
Risponde
Antonio Di Biase
consulente legale per le strutture SNAG di Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna |
Il problema
delle pubblicazioni
per adulti
Vi ringrazio anticipatamente per la possibilità che mi date per chiarire il mio problema. Il mio distributore locale mi riempie di pubblicazioni per adulti che rimangono invendute per una cifra di circa 500 euro al mese. Ho un piccolissimo negozio, 3 bambini piccoli, 3 scuole nelle vicinanze e, da una mia indagine, ho appurato che le altre edicole ne ricevono molte meno, circa un quarto rispetto a quelle che ricevo io proprio perché hanno minori. Come devo fare? Il DL non le vuole diminuire.
M.C.L - Catania
In linea generale, il comportamento che lei denuncia – invio periodico, da parte del distributore locale (DL) , di pubblicazioni in quantità eccessiva rispetto al “fabbisogno” della rivendita – costituisce una violazione della normativa prevista dall’Accordo nazionale. L’art. 10, infatti, nella parte relativa ai doveri del distributore locale, al punto 1 prevede chiaramente che l’attività di distribuzione debba essere effettuata “assicurando la migliore diffusione del prodotto, anche attraverso autonomi interventi durante il periodo di vendita del prodotto stesso, in modo da massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie invendute (..) tenuto conto dei dati storici e statistici del singolo punto vendita”.
Ciò significa che il DL deve evitare forniture in eccesso e, se dai dati storico-statistici delle rivendite (cioè, da una lettura congiunta dei dati di fornito e quelli di resa) risulta che di un determinato prodotto vi è una eccessiva fornitura, deve, “anche attraverso autonomi interventi” (vale a dire, senza aspettare l’autorizzazione dell’editore), ridurre la fornitura dello stesso prodotto.
Tale situazione potrà essere denunciata presentando ricorso all’Organo di Conciliazione e Garanzia tenendo però presente che si dovrà dimostrare che la fornitura è eccessiva rispetto ai dati storici di venduto del suo punto vendita.
In ogni caso, prima le consiglio di inviare al DL una raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) (anzi: due raccomandate in tempi diversi!) in cui si espone la situazione e si richiama il DL al rispetto degli obblighi previsti dall’Accordo Nazionale. Inoltre, poiché le predette pubblicazioni per adulti non possono essere esposte essendovi un espresso divieto dalla legge, lei potrà legittimamente richiedere una riduzione dell’attuale fornitura non avendo lo spazio espositivo “protetto” adeguato per poter contenere tutti i prodotti. Infatti, suppongo che lei terrà queste riviste in un armadietto o comunque in uno spazio all’interno dell’edicola non visibile a tutti ma solo a richiesta del cliente adulto.
Se quindi, in caso di eccessiva fornitura, il DL non è esente da responsabilità, a maggior ragione lo sono l’editore e/o il distributore nazionale; tra i loro compiti, individuati dal citato art. 10, vi è infatti quello di predisporre adeguati piani di vendita, rispettando “le esigenze diffusionali dei singoli punti vendita”.
Da ciò si ricava che, in caso di fornitura in eccesso, anche il “proprietario” del prodotto (oltre che, come detto, il distributore locale) incorre in una violazione dell’Accordo Nazionale.
Per cui anche per tale soggetto vale lo stesso discorso appena fatto con riferimento al DL: invio di raccomandata A/R, e poi eventuale giudizio davanti all’Organo di Conciliazione e Garanzia.
Se questo vale in linea generale per tutte le pubblicazioni, con specifico riferimento a quelle per adulti – oltre, ripeto, al ricorso all’Organo di conciliazione e garanzia – si può tentare una strada concordata con le altri parti.
Ciò sulla base di quanto è stato già fatto proprio dallo SNAG di Catania, nella persona del suo valente presidente, Salvo Lo Bianco, che ha già affrontato la questione, trovando un accordo con i distributori locali.
Questo accordo è diretto a contemperare la necessità di diffusione dei singoli prodotti editoriali (anche una pubblicazione “per adulti” è infatti un prodotto editoriale, e, in quanto tale, vi è la necessità di garantire la parità di trattamento) con le esigenze dei singoli rivenditori.
Il distributore vuole
avere ragione anche
quando ha torto
Da un po’ di tempo ho problemi con il mio distributore locale riguardo l’e/c in quanto, settimanalmente, mi ritrovo con qualche giornale - in particolare fra quelli più costosi - che non viene inserito in resa. Se telefono, dicono di non averlo ricevuto. Inoltre, spesso, alla consegna mancano copie e, nonostante la mia segnalazione tramite fax o scritta in bolla, non mi vengono mai accreditate le copie mancanti. Come posso risolvere questo problema visto che il guadagno è minimo e 800,00 euro in meno su ogni e/c è tanto per noi edicolanti.
D.I. - Casapulla (CE)
Per risolvere la sua situazione, ritengo che la prima cosa da fare è procedere a un richiamo “forte” – magari proprio attraverso la “cassa di risonanza” rappresentata dalla struttura sindacale del luogo – nei confronti del DL al rispetto di tutti gli specifici doveri derivanti dall’Accoro Nazionale e dai principi civilistici. La prima “strada” da intraprendere, dunque, è sicuramente quella di tentare una soluzione concordata della questione.
Se ciò non è possibile, si potrà far valere la responsabilità del DL, sia dinnanzi all’Organo di Conciliazione e Garanzia, che davanti al Giudice ordinario.
È necessario però, prima di intraprendere un giudizio, poter dimostrare che, per esempio, il giorno “X” il distributore non ha consegnato tutte le pubblicazioni inserite in bolla; oppure, viceversa, che il giorno “Y” l’edicolante ha effettivamente restituito e consegnato al trasportatore le copie di quella determinata pubblicazione, che invece il distributore nega.
A tal fine è necessario che si effettui un controllo del fornito e del reso alla presenza dell’incaricato del DL o, in alternativa, di una persona di “fiducia” dell’edicolante.
Sul punto, richiamo quanto già esposto nei precedenti numeri di questa rivista, e in particolare che:
• non esiste una normativa specifica in materia di differenze giornaliere, ma ci si deve riferire ai principi generali in materia contrattuale; si rileva altresì che il rapporto relativo alle modalità di consegna e di ritiro delle rese si fonda sulla reciproca fiducia tra le parti (DL e rivenditore);
• nel caso in cui il rivenditore riscontri delle continue mancanze, è consigliabile inviare al DL una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale si comunica l’intenzione, a partire dal giorno “X” e in considerazione delle continue differenze di resa/di consegna, di far controllare - da un incaricato del DL e in presenza dello stesso rivenditore - il contenuto di quanto consegnato/reso;
• se il DL rifiuta, il rivenditore può farsi affiancare da una persona di fiducia, che possa confermare l’eventuale rifiuto dell’incaricato dell’Agenzia di distribuzione;
• una volta fatto ciò, il rivenditore potrà in ogni sede far valere il rifiuto del DL (o dei suoi incaricati) di procedere alle dovute contestuali verifiche del reso o del fornito e dimostrare l’effettiva sussistenza delle mancanze riscontrate. |