
Risponde Dario
De Vitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG di Umbria, marche, Lazio, Abruzzo e Molise |
Il distributore vuole
cambiare tipo
di pagamento
Il nostro unico distributore locale ci sta chiedendo insistentemente di effettuare il pagamento dell’E/C settimanale non più con assegno circolare ma con addebito diretto sul ns. c/c bancario. Dice anche che, qualora non accettassimo questa proposta, potrebbe rifiutarsi di consegnarci la merce. È un suo diritto? Siamo in regola se continuiamo a pagare puntualmente con assegno circolare a lui intestato?
A.L – Matera
L’art. 14 dell’Accordo Nazionale, relativo al pagamento delle forniture, non indica attraverso quali modalità specifiche le stesse vadano pagate, ma si limita a prevedere che le modalità devono essere concordate tra il DL e i rivenditori.
Di conseguenza, il DL non ha diritto di rifiutare di consegnare la merce per il solo fatto che non c’è stato l’accordo!
In concreto, dunque, per cercare un’intesa, sarà utile e proficuo rivolgersi alla vostra organizzazione sindacale che, in quanto autorevole interlocutore del DL, potrà sicuramente favorire una soluzione concordata. In tante altre “piazze” così è stato…
Un’ultima considerazione: se tutto quanto appena detto vale in linea generale, è ben possibile che tra il singolo rivenditore e il DL vi sia uno specifico contratto scritto di fornitura, con il quale vengono disciplinate anche le modalità attraverso le quali effettuare il pagamento. È necessario dunque verificare tale eventualità.
Un edicolante disperato
chiede di essere aiutato
Possiedo un esercizio commerciale con annessa ricevitoria del lotto ed edicola in un paese collinare a pochi chilometri dalla strada nazionale. Desidero esporre il sistema penalizzante a cui sono sottoposto da parte del distributore che si permette di “dettare” le regole a proprio vantaggio senza avere il minimo riguardo nei confronti degli esercenti commerciali. Il fornitore in questione stabilisce quanto segue:
- Obbligo di acquisto forniture di testate giornalistiche di vario genere senza il diritto di scelta. Questo comporta il mantenimento di merce che rimane invenduta e che deve essere pagata anticipatamente con notevoli aggravi economici sugli e/c settimanali.
- Il pagamento degli E/C deve essere effettuato entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dello stesso, “ogni martedì” presso la mia edicola, il mancato pagamento anche di 1 giorno comporta l’interruzione della distribuzione il giorno successivo, fino al saldo dello stesso, con notevolissimi disagi nei confronti dei nostri clienti.
- Visto i disagi che spesso il distributore mi crea, non nascondo il fatto che alcune volte, non potendo far fronte agli E/C pervenuti, mi è stata sospesa la fornitura; la cosa veramente assurda è che al saldo mi sono trovato con 2/3 giorni di giornali arretrati, quotidiani compresi, che non vengono adeguatamente decurtati come invece dovrebbe avvenire normalmente, dato che l’E/C è dato dalla differenza tra dare e avere.
- La resa che puntualmente deposito, per poi essere raccolta dal corriere, se per caso non arriva al deposito il giorno stesso, puntualmente il giorno dopo mi viene trascritto nella bolla “attenzione resa non pervenuta, illustrati e quotidiani” di conseguenza non mi viene defalcata dall’E/C della settimana corrente, ma un bel 10 giorni dopo, quindi sono costretto a pagare giornali che per me sono stati dati in resa puntualmente.
- Spesso i giornali che materialmente mi arrivano non coincidono con quello che mi viene trascritto in bolla, con successiva perdita di tempo tra fax e telefonate.
- Molte testate, specialmente con blisterati, buste sorpresa e periodici, al momento dell’arrivo in edicola sulla bolla vengono chiamate in un modo ma al momento della resa, che a volte viene effettuata 4/5 mesi dopo, vengono chiamati in altro modo con successive perdite da parte nostra. Inoltre, se per caso dovessi accorgermi dopo diversi giorni, che quelle testate sono ancora in giacenza presso il mio esercizio e si provvede al reso mediante l’invio fuori bolla, vengono rispedite al mittente e quindi pagate senza averle vendute.
- Oltre a tutti i disagi sopra esposti non è previsto dal fornitore alcun servizio di reclamo. Quindi i rivenditori, nel caso vogliano risolvere le varie controversie, devono recarsi dal fornitore, con ulteriore perdita di tempo e denaro.
