DECISIONE N. 9 del 19 ottobre 2007 sul Ricorso n. 30

Oggetto dei ricorsi
Un rivenditore, associato SNAG, ha denunciato, all’Organo di Conciliazione e Garanzia, un Editore per avere posto in essere la violazione del combinato disposto dell’art. 13, 1° comma n. 3 e dell’art. 14 3° comma dell’Accordo Nazionale, avendo inviato dei prodotti editoriali (inserti) per i quali doveva essere chiesto il pagamento al momento del ritiro della resa e non, come invece avvenuto, al momento della consegna.

Esito del ricorso
Con la decisione n. 9/2007 l’Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto il ricorso dichiarando che l’Editore, con il suo comportamento, ha violato l’art. 14 3° comma dell’Accordo Nazionale condannandolo al pagamento della sanzione pecuniaria in misura doppia a quella minima prevista, per l’importo di 2.000 euro.

Il perdurare della violazione editoriale è costato il doppio
Il commento dell’avv. Antonio Di Biase

Il fatto:
Il rivenditore ha promosso il ricorso denunciando l’invio di prodotti editoriali per i quali si doveva chiedere il pagamento al momento del ritiro della resa. In particolare, si trattava di prodotti qualificati come “inserti”, secondo la definizione contenuta all’art. 2 dell’Accordo Nazionale, in quanto gli stessi, come risultava dalla “quarta di copertina”, potevano essere venduti “esclusivamente in abbinato” alla pubblicazione di riferimento. Si trattava, dunque, di prodotti non dotati di prezzo e di diffusione autonomi.

Il Diritto:
Per quanto riguarda il “trattamento” e le modalità di distribuzione che devono accompagnare l’invio di questa tipologia di prodotti, il rivenditore in questione ha correttamente sostenuto che - ai sensi dell’art. 13, co. 3 dell’Accordo Nazionale - questi inserti, in quanto allegati a un quotidiano devono, di regola, essere richiamati in resa entro 7 gg. dalla consegna, salva la facoltà dell’Editore di prevedere una permanenza diversa.
Nel caso però in cui l’Editore preveda una permanenza diversa e superiore dai normali 7 gg., l’art. 14, co. 3 dell’Accordo (come corretto dal verbale di Commissione n. 4/2006) prevede che questi inserti debbano essere pagati al momento del ritiro della resa.
Ebbene, nel caso in esame, come ampiamente dimostrato dalle pagine del sito www.webinforiv.it, dalle bolle di consegna e dai documenti di richiamo resa, per questi prodotti l’Editore, nonostante avesse previsto una permanenza superiore a 7 gg., ha comunque disposto che gli stessi venissero pagati contestualmente alla consegna.
Il rivenditore, si badi bene, non ha contestato la circostanza che gli inserti a un quotidiano possano “stare in edicola” anche più di 7 gg., ma ha sostenuto che, in tale caso, questi inserti devono essere distribuiti in “conto deposito”.
Sul punto, l’Organo di Conciliazione e Garanzia è stato molto chiaro nell’accogliere in pieno la tesi del rivenditore ricorrente, affermando che – se è vero che per gli inserti di pubblicazioni quotidiane e periodiche non cedibili senza la pubblicazione di riferimento l’Editore può chiedere, con una preventiva indicazione alla rete di vendita, un tempo di permanenza diverso da quello previsto – è anche vero che, in tale caso, l’art. 14, co. 3 dell’Accordo Nazionale prevede che l’Editore debba, in conseguenza di ciò, modificare anche le modalità di pagamento, dovendo richiedere il pagamento al momento del ritiro della resa.
L’Editore resistente si è difeso, da un lato, cercando di far ricadere la responsabilità sul Distributore Nazionale, che ha provveduto alla distribuzione del prodotto in questione; dall’altro, sostenendo che lo stesso DN non aveva chiesto alla rete di vendita un tipo di permanenza superiore ai 7 gg. e che, in ogni caso, a partire dai numeri successivi, aveva provveduto a modificare la periodicità da “mensile” a “settimanale” e a indicare la modalità di pagamento “in conto deposito”.
Queste difese sono state ritenute dall’Organo assolutamente irrilevanti, sul presupposto che dalla pagina del sito www.webinforiv.it, depositata dal rivenditore, risultava chiaramente che il soggetto che aveva previsto la consegna NON in conto deposito di questi inserti era l’Editore, che compariva, sull’indicato sito Internet, come “mittente” delle istruzioni.

