
di Irene Romoli
consulente legale per le strutture SNAG
di Valle D’Aosta, Piemonte,
Liguria, Emilia, Toscana |
Una conciliazione che lascia tutti soddisfatti!
Che ai giorni nostri quello dell’avvocato non sia un mestiere particolarmente entusiasmante è ormai opinione comune, quanto meno tra le giovani leve come noi, che dobbiamo quotidianamente combattere con la necessità di quadrare il bilancio, facendo i conti con tribunali “intasati”, clienti che si dimenticano di chi ha lavorato per loro una volta risolto il problema, eccessiva standardizzazione dell’attività e accordi che spesso lasciano un po’ tutti con l’amaro in bocca, avvocati compresi! Insomma, non è facile provare quell’emozione che tanto forte si era immaginata ai tempi dell’università.
Per fortuna, non è sempre così. Talvolta ci si deve ricredere in senso positivo, e questa è l’occasione per raccontarvi un’esperienza.
Accade infatti che ci si trovi a discutere una vertenza relativa alla diffusione di prodotti editoriali, avanti a un organo nazionale di conciliazione e garanzia che, cari lettori, conoscete ormai molto bene.
Sappiamo dunque che, se tentata e fallita la conciliazione tra le parti sulla vertenza, l’Organo di Conciliazione e Garanzia ha il compito di accertare e sanzionare l’eventuale comportamento scorretto posto in essere da una delle parti.
Secondo quanto previsto, però, dall’art. 12 del Regolamento per l’Organo di Conciliazione e Garanzia, le sanzioni irrogate non fungono da ristoro del danno o disagio di chi ha subito il comportamento scorretto, ma finiscono in un fondo intestato alla Promopress 2000, una società che tra i vari compiti ha anche quello, fondamentale, di garantire il funzionamento dell’Organo stesso.
Così, in occasione dell’udienza tenutasi lo scorso 18 aprile, che mi vedeva in rappresentanza dello SNAG e di una rivendita di giornali e riviste associata, la controparte (distributore locale) ha ammesso il proprio errore e, in via conciliativa, ha chiesto di poter essere condannata al pagamento di una somma stabilita a ristoro del disagio patito
dalla rivendita ricorrente.
Per motivi strettamente inerenti al contenuto della conciliazione sottoscritta, non possiamo pubblicare l’identità delle parti: ma non è questo il punto.
Il punto è che il distributore locale ha, onestamente e in maniera trasparente, ammesso il proprio errore, dando specifica spiegazione delle ragioni tecniche che lo hanno indotto suo malgrado a contravvenire alle disposizioni dell’Accordo Nazionale.
Tenuto conto dell’atteggiamento processuale manifestato, che lo vedeva desistere dalla prosecuzione della vertenza, il distributore ha chiaramente ottenuto quanto richiesto: così, stante il modo in cui la vertenza stava trovando definizione, il buon umore si è diffuso tra tutti i presenti, sindacalisti, avvocati, giudici, cancellieri, probabilmente anche perché consapevoli di non dover affrontare la lunga ed estenuante fase dell’esposizione delle contrapposte motivazioni!
È parso quindi opportuno non devolvere tale somma, pari a 500 euro direttamente alla ricorrente, e tanto meno alla Promopress 2000, decidendo piuttosto che venisse direttamente devoluta in beneficenza.
Coloro (molti per fortuna!) che fanno della beneficenza sanno bene che non è moralmente corretto sbandierare ai quattro venti l’impegno sociale profuso per i più deboli, tant’è che simili iniziative sono solitamente lasciate ai singoli e alla loro coscienza.
Ma questa volta ci fa proprio piacere raccontarvi come è andata, visto che l’iniziativa è stata – per così dire – spontanea e in particolare ben accolta da tutti i partecipanti al giudizio.
La scelta dell’organizzazione cui devolvere la somma è la ONLUS Movimento Shalom (www.movimento-shalom.org) con sede nel pisano, a San Miniato, un piccolo paese reso famoso dai fratelli Taviani nell’emozionante film “La notte di San Lorenzo”.
Forse con un briciolo di prepotenza, che spero tutti vogliano perdonarmi, non ho esitato a chiedere che la somma venisse appunto versata a questa organizzazione, e in particolare al progetto di cooperazione in Burkina Faso, paese africano che ho visitato due volte proprio grazie ai viaggi organizzati da Shalom, che mi ha permesso di abbracciare la dolce Adelaide, bimba adottata a distanza, oltre naturalmente a conoscere una realtà che ha profondamente mutato il mio modo di affrontare il quotidiano.
