|
 |
|
|

di Dario De Vitofranceschi
consulente legale per le strutture SNAG
di Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo e Molise |
Sospesa la liberalizzazione!
La liberalizzazione si pone in contrasto coi principi
e le disposizioni della normativa speciale del D.lgs. n. 170/2001
e L.R. Lazio n.4/2005.
Anche questa volta lo SNAG aveva ragione:
il TAR Lazio sospende la delibera del Comune di Aprilia
con la quale si liberalizzavano i punti vendita non esclusivi.
Il 30 gennaio scorso il Comune di Aprilia convocava lo SNAG per una riunione di concertazione avente come oggetto la delibera per l’adeguamento della normativa comunale ai principi di cui al decreto legge n. 223/06 e al decreto legge n. 7/2007 sulla base di uno schema proposto dalla Provincia di Latina.
Ora la mia personale posizione sul punto, condivisa dallo SNAG Nazionale, è da sempre la stessa: questi decreti non si applicano alle rivendite di giornali e, pertanto, è assolutamente erroneo parlare di liberalizzazione con riferimento alla vendita di giornali e periodici.
La tesi non risulta condivisa da molte amministrazioni locali che ritengono applicabile la normativa di cui sopra anche alla vendita di quotidiani e periodici: tra queste certamente il Comune di Aprilia e la Provincia di Latina.
Dicevamo della riunione del 30 gennaio: erano presenti per lo SNAG Lino Maesano (presidente SNAG Roma) e Paolo Pucci (presidente SNAG Aprilia) e, infine, il sottoscritto in veste di legale di area. Il Comune aveva recepito, in parte, le nostre osservazioni formulate in un “parere a hoc” inviato pochi giorni prima dallo SNAG Nazionale e, infatti, l’amministrazione comunale aveva escluso che l’attività di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva fosse liberalizzata (come invece prevedeva l’originaria proposta della Provincia di Latina che liberalizzavatotalmente il settore eliminando zonizzazioni, distanze e “contingenti numerici previsti dalla norme di settore ivi compresi quelli contenuti nel piano comunale delle edicole” e sottoponendo l’esercizio dell’attività di rivendita a semplice dichiarazione di inizio attività).
Ciò costituiva certamente una vittoria per la categoria (e di non poco valore: immaginate il settore esclusivo completamente liberalizzato e senza contingentamento) però (e c’era un però) la delibera escludeva implicitamente i punti vendita non esclusivi dal piano edicola e richiamava sul punto i principi di cui al D.L. n.223/06, affermando in particolare che “1. L’attività di vendita di quotidiani e periodici di cui al D.lgs. 170/2001 limitatamente ai punti vendita non esclusivi non è soggetta ai limiti ed alle restrizioni consistenti in: - rispetto di distanze minime non obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; - rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul valore delle vendite a livello sub regionale.”
Il testo era sibillino ma celava, ad avviso dello SNAG, l’intenzione di liberalizzare i punti vendita non esclusivi.
La vittoria dello SNAG era quindi una mezza vittoria, lo SNAG si sarebbe potuto accontentare, ma credo che ciò non rientri nel DNA dell’Associazione e allora nel corso della riunione di concertazione, dopo aver più volte chiarito i motivi giuridici per i quali la Delibera violava la normativa vigente in materia, rivolgendomi all’assessore Ermanno Izzo dissi: “Assessore, mi permetto di osservare che una delibera così strutturata potrebbe avere dei profili di illegittimità…”
L’Assessore si risentì non poco di questa affermazione e mi disse che ero un ospite del Comune e che se avessi continuato in quella direzione avrei dovuto lasciare la riunione.
Successivamente il Comune di Aprilia pubblicava la Delibera n. 37 del 2008 senza recepire le nostre osservazioni sul meccanismo autorizzatorio per i punti non esclusivi. Secondo il Comune questa attività poteva ben essere svolta in base a una semplice dichiarazione di inizio attività, tant’è che lo stesso Comune iniziava la distribuzione di moduli per la dichiarazione di inizio attività sia presso lo sportello che sul sito della OmniaVis (1).
