Distanze minime fra esercizi commerciali
Ecco l’interpretazione della normativa dell’art. 3
del decreto Bersani-Visco predisposta dai legali SNAG,
sulla scorta di uno studio svolto dall’avv. De Vitofranceschi,
secondo cui le rivendite di quotidiani e periodici
non sono soggette all’abolizione delle distanze minime obbligatorie
così come disposta dall’art. 3 della Legge N. 248/06.
L’art. 3 della Legge N. 248/06 prevede espressamente che: “…le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: … b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio …”
Sulla scorta del fatto che alcune Regioni stanno indirizzando ai Comuni delle circolari in cui si chiede di fare applicazione della predetta norma nella predisposizione dei piani di localizzazione di cui al D.lgs. n. 170 del 2001, e che alcune amministrazioni comunali ritengono direttamente applicabile la predetta norma, riteniamo opportuno precisare quanto segue.
In primo luogo, l’attività di rivendita di quotidiani e periodici non è una attività commerciale individuata dal predetto decreto, infatti è disciplinata da una serie di norme speciali (o di settore) e in particolare dal Decreto Lgs. n. 170 del 2001 e dalle eventuali leggi regionali in materia e non è soggetta, in maniera diretta e immediata, alla disciplina del D.lgs. n. 114 del 1998 che si applica alle rivendite di quotidiani e periodici, solo in via mediata e residuale, in virtù del richiamo espresso di cui all’art. 9 del decreto n. 170 il quale dispone che “per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.
Ne consegue che l’attività di rivendita di quotidiani e periodici non rientra tra le attività commerciali individuate dal decreto n. 114 e la disciplina generale in questo contenuta si applica alle edicole: - in via indiretta e sulla base del richiamo contenuto nell’art. 9 del decreto n. 170; - in via residuale e cioè limitatamente a quanto non previsto dal Decreto n. 170 e dalla normativa regionale di settore; - in quanto compatibile con la normativa di settore (statale e regionale).
Giova ricordare sul punto che la circolare del Ministero delle Attività produttive n. 3538/c ha precisato che le rivendite di quotidiani e periodici non sono soggette a tutte le disposizioni contenute nel decreto n. 114 ma, in virtù del richiamo contenuto all’art. 9 del decreto n. 170, alle sole disposizioni applicabili alla vendita di quotidiani e periodici contenute nel decreto n. 114 che sono quelle in tema di requisiti generali per l’esercizio dell’attività, di vendita prodotti non alimentari e di applicabilità dell’istituto della comunicazione per i trasferimenti della gestione.
Da quanto sopra viene confermato che le rivendite di giornali non sono attività commerciali individuate dal decreto n. 114 e, pertanto, non sono soggette all’eliminazione delle distanze minime obbligatorie disposta dall’art. 3 della Legge N. 248/06.
Secondariamente, si rileva che l’attività di rivendita di quotidiani e periodici non è una attività commerciale liberalizzata, ma è attività soggetta a un regime autorizzatorio e alla pianificazione comunale. Pertanto, se l’art. 3 della Legge N. 248/06 è finalizzato a garantire la libertà di concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, tuttavia deve convenirsi che non avrebbe senso eliminare le distanze minime in relazione a una attività soggetta a pianificazione e ciò in quanto: - ai sensi del decreto n. 170 le edicole non possono che essere localizzate in conformità ai piani. Detti piani, ovviamente, localizzano i punti vendita distanziandoli opportunamente e ciò a prescindere dalla espressa previsione di distanze minime; - la previsione di distanze minime rientra nel concetto di pianificazione ed è espressione dello stesso.
In conclusione, eliminare le distanze minime in un settore soggetto a pianificazione è illogico e contraddittorio e, in sostanza, non porta ad alcun incremento della concorrenza. |