È l’innovazione più importante e riuscita del Nuovo Accordo Nazionale

A cura dell’Avv. Astrid Dalla Rovere

Prescindendo da un giudizio sulle scelte contenutistiche e sostanziali della normativa del nuovo Accordo Nazionale, si deve riconoscere che esso, per la sua completezza e ricercatezza formale, rappresenta un vero e proprio Codice di regolamentazione del processo distributivo dei quotidiani e periodici.
Come ogni Codice poi, anche l’Accordo Nazionale richiede di essere adattato alla fattispecie concreta mediante un processo interpretativo che scaturisce dal confronto delle Parti in seno alla Commissione Nazionale a ciò deputata e finalizzato alla ricerca di una soluzione condivisa.
Come è prevedibile, il predetto confronto non è sempre facile, così come non sempre è possibile raggiungere una soluzione che metta d’accordo tutte le Parti: é sufficiente rivedere i verbali delle numerose riunioni che si sono tenute in seno alla Commissione Nazionale per accorgersi che, se da un lato dimostrano il notevole lavoro compiuto nei mesi trascorsi di vigenza dell’Accordo, dall’altro evidenziano che tale attività ha dato dei risultati, solo quando alla base vi è stata l’effettiva volontà delle Parti di raggiungere un risultato condiviso mentre, chiaramente, ove questa volontà per qualsiasi causa è venuta meno, anche solo rispetto a una delle Parti, il confronto non ha dato concreti risultati.
Di recente ci si è trovati proprio ad affrontare tale seconda situazione e, a causa dell’intervenuta sospensione delle riunioni della Commissione Nazionale, é mancato il dialogo fra le Parti e, quindi ne è stata impedita la sua interpretazione alla luce del diritto vivente.
In tale frangente, le Parti hanno comunque avuto la possibilità di confrontarsi e ciò, grazie all’istituzione dell’Organo di Conciliazione e Garanzia e, quindi, al proficuo lavoro che i tre Giudici hanno svolto per esso proponendosi, ancor prima che in una veste decisoria e sanzionatoria, in quella di guida delle Parti, verso una soluzione conciliativa che, contemporaneamente, fosse garanzia di applicazione dell’Accordo Nazionale (ben si spiega così la duplice funzione di Conciliazione e di Garanzia).

Il fatto di avere un proprio Collegio Giudicante specializzato nella normativa (poche categorie ne sono dotate) rappresenta non soltanto un importante privilegio ma comporta anche, rispetto ai Giudici e ai processi ordinari, i seguenti vantaggi:
>> non richiede la necessità di assistenza tecnica e quindi la rappresentanza obbligatoria di un legale (spesso questo è uno dei motivi che porta a rinunciare perché la parcella dell’avvocato è comunque una spesa di non poco conto);
>> la struttura sindacale SNAG, locale o nazionale, garantisce il supporto di una consulenza legale e altresì la copertura delle spese vive;
>> la durata dei processi è notevolmente inferiore (basti confrontare i nostri cinque mesi rispetto ai cinque anni di un processo ordinario).

Ma le più grandi soddisfazioni le troviamo nelle conquiste di natura “sostanziale”, che i rivenditori hanno ottenuto mediante la proposizione dei ricorsi e ciò, sia quando la causa è stata decisa con una pronuncia dell’Organo, (che il più delle volte non si è limitata a infliggere una sanzione, ma è entrata nel merito della questione con motivazioni dirette, anche per chiarire e interpretare la norma ai fini della sua corretta applicazione) e sia quando è stata raggiunta una conciliazione quale risultato di una mediazione fra le Parti.

Fra le conquiste del primo tipo, ricordiamo, fra le altre:

>> la decisione n. 6/06, che ha definito il prodotto editoriale “ricopertinato”;

>> la decisione n. 8/06, che ha stabilito che: “Il distributore locale non può imporre al rivenditore di contribuire alle spese di trasporto in assenza di circostanze oggettive, quali la disagiata localizzazione della Rivendita”;

>> la motivazione della decisione n. 9/06, con cui l’Organo ha ribadito precisandolo che: “l’Editore che immette in distribuzione un prodotto che classifica come mensile, senza rispettare le modalità di distribuzione proprie di tale periodico viola l’art. 14.3 dell’Accordo Nazionale”;

>> la decisione n. 11/06, con cui è stato decretato che: “il comportamento del Distributore Nazionale che, in difformità alle indicazioni pervenute dall’Editore, immetta nel circuito distributivo un prodotto con l’errata indicazione della sua periodicità, viola gli artt. 10.3 e 14.3 dell’Accordo Nazionale e, quindi, viene direttamente condannato essendo il solo responsabile della violazione”;

>> la decisione n. 13/06, che ha precisato che “l’Editore viola l’Accordo Nazionale se pone il codice a barre su un foglio separato anziché stampato sul prodotto quando l’apposizione del codice a barre non sia visibile e alla condizione che il foglio separato, anziché stampato sul prodotto, non induca incertezze sulla classificazione del prodotto, e con l’eccezione per i prodotti ristampati ovvero ricopertinati, per i quali invece è richiesta la stampa del codice sul prodotto.”;

>> la decisione n. 2/07, con la quale è stato dichiarato che: “Il distributore locale viene sanzionato dall’Organo se non indica correttamente nella bolla di consegna il titolo e il sottotitolo del prodotto in quanto se il distributore locale omette di riportarli… rende particolarmente difficile al rivenditore l’identificazione del prodotto editoriale tra le centinaia di pubblicazioni che arrivano in edicola.”

Mentre, per quanto riguarda le conciliazioni che sono state raggiunte, ribadiamo che hanno anch’esse un’importanza grandissima, perché sono la dimostrazione più forte del fatto che le Parti hanno ristabilito un rapporto di equilibrio e di collaborazione; solitamente si arriva a una conciliazione quando, dal deposito dei ricorsi all’udienza di discussione delle cause davanti all’Organo, la parte denunciata riconoscendo i propri inadempimenti si “mette in regola” e quindi viene meno l’interesse, per il ricorrente di ottenere la sua condanna al pagamento di una sanzione, prevalendo, invece, quello di ristabilire un sereno rapporto di lavoro.

Per concludere questa breve analisi, un’ultima considerazione va fatta sul ben noto limite dell’Organo che, come tutti sanno o quantomeno dovrebbero sapere, non ha il potere di accertare e condannare la parte denunciata al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno.
A ben guardare, il predetto è un limite relativo e ciò, sia perché alla ricorrente non è preclusa la possibilità di presentare, comunque, la domanda risarcitoria al Giudice ordinario e sia perché se l’Organo avesse tale potere, dovremmo considerare la possibilità che anche l’Editore, il Distributore Nazionale e Locale possano, a loro volta, richiedere ai rivenditori il risarcimento dei danni e ciò sarebbe notevolmente gravoso per questi ultimi, in ragione delle diverse dimensioni aziendali e, conseguentemente, del diverso ordine di grandezza delle rispettive richieste di risarcimento.
Per quanto sopra considerato e, ove venisse condiviso, si dovrà, quindi, convenire che l’Organo di Conciliazione e Garanzia rappresenta, senz’altro, una delle più importanti innovazioni del nuovo Accordo Nazionale.

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