Senza voler dunque effettuare un vero e proprio sconvolgimento del sistema “applicazione dell’Accordo Nazionale”, lungi da noi questo intento, è stato emozionante per tutti sapere che in quel momento, visto il modo in cui la vertenza stava procedendo, è stata colta l’occasione per fare del bene ad altri.
Speriamo, dunque, che una simile iniziativa non si risolva in una sporadica occasione, ma abbia modo di riproporsi in future occasioni! Noi faremo del nostro meglio affinché ciò accada.
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Ricorsi e decisioni
DECISIONE N. 5 del 18 aprile
sul Ricorso n. 3/2008
Oggetto del ricorso
Il rivenditore ha presentato un ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia denunciando il Distributore Nazionale per violazione degli artt. 8.3 e 14.3 per avere immesso in distribuzione una pubblicazione classificandola come prodotto di categoria b) di cui all’art. 7.2 dell’Accordo Nazionale e sconto del 24%, anziché come prodotto di categoria c) di cui all’art. 7.2 dell’Accordo Nazionale e con uno sconto del 29%; e per averne richiesto il pagamento alla consegna anziché alla resa.
Esito del ricorso
Con la decisione N. 5/2008 l’Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto il ricorso accertando che il Distributore Nazionale ha violato l’art. 8.3, 3° comma per avere immesso in distribuzione il prodotto ridistribuito attribuendogli uno sconto del 24% anziché del 29%, in quanto prodotto appartenente alla categoria c) di cui all’art. 7.2 dell’Accordo Nazionale e che ha altresì violato l’art. 14.3 dell’Accordo Nazionale per avere richiesto il pagamento alla consegna anziché alla resa. L’Organo ha quindi condannato il Distributore Nazionale al pagamento di una sanzione per l’importo complessivo di 2.000 euro.
Commento
Con il presente caso si è discusso sulle modalità distributive di un “ridistribuito” in ordine al quale è stato accertato, dai Giudici, che il Distributore Nazionale ha errato nel classificarlo e nell’attribuirgli lo sconto percentuale. Leggendo la motivazione della sentenza ci preme richiamare la considerazione svolta dall’Organo che, in quanto Organo di Conciliazione, ha ribadito il principio secondo cui, il migliore risultato, è quello volto a ottenere che, la parte denunciata, si ravveda rendendosi conto della violazione compiuta, piuttosto che condannarla al pagamento di una sanzione che viene, fra l’altro, versata a un soggetto terzo estraneo che è la società Promopress 2000 Srl, incaricata, dalle Parti firmatarie dell’Accordo Nazionale, di gestire gli aspetti economici relativi al funzionamento e regolamento dell’Organo di Conciliazione e, fra gli altri, al pagamento dei compensi ai Giudici.
DECISIONE N. 6 del 16 maggio
sui Ricorso nn. 5-6-7/2008
Oggetto del ricorso
Tre rivenditori hanno presentato un ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia e denunciato il distributore locale per violazione degli artt. 10 e 14 dell’Accordo Nazionale per avere distribuito 14 prodotti editoriali con errate contabilizzazioni (per lo più pagamento richiesto alla consegna anziché in conto deposito) e/o erronea indicazione della periodicità nelle relative bolle di consegna disattendendo quanto indicato dagli Editori e/o Distributori Nazionali sul sito webinforiv.
Esito del ricorso
Con la decisione N. 6/2008 l’Organo di Conciliazione e Garanzia ha accolto il ricorso accertando che il distributore locale ha violato, con il suo comportamento, gli artt. 10, 3° comma e 14, 3° comma dell’Accordo Nazionale condannandolo al pagamento di una sanzione pari all’importo complessivo di 12.000 euro.
Commento
L’Organo, nella motivazione della sentenza, ha rilevato che il distributore locale ha disatteso le indicazioni correttamente riportate dagli Editori e/o Distributori Nazionali sul sito webinforiv.
Il distributore locale ha, a sua difesa, sostenuto che gli errori compiuti erano riconducibili alle insufficienti indicazioni comunicate dagli stessi Editori/Distributori Nazionali ma senza però fornire alcuna prova in merito, salvo che per due prodotti editoriali e quindi i Giudici, solo con riferimento a questi due prodotti, hanno fissato un termine alla ricorrente per denunciarli.
