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A
cura di
Domenico Moschella
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FINANZIARIA 2008
Anche quest’anno, con circa 1.200 commi distribuiti in tre articoli, la legge Finanziaria 2008 ci sottopone una serie di modifiche normative che interessano tanti settori. Fra quelli di particolare interesse ne evidenziamo qui, i più importanti. Vista la complessità degli argomenti, ci ripromettiamo di tornare - nei prossimi numeri - a esaminare le voci apparentemente più complicate per consentire, a tutti, di essere edotti su una materia così importante per la gestione delle proprie risorse economiche.
| DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE |
art. 1
co. 9-10 |
TUIR: DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE (art.16 Tuir)
Sono state Introdotte nuove detrazioni per i soggetti titolari di contratti di locazione convenzionati, stipulati per l’abitazione principale e per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che lascino la precedente casa di residenza con la famiglia per rendersi autonomi. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, quindi con la prossima dichiarazione dei redditi. Se la detrazione supera l’imposta dovuta, per il recupero dell’eventuale credito verrà emesso un provvedimento attuativo che stabilirà procedura del recupero. |
art. 1
co. 13-14 |
TUIR: ESONERO DALL’IRPEF
Nessuna imposta per i soggetti che siano titolari solo di redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
art. 1
co. 15-16 |
TUIR: DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E ALTRE DETRAZIONI (artt.12 e 13 Tuir)
Prevista una nuova detrazione aggiuntiva di euro 1.200 per i genitori con almeno quattro figli a carico, che si trasforma in un credito per l’eventuale quota parte non goduta per incapienza. Ai fini della spettanza delle detrazioni dell’art.12, il reddito complessivo si determina senza considerare il reddito della abitazione principale e alle relative pertinenze. Anche le detrazioni da art.13 spettano considerando il reddito complessivo senza conteggiare il reddito della abitazione principale e relative pertinenze.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
art. 1
co. 17-24 |
PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Introdotte proroghe ad ampio raggio per le agevolazioni sul patrimonio edilizio, alcune delle quali (risparmio energetico) spettano anche in regime di impresa. In particolare, rientrano nella proroga:
- spese per la ristrutturazione dei fabbricati (36%) sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2010, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura, secondo le ordinarie modalità e nei limiti già noti;
- acquisto di fabbricati ristrutturati da parte di imprese edili e cooperative, nel periodo dall’1.1.2008 al 31.12.2010, con rogito o assegnazione entro il 30.06.2011, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura;
- applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le spese fatturate dall’1.1.2008 al 31.12.2010, senza necessità di indicazione del costo della manodopera in fattura;
- interventi di riqualificazione energetica di edifici (55%) e bonus per l’acquisto di apparecchi domestici e motori ad alta efficienza energetica, per le spese sostenute entro il 31.12.2010;
- prevista anche una nuova agevolazione per la spesa, sostenuta entro il 31.12.2009, per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione. I benefici sono godibili, a scelta del contribuente, in unica soluzione o rate costanti da 3 a 10. Per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità, non è richiesta la particolare documentazione di accompagnamento. |
art. 1
co. 91 |
RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI
Riaperti i provvedimenti che consentono la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto di quote societarie e terreni posseduti alla data dell’1.1.2008. Il riconoscimento del maggior valore è subordinato alla redazione di una perizia giurata da parte di un professionista, oltre che al versamento della imposta sostitutiva (2 o 4%) entro il 30.6.2008. |
art. 1 co.
33 lett. b)
e co. 34 |
REVISIONE DEL REGIME DEGLI AMMORTAMENTI E DELLA DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (art.102 Tuir)
- Abrogata la possibilità di stanziare quote di ammortamento accelerato e anticipato a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007.
- Previsto un incremento, applicabile ai contratti stipulati a partire dall’1.1.2008, della durata minima dei contratti di leasing per ottenere la deducibilità fiscale dei canoni nelle seguenti misure:
- beni mobili: 2/3 del periodo di ammortamento;
- beni immobili: 2/3 del periodo di ammortamento con un limite minimo di 11 anni e massimo di 18 anni (tale ultima misura si interpreta in senso favorevole al contribuente, che potrà dedurre, se vuole, canoni riferiti a contratti di durata superiore);
- autoveicoli uguale al periodo di ammortamento cioè quattro anni; |
art. 1 co.