- In conclusione, sottolineo che spesso ci si è rivolti ai sindacati che dovrebbero tutelare i ns. diritti, ma nulla è stato mai risolto e nessuna azione è stata intrapresa a favore degli esercenti.
Stanco di subire lo squallore di questi soprusi e cattivi funzionamenti rivolgo a voi questo disperato appello nella speranza che venga accolto e di ricevere delucidazioni per la soluzione di questa situazione.
G.F. - Messina
Tra i tanti comportamenti del DL che lei denuncia, ce ne sono alcuni che mi sembrano legittimi e ragionevoli (es: richiesta di pagamento dell’E/C una volta a settimana, entro e non oltre le 48 ore dal ricevimento dei prodotti) e altri che tali non sono (es: richiami resa di prodotti effettuati a distanza di oltre 5 mesi).
Per districarsi in questo ‘mare magnum’ di norme e obblighi che le parti devono rispettare, fondamentale sarà prendere contatto con la “neonata” struttura provinciale SNAG di Messina (leggere a pag. 55) al fine di valutare (con l’ausilio del Presidente, con il quale sarò presto in contatto) quali comportamenti del DL sono rispettosi dell’Accordo Nazionale, quali possono essere risolti con un semplice intervento di natura politico-sindacale e quali, invece, necessitano di uno specifico ricorso all’Organo di Conciliazione (in relazione al quale lo SNAG fornisce al rivenditore un supporto legale totalmente gratuito).
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Risponde
Irene Romoli
consulente legale
per le strutture SNAG
di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria,
Emilia, Toscana |
Il condomino
insofferente
Sono titolare dal mese di marzo 2007 di una rivendita di tabacchi con edicola, cartoleria e altra merceologia. È situata, da oltre trent’anni, al pianterreno sotto il porticato di palazzi condominiali dove si trovano anche altri negozi. Lo svolgimento di questa mia attività è messa a dura prova dai problemi che mi crea un condomino. Egli sostiene di essere disturbato dai rumori causati dallo scarico dei pacchi contenenti quotidiani e riviste che ogni mattina vengono depositati nel cassonetto in attesa del mio arrivo. Vuole, inoltre, l’eliminazione del cassonetto che ritiene antiestetico. Non so come comportarmi e vorrei sapere qualcosa di più in merito.
A.L.D. – Pinerolo (TO)
Gentile Lettore,
la questione che mi pone deve essere affrontata sotto due diverse prospettive, poiché non mi viene specificato se il negozio ove svolge la sua attività faccia o meno parte di detto condominio.
Laddove la risposta sia positiva, la questione dovrebbe ovviamente essere affrontata in sede di assemblea condominiale, previa richiesta di inserimento nell’ordine del giorno da parte del condomino. Ebbene, in tal caso le suggerisco di partecipare all’assemblea, poiché la questione verrà sottoposta a votazione: oltre a poter spiegare le sue ragioni all’assemblea, l’eventuale decisione circa l’eliminazione del cassonetto potrebbe essere da lei impugnata facendo ricorso all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 1137 c.c., entro trenta giorni dalla data della delibera alla quale lei abbia dato voto contrario.
Laddove, per contro, la risposta sia negativa, e dunque il suo negozio sia escluso dal condominio, è possibile che il condomino litigioso inizi nei suoi confronti un’azione legale di difesa del possesso, detta ‘azione di manutenzione’ (art. 1170 c.c.), con la quale potrebbe pretendere la cessazione della turbativa nel possesso che, come da questi sostenuto, si sostanzia nella produzione di rumori provocati dallo scarico dei pacchi di riviste e quotidiani e dal cassonetto ‘antiestetico’.
A quest’ultimo proposito preciso che la giurisprudenza ha più volte sottolineato che il disturbo e la molestia del possesso debbano presentare un congruo e apprezzabile contenuto e, altresì, che tale molestia debba essere contemperata con il suo diritto allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Insomma, mi pare che la consegna di prodotti editoriali presenti un limitatissimo potenziale di turbativa, posto che l’eventuale disturbo del sonno del vicino si limita a un periodo di tempo molto ridotto: in tal caso, dunque, il suo diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa è prevalente rispetto a quello al riposo del suo vicino. Stesso discorso per quanto riguarda il cassonetto, laddove lo stesso non presenti effettivamente caratteristiche antiestetiche (come un’eccessiva usura) e non disturbi l’accesso dei condomini alle proprie abitazioni a causa del proprio posizionamento. |