
A
cura di
Domenico Moschella
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Nuovi obblighi e sanzioni
per la vendita di schede telefoniche ai soli soggetti IVA
Dal 1° aprile i rivenditori sono chiamati a un nuovo adempimento, previsto dalla legge finanziaria per il 2008.
Per le cessioni di qualsiasi mezzo tecnico per usufruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, esclusivamente effettuate nei confronti di imprenditori o professionisti, dovrà essere rilasciato “un documento” nel quale siano indicati anche la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l’imposta.
Inoltre, la medesima indicazione deve essere presente anche sull’eventuale supporto fisico (bustina o cellophane), atto a veicolare il mezzo tecnico (scheda telefonica).
La norma non fornisce indicazioni specifiche circa i soggetti che devono attenersi a tale adempimento, ma l’Agenzia delle Entrate, intervenuta in merito, ha ribadito che tale prescrizione è riferibile a qualsiasi soggetto che partecipa alla catena distributiva.
In più, al fine di favorire lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi alla norma, ha disposto l’obbligo di compilare, entro il 31 maggio 2008, un inventario analitico della merce in giacenza alla data del 31 marzo 2008, non recante la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l’imposta.
L’inventario dovrà contenere le seguenti indicazioni:
• la quantità dei mezzi tecnici distinti per valore facciale;
• i dati dell’operatore che ha prodotto o da cui sono stati acquistati tali mezzi tecnici;
• i dati identificativi, se conosciuti del soggetto che ha assolto l’imposta (IVA).
Pertanto, a partire dal 1° aprile 2008 e fino al 31 agosto 2008, le schede telefoniche vendute, prive delle indicazioni richieste dalla norma, dovranno essere accompagnate da un documento attestante la loro inclusione nell’inventario e gli estremi dell’operatore/soggetto (distributore locale/gestore telefonico/grossista) da cui sono state acquistate.
In pratica, la vendita dei predetti mezzi tecnici, da parte degli esercizi al minuto (come le rivendite di giornali), nei confronti di imprenditori o professionisti, dovrà avvenire:
• con l’emissione di un documento recante denominazione e partita IVA del soggetto che ha assolto l’imposta (IVA);
• con la stampigliatura delle predette indicazioni sull’eventuale supporto fisico (bustina o cellophane), atto a veicolare il mezzo tecnico (scheda);
• con l’indicazione attestante la loro inclusione nell’inventario: “prodotto privo dei dati di cui all’art. 1 commi 158 e 159 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’inventario al 31 marzo 2008, e successivi aggiornamenti, redatto da…….”
Al fine di aiutarvi in tale nuovo adempimento, abbiamo predisposto i facsimili dei moduli che potrete utilizzare per comunicare ai vostri clienti, qualificatisi come imprenditori ovvero professionisti, il soggetto che ha assolto l’IVA sulla specifica tipologia di ricariche telefoniche (scheda telefonica, ricarica telematica):
• Modulo 1 - inventario: da utilizzare per la redazione dell’inventario al 31 marzo 2008;
• Modulo 2: da utilizzare per le schede comprese nell’inventario al 31 marzo 2008 predisposto dal rivenditore e vendute successivamente a tale data;
• Modulo 3: da utilizzare per le schede prive dei dati necessari (sopra indicati) acquistate, nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2008, dal distributore locale/gestore telefonico/grossista e comprese nell’inventario predisposto dagli stessi.
•Modulo 4: da utilizzare a regime, una volta che saranno in uso solo mezzi tecnici integrati dei dati richiesti dalla norma, art. 1 commi 158 e 159 legge 244/2007.
I moduli sono scaricabili dai nostri siti:
• www.snagnazionale.org
• www.aziendaedicola.com
SANZIONI: Il cedente che non adempie agli obblighi è punibile con una sanzione pari al 20% del corrispettivo della cessione (esempio: scheda valore e 50, sanzione e 10). L’ammontare della ammenda sale al 40% per chi riporta nominativi falsi nei documenti.
Risposte
alle vostre domande
COME METTERE
IN REGOLA MIA MADRE
Vorrei sapere come poter mettere in regola mia madre che ogni tanto viene a darmi una mano. Sono interessata a contratti occasionali senza il pagamento dei contributi in quanto mia madre, che ha 60 anni, non ha mai lavorato e quindi non necessita di contributi a fini pensionistici. Grazie.
M.F. – Padova
La normativa vigente ai fini INPS, purtroppo, è molto restrittiva e non permette di regolarizzare rapporti continuativi, anche se part-time, senza pagamento di oneri previdenziali. Se vuole regolarizzare la collaborazione della mamma dovrà sostenere un costo contributivo o assumendola par-time per due ore giornaliere, oppure iscrivendola quale collaboratrice nella sua gestione commercianti.
UNA DOMANDA
SULLE FATTURE
Su richiesta dei miei clienti emetto a fine anno delle fatture.
Devo istituire il registro delle fatture emesse? O basta solo contabilizzare gli aggi dall’estratto conto? Grazie e distinti saluti.
F. D. – Sant’ Onofrio (V.V.)
Non ha nessun obbligo di istituire il registro delle fatture in quanto sono stati contabilizzati gli aggi come da E/C. Inoltre al fine di evitare confusioni, i documenti riepilogativi che lei emette ai singoli clienti possono essere intestati come ricevute, quindi soltanto come documento giustificativo della spesa sostenuta presso la sua edicola.
