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DECISIONE n. 7 del 6 luglio 2007
sui Ricorsi n. 20 e 21
Oggetto dei ricorsi
Un rivenditore associato SNAG ha denunciato, all’Organo di Conciliazione e Garanzia, la violazione, da parte dell’Agenzia di Distribuzione, dell’art. 14 dell’Accordo Nazionale per avere preteso, disattendendo le indicazioni del Distributore Nazionale, il pagamento di una pubblicazione contestualmente alla consegna del prodotto anziché al ritiro della resa.
Esito dei ricorsi
Con la decisione N. 7/2007 l’Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto i ricorsi dichiarando che l’Agenzia di Distribuzione, con il suo comportamento, ha violato l’art. 14, 3° comma dell’Accordo Nazionale condannandola al pagamento della sanzione pecuniaria pari a 2.400 euro.
Il commento dell’avvocato
Astrid Dalla Rovere
Alla convocazione avanti all’Organo nessuno è comparso per l’Agenzia di Distribuzione e quindi, non si è potuto procedere con il tentativo di conciliazione. Preliminarmente, l’Organo ha rilevato che, fra i ricorsi n. 20/2007 e n. 21/2007, vi era connessione soggettiva (erano interessate le medesime parti) e ha disposto quindi la riunione dei due procedimenti. Con la motivazione della decisione, l’Organo ha dichiarato che l’Agenzia di Distribuzione ha violato la suindicata norma dell’Accordo Nazionale per entrambe le pubblicazioni oggetto dei ricorsi (supplemento autonomo e bimestrale) pretendendo il pagamento contestuale alla consegna della pubblicazione quando invece avrebbero dovuto essere pagate al momento del ritiro della resa.
L’Organo ha altresì precisato che la duplice violazione dell’Agenzia di distribuzione risulta provata anche dalle pagine del sito Internet www.webinforiv.it, ove, il Distributore Nazionale aveva correttamente riportato, per entrambe le pubblicazioni contestate, l’indicazione che le stesse avrebbero dovuto essere consegnate al rivenditore in conto deposito. Per quanto concerne la richiesta di applicazione della sanzione nella misura prevista in caso di recidiva specifica di cui all’art. 11.3 del Regolamento dell’Organo (“Le sanzioni possono essere aumentate sino al doppio della misura massima in caso di recidiva specifica”) con riferimento a una precedente decisione n. 14/2006, l’Organo ha ritenuto che non è applicabile richiamando il principio giuridico per cui: solo quando vi sia il medesimo soggetto che pone in essere la violazione del medesimo disposto convenzionale si ha la recidiva specifica. Poiché con la precedente decisione (n. 14/2006) l’Organo aveva deciso un ricorso fra soggetti non identici a quelli del presente giudizio e, seppure la norma violata era la medesima, (la pubblicazione aveva però caratteristiche diverse trattandosi di un semestrale mentre nel presente caso si tratta di un supplemento autonomo e di un bimestrale) allora, ha ritenuto che non sussistono i presupposti per l’applicazione della sanzione nel caso di recidiva specifica. In ogni caso, l’Organo ha considerato che, trattandosi di una duplice violazione, la sanzione da applicare dovesse essere pari a quella intermedia fra il minimo e il massimo previsti.
DECISIONE n. 8 del 6 luglio 2007
su Ricorso n. 22
Oggetto del ricorso
Un rivenditore associato SNAG ha denunciato, all’Organo di Conciliazione e Garanzia, un’Amministrazione Editoriale, per la violazione degli artt. 7 e 8 dell’Accordo Nazionale avendo immesso in distribuzione una pubblicazione classificata “A” anziché “C” in quanto prodotto ridistribuito conseguendone un’errata applicazione dello sconto del 19% anziché del 29% al rivenditore.
Esito del ricorso
Con la decisione n. 8/2007 l’Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto il ricorso dichiarando che l’Amministrazione Editoriale è incorsa nella violazione degli art. 7.2 e 8.3 dell’Accordo Nazionale condannandola al pagamento della sanzione pari a 3.000 euro.