33 lett. p)
e co. 34 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA (art.108 Tuir)
Prevista la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente previsto in 25,82 euro.(Cesti natalizi, vini, ecc…) Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. |
| art. 1 co. 228-232 |
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SICUREZZA NEL COMMERCIO
Alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso è riconosciuto un credito d’imposta pari all’80% delle somme spese per l’acquisto di dispositivi e servizi di sicurezza, compresa l’installazione di apparecchi di video sorveglianza. Il limite massimo dell’importo detraibile non può superare i 3mila euro per ciascuno dei periodi d’imposta 2008-2009-2010. |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRAP |
| Introdotto il meccanismo di derivazione della base imponibile del tributo dalle risultanze contabili, con alcune piccole deroghe differenti a seconda della tipologia di soggetto passivo. |
Per le Società di capitali ed Enti |
art. 1, co.
43-45 |
L’IRAP DIVIENE TRIBUTO REGIONALE A TUTTI GLI EFFETTI
- L’Irap assume la natura di tributo proprio della regione e, dal 1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale; rimane ferma la indeducibilità dalle imposte sui redditi.
- Le regioni non possono modificare le basi imponibili, ma, nei limiti stabiliti, possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni.
- Verrà approvato uno schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’Irap istituita con legge regionale, con l’individuazione delle norme derogabili dalle regioni.
- Le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione saranno comunque affidate all’Agenzia delle Entrate. |
| Regola base |
- La base imponibile è determinata, dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett.A) e B) dell’art.2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai nn.9), 10), lett.c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
- Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. |
| Componenti non deducibili |
Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:
- le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla B) 9;
- i compensi per attività di impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro;
- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- le perdite su crediti;
- l’imposta comunale sugli immobili. |
| Elementi tassati |
Concorrono comunque alla formazione del valore della produzione:
- i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili;
- le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio é diretta l’attività dell’impresa. |
| Elementi deducibili |
Sono comunque ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e avviamento, ma in misura non superiore a un diciottesimo del costo e indipendentemente dall’imputazione al conto economico. |
| Per i Soggetti Irpef |
| Regola generale |
La base imponibile è determinata dalla differenza tra:
- l’ammontare dei ricavi di cui all’art.85, co.1, lett.a), b), f) e g), e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt.92 e 93, e
- l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale. |
| Componenti non deducibili |
Non sono deducibili:
- le spese per il personale dipendente e assimilato;
- i compensi per attività di impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro;
- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- le perdite su crediti; |
| Componenti tassati |
- l’imposta comunale sugli immobili.
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. |
| Opzione per le regole IRES |
I soggetti in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione dell’Irap secondo le regole dei soggetti Ires (società di capitali).
- è irrevocabile per tre periodi d’imposta;
- dovrà essere comunicata entro il 31.3.2008 secondo le regole stabilite con apposito provvedimento;
- al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti, per l’applicazione delle regole usuali (anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile). |
| Riduzione dell’aliquota |
Prevista la riduzione dell’aliquota Irap “standard” dal 4,25 al 3,90%. |
| Dichiarazione IRAP “abbandona” l’Unico |
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione Irap:
- non deve essere più presentata in forma unificata;
- deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
Termini e modalità di presentazione saranno previsti con apposito decreto attuativo. |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ICI |
art. 1 co.
5-8 |
- Introdotta una nuova detrazione sull’imposta dovuta per l’’unità immobiliare adibita a prima abitazione (per i fabbricati non di categoria A1, A8 e A9), pari all’1,33 per mille, comunque non superiore a 200 euro, proporzionata al periodo di utilizzo come prima casa e da suddividersi tra i soggetti per i quali la destinazione si verifica.
- Solo a decorrere dal 2009, concessa ai comuni la possibilità di stabilire aliquote ridotte, anche inferiori al 4 per mille, sia pure limitate temporalmente, nel caso in cui vengano installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.
- Introdotto normativamente un chiarimento teso a sancire l’utilizzo della aliquota ridotta e le detrazioni per le abitazioni che, in sede di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio, vengono assegnate all’altro coniuge.