PROBLEMA MACERO
Vorrei avere alcune informazioni riguardanti le pubblicazioni da mandare al macero; le ho lette tempo fa in un articolo sulla vostra rivista ma non ho capito come funziona il tutto. Ho un’edicola in provincia di Bologna ma il mio distributore è di Imola. Ecco elencate alcune domande:
• Quale cifra viene riconosciuta all’edicolante e in che modo?
• A quale macero devo inviare le copie da distruggere?
• Quali copie posso mandare al macero?
• Ho chiesto alla finanza informazioni in merito. Non ne sanno nulla.
• Quante volte si può attuare questa soluzione che mi sembra molto positiva anche se non mi è ben chiaro il funzionamento.
Vorrei anche sapere il numero della copia di Azienda Edicola che trattava questo argomento.
Resto in attesa di una vostra risposta.
P. Bologna
Per poter detrarre fra i costi sostenuti nell’esercizio l’eventuale merce non resa ed eliminata in quanto scaduta, bisogna redigere analiticamente l’elenco delle riviste da portate al macero suddiviso per testata, per quantità e per prezzo di copertina. Si fa presente che, qualora la merce non venisse ceduta a terzi per il macero, ricevendone in cambio regolare ricevuta giustificativa, ma fosse eliminata direttamente, bisogna darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate di competenza o, in mancanza, all’Ufficio delle Imposte dirette o al Comando della Guardia di Finanza, almeno cinque giorni prima dell’operazione di distruzione.
La comunicazione deve contenere: il luogo, la data e l’ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione, la natura, qualità e quantità dei beni e l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto dei beni da distruggere.
Per certificare l’avvenuta macerazione della merce per un valore inferiore a euro 5.164,57, in assenza del verbale redatto da un funzionario inviato dal predetto Ufficio, basta un’autocertificazione del titolare dell’impresa.
Comunque, può trovare la procedura dettagliata sul n. 5/2000 a pag. 44 - e sul n. 5/2001 a pag. 60 di Azienda Edicola, consultabile anche sul nostro sito, alla voce “storico articoli”.
UN CONTRATTO
INESISTENTE
Nel 1996 ho rilevato un’edicola subentrando al vecchio titolare che aveva un contratto di locazione dell’immobile di 6 anni dal 1/1/1993 al 31/12/1998. Dal mio subentro 1996 a oggi, marzo 2008, il contratto di locazione non è mai stato rinnovato a nome mio. Faccio notare che nel 1996 ho inviato, al proprietario dell’immobile per conoscenza, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale lo informavo del mio subentro; inoltre, il canone mensile dell’affitto viene ritirato da un suo incaricato che non mi rilascia alcuna ricevuta. In base a quanto sopra descritto, il titolare dell’immobile può chiedermi:
1 – Rimborso degli aumenti Istat sull’affitto mensile dal 1996 (data del subentro) a oggi 2008?
2 – Ha l’obbligo di rilasciarmi le ricevute dell’affitto per fini fiscali anche se non c’è contratto a nome mio?
3 – Il contratto di locazione si rinnova automaticamente anche se non è a nome mio?
4 – Può chiedermi l’aumento dell’affitto, se il contratto dovesse scadere nel 2010, considerando che l’unico esistente parte dall’1/1/1993? Molte grazie.
M. – Nocera Inferiore (SA)
Con l’acquisto dell’azienda avvenuta nel 1996 e la relativa comunicazione effettuata al proprietario dell’immobile, locato dal precedente titolare per lo svolgimento dell’attività commerciale rilevata, lei è subentrato, ai sensi dell’art. 36 delle legge 392/78, nel contratto di locazione in essere alla data di rilevazione dell’azienda. Il contratto in assenza di disdetta, dopo i primi 12 anni, ha continuato la sua validità anche se intestato al precedente titolare. Alla prossima scadenza del 2010, se non ci sarà disdetta continuerà ancora per altri sei anni, tranne che di comune accordo stabiliate di rinnovare il contratto a suo nome con un nuovo canone concordato. La proprietà ha l’obbligo di rilasciare delle ricevute per il canone incassato, ed entro cinque anni può richiedere gli adeguamenti Istat di legge non richiesti in precedenza.
REGISTRAZIONE DEGLI AGGI
Ricevo settimanalmente, dal distributore, l’estratto conto per la registrazione degli aggi sul registro dei corrispettivi. Il mio commercialista mi ha detto di seguire questa procedura: totale da pagare meno quota sindacale e a questo risultato applicare il 24,70% e riportare il risultato ottenuto sul registro dei corrispettivi. È giusta la procedura? Sulla vostra rivista vedo che parlate sempre della percentuale del 23,11%. Grazie.
G. B. – Trieste
Il sistema di calcolo è corretto ma la percentuale da applicare è il 23,11%, in quanto corrisponde all’aggio del 19% defiscalizzato applicato sul prezzo di copertina, come previsto nell’Accordo Nazionale.
Non mi è chiaro il metodo per registrare l’aggio dei giornali, vi chiedo se quello da me praticato è corretto.
Io effettuo il calcolo dell’aggio nel seguente modo: sul totale venduto riportato nell’E/C del distributore applico la percentuale e il valore trovato lo riporto nel registro dei corrispettivi, senza indicare, in alcun modo, il valore delle rimanenze in sede di dichiarazione dei redditi.
È corretto questo mio metodo, visto che è stato messo in discussione da diversi colleghi? In caso fosse sbagliato qual è quello alternativo? Vi ringrazio.
A.F - Teramo
Il sistema da voi utilizzato corrisponde correttamente al dettato dell’art. 18 del DPR 600/73; si raccomanda di registrare fra gli acquisti gli E/C del distributore. Le rimanenze con questo sistema non vanno rilevate. |