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Risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
Come comportarsi
quando,
per le pubblicazioni con
periodicità uguale
o superiore al bimestre, non viene applicato
il conto deposito
L. di Varese, che ha preso da poco in gestione un’edicola, ci chiede come risolvere i seguenti tre problemi:
• il distributore locale non provvede a richiamare in resa le pubblicazioni scadute, adducendo come scusa che gli Editori non le hanno ancora richiamate;
• il distributore locale consegna pubblicazioni con periodicità semestrale e trimestrale chiedendone l’immediato pagamento, anziché in conto deposito e, anche qui, il motivo è che così è stato richiesto dagli Editori;
• infine il quantitativo delle pubblicazioni che viene consegnato è sempre di gran lunga superiore al fabbisogno dell’edicola.
Le problematiche esposte, purtroppo, sono quelle che la gran parte delle edicole sul territorio nazionale si trova ad affrontare e rappresentano quelle che, più di altre, mettono in ginocchio gli edicolanti incidendo pesantemente sui pagamenti.
Infatti sia il mancato richiamo in resa, sia la richiesta di pagamento alla consegna anziché al ritiro, così come una fornitura eccessiva di pubblicazioni, rispetto al reale fabbisogno del punto vendita, rappresentano tutti e tre la causa di un grave impoverimento per l’edicolante.
Nello specifico il rivenditore, a causa del mancato richiamo in resa, tarda nell’ottenere l’accredito di quanto è rimasto invenduto; inoltre, in ragione del non concesso conto deposito, si trova a dover pagare subito pubblicazioni che, avendo per lo più alta periodicità, hanno prezzi di copertina fra i più elevati; infine, come se tutto ciò non bastasse, a causa di una fornitura eccessiva, si trova costretto a pagare immediatamente il prezzo di copie di pubblicazioni che gli vengono consegnate in eccesso rispetto a quelle che verranno poi effettivamente vendute finendo così con l’anticipare somme sproporzionate rispetto al reale giro d’affari dell’edicola.
In realtà, le soluzioni a tali problemi sono state studiate e specificamente disciplinate con il Nuovo Accordo Nazionale, resta però la difficoltà di ottenerne la loro puntuale applicazione. Per chiarezza, l’art. 13 dell’Accordo disciplina il richiamo in resa delle pubblicazioni in base alla loro periodicità, l’art. 14 ne disciplina il pagamento e, quindi, anche i casi in cui è previsto il conto deposito. Inoltre l’art. 10 prevede il criterio di ottimizzazione della fornitura, sulla base dei dati storici e statistici del punto vendita.
Ciò premesso, la risposta immediata che possiamo dare al lettore è di rivolgersi al suo sindacato locale o nazionale, per essere assistito nella presentazione di un ricorso avanti all’Organo di Conciliazione e Garanzia, denunciando, così, il comportamento, a seconda dei casi, dell’Editore o del distributore locale.
A tale proposito sarà importante per l’edicolante verificare, innanzitutto, chi è l’effettivo responsabile della violazione e ciò sarà possibile controllando le informazioni relative alla pubblicazione che l’Editore/Distributore Nazionale ha messo sul sito www.webinforiv.it (dove è chiaramente indicato se è previsto il conto deposito o meno) per poter così, poi eventualmente, smascherare la scusa del distributore locale.
Per quanto riguarda, infine, l’omesso richiamo in resa, l’unico responsabile, per quanto ci riguarda, sarà il distributore locale che, una volta che sono decorsi tutti i termini del richiamo in resa, è obbligato, entro quattro giorni dalla comunicazione dell’edicolante della giacenza di pubblicazioni scadute non richiamate, a provvedere al richiamo in resa (art. 13 Accordo Nazionale) non potendo quindi addossarne la responsabilità agli Editori.
Infine, per quanto concerne l’eccessiva fornitura, l’edicolante potrà scrivere al distributore locale chiedendo che rifornisca il suo punto vendita in modo ottimale, secondo i dati storici e statistici, preavvertendolo che, in difetto, non accetterà quelle pubblicazioni consegnate in un numero di copie eccedente il fabbisogno dell’edicola, restando da valutare poi il comportamento che terrà il distributore locale a tale proposito.
Premesse tali soluzioni, ciò che mi sento di consigliare al lettore è comunque di cercare, unendosi con gli altri rivenditori della piazza, di trovare la migliore via per lavorare in modo proficuo con il distributore locale facendo capire a quest’ultimo che siete perfettamente consapevoli dei vostri diritti, così come previsti dall’Accordo Nazionale, e di quali invece sono i suoi doveri che siete pronti a voler far rispettare anche ricorrendo all’Organo di Conciliazione e Garanzia.
