Risponde
Astrid Dalla Rovere

consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia

Un lettore di Ivrea ci chiede se un edicolante può fornire, a una rivendita di carburanti, giornali e riviste quando questi non riesca a ottenerli dal distributore locale.

Al fine di rispondere compiutamente al quesito è fondamentale considerare tre profili di analisi:
- innanzitutto è importante cercare di rispondere alla domanda se il distributore locale sia, per legge, obbligato a rifornire un punto vendita;
- secondariamente, è necessario individuare quali sono i limiti che la legge impone all’attività di vendita e ciò, al fine di valutare se un edicolante possa sostituirsi al distributore locale senza violarla;
- infine, se una tale attività possa nuocere economicamente al collega edicolante, che si trova a soli 100 metri di distanza dalla rivendita di carburante.
Per analizzare il primo profilo, è necessario ricorrere alla distinzione fra punto vendita esclusivo e punto vendita non esclusivo; mentre il processo di distribuzione per i primi è disciplinato, oltre che dalla legge, dall’Accordo Nazionale (che prevede espressamente che i punti vendita esclusivi vengano forniti dal distributore locale secondo i modi e i tempi previsti all’art. 10), per i secondi, ai quali l’Accordo Nazionale non è applicabile, la normativa statale e regionale non prevede un obbligo del distributore locale in tale senso.
Ciò spiega per quale motivo, su alcune piazze, si verifica il caso in cui il distributore locale, valutando antieconomico per la propria azienda, servire un punto vendita non esclusivo posto in una determinata zona, decida di non farlo.
Con riferimento al caso esposto dal lettore, è facile presumere che il distributore locale, servendo un punto vendita esclusivo posto a soli 100 metri di distanza dalla rivendita di carburanti, abbia ritenuto di soddisfare la domanda di quotidiani e periodici della zona, fornendo solo il primo.
Detto ciò, mi preme in ogni caso evidenziare la contraddittorietà di un sistema così articolato che prevede:
>> da un lato, che il Comune possa rilasciare autorizzazioni per punti vendita non esclusivi, senza essere preventivamente obbligato a una pianificazione dei criteri e quindi del numero di autorizzazioni rilasciabili nel piano di localizzazione;
>> dall’altro, il conseguente rischio che, chi ottiene tale autorizzazione, poi non venga servito dal distributore locale perché il mercato sulla piazza é già in equilibrio.
Pertanto è quantomeno opportuno che, prima di fare la domanda di autorizzazione per un punto vendita non esclusivo, il richiedente si assicuri, presso il distributore locale, di essere poi rifornito.

Da quanto sopra si evince che é chiaramente possibile che vi siano punti vendita non esclusivi che non vengono riforniti dal distributore locale e che si rivolgono a quelli esclusivi per ottenere i quotidiani e periodici, finendo così con il creare un’anomalia nel processo di distribuzione della stampa.
A questo punto, sorge il quesito posto con il secondo profilo di analisi e specificamente se può, e se sì con quali limiti, un punto vendita esclusivo rifornire uno non esclusivo?
In merito, è preliminarmente importante chiarire i seguenti punti.
1. È opportuno che venga accertato che la rivendita di carburanti sia in possesso di autorizzazione per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo e ciò, al fine di evitare che l’edicolante–fornitore, venga eventualmente ritenuto corresponsabile in un’attività abusiva di rivendita.
2. Il punto vendita esclusivo potrà essere fornito solo della tipologia di pubblicazioni prescelta e quindi, o di quotidiani oppure di periodici, ma non di entrambi ed è fondamentale che l’edicolante–fornitore si assicuri preliminarmente quale sia la tipologia autorizzata.
3. La legge prevede espressamente che, nella vendita della stampa quotidiana e periodica, il prezzo stabilito dal produttore (Editore) non possa subire variazioni in relazione ai punti vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita e che le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita (art. 5 D. Lgs. n. 170/01).
Ciò significa che il rivenditore non potrà cedere le pubblicazioni alla rivendita di carburanti a un prezzo diverso da quello imposto dall’Editore di cessione al pubblico, ma solo e unicamente allo stesso prezzo di vendita che viene offerto al pubblico, non potendo quindi sostituirsi al distributore locale nell’attività sua specifica di fornitura di quotidiani e periodici.
È chiaro che a questo punto, l’utile per il punto vendita non esclusivo non sarà certamente quello derivante dall’attività di vendita della stampa (pari a zero) bensì, presumiamo, dal fatto che, la clientela che si ferma per acquistare il quotidiano, approfitta poi per rifornirsi anche di carburante.
Rispondendo al quesito del lettore possiamo quindi affermare, da un punto di vista strettamente giuridico, che un punto vendita esclusivo potrà fornire, a un punto vendita non esclusivo che sia in possesso però della prescritta autorizzazione, o solo quotidiani o soli periodici e a un prezzo pari a quello di cessione al pubblico.

