova disposizione la norma è stata modificata a favore del contribuente, consentendo un recupero del 40% dell’IVA sull’acquisto dell’auto e sulle spese di gestione della stessa, oltre alla deduzione, nella stessa misura, dei costi di gestione (manutenzione, carburanti, ecc..). Inoltre si può ammortizzare il costo della vettura sempre nella misura del 40% per un massimo di e 18.075,99. Parlando di auto aziendale deve intendersi che l’automezzo, almeno in parte, deve essere utilizzato nell’esercizio dell’attività per produrre ricavi. Pertanto non esiste una esclusione oggettiva per la categoria, bisogna solo poterne giustificare eventualmente l’utilizzo. Per esempio per effettuare consegne a domicilio, ecc.


Contabilizzare le forniture relative all’anno successivo?
La mia azienda riceve a fine anno dal suo fornitore di giornali e riviste una situazione di conto deposito che elenca forniture effettuate, ma che saranno fatturate nell’anno successivo. Devo contabilizzarla e se sì, come?

B.M. – Imola (BO)

Il documento riepilogativo della merce in conto deposito esistente in edicola alla fine dell’anno non va registrato, in quanto verrà poi contabilizzato l’estratto conto che riporterà, in una o più soluzioni, l’addebito della merce in precedenza consegnata.

 

DUBBI IN MERITO ALLA SEPARAZIONE DEI BENI
Ho iniziato l’attività nel 1988 come impresa individuale. Mio marito svolgeva l’attività di rappresentante. Nel 1991 ci è stato consigliato di costituire un’impresa familiare (51% e 49%) e, su indicazione dell’incaricato commerciale della Confcommercio, abbiamo stipulato un atto notarile per la separazione dei beni senza il quale non sarebbe stato possibile costituire l’impresa familiare. Era indispensabile questa separazione dei beni? Attualmente lavoriamo entrambi in edicola a tempo pieno e vi domando se questa forma societaria è ancora valida o andrebbe rivista. Ci sono vantaggi con altre soluzioni? Volendo annullare il regime di separazione dei beni è sufficiente un documento firmato da entrambi i coniugi?

A.C. – Certaldo (FI)

Quando fra i coniugi si costituiscono rapporti societari o di compartecipazione nella gestione d’impresa, va regolato lo stato patrimoniale fra i comparenti. La separazione dei beni, come lei saprà, ha carattere esclusivamente civilistico e non fiscale, permettendo ai due coniugi di agire separatamente o, se lo vogliono, anche congiuntamente in atti di natura patrimoniale (es. acquisto di un immobile). Per eliminarla occorre fare un nuovo atto notarile, ma bisogna valutare le operazioni, che sono state poste in essere dalla costituzione a oggi, che rimangono comunque con il regime della separazione. Ai fini fiscali l’impresa familiare costituita, che non è una società perché la titolare dell’impresa è sempre lei, ha ancora la sua validità in quanto le permette di frazionare col marito l’utile dell’attività, dimezzando la progressività dell’imposta.

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