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Risponde
Irene Romoli
consulente legale
per le strutture SNAG
di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria,
Emilia, Toscana |
Un danno causato
all’edicola dal trasportatore
Dopo avervi fatto i complimenti per l’ottimo giornale, vi racconto quello che mi è successo nell’edicola che gestisco, certo di trovare col vostro aiuto una soluzione al problema. Ecco i fatti: a uno dei corrieri, dipendente del distributore locale, che porta quotidianamente i giornali alla mattina presto, si è rotta nella serratura la chiave della porta d’ingresso del negozio. Nessuno mi ha avvertito e, quando sono arrivato, oltre alla sgradevole sorpresa dell’accaduto, ho perso un’ora per rintracciare un fabbro che ha dovuto scardinare il portoncino e cambiare la serratura. Ho potuto aprire solo alle 9 con conseguente perdita di vendite e l’intervento dell’artigiano che mi è costato 50 euro.
Vorrei sapere se e come posso richiedere i danni al distributore locale in quanto datore di lavoro del corriere e quindi, a mio avviso, responsabile dell’accaduto. Vi ringrazio.
V. Biella
Innanzitutto grazie per i complimenti.
Andando poi ad affrontare la vicenda che l’ha interessata, le anticipo fin da subito che il suo intuito non la trae in inganno. Infatti, lei ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni al distributore locale, in qualità di datore di lavoro di colui che ha effettivamente cagionato il danno, ovvero il corriere.
A fondamento della domanda di risarcimento può invocare l’art. 2049 del Codice Civile che regola, appunto, la responsabilità dei padroni e committenti in caso di danno cagionato dal dipendente.
La norma dice infatti che “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. La norma è pacificamente applicabile alle ipotesi di rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, stante il rapporto di dipendenza del corriere rispetto al distributore, e stante il fatto che il danno causatole risulta riconducibile alle prestazioni svolte dal corriere nell’adempimento del proprio dovere nei confronti del distributore (ossia quello di svolgere la mansione lavorativa cui è adibito), lei ha tutto il diritto di richiedere a quest’ultimo non solo il pagamento dell’intervento dell’artigiano, ma anche il danno patrimoniale subito a seguito della ritardata apertura dell’edicola. In merito a tale ultimo danno è probabile che il distributore non si renda disponibile a risarcirlo e quindi, se intende comunque ottenerlo, si troverà a dover dimostrare che, in ragione del ritardo, il suo volume d’affari è diminuito e tale tipo di prova non è certo semplice. Ciò che le posso consigliare è, pertanto, di insistere senz’altro per ottenere il rimborso della spesa di riparazione e poi di chiedere una somma quantificata in modo forfettario per il mancato guadagno. In caso di rifiuto, e ove sia determinato nell’ottenerlo, dovrà rivolgersi a un legale.
Un addebito poco chiaro
Il mio distributore locale mi ha inviato una lettera nella quale mi avverte che addebiterà sul mio estratto conto, a partire dal 1 Aprile 2008, 10 centesimi per ogni copia resa extra bolla. È corretto questo comportamento? Significa che non è possibile rendere copie dimenticate, copie in esubero o titoli che non ritengo opportuno porre in vendita (ristampe, raccolte, pacchi con riviste multiple…)? Spero in una vostra risposta.
L.R. – Chivasso (TO)
Il processo di distribuzione della stampa è regolamentato dall’art. 10 dell’Accordo Nazionale che, tra i doveri del rivenditore, stabilisce che il medesimo restituisca il prodotto rimasto invenduto a seguito del documento di richiamo resa predisposto dal distributore locale.
Precisa, inoltre, che i residui di copie, eventualmente dimenticate e non restituite per errore al momento del loro richiamo in resa, siano accettate eccezionalmente, e nel caso in cui non siano intervenuti più richiami resa, solo con il numero successivo.
Per quanto riguarda, dunque, la mancata restituzione nei tempi richiesti dal distributore locale, è prevista l’eccezionalità del caso e, conseguentemente, la necessità che il distributore medesimo accetti una resa in ritardo, laddove ciò consista, appunto, in un caso eccezionale.
Per quanto riguarda, invece, la resa anticipata, dobbiamo prendere in considerazione anche l’art. 13 dell’Accordo Nazionale, che stabilisce i termini di richiamo in resa per ogni tipologia di prodotto editoriale.
Con una nota a verbale, i firmatari dell’Accordo - a tale proposito - hanno ritenuto che “consista grave violazione degli accordi sulla distribuzione delle pubblicazioni la prassi diffusa fra alcune Rivendite di porre in resa i prodotti editoriali prima del termine di permanenza concordato e sempre in assenza del richiamo resa da parte del soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale”.