- Previste specifiche modalità con cui sono rimborsati ai comuni i minori fondi introitati a seguito della applicazione della nuova detrazione aggiuntiva per l’abitazione principale. |
MODIFICHE AL SISTEMA IVA MONOFASE DELLA TELEFONIA
E ALLE CONNESSE SANZIONI |
art. 1 co.
158-159 |
- Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull’eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi.
- Le sanzioni per la mancata certificazione dei corrispettivi vengono estese anche al comparto della telefonia, nei confronti dei soggetti ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto di mezzi tecnici. |
| ALTRE NOVITÀ DI FINE ANNO |
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Con il decreto 12 dicembre 2007, in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007, è stata fissata la nuova misura del saggio di interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile. Il tasso dell’interesse legale dal 1° gennaio 2008, viene aumentato al 3% su base annua dal precedente 2,5%, valore stabilito dal decreto ministeriale del 1° dicembre 2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 286 e in decorrenza dall’1 gennaio 2004. L’aliquota per i contributi Inps degli associati d’opera è aumentata dell’1%, pertanto l’aliquota attuale è pari al 24,72%, ripartito come prima per il 55% a carico dell’Associante e per il 45% a carico dell’associato d’opera. A far data dall’1.1.2008 la detraibilità delle spese sanitarie per l’acquisto di medicinali, è subordinata alla prova dell’acquisto effettivo del farmaco. La validità viene attestata dallo scontrino emesso dalla farmacia, previa esibizione del proprio codice fiscale o tessera sanitaria digitale, nel quale vengono elencati analiticamente i prodotti acquistati. |
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI LIBRETTI AL PORTATOR
Il Consiglio dei Ministri in data 16/11/2007 ha approvato in via definitiva il D.Lgs. di recepimento della III Direttiva Europea antiriciclaggio 2005/60/CE.
Fra le tante novità si evidenziano:
- Transazioni con denaro contante o mezzi di pagamento al portatore
Il limite di e 12.500 per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti non abilitati è stato abbassato a e 5.000 (anche per le operazioni frazionate). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.
- Trasferibilità degli assegni
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a e 5.000 devono essere emessi con la clausola non trasferibile; banche e Poste rilasceranno gli assegni circolari con la clausola “Non trasferibile”. Il cliente, per disporre di assegni circolari liberi con un valore sotto e 5.000, dovrà avanzare richiesta scritta all’istituto e versare un’imposta di bollo di e 1,5 per ogni modulo. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
- Libretti al portatore
I libretti di deposito al portatore dovranno avere un saldo inferiore a e 5.000.
I libretti di deposito al portatore con saldi pari o superiore a e 5.000, entro il 30/6/2009 dovranno essere estinti oppure l’importo giacente dovrà essere riportato sotto i minimi sopra indicati.
UIC (Ufficio Italiano Cambi) viene soppresso e sostituito dall’UIF (Unità di informazione finanziaria).
La funzione delle norme sopra indicate è quella di incrementare sempre più i pagamenti con titoli tracciabili (assegni, bonifici bancari, ecc.) diminuendo l’uso del contante per le transazioni commerciali. Gli incassi in contanti per la vendita dei propri prodotti dovranno essere versati su un c/c e dopo utilizzati per i pagamenti. Attualmente il divieto di pagamento in contanti esiste solo nei confronti dei professionisti per importi superiori a e 1.000 fino al 30/6/2008. Successivamente detto limite dovrebbe ridursi a e 500 per poi passare nel 2009 a e 100. In merito si attendono ulteriori norme attuative.
Ammortamento
chioschi
Il D.M. 31/12/1988 ha approvato i coefficienti di ammortamento di tutte le immobilizzazioni materiali ancora in vigore.
Fra i vari cespiti viene evidenziata la categoria delle “Costruzioni leggere” alla quale viene assegnata l’aliquota del 10% quale quota di ammortamento annuale deducibile.
Finora i chioschi senza alcuna struttura muraria, intesi come manufatti leggeri appoggiati su suolo pubblico, venivano considerati nella suddetta categoria e ammortizzati al 10% annuo, mentre i chioschi realizzati con parti fisse in muratura o altro materiale venivano assimilati agli immobili e ammortizzati al 3%. Ciò trovava riscontro anche nel criterio di classificazione catastale che considerava i chioschi costruzioni speciali classificate nella categoria E/3.