Nel frattempo sia Lino Maesano che Paolo Pucci avevano più volte dichiarato sia alla stampa che nelle riunioni tenutesi con la categoria che, se la Delibera fosse stata approvata senza modifiche, lo SNAG avrebbe tutelato i propri interessi davanti ai competenti Tribunali Amministrativi: detto… fatto! Il 14 aprile lo SNAG Nazionale in persona del suo Presidente Armando Abbiati e i titolari di rivendita Paolo Pucci e Santino Bernini notificavano un ricorso di 41 pagine con il quale si chiedeva l’annullamento della delibera di cui sopra e poi il 9 maggio veniva depositata un’ulteriore istanza al Presidente del TAR ex art. 25 L. 241/90 avverso il diniego di accesso adottato dal Comune di Aprilia in relazione alla nostra richiesta di conoscere tutte le dichiarazioni di inizio attività presentate.
Nel ricorso si formulava altresì una istanza di sospensiva: si chiedeva al TAR di sospendere, in attesa della decisione definitiva sul merito, la delibera. Ora ottenere una ordinanza di sospensione non è cosa semplice: non è sufficiente che il ricorso sia apparentemente fondato (cd. Fumus boni iuris) ma è anche necessario che per il ricorrente vi sia un pericolo di pregiudizio grave (cd. Periculum in mora).
Ora il TAR Latina ha accolto la nostra istanza stabilendo che i D.L. n. 7 del 2007 e il D.L. n. 223 del 2006 non hanno derogato la normativa speciale di settore e che la “liberalizzazione” introdotta dalla delibera comunale si pone in contrasto con la normativa speciale che regola il settore.
Il TAR ha evidentemente ritenuto che dall’esecuzione della predetta delibera possa scaturire un pregiudizio grave per i ricorrenti e quindi anche per lo SNAG e per l’interesse collettivo della categoria che questo sindacato tutela.
In sostanza il TAR sembra accogliere la nostra tesi affermando un principio importante (e sul quale non vi erano precedenti giurisprudenziali specifici): la liberalizzazione si pone in contrasto coi principi e le disposizioni della normativa speciale del D.lgs. n. 170/2001 e L.R. Lazio n.4/2005.
Non posso nascondere la soddisfazione per l’accoglimento della sospensiva, ma devo precisare che questo è solo il primo passo verso la soluzione definitiva della questione che si avrà solo con la decisione del TAR.
Inoltre il TAR sembra aver riconosciuto in capo allo SNAG la legittimazione a proporre ricorso. La cosa era tutt’altro che scontata in quanto, in altri precedenti giurisprudenziali che vedevano coinvolta la categoria, i giudici amministrativi avevano estromesso il sindacato affermando il difetto di legittimazione attiva (cfr. TAR Lombardia 228/99 e TAR Abruzzo 54/07).
Se quanto sopra dovesse essere confermato risulterebbe ampliato lo spettro di tutela giurisdizionale accessibile allo SNAG e la cosa è certamente positiva.
Infine voglio concludere ricordando che la realizzazione di tutto quanto sopra descritto non sarebbe stato possibile senza l’incondizionato appoggio del presidente Armando Abbiati, che ha seguito in prima persona la vicenda assumendo tutte gli oneri del ricorso e che ha preso tutte le decisioni strategiche (prima fra tutte quella di presentare il ricorso anche come SNAG Nazionale rischiando una pronuncia di inammissibilità), senza l’esperienza e l’azione sindacale e istituzionale di Lino Maesano, che è stato il primo ad accorgersi del trucchetto delle “liberalizzazioni mascherate” e che si è sempre esposto in prima persona nel dire no a queste liberalizzazioni e senza la tenacia e il desiderio di difendere la categoria sulla piazza di Aprilia di Paolo Pucci che ha seguito la vicenda con maniacale attenzione organizzando riunioni e rapportandosi con il Comune per la raccolta di documenti e di tutto quanto necessario alla presentazione del ricorso e che “ci ha messo la faccia” (insieme al collega Santino Bernini) presentando il ricorso anche in
proprio come titolare di rivendita.