L’iniziativa sindacale intrapresa dallo SNAG e dalle altre sigle sindacali, denominata “autogestione”, aveva appunto lo scopo di richiamare l’attenzione del sistema di distribuzione attraverso ... il rifiuto di ricevere in consegna le pubblicazioni in eccesso, senza così incorrere nella resa anticipata che è, come ben sappiamo, vietata dall’Accordo Nazionale.
D’altra parte, il comportamento da lei evidenziato, da un punto di vista strettamente giuridico, è da considerarsi contrario alle disposizioni dell’Accordo, ma altresì contraria all’Accordo è la minaccia del distributore di addebitare la somma da lei indicata per ogni copia resa extra bolla. Non sussiste infatti alcuna norma che preveda la legittimità di un simile comportamento e, anzi, mi pare che si tratti di una ritorsione assolutamente ingiustificata.
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Risponde
Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
Una situazione anomala
che danneggia l’attività
Di fronte alla mia rivendita esclusiva è stata rilasciata, il 21 maggio scorso, un’autorizzazione non esclusiva a un tabaccaio distante 15 metri dalla mia edicola.
La FIEG informata dell’apertura ha avuto dal distributore locale parere negativo. Il tabaccaio allora si fa rifornire da un altro rivenditore e non dal distributore. Che cosa prevede la legge? Per dimostrare la vendita dei quotidiani il tabaccaio deve avere una bolla di fornitura, un estratto conto settimanale. Vorrei inoltre sapere se questa vendita anomala può impedire la revoca dell’autorizzazione comunale che sto aspettando. Come posso risolvere questa situazione che sta danneggiando la mia attività?
M.R.F. – Salerno
Questa lettera introduce un tema molto “scottante”, riguardante la possibilità o meno per una rivendita esclusiva di fornire direttamente un punto vendita non esclusivo.
Per la verità, la legge a questo proposito non pone particolari divieti, purché, beninteso, vengano rispettate le condizioni previste dalla normativa (locale e nazionale) in merito.
• Ciò significa, in primo luogo, che, ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. n. 170/01, il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore (cioè: editore), così come le relative modalità di cessione e distribuzione, non possono subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita. Da questa precisa disposizione si ricava che il rivenditore dovrà cedere le pubblicazioni al tabaccaio allo stesso prezzo di vendita imposto dall’editore e che viene offerto al pubblico. Il prezzo dunque deve essere pari a quello di cessione al pubblico.
• È, poi, necessario verificare che il tabaccaio venda effettivamente la tipologia di prodotti prescelta. Anche se in Campania, attualmente, manca una legge puntuale, per analogia con quanto previsto in altre parti d’Italia (a cui sembrerebbe inoltre uniformarsi il nuovo disegno di legge della Regione Campania), si deve ritenere che un punto vendita non esclusivo possa vendere o solo quotidiani, o solo periodici, ma non entrambe le tipologie di prodotti. Per cui è necessario assicurasi di quale sia la tipologia prescelta e verificare che la vendita riguardi solo quella tipologia.
Per cui, concludendo, possiamo dire che tale modalità di vendita, che lei definisce “anomala”, non è in sé illegittima, ma va effettuata alle modalità e nei limiti previsti.
Il comune nega
un trasferimento breve
Il mio Comune, Modica, in assenza di un piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi mi nega la richiesta di trasferimento di pochi metri lungo la stessa via e marciapiede. Desidero precisare che la distanza dal punto vendita più vicino è di 350 metri. Cosa posso fare? In attesa di una vostra risposta vi invio i miei più cordiali saluti.
C.S. – Modica (RG)
È mia convinzione che il fatto che il Comune non si sia dotato di un piano di localizzazione non legittima il rifiuto a effettuare il trasferimento. La mancata adozione del piano costituisce un inadempimento del Comune e ciò non può certo paralizzare una eventuale legittima e motivata richiesta di spostamento.
Ecco però il punto cruciale: è necessario dimostrare che questo cambiamento di sede, in primo luogo, non crei danni ad altri soggetti e, in secondo, sia effettivamente sorretto da adeguate motivazioni di interesse pubblico. In altri termini, è necessario che questo spostamento sia davvero essenziale e opportuno per un miglior soddisfacimento degli interessi suoi e della popolazione di Modica.
Fatte queste valutazioni, si può procedere inviando al Comune una istanza scritta in cui si espongono e si motivano adeguatamente le proprie esigenze e, nel caso di silenzio o di rifiuto espresso, non vedo ostacoli per un ricorso al Giudice Amministrativo. |
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