A questo punto si apre però un terzo profilo, di portata più ampia, che ci porta inevitabilmente a chiederci se tale attività possa nuocere economicamente al collega edicolante che si trova a soli 100 metri di distanza dalla rivendita di carburante.
Ciò apre una discussione su un dibattito più ampio ed è quello per cui lo SNAG Nazionale insiste nel richiedere ai Comuni, che sottopongono il piano di localizzazione per un parere consultivo, di indicare anche i criteri e la pianificazione per i punti vendita non esclusivi. In tal modo, l’ambito dei punti vendita non esclusivi non resta totalmente privo di una regolamentazione e si evita altresì che vengano rilasciate autorizzazioni che poi rischiano di rimanere inutilizzate perché il mercato di vendita della stampa locale è già in equilibrio, e il distributore locale non serve il punto vendita reputandolo antieconomico per la sua azienda.
Premesso ciò, è chiaro che il rivenditore, che ha la sua edicola a soli 100 metri di distanza, risente senz’altro della vicinanza della rivendita di carburanti che vende anche quotidiani o periodici e quindi, ciò che possiamo consigliare al lettore è di verificare che l’operazione del collega-fornitore, in sé anomala, sia quantomeno svolta secondo i limiti imposti dalla legge e quindi rifornisca il benzinaio, in presenza di autorizzazione, di una sola tipologia di pubblicazione (o quotidiani o periodici) e a prezzo di cessione pari a quello offerto al pubblico.
Riteniamo che sia possibile svolgere la predetta verifica anche ponendo il quesito direttamente al collega-fornitore essendo ben possibile infatti che quest’ultimo svolga tale attività, sostituendosi al distributore, senza porsi la questione se possa farlo ed entro quali limiti.


Risponde
Antonio Di Biase

consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

L’agenzia di distribuzione fa orecchie da mercante
Se l’edicolante, in questo caso la sottoscritta, che deve pagare settimanalmente l’estratto conto comprese anche le mancanze che poi segnala telefonicamente, trasmette via fax e annota sotto le bolle giornaliere, si permette di scalare la cifra corrispondente alle menzionate mancanze rischia, se la mattina seguente non dà la differenza mancante, la sospensione da parte dell’agenzia del rifornimento dei giornali. Chiedo cortesemente chiarimenti in merito a quanto esposto, se esiste una normativa relativa alle mancanze giornaliere e come comportarsi se dall’agenzia non ci sono riscontri immediati. Resto in attesa di una vostra risposta.

G.D. - Potenza

Non esiste una normativa specifica in materia di differenze giornaliere, ma ci si deve riferire ai principi generali in materia contrattuale; si rileva altresì che il rapporto relativo alle modalità di consegna e di ritiro delle rese si fonda sulla reciproca fiducia tra le parti (distributore e rivenditore).
Nel caso in cui il rivenditore riscontri delle continue mancanze, è consigliabile inviare al DL una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale si comunica l’intenzione, a partire dal giorno “x” e in considerazione delle continue differenze di resa/ consegna, di far controllare - da un incaricato del DL e in presenza dello stesso rivenditore - il contenuto di quanto consegnato/reso. Se il distributore non accetta, il rivenditore può farsi affiancare da una persona di fiducia, che possa confermare l’eventuale rifiuto dell’incaricato dell’Agenzia di distribuzione.
Una volta fatto ciò, il rivenditore potrà in ogni sede far valere il rifiuto del DL (o dei suoi incaricati) di voler procedere alle dovute contestuali verifiche del reso o del fornito e dimostrare l’effettiva sussistenza delle mancanze riscontrate.

La fiera occupa troppo spazio
Sono titolare di un negozio edicola e, davanti al mio negozio, c’è uno spiazzo normalmente adibito a parcheggio. Nel mese di giugno in occasione della fiera che dura due giorni vengono installati dei banchi per la vendita ambulante che invadono ogni spazio possibile. Questo comporta una notevole difficoltà nel raggiungere l’ingresso nel mio negozio. Volevo sapere se esiste una legge che faccia rispettare le distanze regolamentari per accedere ai vari punti vendita.

V.T. - Monasterace Marina (RC)

Credo che il suo problema possa essere risolto con un po’ di buon senso, più che con azioni legali. Infatti, essendo la fiera in questione un evento che si verifica una sola volta l’anno (e credo determini vantaggi positivi per tutta l’economia del paese in cui lei vive) e trattandosi di un disagio limitato a due giorni l’anno, la cosa migliore da fare è recarsi in Comune e studiare insieme una soluzione che contemperi le sue esigenze con quelle dei venditori ambulanti in questione.
A ogni buon conto tenga presente che il suolo stradale può essere occupato solo se vi è una concessione o autorizzazione comunale; per cui gli ambulanti dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla suddetta concessione, pena l’immediata rimozione a proprie spese del banco vendita e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

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