L’Organo ha altresì confermato che solo il sito webinforiv rappresenta la fonte ufficiale per quanto riguarda le indicazioni dei prodotti editoriali, mentre invece le cosiddette “fascette”, seppure utilizzate, non rivestono secondo l’Accordo Nazionale la stessa finalità e rilevanza.
Con riferimento poi al fatto che i rivenditori-ricorrenti non avrebbero subito un danno economico rilevante, i Giudici hanno ribadito il ben noto principio secondo cui lo scopo della sanzione non è la riparazione del danno ma la repressione del comportamento che viola l’Accordo Nazionale.
Infine, evidenziamo la notevole entità della sanzione inflitta al distributore locale (12.000 euro) e soprattutto i motivi che hanno portato i Giudici a tale convincimento che sono:
- la molteplicità delle violazioni accertate a carico del distributore locale;
- la scarsa diligenza prestata dal distributore ai dati inoltrati dall’Editore e/o Distributore Nazionale per la corretta classificazione dei prodotti e la loro conseguente contabilizzazione;
- l’incompletezza dei materiali difensivi e la mancanza di riconoscimento di avere violato le regole di commercializzazione previste dall’Accordo Nazionale;
- la circostanza che l’Organo ha già in passato e in più occasioni dichiarato l’illegittimità dei comportamenti oggetto del presente ricorso;
- ed infine il fatto che il distributore ha dichiarato, a sua discolpa, la responsabilità degli Editori/Distributori Nazionali senza fornire alcuna prova in merito.
La storia infinita di Forlì e dei 12.000 euro di sanzione
(Ricorsi Organo di Conciliazione e Garanzia nn. 5-6-7/2008)
È nostra abitudine divulgare le decisioni dell’Organo di Conciliazione e Garanzia sul nostro sito www.snagnazionale.org e su Azienda Edicola, con i nominativi degli attori oscurati come le leggi vigenti stabiliscono.
Ma dal momento che il distributore locale di Forlì, Damerini & Bazzocchi, esce con una circolare a tutti i rivenditori (qui riprodotta dall’originale), spiegando le proprie ragioni “al fine di rendere chiari, a tutti, i termini della questione ed evitare fraintendimenti”, ci sentiamo autorizzati a rendere edotti tutti i rivenditori, della vertenza in atto sulla provincia di Forlì, usando i nostri mezzi d’informazione, visto che la distribuzione locale si sente autorizzata a veicolare, tramite ceste che trasportano prodotti quotidiani e periodici, tutte le sue opinioni e giustificazioni. Per contro, il distributore si sente anche autorizzato - in antitesi con l’art. 12 del vigente Accordo Nazionale - a censurare la distribuzione di qualsiasi notizia dello SNAG, e solamente di questo sindacato.
Ci preme precisare che nel dicembre 2007 si costituiva, a Forlì, lo SNAG provinciale, e non la sezione locale di un qualsiasi raggruppamento di persone: un partito, un club o forse una bocciofila; un sindacato il cui scopo principale - è bene che tutti lo sappiano e lo ricordino - è quello di tutelare i rivenditori di giornali associati e non, nel rispetto delle regole del nostro settore, nei rapporti con la parte editoriale e con le amministrazioni pubbliche di questa provincia.
Appena costituito lo SNAG locale, viste le problematiche esistenti sulla piazza di distribuzione, ha chiesto e ottenuto un incontro con i responsabili della locale agenzia di distribuzione, per cercare di risolvere alcune anomalie distributive che andavano dall’eccesso di forniture di pubblicazioni (con la caratteristica “basso vendente”) alla scarsa fornitura di pubblicazioni di maggior mercato.
Avevamo riscontrato, e fatto presente, che c’erano punti vendita forniti ottimamente mentre altri, erano praticamente impossibilitati a svolgere una sia pur minima attività di vendita; obbligati in pratica a fare solo attività di resa, in quanto il prodotto che veniva loro fornito era di scarsissima richiesta da parte della clientela.
Ma c’è di più: alcune rivendite venivano fornite il pomeriggio precedente, rispetto al giorno d’uscita, creandosi così un numero di rivendite classificabili “5 stelle lusso” per modi e
tempi di fornitura.