Le nuove norme, ribadendo l’obbligo dell’accatastamento, tendono però a dare una classificazione catastale diversa da quella finora utilizzata con l’inserimento dei chioschi in categoria C/1 (negozi).
Fermo restando che stiamo contrastando in sede contenziosa l’indicazione di cui sopra fornita dall’Agenzia del territorio, alla luce di quanto affermato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 4 del 13/04/2007: “…le direttive emanate con la presente circolare, hanno rilevanza esclusivamente in materia catastale”, riteniamo che, ai fini dell’aliquota di ammortamento, resti ancora valida la classificazione sopra indicata e, cioè quella del 10%.
Risposte alle vostre domande
In caso di disdetta
contratto d’affitto
come fare
con le rimanenze
di riviste
Volevo un parere per risolvere un problema sorto nel corso di un affitto di edicola. Qualora venga inviata la disdetta del contratto d’affitto, le rimanenze di riviste periodicamente fornite e pagate anticipatamente dall’affittuario, come devono essere trattate se il locatore non intende proseguire l’attività aziendale? Più precisamente: l’affittuario le vuole pagate in denaro e il locatore, poiché non intende proseguire l’attività né affittarla a terzi, non vuole accollarsi il debito. Che fine devono fare le riviste già acquistate? Come possiamo trattarle?
F. A.
Se l’affittuario cessa l’affittanza in una situazione normale, è corretto riconoscere l’ammontare della merce in giacenza, già pagata e non in c/deposito, alla fine della gestione. Visto il caso particolare proposto, sarebbe opportuno continuare la gestione per il tempo necessario a realizzare l’inventario col sistema della resa.
Situazione fiscale
insostenibile
Sono un edicolante di Ancona e lavoro in società con un altro ragazzo. Siamo una snc. Negli ultimi 4 anni ho perso il 40% del fatturato. Molte spese fisse sono rimaste le stesse (affitto, Inps) e la situazione è diventata molto difficile. Ho bisogno di qualche consiglio per ridurre il carico fiscale e sapere se esiste qualche altro tipo di società che mi permetta di ridurre le spese di contributi e tasse. Abbiamo addirittura chiuso il vecchio c/c intestato alla società per aprirne uno nuovo intestato a noi come persone fisiche per risparmiare sul bollo del c/c e stiamo pensando di togliere il telefono. Sono comunque correttivi di piccola entità. Incassiamo in due 32.000 euro di aggi (29.000 per giornali e 3.000 di ricariche biglietti bus) e paghiamo 14.000 euro di tasse e affitto (5.300 Inps, 4.000 Irpef, 5.000 affitto).
Se i costi fissi sono rimasti gli stessi ma diminuiscono le entrate, cosa possiamo fare? Abbiamo anche pensato di vendere l’attività, ma vorremmo resistere ancora per un po’ sperando che questo periodo di crisi generale finisca. Il mio commercialista purtroppo non mi ha dato nessuna speranza. Mi siete rimasti solo voi.
C.C. – Ancona
Purtroppo il problema che pone non si risolve soltanto col contenimento delle spese e i costi fissi non riuscirà a diminuirli. Lei non ci dice se ha un chiosco o un negozio, ma è evidente che è necessario cercare di recuperare nuovo fatturato, con altri prodotti magari ivati, per le vendite perse nell’editoria. Si guardi in giro e veda cosa “manca” nelle sue immediate vicinanze. Cartoleria? Libri? Pile? E poi: ci sono uffici? Avvocati? Negozi di moda? Alberghi? Offra loro il servizio a domicilio facendoselo pagare un 5% in più. Siete giovani, le idee non dovrebbero mancarvi.
Finanziamenti per
la ristrutturazione
Visti i nostri piccoli margini di guadagno, vorrei sapere se per la ristrutturazione della mia edicola ci sono dei finanziamenti a fondo perduto. Grazie.
F.S. – Brindisi
Non mi risultano erogazioni a fondo perduto per la ristrutturazione dell’edicola.
Dovrebbe chiedere informazioni a livello regionale (presso l’Ascom locale) se ci sono stanziamenti per riconoscere un credito d’imposta sull’importo che dovrebbe sostenere. |
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