
Risponde
Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG della Lombardia,
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
Gravi inadempienze
da parte del distributore
L.A. di Magenta (MI) ci scrive che il distributore locale non provvede a fornire il suo punto vendita in modo adeguato al reale fabbisogno e che non rispetta, per alcuni prodotti il conto deposito, richiedendo quindi il pagamento alla consegna; lamenta
inoltre alcuni problemi in ordine alla contestazione sulle rese. Cosa può fare per ottenere il rispetto del distributore locale?
Ho già avuto modo di rispondere, sull’ultimo numero di Azienda Edicola, ad analoghi quesiti dato che le problematiche esposte, purtroppo, sono quelle che la gran parte delle edicole sul territorio nazionale si trova ad affrontare e rappresentano quelle che, più di altre, mettono in ginocchio gli edicolanti incidendo pesantemente sui pagamenti.
Ritengo quindi di sottolineare, ancora una volta, che il vigente Accordo Nazionale stabilisce espressamente:
>> quali sono i prodotti editoriali per i quali è previsto il conto deposito,
>> il diritto del rivenditore di ottenere una fornitura adeguata e ottimale rispetto al reale fabbisogno del punto vendita che, dovrà e potrà essere accertato sulla base dei dati storici e statistici del venduto.
Pertanto rinnovo con forza l’invito a rivolgersi al proprio sindacato locale o nazionale, per essere assistito nella presentazione di ricorsi avanti all’Organo di Conciliazione e Garanzia, denunciando, così, il comportamento del distributore locale che viola l’Accordo
Nazionale.
In merito ai risultati che con un ricorso si possono ottenere, segnalo al lettore l’ultima decisione n. 6/08 dell’Organo di Conciliazione e Garanzia (riportata su questo numero in forma breve - a pag. 68 - e per esteso sul sito: www.snagnazionale.org) per rendersi conto di come i nostri Giudici abbiano considerato particolarmente grave il fatto che un distributore locale violi ripetutamente, con il suo comportamento, l’Accordo Nazionale condannandolo conseguentemente al pagamento di una sanzione particolarmente
elevata.
Problemi
con un contratto
aziendale di telefonia
mobile
F. di Cassola (VZ) ci scrive lamentando che una nota società di telefonia l’avrebbe indotto alla sottoscrizione di un contratto, sulla scorta di una promozione, garantendo che gli sarebbero stati consegnati tre cellulari con un traffico prepagato incluso, e che l’unica spesa aggiuntiva sarebbe stata la tassa governativa. A questo punto però, una volta firmati i contratti, viene rilasciata al rivenditore solo la copia del contratto inerente la telefonia fissa; solo successivamente il rivenditore si rende conto che le condizioni che gli vengono applicate non corrispondono a quelle concordate e, dopo avere sollecitato l’invio di
una copia del secondo contratto, si accorge che il predetto è stato compilato in modo diverso e quindi decide di darne la disdetta.
La vicenda e il giustificato e conseguente malumore del nostro lettore, certamente incontrerà il consenso di molti altri rivenditori e non, che si sono trovati nella stessa situazione.
Purtroppo, capita spesso che agentivenditori anche di note società di telefonia mobile, si presentino proponendo una promozione che, a parole risulta particolarmente vantaggiosa, ma che nella realtà, verificando le condizioni scritte nel contratto, non lo sono per nulla.
Per questo motivo, è molto importante che vengano seguiti questi tre consigli che rinnovo ogni volta che i clienti lamentano situazioni analoghe: il primo è quello di leggere sempre attentamente il contratto e ciò, indipendentemente da quanto vi viene riferito verbalmente, secondariamente è importante che il contratto che si sottoscrive non contenga parti in bianco che potrebbero essere poi compilate in un secondo momento e, infine, è fondamentale farsi rilasciare sempre una copia di ciò che si sottoscrive.
In particolare, il fatto di avere una copia del contratto consente di poterlo leggere poi con calma e, ove si riscontrassero condizioni diverse da quelle riferite verbalmente, o comunque poco chiare, si è nelle condizioni di recedere tempestivamente dal contratto inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Enciclopedie dimenticate
G.Z. di Trento ci espone il seguente problema: alcuni clienti decidono di fare la raccolta di enciclopedie, ma poi la interrompono adducendo le scuse più svariate e lasciando così in giacenza al punto vendita costosi volumi. La soluzione ipotizzata dalla rivenditrice è quella di farsi lasciare un importo a titolo di deposito e ci chiede se sia quella giusta.
Gentile lettrice, il fatto che lei, come altri suoi colleghi, si renda disponibile a una sorta di prenotazione dei volumi per consentire al cliente di portare avanti una raccolta di enciclopedie è senz’altro apprezzabile ma è chiaro che, se non è assistita da una garanzia di puntuale ritiro ed esatto pagamento dei volumi da parte del cliente, può rivelarsi rischiosa: infatti, poiché con il cliente non viene sottoscritto alcun contratto, ci si deve fidare della parola data e, quindi, del fatto che il cliente poi provveda realmente e con puntualità al loro ritiro e pagamento.
In alcuni casi può succedere, come infatti lei lamenta, che il cliente non si faccia più vedere oppure decida di non proseguire con la raccolta e, in tal caso, ci si troverà in edicola volumi rimasti invenduti.