Questo è solo l’inizio… stiamo già lavorando su una diffida indirizzata al Comune di Aprilia per dare esecuzione all’ordinanza del TAR Lazio…
(1) Società specializzata che fornisce assistenza a 360 gradi per gestire le attività del settore commerciale su area pubblica. |
| |
LATINA
APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA
Finalmente uno squarcio di luce nella vertenza che ci ha visti fortemente impegnati per contrastare la delibera della Provincia di Latina e la conseguente posizione del Comune di Aprilia (vedi Azienda Edicola n.6, pag. 57).
Abbiamo dovuto lottare contro tutto e contro tutti, anche contro gli insospettabili, ma l’impegno del nostro legale Dario De Vitofranceschi, della struttura provinciale e dello SNAG Nazionale ha dato i risultati che ci eravamo prefissi.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha sospeso l’efficacia della delibera che sarebbe andata a penalizzare l’economia di tutti i rivenditori della provincia creando un pericoloso precedente per tutta la regione.
Oltre alla crisi dell’editoria, al crollo dei fatturati, ai sistemi di distribuzione e alla qualità dei servizi, dobbiamo fare fronte all’arroganza di molte amministrazioni comunali nei riguardi della nostra categoria. Arroganza che, sommata a incompetenza, molto spesso si trasforma in arma letale per quei rivenditori che sono costretti a subire tutte le iniziative pseudo legislative che vengono proposte. Alla base ci sono, evidentemente, antichi e infondati pregiudizi che ignorano completamente i sacrifici del nostro lavoro e delle nostre famiglie; ma non è questa la sede per riaccendere vecchie polemiche.
Nei prossimi giorni convocheremo un’assemblea a Latina per illustrare quanto abbiamo fatto e come è stato fatto.
Come ogni sindacato che si rispetti, anche lo SNAG fonda la sua forza organizzativa sul numero delle adesioni e sulla rappresentatività dei suoi associati, ma quella di Latina sarà un’assemblea di tipo diverso e non andremo certamente a elemosinare iscrizioni.
Chi si iscrive allo SNAG deve essere convinto di quello che fa e deve essere, soprattutto, convinto di entrare a far parte di una struttura sindacale che sta proponendo qualcosa di veramente nuovo nel nostro settore. In ogni caso l’assemblea sarà aperta a tutti i rivenditori che vorranno intervenire.
Lino Maesano - Presidente SNAG Roma |
|

di Astrid Dalla Rovere
consulente legale per le strutture SNAG
della Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia |
Recentemente, alcuni Comuni della regione Lombardia, sulla scorta di circolari provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico, hanno rilasciato autorizzazioni per punti vendita non esclusivi, prevedendo la possibilità per questi ultimi di vendere sia quotidiani che periodici.
Poiché le predette circolari non sempre sono state correttamente interpretate, hanno finito con l’essere applicate arbitrariamente dai Comuni in fase di rilascio di autorizzazioni, creando così confusione sulla corretta applicazione della normativa regionale.
Il caso di cui ci occupiamo è inerente al comune di Varese che, non ritenendo la normativa della Regione Lombardia sufficientemente chiara, e non si comprende realmente per quale motivo, ha formulato un quesito interpretativo al Ministero dello Sviluppo economico.
Quindi, con la circolare del 25.03.08 Prot. N. 4177, il Ministero delle Attività produttive ha affermato, sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 386/05, che: “…non avrebbe senso limitare la vendita dei prodotti di stampa, alternativamente periodici o quotidiani, agli esercizi non esclusivi, e inoltre, contrasterebbe con la normativa costituzionale (art. 41) e con l’intento del legislatore statale, il quale, ha previsto un identico contenuto di criteri sia per la localizzazione dei punti esclusivi che per l’autorizzazione agli esercizi non esclusivi, i quali sostanzialmente non differiscono dai primi se non per la vendita, in aggiunta ai periodici e ai quotidiani, di merce di tipologia completamente diversa dai suddetti prodotti editoriali” concludendo che anche i punti vendita non esclusivi possono vendere entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
Conseguentemente, il Comune di Varese, in forza di tale circolare, ha rilasciato un’autorizzazione a un punto vendita non esclusivo per la vendita sia di quotidiani che di periodici.
