Commenti a cura dell’Avv. Astrid Dalla Rovere

DECISIONE N. 1/2008 Ricorso n. 49/2007
Oggetto del ricorso
Il padre di un rivenditore di un punto di vendita non esclusivo ha presentato ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia perché si pronunciasse in ordine a: “come debba interpretarsi l’art. 1 lettera b) della L. n. 170/01” e alla “compatibilità o meno… del disposto di legge dianzi menzionati con l’art. 1.13 Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, il quale riserva la norma in Accordo ai soli esercizi esclusivi”.

Esito del ricorso
Con la decisione N. 1/2008 l’Organo di Conciliazione e Garanzia non ha ritenuto di discutere il ricorso dichiarando, sin dalla sua lettura, il proprio assoluto difetto di potere contrattuale (per tentare la conciliazione) nonché di potere decisorio in merito alle questioni poste dal ricorrente. Conseguentemente ha stabilito la non procedibilità del ricorso e l’estinzione del procedimento.

Commento
Con la motivazione della decisione, l’Organo ha ribadito il principio, già chiaramente espresso all’art. 1 dell’Accordo Nazionale, secondo cui la normativa pattizia è riservata ai soli punti vendita esclusivi rilevando altresì che, poiché il ricorrente non risultava titolare di un punto vendita esclusivo e tanto meno di un punto di vendita non esclusivo (vedi testo evidenziato), allora vi era la totale impossibilità di considerare, anche se solo in astratto, il rapporto dedotto nel ricorso.
Riteniamo comunque doveroso precisare - ancora una volta - che l’Accordo Nazionale è applicabile solo ai punti vendita esclusivi e pertanto, il ricorso promosso da chi non è il titolare o da chi è titolare di un punto vendita non esclusivo, non potrà essere deciso dall’Organo di Conciliazione e Garanzia.


DECISIONE N. 2/2008 Ricorso n. 44/2007

Oggetto del ricorso
Il rivenditore ha denunciato, all’Organo di Conciliazione e Garanzia, la violazione, da parte dell’Agenzia di distribuzione, dell’art. 14, 2° comma dell’Accordo Nazionale per avere omesso di riportare, negli estratti conto settimanali, il corretto scomputo dell’equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura.

Esito del ricorso
L’Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato l’Agenzia di distribuzione per la violazione dell’art. 14, 2° comma dell’Accordo Nazionale al pagamento della sanzione di 4.000 euro in applicazione della recidiva specifica.

Commento
L’Organo ha ritenuto di applicare una sanzione particolarmente gravosa all’Agenzia di distribuzione in virtù della recidiva specifica che sussiste quando il comportamento illecito è lo stesso (e, quindi, viene violata la stessa norma dell’articolo dell’Accordo Nazionale) e, nel contempo, quando il soggetto che la viola e quello che promuove il ricorso sono i medesimi.


DECISIONE N. 3/2008 Ricorso n. 45/2007

Oggetto del ricorso
Il rivenditore ha denunciato, all’Organo di Conciliazione e Garanzia, la violazione da parte dell’Agenzia di distribuzione, dell’art. 14 dell’Accordo Nazionale per avere, in modo sistematico, omesso di riportare negli estratti conto settimanali, il corretto scomputo dell’equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura e, in particolare, per avere accreditato una resa presunta del 40% sul fornito.

Esito del ricorso
L’Organo di Conciliazione e Garanzia ha condannato l’Agenzia di distribuzione per la violazione dell’art. 14 dell’Accordo Nazionale al pagamento della sanzione nella misura massima di 2.000 euro.

Commento
Con la motivazione della decisione, l’Organo da un lato, ha ribadito di essersi già pronunciato, in ormai numerose altre decisioni, sulla questione dichiarando che: “viola la norma il distributore locale il quale, nel redigere l’estratto conto periodico delle partite dare/avere del rivenditore, non riporti in esso, e non contabilizzi, i giorni di fornito che siano identici ai giorni di reso…” e dall’altro ha evidenziato che il distributore locale, utilizzando il meccanismo di accreditare una resa presunta del 40% del fornito, comporta poi un ritardo nell’accredito della resa effettiva e che tale modo di predisporre l’estratto conto risulta essere in contrasto con la disposizione pattizia ribadendo, così, il concetto che nell’estratto conto devono essere indicati il fornito e la resa effettiva e non quella presunta. Infine si evidenzia che, in considerazione della consapevolezza della violazione posta in essere, da parte dell’Agenzia di distribuzione, e del fatto che la violazione è stata ripetuta nel tempo, è stata applicata la sanzione nella misura massima.


DECISIONE N. 4/2008 Ricorso n. 46/2007

Oggetto del ricorso
Il rivenditore ha denunciato, all’Organo di Conciliazione e Garanzia, la violazione, da parte del Distributore Nazionale, degli artt. 13.1 e 14.3 dell’Accordo Nazionale per avere immesso in distribuzione una pubblicazione, qualificata come mensile, senza averne il requisito definito al n. 1 dell’art. 13, 1° comma dell’Accordo Nazionale.

Esito del ricorso
Con la decisione N. 4/2008 l’Organo di Conciliazione e Garanzia, accertato che il Distributore Nazionale ha immesso i dati relativi alla pubblicazione, dapprima sul sito www.webinforiv.it e poi in distribuzione, e ciò secondo le modalità proprie di un periodico mensile (senza che ne avesse il requisito l’ha condannato al pagamento della sanzione di 1.500 euro.

Commento
Con la motivazione della decisione, l’Organo ha ribadito di essersi già pronunciato sulla questione con la decisione N. 9/2006 affermando che: “l’art. 14.3 dell’Accordo Nazionale resta violato con la immissione in distribuzione del prodotto secondo le modalità proprie del periodico mensile, allorquando sia certo che il prodotto medesimo non conseguirebbe il numero minimo di uscite idoneo a integrare la previsione di cui all’art. 13.1 n. 1 dell’Accordo Nazionale per la definibilità distributiva di episodico mensile.” (In merito precisiamo che per pubblicazione con periodicità mensile s’intende un prodotto editoriale che venga immesso per un minimo di dieci numeri nel circuito distributivo).
È stato precisato, altresì, che tale errata modalità di operare viola, nel contempo, anche l’art. 13.1 n. 2 dell’Accordo Nazionale dato il maggiore tempo di resa che si accompagna alla più propria qualificazione del prodotto.
Infine, evidenziamo che, nel momento in cui il Distributore Nazionale ha cercato di difendersi, sostenendo che le indicazioni errate le aveva ricevute dall’Editore, l’Organo ha risposto che, non solo ciò non risultava in alcun modo provato, ma altresì che era inverosimile pensare che un Distributore Nazionale si trovasse in un tale stato di sudditanza, rispetto all’Editore, da non potere correggere i suoi eventuali errori.

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