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Attenzione agli accendini “non a prova di bambino”
L’11 marzo è entrata in vigore la decisione
della Commissione Europea
che vieta la vendita di accendini pericolosi
per i bambini e di accendini fantasia.
La decisione è stata adottata il 13 febbraio
2007 dagli Stati membri dell’UE
rappresentati in seno al comitato della
direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.
La commercializzazione e l’importazione
di questi accendini
erano già state proibite,
peraltro, a partire
dall’11 marzo 2007
e all’indutria del settore
era stato concesso un anno
per liquidare le scorte.
“Plaudo all’entrata in vigore di questi provvedimenti importanti che accresceranno la sicurezza dei consumatori e, in particolare, dei bambini in Europa” ha affermato Meglena Kuneva, Commissario europeo responsabile per la tutela dei consumatori. “Tutte le parti in causa saranno ora tenute ad assicurare che gli accendini fuori norma non finiscano nelle mani degli utilizzatori. Sollecito le autorità di forza pubblica dei singoli paesi a recepire la loro responsabilità e a far rispettare rigorosamente queste disposizioni”.
Il motivo della decisione
Si stima che nell’UE tra 1.500 e 1.900 casi di lesioni e tra 34 e 40 decessi siano dovuti annualmente a incidenti provocati da bambini che giocano con accendini. Vi sono meccanismi a prova di bambino utili per prevenire simili incidenti e il loro uso è stato reso obbligatorio negli USA, in Canada, Australia e Nuova Zelanda da circa
10 anni. L’introduzione dell’obbligo
“a prova di bambino” negli USA ha comportato una riduzione del 60 % nel numero di simili incidenti.
Gli accendini sono prodotti di consumo che presentano un rischio intrinseco poiché producono fiamma o calore e contengono un combustibile. Essi presentano un grave rischio se usati in modo improprio da bambini. Ciò vale in particolare per gli accendini monouso venduti in gran numero, spesso in confezioni di diverse unità, e utilizzati quali prodotti usa e getta di scarso valore.
I bambini possono usarli per giocare
e provocare incidentalmente incendi, gravi lesioni e la morte di persone.
Cos’è un “accendino
a prova di bambino”?
Il requisito “a prova di bambino” della decisione interessa approssimativamente il 98 % di tutti gli accendini venduti annualmente nell’UE, compresi gli accendini usa e getta di plastica e quelli metallici a basso costo. A certi accendini non si applica il requisito “a prova di bambino” poiché essi non sono facilmente accessibili per i bambini.
Resta il fatto però che devono soddisfare un certo numero di requisiti generali stabiliti in una norma specifica sulla sicurezza degli accendini: la disposizione
EN ISO 9994 (vedere in box a pag. 58).
“Accendini fantasia”
La Commissione preposta, nel definire il termine “accendini di fantasia” ha espressamente rilevato, con Decisione 2006/502/CE, che debbano intendersi tali tutti quegli accendini che somiglino in qualche modo ad altri oggetti in grado di attirare in maniera ingannevole l’attenzione dei bambini e perciò, ma l’elenco non è esaustivo, gli accendini la cui forma ricordi:
• personaggi dei cartoni animati
• giocattoli
• armi
• orologi
• telefoni
• strumenti musicali
• veicoli
• corpi umani o parti del corpo umano,
• animali
• alimenti o bevande
e che al contempo possano produrre effetti come: musica, suonerie, luci, luci lampeggianti o che, ancora, presentino oggetti in movimento (spesso sono presenti negli accendini trasparenti) o altri effetti di svago e gioco. Tutto ciò, insomma, che comporti un richiamo ingannevole per il bambino e quindi un rischio elevato nell’uso improprio
da parte sua.
Per accendino a prova di bambino (Child Resistent), secondo quanto prescritto dall’articolo 1, n. 3) della medesima Decisione s’intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età a causa, per esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione.
Tanto per dare un’idea, si può dire - teoricamente - che un accendino che non possa essere acceso con il dito mignolo di un adulto, non possa esserlo neppure dal pollice
di un bambino.
Sono di libera vendita invece, purché muniti di dispositivo Child Resistent, quegli accendini decorati che riportano a stampa loghi, etichette, decalcomanie, grafiche sia in stampa diretta o riprodotti con plastica termoavvolgente sull’accendino stesso.