Senza contare, poi, che su molte pubblicazioni con periodicità oltre il mensile non veniva applicata la modalità di fatturazione del conto deposito, generando così difficoltà finanziaria al punto vendita; per non parlare di coloro che, subentrati in una nuova gestione, non beneficiavano nemmeno parzialmente del conto deposito. Fatto peraltro giustificato con una anomalia del programma informatico di distribuzione.
L’esito e i toni della prima riunione, presso l’agenzia di distribuzione, non sono stati dei migliori, ma ci eravamo, comunque, lasciati con la promessa di Damerini a un nuovo incontro con il quale affrontare, più dettagliatamente, tutti i problemi.
Al momento di andare in stampa con il giornale, non s’intravvede ancora alcuna possibilità d’incontro, nonostante le nostre ripetute richieste fatte ai titolari dell’agenzia, anche tramite l’ANADIS (Assosiciazione Nazionale Distributori Stampa) cui l’agenzia di distribuzione è associata, e ripetute in sede di Organo di Conciliazione e Garanzia per riportare una situazione di tranquillità lavorativa sulla piazza di Forlì.
Ma per ritornare all’Organo di Conciliazione e Garanzia, citato dalla distribuzione Damerini & Bazzocchi (nella circolare qui riprodotta), ribadiamo di nutrire il massimo rispetto per tale istituto, sia quando emette decisioni positive che negative nei nostri confronti e non ci permetteremmo mai di giudicarle inadeguate o sproporzionate; non è nel nostro stile di comportamento.
Disorientante è, quindi, il definire la sanzione irrogata come inadeguata e sproporzionata, così come il ritenere l’Organo di Conciliazione e Garanzia come soggetto che opera un’interpretazione delle norme contrattuali “profondamente errata e infondata”.
A noi non interessa far applicare sanzioni, preferiremmo che tali cifre il distributore locale le investisse nella propria azienda per effettuare un’attività distributiva corretta; il tutto andrebbe a beneficio di entrambe le parti.
Ciò che ci interessa molto di più è il fatto che a seguito delle decisioni prese dall’Organo di Conciliazione e Garanzia sui ricorsi presentati, entrino in funzione il rispetto e vengano apportate eventuali modifiche migliorative all’Accordo Nazionale.
Volutamente, non vogliamo entrare nei meandri dei calcoli matematici del distributore, sul numero delle pubblicazioni distribuite, sulle percentuali di fatturazione, sui danni che potrebbero avere avuto le rivendite in base ai suoi ipotetici conteggi.
Una cosa è certa: a nostro parere la sua attività di distribuzione non è certamente consona al fabbisogno delle edicole (come mancati rifornimenti di pubblicazioni, improvvisi azzeramenti di fornitura su materiale quotidiano e periodico comunque disponibile, eccesso di forniture vendibili su edicole a danno di altre, violazioni all’Accordo Nazionale), la sua rigidità più delle volte incomprensibile verso le rivendite, come richiedere punti sostitutivi per prossime chiusure estive nella città di Forlì, il tutto, insomma, crea molte perplessità e aumenta il disagio e difficoltà dei punti vendita.
Non è certamente nostro obiettivo primario presentare ricorsi all’Organo di Conciliazione e Garanzia, ma lo facciamo solo quando ci si trova davanti al rifiuto del dialogo e della possibilità di ritrovare quella tranquillità lavorativa di cui il nostro settore ha certamente bisogno.
E d’altra parte cosa si può fare di fronte al fatto che il distributore, all’insaputa delle parti, a fronte di una vertenza sindacale, presenti al Comune di Forlì istanza che provveda a emanare provvedimenti sanzionatori ovvero al ritiro delle autorizzazioni amministrative nei confronti di rivenditori giornali?
Consideriamo questo atto di estrema gravità e massima scorrettezza; solo grazie all’ottima professionalità degli amministratori del comune di Forlì è stato scongiurato lo scellerato provvedimento richiesto che avrebbe potuto mettere in estrema difficoltà decine di famiglie di rivenditori di giornali.
Comunque, nonostante quanto da noi qui esposto in risposta alla circolare ai rivenditori di giornali, siamo a disposizione per un confronto onde riportare alla normalità una situazione deteriorata non certamente per nostra volontà.
Andrea Innocenti
Vicepresidente Nazionale SNAG |