In merito si precisa quanto segue.
>> Innanzitutto si richiama quanto previsto dalla DCR Lombardia del 29.07.2002 che stabilisce all’art. 1 b) che sono da intendersi: “punti vendita non esclusivi gli esercizi previsti dall’articolo 2 comma 3 del d.lgs. che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici..”
A differenza di altre normative regionali, quella sopra indicata definisce con assoluta chiarezza i punti vendita non esclusivi imponendo quindi, per la vendita, il limite di scelta fra la tipologia di quotidiano o periodico ed escludendo espressamente che possano essere venduti entrambi.
Il Consiglio di Stato, con la predetta sentenza, ha deciso sull’impugnazione di una decisione del TAR del Piemonte del 26.11.2003 n. 1681 che aveva stabilito: “…l’uso della congiunzione ovvero da parte dell’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 170 del 2001, implica necessariamente una vera e propria alternatività, nel senso della scelta tra le due tipologie, dovendosi inoltre considerare che la legge si è prefissa un obiettivo di liberalizzazione del settore, peraltro contemperato con l’esigenza di non porre al di fuori del mercato coloro che già vi operano.”
Successivamente tale decisione è stata impugnata avanti al Consiglio di Stato che ha riformato la sentenza di primo grado sostenendo che: “…partendo dalla norma contenuta nell’art. 1 DLGS 170/2001, interpretando il punto b) del secondo comma (…), alla luce del sistema normativo ed economico di riferimento, laddove è lecito dubitare che le edicole possano in ragione della loro particolare localizzazione, entrare realmente in competizione con i canali di diffusione non esclusiva (…) arrivando a ritenere che l’ovvero debba intendersi come (e o) e quindi che esso consenta la vendita, nei punti vendita non esclusivi, di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambi i prodotti editoriali.”
>> Permettendoci di puntualizzare, contrariamente a quanto asserito dal Ministero, che in verità la competizione fra le edicole e i punti vendita non esclusivi c’è ed è reale, ma non intendendo qui contestare le motivazioni che hanno portato il Consiglio di Stato a tale interpretazione, non rappresentando questa la sede deputata per farlo, ci limitiamo a svolgere la seguente considerazione per quanto attiene il caso specifico di un Comune della regione Lombardia.
Premesso che il D.Lgs. n. 170/01 ha delegato alle Regioni l’emanazione degli indirizzi regionali di attuazione dei piani di localizzazione, la Regione Lombardia, con la D.C.R. del 29 luglio 2002, ha deliberato gli indirizzi di attuazione fornendo all’art. 1 punto b) la sua interpretazione della locuzione “ovvero” di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 170/01 prevedendo che i punti vendita non esclusivi possono vendere o solo quotidiani o solo periodici, ma non entrambi.
A questo punto, non si comprende per quale motivo la normativa regionale debba essere disattesa da un Comune della Regione Lombardia che sceglie, in alternativa (?!) di aderire all’interpretazione del Ministero dello sviluppo economico che, si ribadisce, ha emanato una circolare esprimendo un orientamento senz’altro autorevole, ma che ha posto alla base del suo iter motivazionale una decisione del Consiglio di Stato relativa all’impugnazione di una sentenza del TAR di altra regione (Piemonte).
In conclusione è parere di chi scrive che, anche al fine di evitare che si crei un conflitto fra le fonti normative, i Comuni della Regione Lombardia dovrebbero attenersi a quanto disposto dalla stessa e, ove invece ritengano che risulti viziata di legittimità, sollevino la questione avanti agli organi regionali deputati, anziché a quelli statali, investendoli di un’eventuale problematica interpretativa.
|
 |
 |
|
|
|