A questo punto, salvo i casi in cui il cliente sia conosciuto e abituale lei potrà, a fronte della richiesta di “prenotazione” dei volumi di una raccolta, o chiedere che le venga anticipato il pagamento del volume prenotato, rilasciando al cliente una ricevuta indicante “pagamento anticipato per il volume X”, oppure richiedere che venga lasciato in deposito un importo (calcolato in misura percentuale rispetto al prezzo complessivo dell’intera raccolta di enciclopedie, per esempio pari al 5% come da lei suggerito) e che verrà restituito o decurtato al momento del pagamento dell’ultimo volume.
Preciso che, affinché il rivenditore possa eventualmente trattenere il suindicato importo quale risarcimento per il mancato ritiro da parte del cliente dei volumi prenotati, sarà necessario che, nella ricevuta di deposito venga previsto e sottoscritto da entrambe le parti che il predetto verrà trattenuto dal rivenditore quale risarcimento per il mancato ritiro delle copie prenotate; diversamente, e in difetto di tale accordo sottoscritto, l’importo depositato dovrebbe essere comunque restituito al cliente. |

Risponde
Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
Il cliente vuole cambiare
il DVD
Sono un giovane edicolante della provincia di Salerno. Ho acquistato da poco un’edicola nel mio paese e pian piano sto iniziando a fare esperienza. Gradirei il vostro prezioso aiuto in merito al seguente problema: come mi devo regolare quando un cliente che ha acquistato un DVD in scatola chiusa ritorna dopo qualche tempo dicendomi se è possibile cambiarlo perché difettoso? Tenendo conto della buona fede dei miei clienti cosa mi consigliate di fare? Attendo vostre “istruzioni”. Ringrazio anticipatamente e vi saluto cordialmente.
M. P. – Napoli
Partiamo dalla normativa: l’art. 10 dell’Accordo nazionale prevede il diritto dell’edicolante di restituire, con apposita comunicazione nel documento di richiamo resa, il prodotto danneggiato, tenendo separato tale prodotto dalla resa del numero precedente. La norma, però, prevede l’obbligo del rivenditore di comunicare al distributore locale, subito dopo il ricevimento, la sussistenza di un difetto nel prodotto inviato.
Così concepita, a mio parere, la norma si riferisce prevalentemente ai casi in cui il prodotto sia palesemente e visibilmente danneggiato, deteriorato o rovinato.
Nel suo caso, e considerata, come dice lei, la “buona fede” dei suoi clienti, il consiglio da darle è quello di avvertire immediatamente il distributore della situazione e provvedere alla restituzione del prodotto difettoso con apposita comunicazione nel documento di richiamo resa.
Parallelamente, però, è bene “educare” anche i clienti, evitando che le restituzioni avvengano, come scrive lei, “dopo qualche tempo”; ciò perché la restituzione deve essere quanto più tempestiva possibile.
Ciò perché il distributore locale potrebbe anche rifiutare di ricevere un prodotto che venga restituito non “subito dopo il ricevimento” (come prevede la citata norma) ma a distanza di tempo: in questo caso sarà inevitabile un contenzioso con lo stesso distributore o con l’Editore, il quale, non lo dimentichiamo, è sempre il proprietario del prodotto e, in quanto tale, è civilisticamente obbligato alla consegna di un prodotto privo di vizi o difetti, conforme cioè all’utilizzo al quale è destinato.
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Risponde
Irene Romoli
consulente legale
per le strutture SNAG
di Valle D'Aosta,
Piemonte Liguria,
Emilia, Toscana |
Un furto mette in crisi
i rapporti con il distributore
Sono edicolante da un anno. Un mese fa mi hanno rubato il portafoglio con tutti i documenti compresa la carta di credito. Ho fatto regolare denuncia ai carabinieri con tanto di documentazione. Per questo fatto ho eseguito in ritardo il pagamento settimanale al distributore che mi ha lasciato per diversi giorni senza giornali e una fornitura ridotta. Ora domando: posso chiedere i danni a questo distributore? Mi sono rivolto al sindacato locale ma non è in grado di fare nulla.
Io ho rilevato questa edicola nel maggio 2007 dopo che era stata chiusa per due mesi. Ho faticato moltissimo per avere un buon numero di clienti che però li sto perdendo in quanto ho esaurito le mie scorte. Si può fare qualcosa? Ringrazio e saluto cordialmente.
C. B. - Alessandria
Unico soggetto eventualmente responsabile per il danno subito a seguito del furto non potrà che essere il reo, cioè colui che ha commesso il furto: nel nostro ordinamento, infatti, la responsabilità penale è personale.
Per quanto riguarda invece la sospensione subita, occorre precisare che la stessa è legittimamente operata dal distributore locale laddove vi siano gravi inadempienze e morosità, tali da rendere indispensabile la sospensione medesima per evitare che la morosità stessa si aggravi. La regola da tenere in considerazione, comunque, è quella secondo la quale il distributore locale ha diritto a sospendere il rivenditore dalla fornitura allorquando quest’ultimo abbia totalizzato una morosità, per così dire, conclamata. Laddove dunque la morosità non sia tale, la sospensione è da considerarsi illegittima. Laddove per contro detta morosità ammonti a cifre più considerevoli, la sospensione della fornitura è da ritenersi legittima, poiché, del resto, non è altro che lo strumento azionabile dal distributore per tutelare la propria posizione creditoria. |