Francesco Solaro
STANDARD DI SICUREZZA ISO 9994
Per semplificare vi diamo alcune indicazioni in base alle quali sarete in grado di giudicare la conformità degli accendini in vostro possesso.
ALTEZZA DELLA FIAMMA
Impostate la fiamma al limite massimo stabilito dal fabbricante. Riaccendete, se l’altezza supera i 120 mm. non è conforme allo standard stabilito.
RESISTENZA ALLE IRREGOLARITÀ
Non si devono verificare instabilità nella fiamma, esserci scintille o scoppiettii.
In caso positivo, spegnere, riaccendere, capovolgere l’accendino: se le irregolarità continuano, non è conforme.
SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA
Accendere per 10 secondi e rilasciare il pulsante: la fiamma deve estinguersi in non più di 2 secondi.
GAS PRESENTE NEL SERBATOIO
Capovolgere l’accendino, mettere la bolla d’aria da una parte e se questa eccede il 15% della superficie del serbatoio, non è conforme.
RESISTENZA ALLE CADUTE
Cadendo da un altezza di 1,5 metri non deve rompersi né devono verificarsi incrinature nella struttura esterna.
RESISTENZA ALL’ALTA TEMPERATURA
Deve poter restare acceso, senza interruzione e senza mostrare danni, per almeno 2 minuti. |
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La CAMPANIA propone il PIANO REGIONALE
con l’introduzione dei PASTIGLIAGGI
Dall’Assessorato alle Attività Produttive la proposta
di un disegno di legge
che i Sindacati
giudicano positivo
per la regolamentazione
del settore, invitando però la Regione a valutare
la differenza tra i dati
delle vendite reali
e le diffusioni “gonfiate” dalle operazioni
commerciali degli Editori.
Dall’Assessorato all’Agricoltura e Attività Produttive della Regione Campania, guidato da Andrea Cozzolino (nella foto), è arrivata la proposta di un Disegno di Legge per la “Disciplina della vendita di quotidiani e periodici”.
Un documento apprezzato dalle Organizzazioni Sindacali dei rivenditori di giornali perché rappresenta uno strumento di programmazione e sviluppo per la categoria.
Tra le novità, l’introduzione della vendita dei pastigliaggi anche per gli edicolanti campani. Nelle osservazioni, però, fatte pervenire all’assessorato alle attività produttive della Campania e sottoscritte unitariamente da tutti i sindacati di categoria (Snag, Sinagi, Cisl-Giornalai, Fenagi, Uil-Tucs e Usiagi) si fa presente che il Piano, così come proposto, contiene un’interpretazione estensiva del D.L. 170/01 che ha introdotto norme chiare in materia di diffusione della stampa.
Le OO.SS. hanno fatto presente alla Regione la differenza sostanziale tra “diffusione” e “vendita”, o meglio ancora “acquisto”. Chiarendo che per diffusione s’intende il numero di copie che l’editore stabilisce e pone sul mercato a sua discrezione, mentre la vendita reale è tutt’altra cosa. Gli editori, infatti, avviano alla vendita pubblicazioni abbinate (panini editoriali = due prodotti al prezzo di uno), cut price (pubblicazioni a venti o cinquanta centesimi), abbonamenti super scontati e copie regalate a formare quel tetto diffusionale d’ogni singola testata, a garanzia di un fatturato pubblicitario alto, drogando di fatto i numeri reali di vendita. In Campania, e per numerose tipologie, la vendita non supera oggi il 55% del diffuso. Su questo dato i Sindacati invitano gli esponenti politici regionali a una riflessione per non commettere l’errore di incrementare nei numeri (favorendo l’accesso alla vendita per molti giovani con enormi costi di avviamento e miseri incassi) un mercato già saturo e ben definito. Facendo esempi concreti, con i confronti tra dati di vendita e di diffusione ufficiali dell’Ads (Accertamento Diffusione Stampa) le OO.SS hanno chiesto alla Giunta e al Consiglio Regionale della Campania di porsi come quesito la reale necessità di liberalizzare un settore secondo i criteri di favorire la concorrenza e quindi un’utilità alla cittadinanza e l’accesso al mercato.
Far vendere giornali ad altre attività commerciali non servirebbe oggi che a polverizzare il già esiguo reddito, trasferendo solamente in altre realtà già avviate una parte della rete dedicata. Una situazione che non può certamente essere compensata economicamente dall’introduzione della vendita dei pastigliaggi nelle edicole.
Ora si attende una risposta della Regione Campania.
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