Il commento dell’avvocato
Astrid Dalla Rovere
Nella motivazione, l’Organo ha richiamato la decisione n. 6/2006 con la quale aveva già indicato le caratteristiche costitutive del prodotto editoriale “ricopertinato”, secondo quanto previsto dall’Accordo Nazionale e, con riferimento alla pubblicazione oggetto del ricorso, ha rilevato che, mentre sussiste il primo requisito e quindi l’avvolgenza della “nuova copertina”, manca il secondo requisito ossia la “legatura fisica” dato che l’involucro di cellophane, adottato dall’Editore, non appare idoneo a tale scopo. Anche in questo caso, il ricorrente aveva chiesto, con il ricorso, che venisse applicata la sanzione prevista in caso di recidiva specifica. L’Organo ha ritenuto che, pur essendovi la ricorrenza del requisito della identità dei soggetti procedimentali, di cui alla precedente decisione n. 6/2006, risulta mancante il requisito oggettivo dell’uniformità comportamentale (dato che l’Editore ha posto in essere un diverso procedere rispetto alla precedente violazione). L’Organo ha, quindi, evidenziato che non può ignorare il tentativo da parte dell’Editore precedentemente sanzionato di adottare una diversa copertina (pur nei limiti sopra indicati) per adeguarsi ai principi identificativi del prodotto ricopertinato. Proprio per tale motivazione non ha ritenuto di applicare la recidiva specifica. In ogni caso, l’Organo ha rilevato che, seppure non sussistano i requisiti per la configurazione della recidiva specifica, la responsabilità di quest’ultimo appare aggravata in quanto, anziché “porre con la sua franca ammissione, un qualche rimedio alla negligenza” ha preferito “l’assiomatica riaffermazione della natura di ricopertinato del prodotto in contestazione” e, per tale motivo, ha condannato l’Editore al pagamento di una sanzione di 3.000 euro, intermedia tra il massimo e il minimo previsti.
VERBALE DI CONCILIAZIONE
del 21 settembre 2007 su Ricorso n. 29
Oggetto del ricorso
Un rivenditore associato SNAG, ha denunciato, all’Organo di Conciliazione e Garanzia, il proprio Distributore Locale per la violazione degli artt. 10 (comma 3, 4 e 11, processo della stampa) e 14 (pagamento forniture) dell’Accordo Nazionale.
Esito del ricorso
Le parti in causa, rappresentate dall’avvocato Astrid Dalla Rovere (il rivenditore) e da Luca Sangiorgio, direttore Anadis per il DL, comunicano che la controversia è stata già conciliata “come da condizioni proposte dal Distributore Locale e accettate dal rivenditore ricorrente”. L’Organo di Conciliazione e Garanzia preso atto dell’avvenuta conciliazione ha dichiarato estinto il procedimento.
DECISIONE N. 10 del 19 ottobre 2007
su Ricorso n. 31
Oggetto del ricorso
Un rivenditore associato SNAG ha denunciato, all’Organo di Conciliazione e Garanzia, la violazione, da parte dell’Editore:
1) del combinato disposto dagli artt. 7 e 13 dell’Accordo Nazionale, per avere immesso in distribuzione una pubblicazione, la quale nonostante la qualificazione di “settimanale” ha invece fruito di uscite bisettimanali nei giorni 11/14/18/21/24 e 28 aprile 2007;
2) dell’art. 14 dell’Accordo Nazionale per avere richiesto il pagamento della suddetta pubblicazione alle sue rese finali, anziché alla consegna delle singole uscite, come sarebbe stato proprio ex art. 14.1/Accordo Nazionale.
3) dell’art. 13.1 n. 1, per avere disatteso il richiamo in resa per ogni singola uscita, disponendo per il generale richiamo in resa finale.
Esito del ricorso
È stato ricordato come in avvio di distribuzione della pubblicazione in questione l’Editore, in data 6 aprile 2007, ha diffuso alla rete vendita un avviso in cui era stato annunciato che il prodotto editoriale sarebbe stato distribuito “in conto deposito con unico richiamo di resa finale” e che entro il periodo di giacenza della pubblicazione non sarebbero state accettate rese anticipate. Di fatto l’Editore richiedeva un tempo superiore di permanenza in rivendita del suo prodotto. L’Art. 14/3 dell’Accordo Nazionale prevede questa facoltà editoriale ma solo per gli inserti. La “straordinaria permanenza” in rivendita, ma sempre solo per gli inserti, è poi regolamentata anche dagli artt. 14 e dal 13.1 n. 3.
Di fatto l’Editore non può unilateralmente richiedere alla rete vendita maggiori tempi di giacenza di prodotti che non siano inserti, ma può avvalersi del consenso e della collaborazione come previsto dall’art. 10.4 n. 5 dell’Accordo Nazionale.
Con questo comportamento l’Editore ha perciò violato l’art. 13.1 n. 1, mentre avrebbe potuto usufruire dell’applicazione dell’art. 13.2. n. 4, il quale prevede “per nuovi prodotti editoriali... periodici sino alla periodicità settimanale”, il richiamo in resa del primo numero “in occasione dell’uscita del terzo numero”.
Sono state respinte dall’Organo di Conciliazione e Garanzia, invece, le contestazioni proposte dal ricorrente per violazione art. 14.1.(“in quanto il maggior favore alla rivendita, che si risolve nel differimento al pagamento all’atto della resa, elide la lesività della supposta violazione convenzionale”) e del combinato degli artt. 7 e 13 (in quanto il prodotto dichiarato settimanale, ma di fatto bisettimanale non comporta pregiudizi al rivenditore sia in termini di giacenza che nel regime di pagamento).
L’Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto, quindi, parzialmente il ricorso del rivenditore per la violazione dell’art. 13.1 n. 1 da parte dell’Editore che è stato condannato al pagamento della sanzione pecuniaria di 2.000 euro |