Il dispositivo
Per questi motivi l’Organo di Conciliazione e Garanzia, ha accolto il ricorso del rivenditore e ha accertato che l’Editore, con il suo comportamento, è incorso nella violazione dell’art. 14, co. 3 dell’Accordo Nazionale, ove si prevede che “i prodotti con periodicità uguale o superiore al bimestrale, gli inserti di cui alle lettere a) e b) del numero 3 dell’art. 13 per i quali l’Editore richieda un tempo superiore di permanenza rispetto a quello indicato nell’articolo stesso nonché i prodotti appartenenti alle lettere B e C di cui all’art. 7 sono pagati al ritiro della resa”. L’Organo ha, pertanto, ritenuto di condannare l’Editore al pagamento di una sanzione in misura pari al doppio del minimo previsto, stante il perdurare nel tempo della violazione con riferimento a quattro diversi volumi.

Le conclusioni
Dall’analisi della presente decisione si può ricavare che, in relazione alla permanenza e al pagamento degli inserti allegati a un quotidiano, delle due l’una:
• l’Editore per questi inserti richiede preventivamente un tempo di permanenza superiore a 7 gg., e in tal caso gli stessi devono essere distribuiti alla rete di vendita in conto deposito, pena la violazione dell’art. 14 co. 3 dell’Accordo nazionale;
• oppure, se non vi è tale richiesta, questi prodotti devono necessariamente essere richiamati in resa entro 7 gg. dalla loro consegna e, decorso tale termine, il rivenditore potrà comunicare al DL la presenza in edicola delle copie giacenti e non richiamate. In questo caso il DL sarà obbligato a effettuare il richiamo in resa entro 4 gg. dal ricevimento della comunicazione del rivenditore, pena la violazione dell’art. 13 dell’Accordo nazionale.

Decisione n. 11 del 29 novembre 2007 su Ricorso n. 35
Oggetto del ricorso
Un rivenditore Snag, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Di Biase, ha denunciato, all’Organo di Conciliazione e Garanzia, la violazione da parte di un DN degli artt. 7 comma 2, lett C) e 8 comma 3 dell’Accordo Nazionale per avere immesso, in distribuzione, una pubblicazione priva dei requisiti delle indicazioni di cui all’art. 2 della Legge n. 47/48 e degli elementi richiesti dall’art. 7 dell’Accordo Nazionale, i quali compaiono unicamente su un adesivo apposto sulla pubblicazione, con percentuale di sconto minore del dovuto (19% anziché 29%).

Esito del ricorso
Il DN ha presentato memoria difensiva affermando che il prodotto in contestazione non deve qualificarsi un ridistribuito bensì un ricopertinato e pertanto lo sconto riconosciuto alla rivendita è da considerarsi corretto.
L’Organo di Conciliazione e Garanzia esaminando la documentazione prodotta dal rivenditore conferma che il prodotto contestato è da considerarsi ridistribuito e non ricopertinato. Nell’art. 2 dell’Accordo Nazionale, infatti, si specifica che appartiene al prodotto distribuito anche il “prodotto costituito da confezioni (busta o altro contenitore) di diversi numeri della stessa pubblicazione o di pubblicazioni diverse già immessi precedentemente nel circuito distributivo in forma commerciale singola o accorpata”.
Dall’esame della pubblicazione prodotta da entrambe le parti, emerge che il prodotto in questione è una busta di plastica contenente due “vecchi” numeri di una rivista già immessi nel circuito distributivo nel giugno 2001 e luglio 2002. L’Organo ha quindi ribadito la fondatezza della contestazione del rivenditore per l’erroneità della percentuale di sconto applicata che doveva essere del 29%.
È respinta anche la tesi difensiva del DN che rileva come la Commissione Nazionale ex art. 15, nella seduta del 14 dicembre 2006, ha stabilito che le Amministrazioni avessero tempo sino al 31 maggio 2007 per uniformare i propri prodotti alla definizione di ricopertinato formulata, in più decisioni dall’Organo di Conciliazione e Garanzia. Il DN non considera di aver commesso violazioni avendo distribuito il prodotto in contestazione una settimana prima della data concordata.
Su questa tesi l’Organo di Conciliazione replica che la Commissione Nazionale ha posto il termine di tolleranza al 31 maggio solo con riferimento all’adeguamento dei requisiti della copertina del ricopertinato e non relativamente al requisito della legatura fisica dei diversi numeri, del tutto assente nella vicenda specifica.
L’Organo di Conciliazione e Garanzia accertata la violazione degli artt. 7 comma 2, lettera c) e 8, comma 3, dell’Accordo Nazionale commina perciò una sanzione di 2.000 euro al DN essendo palese l’errore di qualificazione del prodotto.

VERBALE DI CONCILIAZIONE del 29 novembre 2007 su Ricorsi nn. 36,40,41,42,43
Oggetto dei ricorsi
Alcuni rivenditori associati Snag, rappresentati dal vicepresidente nazionale Andrea Innocenti e dall’avvocato Astrid Dalla Rovere contestano al proprio Distributore Locale, la violazione dell’Accordo Nazionale per:
1) aver richiesto la sottoscrizione di un contratto che prevedeva di non essere tenuti al rispetto dell’Accordo Nazionale e imponeva a carico dei rivenditori costi di gestione e oneri bancari non dovuti (ricorsi nn. 36 e 42);
2) non aver correttamente indicato il valore delle copie fornite nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo dell’equivalente delle copie vendute e documentate come rese riferite agli stessi giorni del periodo di fornitura (ricorsi nn. 40 e 41);
3) aver richiesto il pagamento alla consegna, anziché alla resa per le pubblicazioni per le quali è prescritto il conto deposito e quindi di non aver applicato l’indicazione dell’Editore/DN riportata sul sito www.webinforiv.it (ricorsi nn. 40-41-43).
4) di non aver rispettato la percentuale di defiscalizzazione indicata dall’Editore/DN sul sito www.webinforiv.it (ricorso n. 43).

Esito dei ricorsi
L’Agenzia di distribuzione riconosce le violazioni dell’Accordo Nazionale oggetto dei ricorsi promossi nei suoi confronti da parte dei rivenditori e prende atto che eventuali ripetizioni delle medesime violazioni verso gli stessi soggetti costituirà comportamento recidivo ai sensi dell’articolo 3 del regolamento dell’Organo di Conciliazione e Garanzia. A fronte di quanto ammesso, e del fatto che l’Agenzia contestata - successivamente ai ricorsi - sta attualmente osservando e applicando l’Accordo Nazionale, i ricorrenti dichiarano di aderire alla Conciliazione proposta dal contestato. L’Organo dichiara perciò estinti i ricorsi in questione.

Quando la conciliazione ha più valore di una causa vinta
Il commento dell’avvocato Astrid Dalla Rovere
All’udienza del giorno 29 novembre 2007, tenutasi avanti all’Organo di Conciliazione e Garanzia, sei rivenditori, rappresentati da Andrea Innocenti, vicepresidente Snag Nazionale e dalla scrivente, hanno raggiunto una conciliazione con il distributore operante sulla piazza locale.
I rivenditori avevano presentato i sei ricorsi più sopra indicati. E come evidenziato, grazie all’intervento del responsabile sindacale Snag, per i rivenditori, e di un dirigente dell’Associazione Nazionale Distributori, l’impresa di distribuzione locale ha riconosciuto le violazioni dell’Accordo Nazionale poste in essere, e ha immediatamente provveduto a regolarizzare gli estratti conto eliminando l’addebito al rivenditore di voci di gestione e di spesa non dovute, eseguendo l’esatto conteggio e scomputo delle rese e applicando il “conto deposito” e l’esatta percentuale di defiscalizzazione così come indicati dall’Editore/Distributore Nazionale sul sito www.webinforiv.it.
Nel tempo intercorso fra il deposito dei ricorsi e la discussione delle cause avanti all’Organo, i rivenditori hanno potuto constatare che il distributore locale, così come aveva iniziato, continuava a rispettare quanto prescritto dall’Accordo Nazionale e quindi, prendendo atto del suo “ravvedimento operoso” giungevano alla determinazione di conciliare i ricorsi promossi.
Nel merito del risultato ottenuto, è bene evidenziare che, se è pur vero che la conciliazione da un lato ha comportato la rinuncia, da parte dei rivenditori, di vedere sanzionato il distributore locale, dall’altro ha però consentito alle parti di ristabilire un rapporto di equilibrio e collaborazione.
Inoltre, ritengo di particolare importanza puntualizzare che una conciliazione, verbalizzata e sottoscritta dalle Parti avanti all’Organo di Conciliazione e Garanzia, ha un valore diverso dalla rinuncia pura e semplice del ricorso.
Infatti, anche se entrambe scaturiscono solitamente da un accordo fra le Parti (salvo i casi in cui viene meno la volontà del ricorrente di coltivare il ricorso per motivi diversi) e il risultato finale è il medesimo, e quindi l’abbandono della causa, pur tuttavia, con la conciliazione vi è l’occasione di verbalizzare l’ammissione di responsabilità della Parte contestata e, nel contempo, di rendere quest’ultima consapevole che, l’eventuale ripetizione delle medesime violazioni oggetto dei ricorsi, costituirà comportamento recidivo ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Organo di Conciliazione e Garanzia.
Con riferimento al caso descritto, ciò significa che se il distributore locale, ripetendo lo stesso comportamento per cui è stato accusato, venisse quindi nuovamente denunciato, l’Organo di Conciliazione e Garanzia, accertato il comportamento recidivo, sulla scorta di quanto verbalizzato nella precedente conciliazione, potrebbe aumentare la sanzione sino al doppio della misura massima, cosa che invece non sarebbe possibile nell’ipotesi in cui, in precedenza, si fosse verificata la semplice rinuncia del ricorso.

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